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La Corte dichiara incostituzionale una disposizione della legge regionale campana del 2012 che proroga al 30 giugno 2012 un termine per la cessazione delle funzioni di un organo amministrativo, ritenuta in contrasto con i principi costituzionali di buon andamento e con la disciplina statale sull’ordinamento civile.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Campania n. 13 del 21 maggio 2012 («Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura»), all’art. 5, comma 2, aveva differito al 30 giugno 2012 il termine fissato dall’art. 52, comma 15, della legge regionale n. 1/2012 per la cessazione di alcune funzioni nell’ambito dell’organizzazione regionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato questa disposizione per violazione degli artt. 117, 118 e 97 Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, della legge della Regione Campania n. 13/2012, in riferimento agli articoli 117, 118 e 97 della Costituzione, nonché all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. La censura riguardava la proroga del termine fissato da un’altra legge regionale (n. 1/2012), ritenuta incompatibile con i principi statali sull’organizzazione delle funzioni amministrative.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, della legge della Regione Campania n. 13/2012. La disposizione, prorogando un termine già fissato da una legge regionale precedente in un modo incompatibile con la disciplina statale di riferimento, viola il riparto costituzionale delle competenze legislative.
Il principio
Una legge regionale non può modificare termini fissati in conformità a norme statali di principio senza rispettare i limiti del riparto di competenze ex art. 117 Cost. La proroga unilaterale da parte della Regione di termini che incidono sull’ordinamento civile o sull’organizzazione delle funzioni amministrative riservate allo Stato costituisce violazione dell’art. 117 Cost.
Domande e risposte
Perché una legge regionale sulla castanicoltura tocca i limiti costituzionali?
Perché il legislatore regionale ha inserito in una legge di settore (castanicoltura) una disposizione che in realtà modifica un termine amministrativo già disciplinato da una legge regionale finanziaria, interferendo con principi statali di organizzazione e con la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.
Qual è il rapporto tra art. 117 e art. 118 Cost. in questa vicenda?
L’art. 117 Cost. stabilisce il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni; l’art. 118 Cost. disciplina l’allocazione delle funzioni amministrative secondo il principio di sussidiarietà. La Corte ha ritenuto che la norma impugnata violasse entrambi i parametri, incidendo sia sulla competenza legislativa sia sull’organizzazione delle funzioni.
La sentenza ha effetti sul settore della castanicoltura campana?
L’incostituzionalità riguarda esclusivamente l’art. 5, comma 2, che prorogava un termine amministrativo; il resto della legge sulla castanicoltura rimane in vigore, salvo eventuali ulteriori censure.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative; la norma impugnata interferisce con la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile
- Art. 118 della Costituzione — sussidiarietà e conferimento di funzioni amministrative
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