Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 73/2013 – Dotazioni organiche SSR Puglia e vincoli del Piano di rientro sanitario

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 1, comma 2, della legge pugliese n. 11/2012 che consentiva alle aziende sanitarie regionali di avvalersi di personale a tempo determinato senza rispettare i limiti statali sulla spesa per il personale del SSN previsti dal Piano di rientro.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia, impegnata in un Piano di rientro dal deficit sanitario, aveva adottato la legge n. 11 del 15 maggio 2012 («Misure urgenti per l’accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del SSR»). L’art. 1, comma 2, permetteva alle aziende sanitarie, nelle more delle procedure di copertura dei posti vacanti, di avvalersi di personale a tempo determinato senza nuovi oneri rispetto alla spesa 2011. Il Governo ha impugnato la disposizione sostenendo che violasse i vincoli del Piano di rientro e i principi statali in materia di personale sanitario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 11/2012, sostenendone il contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. (competenza concorrente in materia di tutela della salute), nella parte in cui la norma regionale derogava ai principi fondamentali statali di contenimento della spesa del personale sanitario fissati nell’ambito del Piano di rientro.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 11/2012, per violazione dei principi fondamentali statali in materia di tutela della salute e contenimento della spesa sanitaria. Dichiara altresì la cessazione della materia del contendere relativamente a un’altra disposizione (art. 5, comma 3, della l.r. Puglia n. 18/2012), abrogata nelle more del giudizio.

    Il principio

    Nelle materie di competenza concorrente come la tutela della salute, le Regioni devono rispettare i principi fondamentali fissati dalla legge statale. I Piani di rientro dal deficit sanitario, concordati tra Stato e Regione, pongono vincoli sulla spesa del personale che il legislatore regionale non può aggirare con norme che autorizzino assunzioni a tempo determinato in deroga ai limiti stabiliti.

    Domande e risposte

    Che cos’è un Piano di rientro sanitario?

    Il Piano di rientro è un accordo tra la Regione in deficit sanitario e il Ministero della salute e il MEF, con il quale la Regione si impegna a ridurre il disavanzo del SSR attraverso misure di razionalizzazione della spesa, tra cui il contenimento del personale. Le norme regionali in contrasto con il Piano sono incostituzionali per violazione dei principi fondamentali statali.

    La norma regionale prevedeva esplicitamente di derogare ai limiti statali?

    No: la disposizione affermava che l’utilizzo di personale a tempo determinato sarebbe avvenuto «senza oneri aggiuntivi rispetto al livello di spesa sostenuto… nell’esercizio 2011». La Corte ha ritenuto che, nonostante questa clausola, la norma fosse incompatibile con i vincoli del Piano di rientro.

    Perché la questione sull’art. 5 della l.r. n. 18/2012 si è chiusa con la cessazione?

    Perché quella disposizione è stata abrogata dalla stessa Regione Puglia durante il processo costituzionale, eliminando l’oggetto del contendere e rendendo inutile una pronuncia di merito.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — competenza concorrente in materia di tutela della salute; i principi fondamentali restano riservati allo Stato
  • Corte cost. n. 72/2013 – Legge finanziaria Basilicata 2012: stabilizzazione ASU e competenze statali

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    La Corte dichiara incostituzionali due articoli della legge finanziaria regionale della Basilicata 2012: l’art. 19, che prevedeva contributi per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili in violazione di precedenti decisioni della Corte, e l’art. 32, in contrasto con le competenze esclusive statali.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Basilicata n. 26 del 30 dicembre 2011 (legge finanziaria 2012) prevedeva, all’art. 19, un contributo regionale per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU), mediante rinvio a una legge regionale del 2008. L’art. 32 dettava ulteriori disposizioni che il Governo riteneva invasive di competenze esclusive statali. Il Presidente del Consiglio ha impugnato entrambe le norme.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 19 e 32 della legge della Regione Basilicata n. 26/2011 in via principale. L’art. 19 era censurato per contrasto con gli artt. 3, 97 e 136 Cost. — quest’ultimo perché riproduceva contenuti già dichiarati incostituzionali; l’art. 32 per violazione degli artt. 117, primo e secondo comma, lettere q) ed s), Cost. in materia di professioni e tutela dell’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di entrambi gli articoli impugnati. L’art. 19 viene annullato perché riproduce, nella sostanza, una normativa già dichiarata incostituzionale dalla Corte in una precedente pronuncia — il che integra la violazione dell’art. 136 Cost. — e per contrasto con i principi di ragionevolezza e buon andamento. L’art. 32 è dichiarato incostituzionale per invasione delle competenze legislative esclusive statali.

    Il principio

    Il legislatore regionale non può riprodurre, nemmeno in forma modificata, disposizioni già dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale: ciò violerebbe il divieto sancito dall’art. 136 Cost. Analogamente, le Regioni non possono legiferare in materie di competenza esclusiva statale come le professioni e la tutela dell’ambiente.

    Domande e risposte

    Perché riprodurre una norma incostituzionale è vietato?

    L’art. 136 Cost. stabilisce che le norme dichiarate incostituzionali cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. Se il legislatore ne riproduce il contenuto, aggira questo effetto e lede l’autorità della pronuncia della Corte; per questo la nuova norma è a sua volta incostituzionale.

    Che cosa sono le attività socialmente utili (ASU)?

    Sono prestazioni lavorative rese a favore della collettività da soggetti privi di occupazione, retribuite con sussidi pubblici. La stabilizzazione, ovvero la conversione in rapporti di lavoro stabile, è soggetta a limiti fissati dalla normativa statale sul lavoro pubblico.

    In che senso l’art. 32 invadeva competenze statali?

    La Corte ha accertato che la disposizione interveniva in materie — ordinamento delle professioni e tutela dell’ambiente — che l’art. 117, secondo comma, Cost. riserva in via esclusiva allo Stato, impedendo alla Regione di legiferare autonomamente su tali oggetti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 9/2013 – Competenza statale sulla pesca del tonno rosso in Sardegna

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    La Corte costituzionale ha dichiarato che spettava allo Stato — e non alla Regione autonoma Sardegna — determinare con decreto ministeriale la ripartizione della quota di cattura del tonno rosso per la campagna di pesca 2012. Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Sardegna è risultato non fondato.

    Di cosa si tratta

    Il Ministero delle politiche agricole aveva fissato con decreto le quote di cattura del tonno rosso per il 2012, adottando criteri che penalizzavano le tonnare tradizionali sarde rispetto alle imbarcazioni a circuizione. La Regione autonoma Sardegna ha contestato il decreto sostenendo che la materia rientrasse nella propria competenza in forza dello Statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma Sardegna ha proposto conflitto di attribuzione tra enti contro il Presidente del Consiglio dei ministri, impugnando il decreto ministeriale del 3 aprile 2012. Parametri invocati: artt. 3 e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna (l.cost. n. 3/1948), artt. 3, 5, 9, 117 (commi III, IV, V, VI), 118 e 119 Cost., nonché il principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che spettava allo Stato determinare la ripartizione della quota complessiva di cattura del tonno rosso. La materia è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.) e alla correlata competenza amministrativa statale ai sensi dell’art. 118 Cost. Lo Statuto sardo non conferisce alla Regione poteri tali da prevalere sulle esigenze di gestione unitaria di una risorsa ittica disciplinata da regolamenti europei.

    Il principio

    La gestione delle risorse ittiche soggette a quote europee è materia di esclusiva competenza statale, ricondotta alla tutela dell’ambiente e alla politica agricola e della pesca disciplinata a livello UE. Neppure uno Statuto speciale può attribuire alla Regione poteri che si pongano in contrasto con obblighi derivanti dall’ordinamento europeo e con l’esigenza di gestione unitaria di tali risorse.

    Domande e risposte

    Perché la Sardegna riteneva di avere competenza sulla pesca del tonno rosso?

    Lo Statuto speciale attribuisce alla Regione competenze in materia di pesca nelle acque del demanio marittimo e del mare territoriale adiacente alle coste sarde, e atti di attuazione statutaria riconoscevano alla Regione funzioni amministrative in materia di pesca.

    Per quale ragione la Corte ha escluso la competenza regionale?

    Perché le quote di cattura del tonno rosso sono fissate da regolamenti dell’Unione europea (reg. CE n. 302/2009) e la loro ripartizione tra le categorie di pescatori riguarda la tutela di una risorsa ittica condivisa che esige una disciplina unitaria a livello nazionale, non frazionabile per singola Regione.

    Quali criteri di riparto adottava il decreto impugnato?

    Il decreto ministeriale del 3 aprile 2012 ripartiva la quota italiana privilegiando i pescherecci a circuizione rispetto alle tonnare fisse tradizionali (tra cui quelle sarde), seguendo le indicazioni europee che ponevano un regime di disfavore verso la pesca a circuizione. La Regione contestava questa scelta come lesiva delle proprie tradizioni di pesca.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è materia di competenza esclusiva statale; su di essa si fonda la competenza dello Stato nella gestione delle risorse ittiche europee
  • Corte cost. n. 71/2013 – Fondo aree svantaggiate e attribuzioni della Provincia autonoma di Bolzano

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    La Corte dichiara che spettava allo Stato — e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri — disporre, con d.P.C.m. del 13 ottobre 2011, l’acquisizione al bilancio statale delle risorse del Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale già destinate al territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

    Di cosa si tratta

    Con d.P.C.m. del 13 ottobre 2011 il Governo aveva destinato al bilancio dello Stato le risorse del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale» originariamente assegnate alla macroarea comprendente i territori del Trentino-Alto Adige. La Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione, sostenendo che il d.P.C.m. violasse le sue competenze finanziarie garantite dallo Statuto speciale (d.P.R. n. 670/1972).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, sostenendo che il d.P.C.m. 13 ottobre 2011 violasse gli artt. 79, comma 1, lettera c), 103, 104 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972), nonché l’art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 526/1987. Non vi è un giudice rimettente, trattandosi di conflitto di attribuzione tra enti.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, disporre con il d.P.C.m. 13 ottobre 2011 l’acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse del Fondo già destinate alla macroarea Trentino-Alto Adige, a valere sugli stanziamenti per il 2010 e gli anni successivi. La Corte esclude che il d.P.C.m. abbia violato le attribuzioni costituzionali della Provincia autonoma di Bolzano.

    Il principio

    Le risorse di un fondo statale destinato a territori «confinanti» con le regioni a statuto speciale non entrano automaticamente nella sfera di competenza finanziaria garantita dallo Statuto speciale della Provincia autonoma; lo Stato conserva la facoltà di riallocare tali risorse al bilancio statale senza che ciò costituisca menomazione delle attribuzioni provinciali.

    Domande e risposte

    Perché la Provincia di Bolzano aveva diritto di contestare il d.P.C.m.?

    Perché il Fondo era destinato anche ai territori della sua area geografica; la Provincia sosteneva di avere una aspettativa tutelata dallo Statuto speciale sui fondi assegnati ai territori «confinanti». La Corte ha però escluso che tale aspettativa si traducesse in un’attribuzione costituzionalmente garantita.

    Che cos’è il conflitto di attribuzione tra enti?

    Si ha conflitto di attribuzione quando una Regione o Provincia autonoma contesta che un atto dello Stato abbia invaso le sue competenze costituzionalmente garantite. La Corte decide se l’atto statale rientri nelle attribuzioni dello Stato o le abbia eccedute.

    Lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige garantiva le risorse del Fondo alla Provincia?

    No, secondo la Corte. Le norme dello Statuto speciale invocate dalla Provincia (artt. 79, 103, 104, 107 del d.P.R. n. 670/1972) disciplinano le competenze finanziarie provinciali in senso proprio, ma non attribuiscono alla Provincia diritti sulle risorse di fondi statali destinati genericamente ad «aree svantaggiate confinanti».

  • Corte cost. n. 8/2013 – Liberalizzazioni e poteri sostitutivi dello Stato sugli enti locali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili o non fondate le questioni sollevate da Toscana e Veneto contro l’art. 1, comma 4, del d.l. n. 1/2012 (decreto liberalizzazioni), che impone agli enti territoriali di adeguarsi alle regole sulla concorrenza nei servizi pubblici locali, e ha dichiarato non fondate le censure sull’art. 35, comma 7, in materia di Agenzie delle entrate regionali.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 1 del 2012 (c.d. decreto liberalizzazioni) prevedeva che Comuni, Province e Regioni si adeguassero entro il 31 dicembre 2012 alle regole sulla concorrenza nei servizi pubblici locali, con conseguenze sulla valutazione della loro «virtuosità» finanziaria in caso di inadempimento. Toscana e Veneto contestavano queste disposizioni come lesive dell’autonomia regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Toscana e la Regione Veneto hanno impugnato l’art. 1, comma 4, e (la sola Toscana) l’art. 35, comma 7, del d.l. n. 1/2012 convertito nella legge n. 27/2012. Parametri: artt. 3, 5, 97, 114, 117 (commi I-VI), 118, 119 Cost. e principio di leale collaborazione. Giudice rimettente: ricorso in via principale (giudizio di legittimità in via principale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni del Veneto sull’art. 1, comma 4 (per difetto di motivazione sulla rilevanza) e la questione della Toscana sull’art. 35, comma 7, in riferimento all’art. 77, comma 2, Cost. Ha dichiarato non fondate le questioni di entrambe le Regioni sull’art. 1, comma 4, in relazione agli artt. 117, 118, 119 Cost. e al principio di leale collaborazione, e le questioni della Toscana sull’art. 35, comma 7.

    Il principio

    L’imposizione agli enti territoriali dell’obbligo di adeguarsi alle regole sulla concorrenza nei servizi pubblici locali rientra nella competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.) e non lede l’autonomia regionale. La soppressione del requisito dell’intesa nella gestione dei tributi regionali da parte dell’Agenzia delle entrate non viola il principio di leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 1, comma 4, del decreto liberalizzazioni?

    Imponeva a Comuni, Province e Regioni di adeguarsi entro il 2012 alle regole di concorrenza nei servizi pubblici locali, stabilendo che il mancato adeguamento sarebbe stato considerato come elemento negativo nella valutazione della «virtuosità» dell’ente ai fini del riparto dei fondi statali.

    Perché le Regioni ritenevano la norma illegittima?

    Sostenevano che la disciplina dei servizi pubblici locali rientrasse nella competenza regionale o concorrente, e che l’obbligo di adeguamento senza intesa violasse il principio di leale collaborazione tra Stato ed enti territoriali.

    Perché la Corte ha respinto le censure?

    Perché la tutela della concorrenza è materia di competenza esclusiva statale: lo Stato può legittimamente imporre regole di apertura al mercato nei servizi pubblici locali senza necessità di accordo preventivo con le Regioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 7/2013 – Perdita automatica della potestà genitoriale per soppressione di stato

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 569 c.p. nella parte in cui prevede la perdita automatica della potestà genitoriale in caso di condanna per il delitto di soppressione di stato (art. 566, comma 2, c.p.). L’automatismo lede i diritti del minore e il principio di ragionevolezza, perché impedisce al giudice qualsiasi valutazione concreta dell’interesse del figlio.

    Di cosa si tratta

    Quando un genitore è condannato per aver soppresso lo stato civile di un figlio (ad esempio omettendo per anni di dichiararne la nascita), l’art. 569 del codice penale prevedeva che la perdita della potestà genitoriale scattasse automaticamente, senza che il giudice potesse valutare se ciò fosse davvero nell’interesse del minore. La Corte ha giudicato questo meccanismo contrario alla Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato la questione nel corso di un procedimento a carico di due genitori condannati per non aver dichiarato all’anagrafe la nascita di una figlia per oltre quattro anni. Norma impugnata: art. 569 c.p. nella parte relativa al delitto di cui all’art. 566, comma 2, c.p. Parametri costituzionali evocati: artt. 2, 3, 29, 30 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York (1989) e alla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo (1996).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 569 c.p. per contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. Il giudice, anziçà applicare meccanicamente la pena accessoria, deve ora valutare in concreto se la perdita della potestà risponda all’interesse del minore. Gli altri parametri (artt. 2, 29, 30 Cost.) sono stati dichiarati assorbiti.

    Il principio

    L’automatismo legale nella comminazione di pene accessorie che incidono sui diritti del minore è costituzionalmente illegittimo quando preclude al giudice qualsiasi bilanciamento tra la sanzione e l’interesse superiore del figlio. La condanna penale del genitore vale solo come «indice» per valutare la sua idoneità genitoriale, non come presupposto sufficiente per la perdita automatica della potestà.

    Domande e risposte

    Che cos’è il delitto di soppressione di stato?

    È il reato previsto dall’art. 566, comma 2, c.p., che punisce il genitore che omette di dichiarare la nascita del figlio all’ufficiale di stato civile entro i termini di legge, occultando così la nascita e sopprimendo lo stato civile del neonato.

    Perché la perdita automatica della potestà era irragionevole?

    Perché il reato di soppressione di stato non reca in sé una presunzione assoluta di idoneità del genitore a ledere l’interesse del minore. Nel caso esaminato, i genitori avevano comunque allevato e accudito la bambina: privare automaticamente il figlio di entrambi i genitori avrebbe potuto nuocergli, non tutelarlo.

    Cosa cambia in pratica dopo questa sentenza?

    Il giudice penale che condanna per l’art. 566, comma 2, c.p. non può più applicare automaticamente la perdita della potestà genitoriale: deve valutare caso per caso se tale misura risponda all’interesse concreto del minore, tenendo conto delle circostanze della vicenda e del rapporto effettivo tra genitore e figlio.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza: l’automatismo sanzionatorio è irragionevole perché non consente alcuna valutazione del caso concreto
    • Art. 30 della Costituzione — diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, che presuppone una valutazione concreta e non automatica
    • Art. 117 della Costituzione — obbligo di rispettare i vincoli internazionali, tra cui la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo che impone di considerare sempre l’interesse superiore del minore
  • Corte cost. n. 70/2013 – Proroga di termine regionale e competenza statale sull’ordinamento civile

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    La Corte dichiara incostituzionale una disposizione della legge regionale campana del 2012 che proroga al 30 giugno 2012 un termine per la cessazione delle funzioni di un organo amministrativo, ritenuta in contrasto con i principi costituzionali di buon andamento e con la disciplina statale sull’ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Campania n. 13 del 21 maggio 2012 («Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura»), all’art. 5, comma 2, aveva differito al 30 giugno 2012 il termine fissato dall’art. 52, comma 15, della legge regionale n. 1/2012 per la cessazione di alcune funzioni nell’ambito dell’organizzazione regionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato questa disposizione per violazione degli artt. 117, 118 e 97 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, della legge della Regione Campania n. 13/2012, in riferimento agli articoli 117, 118 e 97 della Costituzione, nonché all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. La censura riguardava la proroga del termine fissato da un’altra legge regionale (n. 1/2012), ritenuta incompatibile con i principi statali sull’organizzazione delle funzioni amministrative.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, della legge della Regione Campania n. 13/2012. La disposizione, prorogando un termine già fissato da una legge regionale precedente in un modo incompatibile con la disciplina statale di riferimento, viola il riparto costituzionale delle competenze legislative.

    Il principio

    Una legge regionale non può modificare termini fissati in conformità a norme statali di principio senza rispettare i limiti del riparto di competenze ex art. 117 Cost. La proroga unilaterale da parte della Regione di termini che incidono sull’ordinamento civile o sull’organizzazione delle funzioni amministrative riservate allo Stato costituisce violazione dell’art. 117 Cost.

    Domande e risposte

    Perché una legge regionale sulla castanicoltura tocca i limiti costituzionali?

    Perché il legislatore regionale ha inserito in una legge di settore (castanicoltura) una disposizione che in realtà modifica un termine amministrativo già disciplinato da una legge regionale finanziaria, interferendo con principi statali di organizzazione e con la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

    Qual è il rapporto tra art. 117 e art. 118 Cost. in questa vicenda?

    L’art. 117 Cost. stabilisce il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni; l’art. 118 Cost. disciplina l’allocazione delle funzioni amministrative secondo il principio di sussidiarietà. La Corte ha ritenuto che la norma impugnata violasse entrambi i parametri, incidendo sia sulla competenza legislativa sia sull’organizzazione delle funzioni.

    La sentenza ha effetti sul settore della castanicoltura campana?

    L’incostituzionalità riguarda esclusivamente l’art. 5, comma 2, che prorogava un termine amministrativo; il resto della legge sulla castanicoltura rimane in vigore, salvo eventuali ulteriori censure.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 69/2013 – Ammissibilità del conflitto di attribuzione sul segreto di Stato

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Corte di cassazione e della Corte d’appello di Milano, in relazione a provvedimenti giurisdizionali che avrebbero eroso le prerogative del segreto di Stato.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato — strumento previsto dall’art. 37 della legge n. 87/1953 — sostenendo che alcune pronunce giurisdizionali della Corte di cassazione e della Corte d’appello di Milano avessero leso le sue prerogative costituzionali in materia di segreto di Stato, opponibile dal solo Presidente del Consiglio. La Corte, in questa fase, valuta solo l’ammissibilità del ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Corte di cassazione e della Corte d’appello di Milano. Il ricorrente sostiene che i provvedimenti giurisdizionali impugnati abbiano travalicato i limiti fissati dall’ordinamento in materia di segreto di Stato, ledendo le attribuzioni costituzionali del titolare del potere esecutivo di opporre il segreto. Il giudice a quo non è presente in questa fase, trattandosi di conflitto tra poteri e non di questione incidentale.

    La decisione della Corte

    Con ordinanza, la Corte dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Dispone che la cancelleria dia immediata comunicazione dell’ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e che, a cura del ricorrente, il ricorso e l’ordinanza siano notificati alla Corte di cassazione e alla Corte d’appello di Milano. Il merito del conflitto sarà deciso in separata pronuncia.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è ammissibile quando un potere (nella specie il Governo) afferma che un atto di un altro potere (l’autorità giurisdizionale) abbia menomato una sua attribuzione costituzionalmente garantita. La pronuncia di ammissibilità non pregiudica il merito, ma consente l’avvio del contraddittorio con i poteri chiamati in causa.

    Domande e risposte

    Che cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È un rimedio costituzionale con cui un potere dello Stato contesta che un atto di un altro potere abbia invaso o menomato le proprie attribuzioni costituzionali. È disciplinato dagli artt. 134 Cost. e 37 della legge n. 87/1953.

    Perché il segreto di Stato può generare un conflitto tra Governo e giudici?

    Perché il Presidente del Consiglio è il titolare esclusivo del potere di opporre il segreto di Stato (a tutela di interessi supremi come sicurezza nazionale e relazioni internazionali); se un giudice ignora o supera tale opposizione, il Governo può chiedere alla Corte di accertare se sia stata lesa la propria attribuzione costituzionale.

    Questa ordinanza decide il merito del conflitto?

    No. L’ordinanza n. 69/2013 si limita a dichiarare il ricorso ammissibile e ad avviare il procedimento (notifiche alle controparti). La decisione di merito, che stabilirà se vi sia stata effettiva menomazione delle attribuzioni del Governo, verrà adottata in una successiva sentenza.

  • Corte cost. n. 68/2013 – Cessazione della materia del contendere sulle attività funerarie

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    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere sulle questioni di legittimità costituzionale promosse dalle Regioni Toscana e Liguria relativamente all’art. 35, commi 6 e 7, del d.l. n. 98/2011 sulla liberalizzazione delle attività funerarie, dopo che il legislatore statale ha abrogato le norme impugnate.

    Di cosa si tratta

    L’art. 35, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 98 del 2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito dalla legge n. 111/2011, aveva introdotto una norma che prevedeva la liberalizzazione delle attività di pompe funebri, aggiungendo la lettera d-bis) al comma 1 dell’art. 3 del d.l. n. 223/2006. Le Regioni Toscana e Liguria avevano impugnato tali disposizioni davanti alla Corte costituzionale, contestandone la compatibilità con il riparto di competenze Stato-Regioni in materia di polizia mortuaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Toscana e Liguria avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 35, commi 6 e 7, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, nella parte in cui aggiungeva la lettera d-bis) all’art. 3, comma 1, del d.l. n. 223/2006, lamentando la violazione delle competenze regionali in materia di polizia mortuaria. Il giudizio riguardava ricorsi riuniti delle due Regioni (r.r. nn. 90 e 99 del 2011).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere perché, nelle more del giudizio, le disposizioni impugnate sono state abrogate dal legislatore statale, eliminando così l’oggetto delle censure regionali. La pronuncia riguarda solo le questioni relative all’art. 35, commi 6 e 7, riservando a separate pronunce la decisione sulle restanti disposizioni impugnate.

    Il principio

    Quando la norma impugnata viene abrogata dal legislatore prima che la Corte si pronunci nel merito, e l’abrogazione elimina in modo definitivo gli effetti lesivi denunciati, il processo costituzionale si estingue per cessazione della materia del contendere, senza che la Corte possa più esaminare la fondatezza delle censure.

    Domande e risposte

    Cosa significa «cessazione della materia del contendere»?

    Significa che, dopo il deposito del ricorso, un fatto sopravvenuto — di norma l’abrogazione o la modifica della norma impugnata — ha fatto venir meno l’oggetto della controversia, rendendo inutile una pronuncia nel merito.

    La cessazione pregiudica le Regioni ricorrenti?

    No: le disposizioni impugnate sono state rimosse dall’ordinamento, quindi l’obiettivo pratico delle Regioni è stato raggiunto. Una pronuncia di incostituzionalità avrebbe avuto lo stesso effetto pratico dell’abrogazione.

    La decisione riguarda l’intero ricorso delle Regioni?

    No: la sentenza n. 68/2013 definisce solo la parte del ricorso relativa all’art. 35, commi 6 e 7, del d.l. n. 98/2011. Le altre questioni sollevate dalle stesse Regioni sono riservate a separate pronunce.

  • Corte cost. n. 6/2013 – Illegittimità della legge delle Marche sugli ampliamenti edilizi in deroga alle distanze

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    La Corte costituzionale, con sentenza n. 6 del 2013, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 1, secondo comma, della legge della Regione Marche n. 31 del 1979, che consentiva ai Comuni di individuare edifici da ampliare in deroga alle distanze minime fissate dal d.m. n. 1444 del 1968, attribuendo a tale procedura l’efficacia di piano particolareggiato. La norma invadeva la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).

    Di cosa si tratta

    La legge regionale Marche n. 31 del 1979 consentiva ai Comuni di individuare, entro un anno dalla sua entrata in vigore, gli edifici preesistenti nelle zone di completamento a destinazione residenziale che potevano essere ampliati anche in deroga alle distanze minime tra i fabbricati stabilite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. La procedura, approvata dal Consiglio comunale, aveva per legge «efficacia di piano particolareggiato». Il caso è sorto da una lite civile in cui alcune aziende lamentavano la violazione delle distanze legali da parte di un ampliamento edilizio autorizzato proprio in forza di questa norma regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione era stata sollevata d’ufficio dalla Corte di cassazione, sezione seconda civile (ordinanza del 29 dicembre 2011, n. 177 del registro ordinanze 2012), nell’ambito di un procedimento civile tra privati sulle distanze legali tra edifici. La norma impugnata era l’art. 1, secondo comma, della l.r. Marche n. 31 del 1979, censurata per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile, competenza statale esclusiva) e terzo comma (governo del territorio, competenza concorrente) della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Con sentenza del 16 gennaio 2013 (depositata il 23 gennaio 2013), la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, secondo comma, della l.r. Marche n. 31 del 1979. La norma consente ai Comuni di derogare alle distanze minime del d.m. n. 1444 del 1968 per singole costruzioni — anche individualmente considerate — senza che ciò risponda all’esigenza di realizzare un assetto urbanistico complessivo e unitario di una determinata zona. La mera autoqualificazione ex lege del procedimento come «piano particolareggiato» non basta a sanare il vizio: il legislatore regionale non può attribuire per via normativa gli effetti tipici degli strumenti urbanistici a una procedura che non ne ha la sostanza.

    Il principio

    La disciplina delle distanze minime tra edifici rientra nella materia «ordinamento civile» di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Le Regioni possono intervenire in materia solo nell’ambito della competenza concorrente «governo del territorio» e solo per finalità urbanistiche che riguardino l’assetto complessivo e unitario di zone del territorio, non per consentire deroghe caso per caso a singoli edifici. Il Tribunale o la Corte di cassazione devono applicare le distanze minime del d.m. n. 1444 del 1968 come norme inderogabili con efficacia precettiva diretta.

    Domande e risposte

    Perché le distanze tra edifici rientrano nella competenza statale in materia di «ordinamento civile»?

    La disciplina delle distanze tra fabbricati attiene primariamente ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi e trova collocazione nel codice civile e nel d.m. n. 1444 del 1968. Trattandosi di regolazione di diritti soggettivi tra privati, appartiene alla materia «ordinamento civile» di esclusiva competenza statale (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.).

    Le Regioni non possono mai derogare alle distanze minime tra edifici?

    Possono farlo, ma solo quando la deroga è giustificata da finalità pubbliche di governo del territorio e è inserita in strumenti urbanistici funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone (ad esempio, piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche).

    Cosa accade agli edifici già ampliati in forza della norma regionale dichiarata illegittima?

    La Corte non si è pronunciata sugli effetti degli atti già compiuti in base alla legge regionale. In linea generale, le pronunce di illegittimità costituzionale operano ex nunc per le situazioni esaurite e possono incidere sui rapporti ancora in corso di definizione giudiziale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenza legislativa: l’ordinamento civile è competenza esclusiva statale (secondo comma, lett. l); il governo del territorio è competenza concorrente (terzo comma).
  • Corte cost. n. 5/2013 – Manifesta inammissibilità della questione sulla responsabilità solidale del committente negli appalti

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 5 del 2013, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, sollevata dal Tribunale di Sanremo in riferimento all’art. 76 della Costituzione (eccesso di delega). La norma, che prevede la responsabilità solidale del committente verso i lavoratori dell’appaltatore, era stata successivamente modificata da una legge formale, il che aveva reciso il legame con la legge delega originaria e reso il parametro dell’art. 76 Cost. non più pertinente.

    Di cosa si tratta

    L’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (riforma Biagi) dispone che, in caso di appalto di opere o servizi, il committente è obbligato in solido con l’appaltatore e i subappaltatori a corrispondere ai lavoratori le retribuzioni e i contributi previdenziali dovuti, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto. Il Tribunale di Sanremo riteneva che questa norma eccedesse la delega conferita dalla legge n. 30 del 2003, che prevedeva soltanto una responsabilità solidale limitata ai sensi dell’art. 1676 c.c. e solo in connessione con cessioni di ramo d’azienda.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Sanremo, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, in riferimento all’art. 76 della Costituzione (eccesso di delega). Il rimettente censurava la norma nella versione originaria, senza considerare che la legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) aveva integralmente sostituito il testo di quel comma, trasformando la disposizione da norma delegata a legge formale ordinaria. Il Presidente del Consiglio dei ministri era intervenuto nel giudizio.

    La decisione della Corte

    Con ordinanza del 14 gennaio 2013 (depositata il 18 gennaio 2013), la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per due ragioni: 1) il giudice rimettente aveva omesso qualsiasi motivazione sull’applicabilità al caso di specie della versione della norma anteriore alle modifiche del 2006; 2) la sostituzione operata dalla legge n. 296 del 2006 aveva trasformato la natura della disposizione da decreto legislativo (norma in senso materiale) a legge formale, affrancandola dal vizio di eccesso di delega. Il parametro dell’art. 76 Cost. riguarda esclusivamente il rapporto tra legge delegante e decreto delegato, e non si applica a norme successivamente novellate da una legge ordinaria.

    Il principio

    L’art. 76 della Costituzione riguarda esclusivamente i rapporti tra legge delegante e decreto legislativo delegato. Quando il legislatore ordinario sostituisce integralmente il testo di una norma originariamente contenuta in un decreto legislativo, quella disposizione assume la natura di legge formale e non è più sindacabile sotto il profilo dell’eccesso di delega. Il giudice rimettente deve inoltre sempre motivare sull’applicabilità al caso concreto della specifica versione della norma sottoposta a scrutinio.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 sulla responsabilità solidale negli appalti?

    La norma (nella versione vigente all’epoca del giudizio) stabilisce che, in caso di appalto di opere o servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore — e con gli eventuali subappaltatori — a corrispondere ai lavoratori le retribuzioni e i contributi previdenziali dovuti, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto.

    Perché la questione era manifestamente inammissibile e non solo infondata?

    La manifesta inammissibilità dipende dal fatto che il giudice rimettente ha sollevato la questione senza motivare su quale versione della norma stesse applicando al caso di specie, nonostante le modifiche del 2006 fossero già intervenute. Mancava dunque un requisito processuale essenziale dell’ordinanza di rimessione.

    Il committente può opporsi all’azione solidale dei lavoratori?

    Ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, la Corte non si è pronunciata sul merito della norma. La questione processuale dell’inammissibilità ha precluso ogni valutazione nel merito della responsabilità solidale e dei suoi limiti.

    Norme collegate

    • Art. 76 della Costituzione — Delegazione legislativa: parametro invocato dal rimettente per censurare il presunto eccesso di delega del d.lgs. n. 276 del 2003.
  • Corte cost. n. 67/2013 – Tariffe del servizio idrico integrato e competenza esclusiva statale

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara incostituzionali tre disposizioni della legge regionale veneta del 2012 sul servizio idrico integrato che attribuivano ai consigli di bacino poteri tariffari e funzioni già riservati, in via esclusiva, allo Stato in materia di tutela dell’ambiente e della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Veneto n. 17 del 2012 aveva disciplinato la governance delle risorse idriche, prevedendo, tra l’altro, che i consigli di bacino (organi regionali) approvassero le tariffe del servizio idrico integrato e adottassero altri atti di indirizzo. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge sostenendo che queste attribuzioni invadessero competenze legislative esclusive dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale, gli articoli 4, comma 2, lettera e), 7, commi 4 e 5, e 11, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 17/2012 (Disposizioni in materia di risorse idriche), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione — che riservano allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente — nonché in riferimento agli artt. 154 e 161 del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) e all’art. 10 del d.l. n. 70/2011, che attribuiscono all’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEG) la funzione regolatoria tariffaria.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 2, lettera e), 7, commi 4 e 5, e 11, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 17/2012. Le disposizioni impugnate, attribuendo ai consigli di bacino la funzione di approvare le tariffe del servizio idrico integrato e il relativo aggiornamento, esercitavano funzioni che l’ordinamento statale aveva trasferito all’autorità indipendente di settore, violando così la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e dell’ambiente.

    Il principio

    La determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato è funzione di regolazione della concorrenza e di tutela ambientale riservata in via esclusiva allo Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost. Le Regioni non possono attribuire ad organi propri poteri tariffari che incidono su tali materie, nemmeno se l’obiettivo dichiarato è garantire il buon andamento del servizio.

    Domande e risposte

    Perché la tariffa idrica è materia riservata allo Stato?

    Perché la tariffa del servizio idrico integrato ha natura di strumento di regolazione del mercato (tutela della concorrenza) e di governo di una risorsa naturale (tutela dell’ambiente): entrambe le materie rientrano nella competenza legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, Cost.

    Che cosa erano i «consigli di bacino» previsti dalla legge veneta?

    Erano organi di governance istituiti dalla Regione Veneto per l’ambito territoriale ottimale del servizio idrico; la legge regionale impugnata attribuiva loro, tra l’altro, l’approvazione delle tariffe, funzione che spettava invece all’AEEG.

    Qual è la conseguenza pratica della sentenza?

    Le disposizioni annullate perdono efficacia con effetto dalla pubblicazione della sentenza; i poteri tariffari rimangono in capo all’autorità statale di settore (oggi ARERA), e la Regione Veneto non può re-introdurli con nuova legge senza violare la Costituzione.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-Regioni; tutela dell’ambiente e tutela della concorrenza sono materie di competenza esclusiva statale