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Autore: Andrea Marton

  • Art. 337 bis Codice Civile: Ambito di applicazione

    Art. 337 bis Codice Civile: Ambito di applicazione

    Art. 337 BIS c.c. Ambito di applicazione

    In vigore

    In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.

  • Art. 337 ter Codice Civile: Provvedimenti riguardo ai figli

    Art. 337 ter Codice Civile: Provvedimenti riguardo ai figli

    Art. 337 TER c.c. Provvedimenti riguardo ai figli

    In vigore

    Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all’esito di un percorso di mediazione familiare (2). Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare. All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero (3). […] (4) La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

  • Articolo 337-quater Codice Civile

    Articolo 337-quater Codice Civile

    Art. 337 QUATER c.c.

    In vigore

    Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso (1) Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

  • Art. 337 quinquies Codice Civile: Revisione delle disposizioni c

    Art. 337 quinquies Codice Civile: Revisione delle disposizioni c

    Art. 337 QUINQUIES c.c. Revisione delle disposizioni concernenti

    In vigore

    l'affidamento dei figli (1) I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

  • Art. 337 sexies Codice Civile: Assegnazione della casa familiare e

    Art. 337 sexies Codice Civile: Assegnazione della casa familiare e

    Art. 337 SEXIES c.c. Assegnazione della casa familiare e

    In vigore

    prescrizioni in tema di residenza (1) Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.

  • Art. 337 septies Codice Civile: Disposizioni in favore dei figli

    Art. 337 septies Codice Civile: Disposizioni in favore dei figli

    Art. 337 SEPTIES c.c. Disposizioni in favore dei figli maggiorenni

    In vigore

    (1) Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

  • Art. 337 octies Codice Civile: Poteri del giudice e ascolto del minore

    Art. 337 octies Codice Civile: Poteri del giudice e ascolto del minore

    Art. 337 OCTIES c.c. Poteri del giudice e ascolto del minore

    In vigore

    […]

  • Art. 338 Codice Civile: Condizioni imposte alla madre superstite

    Art. 338 Codice Civile: Condizioni imposte alla madre superstite

    Art. 338 c.c. [Condizioni imposte alla madre superstite]

    [Abrogato]

    (1) […]

  • Art. 342-bis c.c.: Ordini di protezione contro gli abusi familia

    Art. 342-bis c.c.: Ordini di protezione contro gli abusi familia

    Art. 342 BIS c.c. Ordini di protezione contro gli abusi familiari

    In vigore

    familiari] (1) […]

  • Articolo 343 Codice Civile: Apertura della tutela

    Articolo 343 Codice Civile: Apertura della tutela

    Art. 343 c.c. Apertura della tutela

    In vigore

    Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale (1), si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore. Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.