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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 569 c.p. nella parte in cui prevede la perdita automatica della potestà genitoriale in caso di condanna per il delitto di soppressione di stato (art. 566, comma 2, c.p.). L’automatismo lede i diritti del minore e il principio di ragionevolezza, perché impedisce al giudice qualsiasi valutazione concreta dell’interesse del figlio.

Di cosa si tratta

Quando un genitore è condannato per aver soppresso lo stato civile di un figlio (ad esempio omettendo per anni di dichiararne la nascita), l’art. 569 del codice penale prevedeva che la perdita della potestà genitoriale scattasse automaticamente, senza che il giudice potesse valutare se ciò fosse davvero nell’interesse del minore. La Corte ha giudicato questo meccanismo contrario alla Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione ha sollevato la questione nel corso di un procedimento a carico di due genitori condannati per non aver dichiarato all’anagrafe la nascita di una figlia per oltre quattro anni. Norma impugnata: art. 569 c.p. nella parte relativa al delitto di cui all’art. 566, comma 2, c.p. Parametri costituzionali evocati: artt. 2, 3, 29, 30 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York (1989) e alla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo (1996).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 569 c.p. per contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. Il giudice, anziçà applicare meccanicamente la pena accessoria, deve ora valutare in concreto se la perdita della potestà risponda all’interesse del minore. Gli altri parametri (artt. 2, 29, 30 Cost.) sono stati dichiarati assorbiti.

Il principio

L’automatismo legale nella comminazione di pene accessorie che incidono sui diritti del minore è costituzionalmente illegittimo quando preclude al giudice qualsiasi bilanciamento tra la sanzione e l’interesse superiore del figlio. La condanna penale del genitore vale solo come «indice» per valutare la sua idoneità genitoriale, non come presupposto sufficiente per la perdita automatica della potestà.

Domande e risposte

Che cos’è il delitto di soppressione di stato?

È il reato previsto dall’art. 566, comma 2, c.p., che punisce il genitore che omette di dichiarare la nascita del figlio all’ufficiale di stato civile entro i termini di legge, occultando così la nascita e sopprimendo lo stato civile del neonato.

Perché la perdita automatica della potestà era irragionevole?

Perché il reato di soppressione di stato non reca in sé una presunzione assoluta di idoneità del genitore a ledere l’interesse del minore. Nel caso esaminato, i genitori avevano comunque allevato e accudito la bambina: privare automaticamente il figlio di entrambi i genitori avrebbe potuto nuocergli, non tutelarlo.

Cosa cambia in pratica dopo questa sentenza?

Il giudice penale che condanna per l’art. 566, comma 2, c.p. non può più applicare automaticamente la perdita della potestà genitoriale: deve valutare caso per caso se tale misura risponda all’interesse concreto del minore, tenendo conto delle circostanze della vicenda e del rapporto effettivo tra genitore e figlio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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