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La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere sulle questioni di legittimità costituzionale promosse dalle Regioni Toscana e Liguria relativamente all’art. 35, commi 6 e 7, del d.l. n. 98/2011 sulla liberalizzazione delle attività funerarie, dopo che il legislatore statale ha abrogato le norme impugnate.
Di cosa si tratta
L’art. 35, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 98 del 2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito dalla legge n. 111/2011, aveva introdotto una norma che prevedeva la liberalizzazione delle attività di pompe funebri, aggiungendo la lettera d-bis) al comma 1 dell’art. 3 del d.l. n. 223/2006. Le Regioni Toscana e Liguria avevano impugnato tali disposizioni davanti alla Corte costituzionale, contestandone la compatibilità con il riparto di competenze Stato-Regioni in materia di polizia mortuaria.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni Toscana e Liguria avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 35, commi 6 e 7, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, nella parte in cui aggiungeva la lettera d-bis) all’art. 3, comma 1, del d.l. n. 223/2006, lamentando la violazione delle competenze regionali in materia di polizia mortuaria. Il giudizio riguardava ricorsi riuniti delle due Regioni (r.r. nn. 90 e 99 del 2011).
La decisione della Corte
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere perché, nelle more del giudizio, le disposizioni impugnate sono state abrogate dal legislatore statale, eliminando così l’oggetto delle censure regionali. La pronuncia riguarda solo le questioni relative all’art. 35, commi 6 e 7, riservando a separate pronunce la decisione sulle restanti disposizioni impugnate.
Il principio
Quando la norma impugnata viene abrogata dal legislatore prima che la Corte si pronunci nel merito, e l’abrogazione elimina in modo definitivo gli effetti lesivi denunciati, il processo costituzionale si estingue per cessazione della materia del contendere, senza che la Corte possa più esaminare la fondatezza delle censure.
Domande e risposte
Cosa significa «cessazione della materia del contendere»?
Significa che, dopo il deposito del ricorso, un fatto sopravvenuto — di norma l’abrogazione o la modifica della norma impugnata — ha fatto venir meno l’oggetto della controversia, rendendo inutile una pronuncia nel merito.
La cessazione pregiudica le Regioni ricorrenti?
No: le disposizioni impugnate sono state rimosse dall’ordinamento, quindi l’obiettivo pratico delle Regioni è stato raggiunto. Una pronuncia di incostituzionalità avrebbe avuto lo stesso effetto pratico dell’abrogazione.
La decisione riguarda l’intero ricorso delle Regioni?
No: la sentenza n. 68/2013 definisce solo la parte del ricorso relativa all’art. 35, commi 6 e 7, del d.l. n. 98/2011. Le altre questioni sollevate dalle stesse Regioni sono riservate a separate pronunce.
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