Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 14 D.Lgs. 259/2003 – Dichiarazioni intese ad agevolare l’esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione

    Art. 14 D.Lgs. 259/2003 – Dichiarazioni intese ad agevolare l’esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare l’esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare l’interconnessione o di ottenere l’accesso e l’interconnessione nei confronti di altre autorità o di altri operatori, rilascia entro sette giorni dal ricevimento della richiesta una comunicazione da cui risulti che l’operatore stesso ha presentato una segnalazione ai sensi dell’articolo 11 comma 3, indicando le condizioni alle quali una impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di autorizzazione generale è legittimata a richiedere tali diritti. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 13 D.Lgs. 259/2003 – Condizioni apposte all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici

    Art. 13 D.Lgs. 259/2003 – Condizioni apposte all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. L’autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, per l’accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN e i diritti di uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell’allegato 1. Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti. Nel caso dei diritti d’uso dello spettro radio, tali condizioni ne garantiscono l’uso effettivo ed efficiente e sono conformi agli articoli 58 e 64, mentre nel caso dei diritti d’uso delle risorse di numerazione, sono conformi all’articolo 98-septies. L’autorizzazione generale è sempre sottoposta alla condizione n. 4 della parte A dell’allegato 1.

    2. Gli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 72, commi 1 e 5, e degli articoli 73, 79 e 93 o a quelli designati per la fornitura del servizio universale ai sensi del presente decreto sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall’autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza, nell’autorizzazione generale è fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese.

    3. L’autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore e quelle indicate nelle sezioni A, B e C dell’allegato 1 e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altra normativa nazionale.

    4. Nel concedere i diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione, il Ministero non ripete le condizioni previste nell’autorizzazione generale.

    5. Nel definire eventuali condizioni all’autorizzazione generale, relative alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, che non riproducano condizioni già imposte alle imprese da altra normativa, il Ministero acquisisce il parere dell’Agenzia e dell’Autorità. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 12 D.Lgs. 259/2003 – Sperimentazione

    Art. 12 D.Lgs. 259/2003 – Sperimentazione

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di legge e di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica è subordinata a segnalazione preventiva. L’impresa interessata presenta al Ministero una segnalazione della persona fisica titolare o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente l’intenzione di effettuare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al modello riportato nell’allegato 13. L’impresa è abilitata ad iniziare la sperimentazione a decorrere dall’avvenuta presentazione della segnalazione. Ai sensi dell’ articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della segnalazione, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività.

    2. La segnalazione di cui al comma 1: a) non costituisce titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione generale per l’offerta al pubblico, a fini commerciali, della rete o servizio di comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione; b) non riveste carattere di esclusività né in relazione al tipo di rete o servizio, né in relazione all’area o alla tipologia di utenza interessate; c) può prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica, l’espletamento della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze.

    3. La segnalazione di cui al comma 1 deve indicare: a) l’eventuale richiesta di concessione di diritti individuali d’uso delle frequenze radio e dei numeri necessari; b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l’avvio della stessa; c) l’estensione dell’area operativa, le modalità di esercizio, la tipologia, la consistenza dell’utenza ammessa che, comunque, non può superare le tremila unità, e il carattere sperimentale del servizio; d) l’eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che aderiscono alla sperimentazione; e) l’obbligo di comunicare all’utente la natura sperimentale del servizio e l’eventuale sua qualità ridotta; f) l’obbligo di comunicare al Ministero e, ove siano interessate reti o e servizi pubblici, all’Autorità i risultati della sperimentazione al termine della stessa.

    4. Se la sperimentazione comprende l’attribuzione di diritti individuali d’uso, con l’assegnazione delle frequenze radio o di risorse di numerazione, il Ministero li concede, entro quattro settimane dal ricevimento della segnalazione nel caso di numeri assegnati per scopi specifici nell’ambito del piano nazionale di numerazione, ed entro otto settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell’ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la segnalazione risulta incompleta, il Ministero, entro i termini di cui al primo periodo, invita l’impresa interessata a integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione.

    5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di cui al comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire entro sessanta giorni antecedenti la data di scadenza. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 11 D.Lgs. 259/2003 – Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

    Art. 11 D.Lgs. 259/2003 – Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. L’attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera, fatte salve le condizioni stabilite nel presente decreto e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell’ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente decreto, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l’Italia aderisce o da specifiche convenzioni.

    2. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all’articolo 13 o i diritti di uso di cui agli articoli 59 e 98-septies, è assoggettata ad un’autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della segnalazione di cui al comma 4. Il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, può definire, pubblicandone i regolamenti, conformi alle prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per l’autorizzazione generale per particolari categorie di reti o servizi, cui l’impresa che intende offrire le dette reti o servizi è tenuta ad ottemperare.

    3. Le imprese che intendono avviare le attività di cui al comma 1, notificano tale intenzione al Ministero e possono esercitare i diritti che derivano dall’autorizzazione generale subito dopo la notifica, se del caso nel rispetto delle disposizioni sui diritti d’uso stabilite a norma del presente decreto, salva motivata opposizione da parte del Ministero.

    4. La notifica di cui al comma 3 è composta dalla segnalazione, resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, dell’intenzione di iniziare la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalla presentazione delle informazioni necessarie per consentire al Ministero la tenuta di un registro dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica. Tale segnalazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all’allegato n. 13-bis.

    5. Le informazioni di cui al comma 4 comprendono quanto segue: a) il nome del fornitore; b) lo status giuridico, la forma giuridica e il numero di registrazione del fornitore, qualora il fornitore sia registrato nel registro pubblico delle imprese o in un altro registro pubblico analogo nell’Unione; c) l’eventuale indirizzo geografico della sede principale del fornitore nell’Unione e delle eventuali sedi secondarie in uno Stato membro; d) l’indirizzo del sito web del fornitore, se applicabile, associato alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica; e) una persona di contatto e suoi recapiti completi; f) una breve descrizione delle reti o dei servizi che si intende fornire; g) gli Stati membri interessati; h) la data presunta di inizio dell’attività; i) l’impegno a rispettare le norme del decreto e del regime previsto per l’autorizzazione generale; l) l’ubicazione delle stazioni radioelettriche, e nel caso di fornitura di accesso ai sensi dell’articolo 68, il MAC Address, il Service set identifier (SSID) e la frequenza utilizzata.

    6. Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una banca dati dell’Unione delle notifiche trasmesse, il Ministero inoltra senza indebito ritardo al BEREC, per via elettronica per il tramite dell’Autorità, ciascuna notifica ricevuta. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 24 MARZO 2024, N. 48.

    7. Ai sensi dell’ articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione di cui al comma 3, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività. Il Ministero pubblica le informazioni relative alle dichiarazioni presentate sul sito Internet. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all’ articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

    8. La cessazione dell’esercizio di un’attività di rete o dell’offerta di un servizio di comunicazione elettronica può aver luogo in ogni tempo. L’operatore informa gli utenti della cessazione, ai sensi dell’articolo 98-septies decies, comma 4, con un preavviso di almeno tre mesi, dandone comunicazione contestualmente al Ministero e all’Autorità. Tale termine è ridotto a un mese nel caso di cessazione dell’offerta di un profilo tariffario.

    9. Le autorizzazioni generali hanno una durata pari alla durata richiesta nella segnalazione e comunque non superiore a venti anni, con scadenza che coincide con il 31 dicembre dell’ultimo anno di validità, termine elevabile alla durata di un diritto d’uso di frequenze radio o risorse di numerazione o posizioni orbitali, nel caso in cui al fine dell’esercizio dell’autorizzazione generale sia previsto tale utilizzo. Entro il termine di scadenza l’autorizzazione generale può essere rinnovata mediante nuova segnalazione, alle condizioni vigenti, salvo quanto previsto per gli eventuali diritti d’uso associati ai sensi dell’articolo 63.

    10. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 64, una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicate le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’ articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e deve essere conforme al modello di cui all’allegato n. 14. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa segnalazione da parte dell’impresa cedente può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all’impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all’autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 10 D.Lgs. 259/2003 – Protocolli d’intesa, convenzioni ed accordi

    Art. 10 D.Lgs. 259/2003 – Protocolli d’intesa, convenzioni ed accordi

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Per la stipula di accordi internazionali e di intese tecniche con amministrazioni di altri Stati, restano ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

    2. Restano ferme le competenze dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di stipula di protocolli d’intesa, convenzioni ed accordi in materia di cybersicurezza. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 9 D.Lgs. 259/2003 – Misure di garanzia

    Art. 9 D.Lgs. 259/2003 – Misure di garanzia

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate.

    2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’ articolo 2359, commi primo e secondo del Codice civile. Il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle situazioni previste dall’ articolo 51, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

    3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, tali da distorcere le condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai sensi del titolo V del trattato sull’Unione europea, se non nei limiti e alle condizioni di cui al medesimo titolo V. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 8 D.Lgs. 259/2003 – Regioni ed Enti locali

    Art. 8 D.Lgs. 259/2003 – Regioni ed Enti locali

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano, in sede di Conferenza Unificata, di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le linee generali dello sviluppo del settore, anche per l’individuazione delle necessarie risorse finanziarie. A tal fine è istituito, nell’ambito della Conferenza Unificata, avvalendosi della propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Comitato paritetico, con il compito di verificare il grado di attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare le proposte da sottoporre alla Conferenza medesima.

    2. In coerenza con i principi di tutela dell’unità economica, di tutela della concorrenza e di sussidiarietà, nell’ambito dei principi fondamentali di cui al presente decreto e comunque desumibili dall’ordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformità con quanto previsto dal diritto dell’Unione europea ed al fine di rendere più efficace ed efficiente l’azione dei soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di cui al primo comma dell’articolo 117 della Costituzione, dettano disposizioni in materia di: a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate nell’ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese; b) agevolazioni per l’acquisto di apparecchiature terminali d’utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda; c) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche e alberghiere; d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane, persone con disabilità, ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate. 2-bis. Le Regioni e gli enti locali favoriscono la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, nel rispetto dei principi di tutela previsti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e nel perseguimento dell’obiettivo di qualità del servizio. A tal fine, gli stessi non limitano a particolari aree del territorio la possibilità di installazione, ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero di protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici di siti sensibili, dovendo, in tal caso, garantire comunque una localizzazione o soluzione alternativa, da individuare con provvedimento motivato sentiti gli operatori, che assicuri il medesimo effetto.

    3. L’utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

    4. Le presenti disposizioni sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 7 D.Lgs. 259/2003 – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

    Art. 7 D.Lgs. 259/2003 – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Presidente e i Commissari dell’Autorità sono nominati e operano ai sensi dell’ articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

    2. L’Autorità esercita i propri poteri in modo imparziale, obiettivo, trasparente e tempestivo.

    3. L’Autorità opera in indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo nell’esercizio dei compiti ad essa affidati, anche con riferimento allo sviluppo delle proprie procedure interne e all’organizzazione del personale.

    4. L’Autorità dispone di risorse finanziarie e umane adeguate a svolgere i compiti ad essa assegnati; adotta e pubblica annualmente il proprio bilancio e gode di autonomia nella sua esecuzione. Il controllo sul bilancio dell’Autorità è esercitato in modo trasparente ed è reso pubblico.

    5. L’Autorità dispone di risorse finanziarie e umane sufficienti affinchè possa partecipare e contribuire attivamente al BEREC. Essa sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori e, allorché adotta le proprie decisioni, tiene nella massima considerazione le linee guida, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni, le migliori prassi e le metodologie adottati dal BEREC.

    6. L’Autorità riferisce annualmente al Parlamento sull’attività svolta e sui programmi di lavoro, ai sensi dell’ articolo 1, comma 6, lettera c) n. 12), della legge n. 249 del 1997. La relazione è resa pubblica. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 6 D.Lgs. 259/2003 – Attribuzioni del Ministero, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre Amministrazioni competenti

    Art. 6 D.Lgs. 259/2003 – Attribuzioni del Ministero, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre Amministrazioni competenti

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. Fermo restando il puntuale riparto di competenze tra Autorità e Ministero, di cui al presente decreto, il Ministero svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze; b) effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia; c) effettua l’assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; d) assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso ad eccezione dell’assegnazione delle numerazioni per servizi di emergenza, e vigila sulla loro utilizzazione; e) definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri; f) congiuntamente all’Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale; g) effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete per come previsto dal presente decreto; h) riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti il divieto di prosecuzione dell’attività, acquisisce al bilancio i diritti amministrativi e i contributi dovuti. Trasmette le informazioni al BEREC e può definire, conformemente alle prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per particolari categorie di reti o servizi; i) vigila sull’osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto; l) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale nelle materie di cui al presente decreto, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell’Unione europea.

    2. L’Autorità esercita le competenze derivanti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 nonché dalla legge 31 luglio 1997, n. 249. Fermo restando il puntuale riparto di competenze tra Autorità e Ministero, di cui al presente decreto, l’Autorità svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) regolamentazione ex ante del mercato, compresa l’imposizione di obblighi in materia di accesso e interconnessione; b) risoluzione delle controversie tra le imprese e tra i proprietari di unità immobiliari o il condominio e l’operatore di rete relative ai diritti e agli obblighi previsti dal decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n. 33; c) pianificazione per l’assegnazione delle frequenze e pareri in materia di spettro radio, ai sensi del presente decreto; d) tutela dei diritti degli utenti finali nel settore della comunicazione elettronica mediante l’applicazione della normativa settoriale e l’irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto, nonché attraverso procedure per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori; e) garanzia di un accesso aperto a internet ai sensi del regolamento europeo (UE) 2120/2015, mediante l’esercizio dei relativi poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori; f) valutazione dell’onere indebito e calcolo del costo netto della fornitura del servizio universale; g) garanzia della portabilità del numero tra i fornitori; h) esercizio dei poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori in materia di roaming internazionale, ai sensi del regolamento europeo (UE) 2120/2015; i) raccolta di dati e altre informazioni dai partecipanti al mercato, anche al fine di contribuire ai compiti del BEREC; l) mappatura della copertura geografica delle reti a larga banda all’interno del territorio, ai sensi del presente decreto; m) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell’Unione europea, nonché relativo a qualsiasi ruolo conferito al BEREC.

    3. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale esercita le competenze derivanti dal Titolo V del presente Codice e dal decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. L’Agenzia svolge, in particolare, i compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità, l’integrità e la resilienza.

    4. Il Ministero e l’Autorità, per le parti di rispettiva competenza, adottano le misure espressamente previste dal presente decreto intese a conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 4, nel rispetto dei principi di certezza, efficacia, ragionevolezza e proporzionalità delle regole. Le competenze del Ministero, così come quelle dell’Autorità, sono notificate alla Commissione europea e sono rese pubbliche sui rispettivi siti Internet istituzionali.

    5. Il Ministero, l’Autorità, l’Agenzia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini di una leale collaborazione e reciproca cooperazione nelle materie di interesse comune, si scambiano le informazioni necessarie all’applicazione del presente decreto e delle disposizioni del diritto dell’Unione europea relative alle reti ed i servizi di comunicazione elettronica. I soggetti che ricevono le informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono.

    6. Il Ministero, l’Autorità, l’Agenzia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante specifiche intese, adottano disposizioni sulle procedure di consultazione e di cooperazione nelle materie di interesse comune. Tali disposizioni sono rese pubbliche sui rispettivi siti internet istituzionali.

    7. Il Ministero, l’Autorità, l’Agenzia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per le parti di rispettiva competenza, assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal presente decreto.

    8. Il Ministero e l’Autorità per le parti di rispettiva competenza ai sensi del presente decreto, esercitano i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo, operano in indipendenza e sono giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. In caso di proprietà o di controllo pubblico delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, le funzioni e le attività di regolamentazione sono caratterizzata da una piena ed effettiva separazione strutturale dalle funzioni e attività inerenti alla proprietà o al controllo di tali imprese. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 5 D.Lgs. 259/2003 – Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio

    Art. 5 D.Lgs. 259/2003 – Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero, sentite l’Autorità e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale per i profili di competenza, coopera con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea nella pianificazione strategica, nel coordinamento e nell’armonizzazione dell’uso dello spettro radio nell’Unione europea per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. A tal fine il Ministero prende in considerazione, tra l’altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all’interesse pubblico, alla libertà di espressione, gli aspetti culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell’Unione europea, come pure i vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l’uso e di evitare interferenze dannose.

    2. Il Ministero, cooperando con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea, d’intesa con l’Autorità nell’ambito delle competenze di quest’ultima, promuove il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell’Unione europea e, ove opportuno, condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilità e l’uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.

    3. Il Ministero, nell’ambito del RSPG, d’intesa con l’Autorità nell’ambito delle competenze di quest’ultima, coopera con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea secondo quanto disposto al comma 1 e, su loro richiesta, con il Parlamento europeo e il Consiglio, per sostenere la pianificazione strategica e il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell’Unione: a) sviluppando le migliori prassi sulle questioni connesse allo spettro radio al fine di attuare il presente decreto; b) agevolando il coordinamento tra gli Stati membri al fine di attuare il presente decreto e altra legislazione dell’Unione e di contribuire allo sviluppo del mercato interno; c) coordinando i propri approcci all’assegnazione e all’autorizzazione all’uso dello spettro radio e pubblicando relazioni o pareri sulle questioni connesse allo spettro radio. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 4 D.Lgs. 259/2003 – Obiettivi generali della disciplina di reti, servizi ed attività di comunicazione elettronica

    Art. 4 D.Lgs. 259/2003 – Obiettivi generali della disciplina di reti, servizi ed attività di comunicazione elettronica

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. L’Autorità e il Ministero, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, e fermo quanto previsto all’articolo 6 comma 3, perseguono i seguenti obiettivi generali, che non sono elencati in ordine di priorità: a) promuovere la connettività e l’accesso alle reti ad altissima capacità, comprese le reti fisse, mobili e senza fili, e il loro utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese; b) promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate, compresa un’efficace concorrenza basata sulle infrastrutture, e nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi correlati; c) contribuire allo sviluppo del mercato interno rimuovendo gli ostacoli residui e promuovendo condizioni convergenti per gli investimenti e la fornitura di reti di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate e servizi correlati, sviluppando approcci normativi prevedibili e favorendo l’uso effettivo, efficiente e coordinato dello spettro radio, l’innovazione aperta, la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee, la fornitura, la disponibilità e l’interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da punto a punto (end-to-end); d) promuovere gli interessi dei cittadini, garantendo la connettività e l’ampia disponibilità e utilizzo delle reti ad altissima capacità, comprese le reti fisse, mobili e senza fili, e dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze, ad esempio in termini di prezzi accessibili, di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari, nonché la scelta e l’accesso equivalente degli utenti finali con disabilità.

    2. La disciplina delle reti e servizi, nonché delle attività, di comunicazione elettronica è volta altresì a: a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l’adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica; b) garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private; c) garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale, sia essa per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica o per regolare le attività di comunicazione elettronica; d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti distorsivi della concorrenza; e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale; f) garantire in modo flessibile l’accesso e l’interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori; g) garantire l’esercizio senza interruzioni od interferenze delle reti di comunicazione elettronica poste a presidio dell’ordine pubblico, nonché a salvaguardia della sicurezza ed a soccorso della vita umana (PPDR – Public Protection and Disaster Relief); h) garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l’utilizzo di standard aperti; i) garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell’uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata; l) promuovere e favorire, nell’imminenza o in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini; m) garantire un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondere alle esigenze, ad esempio in termine di prezzi accessibili, di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari e assicurare la scelta e l’accesso equivalente degli utenti finali con disabilità.

    3. A garanzia dei diritti di cui all’articolo 3 e per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, gli obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, disposti dal presente decreto, sono imposti secondo principi di imparzialità, obiettività, trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

    4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in sede comunitaria, nonché dei piani e raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui l’Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati.

    5. Nel perseguire le finalità programmatiche specificate nel presente articolo, l’autorità nazionale di regolamentazione e le altre autorità competenti tra l’altro: a) promuovono la prevedibilità regolamentare, garantendo un approccio regolatore coerente nell’arco di opportuni periodi di revisione e attraverso la cooperazione reciproca, con il BEREC, con il RSPG e con la Commissione europea; b) garantiscono che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica; c) applicano il diritto dell’Unione europea secondo il principio della neutralità tecnologica, nella misura in cui ciò sia compatibile con il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3; d) promuovono investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e migliorate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese che investono e consentendo vari accordi di cooperazione tra gli investitori e le parti che richiedono accesso onde diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione; e) tengono debito conto della varietà delle condizioni attinenti all’infrastruttura, della concorrenza, della situazione degli utenti finali e, in particolare, dei consumatori nelle diverse aree geografiche all’interno del territorio dello Stato, ivi compresa l’infrastruttura locale gestita da persone fisiche senza scopo di lucro; f) impongono obblighi regolamentari ex ante unicamente nella misura necessaria a garantire una concorrenza effettiva e sostenibile nell’interesse dell’utente finale e li attenuano o revocano non appena sia soddisfatta tale condizione.

    6. Il Ministero e l’Autorità, anche in collaborazione con la Commissione europea, l’RSPG e il BEREC, adottano, nello svolgimento dei compiti di regolamentazione indicati nel presente decreto, tutte le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 3 D.Lgs. 259/2003 – Principi generali

    Art. 3 D.Lgs. 259/2003 – Principi generali

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica di cui al presente decreto è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di: a) libertà di comunicazione; b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell’integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica e l’adozione di misure preventive delle interferenze; c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

    2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico nonché l’attività di comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso di utenti, che è di preminente interesse generale, sono libere e ad esse si applicano le disposizioni del decreto.

    3. Il Ministero, l’Autorità, e le amministrazioni competenti contribuiscono nell’ambito della propria competenza a garantire l’attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell’Unione europea.

    4. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell’ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione. articolo precedente articolo successivo

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