Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 263/2014 – Controllo Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali

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    La Corte costituzionale ha parzialmente respinto il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Basilicata contro le deliberazioni della Corte dei conti che avevano verificato i rendiconti dei gruppi consiliari regionali per il 2013, affermando che spettava alla Corte dei conti operare tali verifiche anche sulla base dei criteri regionali di recepimento del d.l. n. 174/2012.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 174/2012 (convertito in legge n. 213/2012) ha attribuito alla Corte dei conti il potere di controllare i rendiconti presentati dai gruppi consiliari regionali. La sezione regionale di controllo per la Basilicata aveva esaminato i rendiconti dei dieci gruppi del Consiglio regionale lucano per il 2013, dichiarandone alcuni regolari e altri irregolari. La Regione Basilicata ha impugnato queste deliberazioni, sostenendo che la Corte dei conti avesse invaso le prerogative dei gruppi consiliari spingendosi a valutazioni di merito sulle scelte di gestione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Basilicata ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alle deliberazioni n. 51-60 del 18 marzo 2014 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, invocando gli artt. 114, secondo comma, 117, 119, 121, 123 Cost. e le prerogative dello statuto regionale (artt. 11, 15 e 21). La ricorrente sosteneva che la sezione avesse effettuato verifiche di merito anziché documentali, con criteri di giudizio non predeterminati, in violazione dell’autonomia dei gruppi consiliari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato in parte inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione e ha respinto il resto, dichiarando che spettava alla Corte dei conti operare la verifica della regolarità dei rendiconti consiliari anche sulla base dei criteri introdotti dalla legge regionale della Basilicata n. 28/2012 (di recepimento del d.l. n. 174/2012).

    Il principio

    Il controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali, introdotto dal d.l. n. 174/2012, non lede l’autonomia dei gruppi: si tratta di un controllo documentale e di conformità ai modelli approvati in sede di Conferenza permanente, che la Corte dei conti può estendere anche sulla base dei criteri fissati dalla legge regionale di recepimento, senza invadere le scelte di merito dei gruppi.

    Domande e risposte

    Perché i gruppi consiliari regionali hanno rendiconti soggetti a controllo esterno?

    I gruppi consiliari regionali ricevono contributi pubblici per le spese di funzionamento e di assistenza ai consiglieri. Il d.l. n. 174/2012, approvato nell’ambito di misure di contenimento della spesa pubblica, ha esteso il controllo della Corte dei conti anche a questi fondi, imponendo la presentazione di rendiconti conformi a un modello approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni.

    Che cosa contestava la Regione Basilicata nel merito del controllo?

    La Regione sosteneva che la sezione regionale della Corte dei conti avesse valutato le scelte gestionali dei gruppi (ad es. quante unità di personale assumere, quale livello retributivo applicare), anziché limitarsi a verificare la corrispondenza formale del rendiconto al modello predefinito. Questa invasione del merito avrebbe violato l’autonomia organizzativa dei gruppi.

    Qual è la portata del controllo ammesso dalla Corte?

    La Corte ha confermato che il controllo può comprendere la verifica della regolarità sulla base dei criteri della legge regionale di recepimento (l.r. Basilicata n. 28/2012), non solo del modello nazionale. Ciò implica che la sezione di controllo possa applicare anche i parametri regionali adottati in attuazione del d.l. n. 174/2012.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 262/2014 – Correzione di errore materiale nella sentenza n. 190/2014

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    Con questa ordinanza la Corte ha corretto un errore materiale nella sentenza n. 190 del 2014: nel dispositivo era stata omessa la dichiarazione di inammissibilità di una questione (art. 21, comma 3, l.p. Bolzano n. 11/2013 in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost.) che era invece presente nella motivazione.

    Di cosa si tratta

    La sentenza n. 190 del 2014 aveva dichiarato nella motivazione l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 3, della legge della Provincia di Bolzano n. 11/2013, per violazione dell’art. 81, quarto comma (copertura finanziaria delle leggi), Costituzione. Per un mero errore materiale questa dichiarazione non era stata inserita nel dispositivo della sentenza, che è la parte vincolante e normalmente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La correzione riguarda la sentenza n. 190 del 2014, nell’ambito della quale il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 21, comma 3, della legge provinciale di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11 (in materia di artigianato, industria e procedure amministrative), per violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost. (obbligo di copertura finanziaria delle leggi che comportino nuove spese), rilevando che l’unità previsionale di base alla quale fa riferimento la disposizione non risulterebbe indicata nella tabella A della legge finanziaria provinciale 2013.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Nel dispositivo della sentenza n. 190/2014, dopo il punto 2), è stato inserito il punto 3) così formulato: «dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe». Il precedente punto 3) diventa conseguentemente punto 4).

    Il principio

    La Corte costituzionale può correggere errori materiali nelle proprie sentenze quando il dispositivo risulta difforme dalla motivazione per mera svista, senza che ciò implichi una modifica sostanziale della decisione. La procedura è disciplinata dall’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

    Domande e risposte

    Che cosa è un errore materiale in una sentenza?

    Un errore materiale è una svista o un’omissione che non corrisponde alla volontà del giudice espressa nel ragionamento (motivazione): ad esempio, dimenticare di trascrivere nel dispositivo un punto che era già stato deciso e motivato. Non si tratta di un’errata valutazione di diritto ma di un difetto formale di trascrizione.

    Quale norma prevede la correzione degli errori materiali?

    L’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale consente la correzione degli errori materiali nelle proprie pronunce, in analogia con quanto previsto dall’art. 287 del codice di procedura civile per le sentenze dei giudici ordinari.

    Che cosa prevedeva l’art. 21, comma 3, della legge provinciale di Bolzano n. 11/2013?

    La disposizione riguardava la legge provinciale bolzanina in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo e promozione delle attività economiche. Il Governo aveva contestato che mancasse l’indicazione nella tabella A del bilancio provinciale dell’unità previsionale di base correlata alla spesa prevista dalla norma, in violazione del principio della copertura finanziaria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 261/2014 – Giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato e TAR Calabria

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal TAR Calabria (sezione Reggio Calabria) relative all’attribuzione di controversie alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato e alle norme processuali del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010).

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010). In particolare contestava l’attribuzione di determinate controversie alla competenza esclusiva del Consiglio di Stato, nonché norme sull’organizzazione e i poteri dei giudici amministrativi di primo grado.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Calabria ha sollevato, con più ordinanze, questione di legittimità costituzionale: 1) dell’art. 135, comma 1, lettera q-quater), del d.lgs. n. 104/2010 (attribuzione al Consiglio di Stato di competenza di primo e unico grado), in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 77, 111 e 125 Cost.; 2) degli artt. 13, 14, 15 e 16 del d.lgs. n. 104/2010, in riferimento all’art. 76 Cost. (eccesso di delega).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili entrambe le questioni. Le questioni erano manifestamente inammissibili per difetti processuali o di rilevanza che ne impedivano l’esame nel merito.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale può essere dichiarata con ordinanza quando la questione presenta vizi macroscopici che ne impediscono l’esame nel merito, senza necessità di una pronuncia nel merito sulla norma impugnata.

    Domande e risposte

    Che cos’è la giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato in primo grado?

    Normalmente le controversie amministrative vengono decise in primo grado dai TAR regionali e in appello dal Consiglio di Stato. In alcune materie particolarmente rilevanti (ad es. procedure per le grandi opere) il legislatore ha attribuito la competenza esclusiva di primo e unico grado direttamente al Consiglio di Stato, eliminando il doppio grado.

    Perché la questione sull’eccesso di delega (art. 76 Cost.) era inammissibile?

    L’art. 76 Cost. vieta al legislatore delegato di andare oltre i principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega. Se una norma supera i limiti della delega è incostituzionale. La Corte ha ritenuto che la questione sollevata dal TAR non fosse ammissibile, senza entrare nel merito.

    Qual è la differenza tra manifesta inammissibilità e non fondatezza?

    La manifesta inammissibilità è pronunciata quando la questione difetta dei presupposti processuali (rilevanza, non manifesta infondatezza, corretta motivazione del giudice rimettente). La non fondatezza è invece una pronuncia di merito che afferma la conformità alla Costituzione della norma impugnata.

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  • Corte cost. n. 260/2014 – Legge Impresa Lombardia e cessazione della materia del contendere

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    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia “Impresa Lombardia” (n. 11/2014), dopo che una legge regionale successiva aveva modificato tutte le disposizioni impugnate dallo Stato in senso satisfattivo delle ragioni del ricorrente.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Lombardia n. 11 del 19 febbraio 2014 (“Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”) conteneva disposizioni impugnate dal Governo davanti alla Corte, tra cui: il riconoscimento del “Made in Lombardia” come certificazione pubblica di origine, l’istituzione di una “moneta complementare” locale, norme semplificate per le attività economiche in deroga a competenze statali, e regole sul silenzio-assenso negli sportelli unici. Nelle more del giudizio la Regione aveva approvato la legge n. 24/2014 che modificava tutte le disposizioni contestate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3, comma 1, lettera g); 4, comma 1; 6, commi 1, 2, 4, 5 e 13; e 7, commi 6, lettera b), e 7, della legge regionale n. 11/2014, in riferimento all’art. 117, primo comma (vincoli comunitari) e secondo comma, lettere e), m), s) ed l) della Costituzione (moneta, livelli essenziali, tutela ambiente, ordinamento penale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Lo ius superveniens (legge regionale n. 24/2014, art. 21, comma 3) aveva modificato tutte le disposizioni impugnate in senso satisfattivo per lo Stato: erano stati eliminati il riferimento alla “moneta”, il marchio pubblico Made in Lombardia è diventato marchio collettivo privato, e le disposizioni sullo sportello unico erano state rese conformi alle competenze statali.

    Il principio

    Quando una normativa regionale impugnata viene modificata — prima della pronuncia della Corte — in modo da soddisfare pienamente le ragioni del ricorrente, viene meno l’oggetto del giudizio e la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere; la mera modifica parziale non è sufficiente se residuano profili ancora lesivi delle competenze statali.

    Domande e risposte

    Che cos’è la “moneta complementare” che la Regione Lombardia voleva istituire?

    La norma originaria prevedeva in forma sperimentale la costituzione di “un circuito di moneta complementare quale strumento elettronico di compensazione multimediale locale per lo scambio di beni e di servizi”. Lo Stato la riteneva lesiva della competenza esclusiva statale in materia di moneta (art. 117, comma 2, lettera e). La legge successiva ha eliminato il termine “moneta” e reso il sistema volontario.

    Cosa significa “cessata materia del contendere”?

    La Corte non entra nel merito della questione perché il contenzioso è divenuto privo di oggetto: le norme impugnate sono state sostituite da norme nuove che soddisfano le ragioni del ricorrente. Non c’è un giudizio di merito sulla legittimità delle norme originarie.

    Il “Made in Lombardia” esiste ancora?

    Sì, ma in forma diversa. La norma originaria prevedeva una certificazione pubblica regionale che lo Stato riteneva in conflitto con le norme UE sulla libera circolazione delle merci. Dopo la modifica, il marchio è diventato un marchio collettivo privato disciplinato dalla normativa europea sui marchi comunitari, che lo Stato non ha più contestato.

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  • Corte cost. n. 259/2014 – Edifici in aree a rischio idrogeologico e legge regionale del Veneto

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    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sulle norme della legge veneta che consentivano la delocalizzazione e ricostruzione degli edifici in aree ad alta pericolosità idraulica, ritenendo la norma sopravvenuta satisfattiva. Ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 11 della medesima legge, relativo alla demolizione e ricostruzione senza vincoli di sagoma.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Veneto n. 32 del 2013 consentiva la demolizione integrale e la successiva ricostruzione di edifici situati in aree ad alta pericolosità idraulica o idrogeologica, anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali, con un incremento volumetrico fino al 50%. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato alcune disposizioni per contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 7, comma 1, e 10, comma 6 (sulla delocalizzazione in aree pericolose) e l’art. 11, commi 1 e 2 (sulla demolizione e ricostruzione senza vincolo di sagoma), della legge Regione Veneto n. 32/2013, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s) (tutela dell’ambiente) e terzo comma (governo del territorio), della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sugli artt. 7, comma 1, e 10, comma 6 (norma satisfattiva). Ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 11, commi 1 e 2, sia con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s) che al terzo comma della Costituzione — quest’ultima nei sensi di cui in motivazione.

    Il principio

    Le disposizioni regionali in materia di edifici in aree a rischio idrogeologico operano nell’ambito del governo del territorio (competenza concorrente) e devono rispettare i principi fondamentali statali in materia di sicurezza idrogeologica; l’eliminazione del vincolo di sagoma nella demolizione e ricostruzione è compatibile con la competenza legislativa regionale concorrente, purché non violi le prescrizioni statali di tutela ambientale.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede la legge veneta sugli edifici nelle aree a rischio?

    La legge n. 32/2013 permetteva di demolire integralmente un edificio situato in un’area dichiarata ad alta pericolosità idraulica o idrogeologica e di ricostruirlo in una zona sicura, con un aumento fino al 50% del volume, anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali. L’obiettivo era incentivare la messa in sicurezza del territorio.

    Perché la questione sugli artt. 7 e 10 è stata dichiarata inammissibile?

    Perché nelle more del giudizio la Regione Veneto aveva modificato quelle disposizioni con una successiva legge regionale (n. 24/2014), eliminando i profili contestati dallo Stato. L’inammissibilità discende dal fatto che la norma impugnata non era più quella originale.

    Cosa significa che la questione è non fondata “nei sensi di cui in motivazione”?

    La Corte non ha semplicemente rigettato la questione in modo assoluto, ma ha indicato nella motivazione i limiti entro cui la norma regionale è compatibile con la Costituzione. Il dispositivo rimanda alla motivazione per precisare la portata effettiva della pronuncia.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative: tutela dell’ambiente (esclusiva statale) e governo del territorio (concorrente)
  • Corte cost. n. 258/2014 – Termovalorizzatore di Acerra e conflitto di attribuzione della Regione Campania

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    La Corte ha dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Campania contro il decreto del Presidente del Consiglio che le trasferiva la proprietà del termovalorizzatore di Acerra. Ha inoltre dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sull’art. 3, comma 4, del d.l. n. 59/2012 in materia di protezione civile.

    Di cosa si tratta

    Con d.P.C.m. del 16 febbraio 2012 il Governo aveva trasferito alla Regione Campania la proprietà del termovalorizzatore di Acerra (impianto da 355 milioni di euro), finanziato con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. La Regione aveva contestato il trasferimento come unilaterale e lesivo della propria autonomia, sostenendo di non aver lealmente collaborato solo a causa del comportamento del Governo. Contestualmente, il TAR Lazio aveva sollevato q.l.c. sull’art. 3, comma 4, del d.l. n. 59/2012 in materia di protezione civile.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Campania ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al d.P.C.m. 16 febbraio 2012, invocando gli artt. 3, 5, 41, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione. Il TAR Lazio aveva inoltre sollevato q.l.c. dell’art. 3, comma 4, del d.l. n. 59/2012 (protezione civile) in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 113, 117, 119 e 120 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzione della Regione Campania. Ha poi dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, del d.l. n. 59/2012 sollevata dal TAR Lazio, riunendo i due giudizi in un’unica decisione.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra enti è improcedibile quando vengono meno le condizioni di procedibilità originariamente sussistenti; la manifesta inammissibilità di una q.l.c. ricorre quando la questione difetta dei presupposti processuali minimi per l’esame di merito.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra Stato e regione?

    È un giudizio davanti alla Corte costituzionale in cui una regione (o lo Stato) sostiene che un atto dell’altro ente abbia leso le proprie attribuzioni costituzionalmente garantite. Se la Corte accoglie il ricorso, annulla l’atto impugnato.

    Cosa significa che il conflitto è stato dichiarato “improcedibile”?

    La Corte non ha giudicato nel merito se il d.P.C.m. fosse o meno lesivo delle attribuzioni regionali, ma ha rilevato che erano venute meno le condizioni per proseguire il giudizio (ad esempio perché l’atto era diventato privo di effetti o la situazione era cambiata).

    Il termovalorizzatore di Acerra è ancora della Regione Campania?

    La vicenda del trasferimento era complessa e oggetto di contenzioso. Il d.P.C.m. del 2012 disponeva il trasferimento della proprietà dell’impianto alla Regione, ma la Regione ne contestava la legittimità. La decisione della Corte non ha definito la questione nel merito.

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  • Corte cost. n. 257/2014 – Rinvio a nuovo ruolo nei giudizi delle Province autonome

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    Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha rinviato a nuovo ruolo i ricorsi promossi dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, censuienti la medesima disposizione, per consentire una trattazione congiunta e permettere alle parti di valutare la persistenza dell’interesse al ricorso.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano avevano proposto ricorsi separati aventi ad oggetto la stessa disposizione legislativa statale. La Corte, rilevando l’opportunità di una trattazione congiunta di questioni identiche, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo di tutte le cause, dando contestualmente alle parti la possibilità di verificare se l’interesse all’impugnazione permanga.

    La questione di legittimità costituzionale

    I ricorsi, promossi in riferimento alle competenze delle autonomie speciali del Trentino-Alto Adige, censuivano la medesima disposizione legislativa statale. La Corte ha ritenuto opportuno riunire le cause per evitare pronunce contraddittorie e per verificare se, nelle more, fossero intervenuti fatti nuovi (come modifiche normative o accordi) rilevanti per la decisione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha rinviato le cause a nuovo ruolo con ordinanza, riservando la trattazione nel merito a una successiva udienza. Il rinvio a nuovo ruolo è uno strumento processuale che consente alla Corte di sospendere la trattazione in attesa di eventi rilevanti o per ragioni di organizzazione del giudizio.

    Il principio

    Quando più ricorsi censurano la medesima disposizione è opportuno che la Corte li tratti congiuntamente per garantire uniformità di pronuncia; il rinvio a nuovo ruolo può essere disposto per consentire alle parti di valutare la persistenza dell’interesse a ricorrere, specie quando la situazione normativa o fattuale sia in evoluzione.

    Domande e risposte

    Che cosa significa “rinvio a nuovo ruolo”?

    Significa che la Corte sospende la trattazione della causa senza definirla e la rimette al ruolo delle udienze future, in attesa di riprenderne l’esame in una data successiva. Non è una pronuncia di merito né una dichiarazione di inammissibilità.

    Perché la Corte suggerisce alle parti di “valutare la persistenza dell’interesse”?

    Perché potrebbe essere intervenuta una modifica normativa che rende la norma impugnata non più in vigore o comunque non più lesiva, oppure le parti potrebbero aver raggiunto un accordo che supera il contenzioso. In questi casi il ricorso potrebbe essere ritirato.

    Quali autonomie erano coinvolte?

    La Regione autonoma Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, enti dotati di speciale autonomia costituzionalmente garantita dallo statuto speciale approvato con d.P.R. n. 670/1972.

  • Corte cost. n. 256/2014 – Mobilità sanitaria internazionale e autonomia finanziaria della Provincia di Bolzano

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano avverso le norme della legge di stabilità 2013 che imponevano alle regioni e province autonome di farsi carico della regolazione finanziaria della mobilità sanitaria internazionale, senza passare attraverso le procedure concordate previste dallo statuto speciale.

    Di cosa si tratta

    La legge di stabilità 2013 (art. 1, commi 82 e 83, legge n. 228/2012) ha stabilito che le regioni e le province autonome devono regolare le partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale (ad es. cure prestate a cittadini stranieri o ai propri residenti all’estero). La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato la norma davanti alla Corte, ritenendo che modifica unilateralmente l’assetto finanziario concordato con il “Patto di Milano” del 2009 e violi le procedure paritetiche previste dal proprio statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso depositato il 4 marzo 2013, ha impugnato l’art. 1, commi 82 e 83, della legge n. 228/2012 in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, al principio di leale collaborazione, all’art. 10 della legge cost. n. 3/2001 e a numerose disposizioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione. La ricorrente sosteneva che la norma statale, non fondata su intesa, modificasse sostanzialmente gli accordi finanziari raggiunti con il Governo e ledesse le proprie prerogative di autonomia finanziaria e legislativa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 82 e 83, della legge n. 228/2012, riservando a separate pronunce la decisione sulle ulteriori questioni promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano con il medesimo ricorso. La pronuncia di inammissibilità non entra nel merito della fondatezza delle doglianze.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle province autonome in materia di autonomia finanziaria devono soddisfare precise condizioni di ammissibilità; in caso contrario la Corte non entra nel merito, riservando eventuale pronuncia alle questioni che superino il vaglio preliminare. La complessità dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali può rendere necessaria una trattazione separata delle diverse questioni.

    Domande e risposte

    Che cos’è la mobilità sanitaria internazionale?

    Riguarda i flussi di prestazioni sanitarie che attraversano i confini statali: cittadini italiani che si curano all’estero, o stranieri che ricevono cure in Italia. Le relative partite finanziarie devono essere regolate tra gli Stati e, internamente, tra lo Stato e le regioni/province autonome competenti per territorio.

    Perché il “Patto di Milano” del 2009 è rilevante?

    Il Patto di Milano ha ridefinito il sistema di relazioni finanziarie tra Stato e Province autonome di Trento e Bolzano, stabilendo che eventuali modifiche al Titolo VI dello statuto speciale in materia finanziaria possono avvenire solo con la procedura rinforzata che richiede l’accordo del Governo, della Regione e delle Province autonome. La Provincia sosteneva che la legge di stabilità avesse violato questo accordo.

    Cosa significa che la Corte ha dichiarato le questioni inammissibili?

    La Corte non ha giudicato nel merito se la norma fosse o meno costituzionale. Ha rilevato un difetto formale o processuale nelle questioni proposte, che ne impedisce l’esame di merito. La pronuncia di inammissibilità non equivale a ritenere la norma legittima.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 255/2014 – Controllo delle leggi della Regione siciliana e art. 127 della Costituzione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che escludeva le leggi della Regione siciliana dal regime di controllo successivo previsto dall’art. 127 della Costituzione, ritenendo tale esclusione in contrasto con la clausola di maggior favore introdotta dalla riforma del Titolo V del 2001.

    Di cosa si tratta

    La Regione siciliana è soggetta a un regime di controllo preventivo delle proprie leggi da parte del Commissario dello Stato, diverso dal controllo successivo (entro 60 giorni dalla pubblicazione) previsto dall’art. 127 Cost. per le altre regioni. La questione era se questo sistema più vecchio di controllo preventivo — meno favorevole per l’autonomia regionale — dovesse cedere di fronte alla disciplina più garantista introdotta per tutte le regioni dalla riforma costituzionale del 2001.

    La questione di legittimità costituzionale

    La stessa Corte costituzionale, con ordinanza n. 114 del 2014, ha sollevato in via incidentale questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 2, della legge n. 87/1953 (come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge n. 131/2003) nella parte in cui esclude le leggi della Regione siciliana dalla forma di controllo prevista dall’art. 127 Cost. Il parametro è l’art. 127 Cost. e l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, secondo cui le disposizioni della riforma si applicano anche alle regioni a statuto speciale «per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 2, della legge n. 87/1953 limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana,». Il controllo successivo previsto dall’art. 127 Cost. garantisce una forma di autonomia più ampia rispetto al controllo preventivo statale, e pertanto la clausola di maggior favore di cui all’art. 10 l.cost. 3/2001 impone di estendere alla Regione siciliana il regime più garantista.

    Il principio

    La clausola di maggior favore di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3/2001 impone di applicare alle regioni a statuto speciale le disposizioni del nuovo Titolo V ogni volta che esse assicurano una forma di autonomia più ampia rispetto a quella risultante dagli statuti speciali: il controllo successivo ex art. 127 Cost. è più garantista del controllo preventivo e pertanto si applica anche alla Regione siciliana.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra controllo preventivo e controllo successivo delle leggi regionali?

    Il controllo preventivo avviene prima della promulgazione della legge regionale: il Commissario dello Stato può impugnarla prima che entri in vigore. Il controllo successivo (art. 127 Cost.) avviene invece entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge già promulgata: la legge entra in vigore, e solo in un secondo momento lo Stato può impugnarla davanti alla Corte. Questo secondo sistema è considerato più rispettoso dell’autonomia regionale.

    Che cos’è la clausola di maggior favore del 2001?

    L’art. 10 della legge cost. n. 3/2001 stabilisce che le nuove norme del Titolo V si applicano anche alle regioni a statuto speciale quando garantiscono un’autonomia più ampia di quella prevista dai loro statuti speciali. È una clausola di adeguamento automatico in favore dell’autonomia.

    Cosa cambia concretamente per la Regione siciliana dopo questa sentenza?

    Le leggi della Regione siciliana non sono più soggette al controllo preventivo del Commissario dello Stato che le escludeva dal regime ordinario. Si applica il regime dell’art. 127 Cost., con impugnazione statale entro 60 giorni dalla pubblicazione, più favorevole all’autonomia legislativa regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 254/2014 – Responsabilità solidale dell’appaltante e sanzioni civili previdenziali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che fissava una sanzione civile minima di 3.000 euro per ogni lavoratore non risultante dalle scritture obbligatorie, indipendentemente dalla durata del rapporto accertato. Ha invece ritenuto non fondata la questione sulla responsabilità solidale del committente per i contributi previdenziali non versati dall’appaltatore.

    Di cosa si tratta

    Una società committente aveva ricevuto un verbale di obbligazione solidale dopo che la società appaltatrice aveva impiegato lavoratori in nero, omettendo il versamento dei relativi contributi. All’importo dei contributi si aggiungevano sanzioni civili per decine di migliaia di euro. Il Tribunale di Bologna, investito del contenzioso, ha dubitato della compatibilità con la Costituzione di due distinte norme: quella sulla responsabilità solidale del committente e quella sulla sanzione minima fissa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bologna (ordinanza r.o. n. 289 del 2012), in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato due questioni in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Prima: l’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, nella parte in cui prevedeva la responsabilità solidale dell’appaltante anche per le sanzioni civili dovute dall’appaltatore, risultava applicabile a fatti anteriori alla riforma introdotta dall’art. 21 del d.l. n. 5/2012 (che ha escluso questa responsabilità), determinando una disparità di trattamento irrazionale a seconda della data dell’inadempimento. Seconda: l’art. 36-bis, comma 7, lettera a), del d.l. n. 223/2006, come modificato, prevedeva per i lavoratori non risultanti dalle scritture una sanzione civile minima di 3.000 euro indipendentemente dalla durata della prestazione, in violazione del principio di uguaglianza per la sproporzione tra sanzione ed effettivo inadempimento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 36-bis, comma 7, lettera a), del d.l. n. 223/2006 nella parte in cui stabiliva che «l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore … non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata». Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, ritenendo che la diversa disciplina applicabile a seconda della data dell’inadempimento non integri una violazione del principio di uguaglianza tale da rendere la norma incostituzionale.

    Il principio

    Una sanzione civile di importo fisso minimo applicata indipendentemente dalla durata effettiva della prestazione lavorativa accertata viola il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, perché determina una risposta sanzionatoria sproporzionata rispetto alla gravità concreta dell’inadempimento contributivo.

    Domande e risposte

    Che cos’è la responsabilità solidale del committente in materia previdenziale?

    Si tratta dell’obbligo imposto dalla legge al committente di rispondere, insieme all’appaltatore inadempiente, del pagamento dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori impiegati nell’appalto. Il committente può essere escusso dall’INPS per il pagamento dei contributi non versati dalla società appaltatrice.

    Perché la Corte ha dichiarato illegittima la sanzione minima fissa di 3.000 euro?

    Perché applicare la stessa sanzione minima sia a un lavoratore impiegato un solo giorno sia a uno impiegato per mesi è irragionevole: la sanzione deve essere proporzionata all’effettiva entità dell’inadempimento contributivo, che dipende anche dalla durata del rapporto.

    Quali sono le conseguenze pratiche per le imprese committenti?

    Le imprese committenti restano responsabili in solido per i contributi non versati dall’appaltatore, ma non per le sanzioni civili da esso dovute (per effetto della riforma del 2012). La sentenza ha eliminato una sanzione minima fissa ritenuta irrazionale, che penalizzava in modo uguale inadempimenti di diversa gravità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 208/2014 – Pensione definitiva e errore di diritto: divieto di revoca non incostituzionale

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 204 del d.P.R. n. 1092/1973, che non consente la revoca o modifica del provvedimento definitivo di liquidazione della pensione pubblica neppure in caso di errore di diritto. La norma tutela la certezza del diritto e il legittimo affidamento del pensionato e non viola i principi costituzionali di eguaglianza, proporzionalità della retribuzione e adeguatezza della pensione.

    Di cosa si tratta

    Un dirigente superiore della Polizia di Stato, collocato a riposo nel 1995, aveva ricevuto un primo decreto definitivo di liquidazione della pensione nel 1998. Nel 1999, il Ministero dell’interno aveva emesso un secondo decreto che rideterminava in senso peggiorativo il trattamento pensionistico già definitivamente liquidato, sulla base di una nuova interpretazione della normativa applicabile. Il pensionato contestava la legittimità del secondo decreto, sostenendo che l’art. 204 del d.P.R. n. 1092/1973 ammettesse la revoca del provvedimento definitivo solo in casi tassativi, tra cui non figurava l’errore di diritto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, terza sezione centrale d’appello, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 204 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 97 della Costituzione, nella parte in cui non consente la revoca o la modifica del provvedimento definitivo di liquidazione del trattamento pensionistico anche nel caso di errore di diritto. Il rimettente si chiedeva se tale limitazione fosse incompatibile con la giusta retribuzione, l’adeguatezza della pensione, il buon andamento e l’uguaglianza.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione non fondata sotto tutti i profili. Rispetto all’art. 3 Cost.: la distinzione tra errore di fatto (che può giustificare la revoca) ed errore di diritto (che non la giustifica) è ragionevole perché tutela il legittimo affidamento del pensionato, più forte nel secondo caso. Rispetto agli artt. 36 e 38 Cost.: la norma non tocca il criterio di calcolo della pensione, ma prevede un correttivo in nome della certezza del diritto, nei limiti delle soluzioni costituzionalmente consentite. Rispetto all’art. 97 Cost.: la certezza del diritto è essa stessa un valore del buon andamento dell’amministrazione.

    Il principio

    Una volta adottato il provvedimento definitivo di liquidazione della pensione pubblica, la pubblica amministrazione non può revocare o modificare tale atto adducendo un errore di diritto nell’applicazione della normativa. Il pensionato che ha già ottenuto la liquidazione definitiva matura un legittimo affidamento nel trattamento ricevuto, che il legislatore può legittimamente tutelare precludendo la revoca per mero errore di interpretazione normativa.

    Domande e risposte

    La pubblica amministrazione può sempre revocare i propri atti?

    In generale, l’amministrazione ha il potere di ritirare i propri atti (autotutela), ma tale potere incontra limiti quando si è formato un legittimo affidamento del privato. Nel caso della pensione definitivamente liquidata, il legislatore ha previsto espressamente che la revoca sia possibile solo nei casi tassativi indicati dall’art. 204, tra cui non rientra l’errore di diritto.

    Qual è la differenza tra errore di fatto ed errore di diritto?

    L’errore di fatto è un errore su un elemento materiale (es. calcolo sbagliato degli anni di servizio). L’errore di diritto è invece un’erronea interpretazione della norma applicabile al caso concreto. La legge e la giurisprudenza li trattano diversamente, in quanto l’errore di diritto è meno «oggettivo» e lascia più spazio all’affidamento del privato.

    Il pensionato che ha percepito una pensione più alta del dovuto deve restituire le somme?

    La sentenza non affronta direttamente questo punto, ma in generale le norme previdenziali prevedono limitazioni alla ripetibilità delle somme già corrisposte a titolo di pensione, a tutela della buona fede del pensionato e delle sue esigenze di vita.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 207/2014 – Copertura fiscale bonus edilizi: gettito IVA siciliano illegittimamente incluso

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    La Corte costituzionale dichiara incostituzionale l’art. 21, comma 3, del d.l. n. 63/2013, nella parte in cui include nella copertura finanziaria delle misure di efficienza energetica e riqualificazione edilizia anche il maggior gettito IVA derivante da tributi riscossi in Sicilia, che per statuto spetta alla Regione e non allo Stato.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 63/2013, recependo la direttiva europea sulla prestazione energetica degli edifici, aveva introdotto o prorogato detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica e recupero edilizio (gli artt. 14 e 16 riguardavano i cosiddetti «ecobonus» e «bonus casa»). La copertura di questi oneri era stata individuata, tra l’altro, nel maggiore gettito fiscale indotto dalle agevolazioni stesse (effetto incentivante sugli investimenti). La Regione siciliana aveva impugnato la norma di copertura perché includeva anche il gettito riscosso in Sicilia, che per statuto appartiene alla Regione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana ha impugnato l’art. 21, comma 3, del d.l. n. 63/2013, convertito dalla legge n. 90/2013, nella parte in cui ricomprendeva nell’aumento di gettito previsto come copertura anche i tributi riscossi in Sicilia, per violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto speciale siciliano e dell’art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965 (norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara incostituzionale la norma impugnata. Lo Statuto speciale siciliano riserva alla Regione il gettito dei tributi riscossi nel suo territorio in ragione della capacità fiscale dei soggetti ivi residenti. Il maggior gettito prodotto dall’effetto incentivante delle detrazioni fiscali, sebbene basato su tributi già esistenti, rientra nella capacità fiscale della Regione e deve essere assicurato ad essa. Diversamente, il legislatore statale userebbe risorse della Regione siciliana per coprire oneri dello Stato.

    Il principio

    Nell’ambito delle regioni a statuto speciale (come la Sicilia), il gettito tributario generato dalla capacità fiscale che si manifesta nel territorio regionale spetta alla Regione, non allo Stato. Quando il legislatore statale individua coperture finanziarie nel maggior gettito indotto da agevolazioni fiscali, deve escludere la quota corrispondente ai tributi riscossi nelle regioni a statuto speciale che ne hanno diritto.

    Domande e risposte

    Perché il gettito IVA in Sicilia spetta alla Regione?

    Lo Statuto speciale della Regione siciliana (r.d.l. n. 455/1946) e le relative norme di attuazione (d.P.R. n. 1074/1965) riservano alla Regione una quota dei tributi erariali riscossi nel territorio siciliano, inclusa l’IVA. Il principio è che alla Regione debba giungere il gettito corrispondente alla capacità fiscale radicata nel suo territorio.

    Cosa sono i bonus edilizi (ecobonus e bonus casa)?

    Sono detrazioni fiscali IRPEF/IRES che riducono le imposte dovute da chi sostiene spese per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus, 65%) o per interventi di recupero edilizio (bonus casa, 50%). Sono misure incentivanti introdotte per stimolare il settore delle costruzioni e ridurre i consumi energetici.

    Il problema riguardava solo la Sicilia?

    La Regione siciliana era la ricorrente in questo giudizio. Tuttavia, situazioni analoghe possono riguardare le altre regioni a statuto speciale (Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sardegna) che hanno analoghe previsioni statuarie sulla spettanza del gettito tributario regionale.

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