Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 206/2014 – Norme stupefacenti Fini-Giovanardi: inammissibile per sopravvenuta caducazione

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272/2005 (legge Fini-Giovanardi sugli stupefacenti), perché tali disposizioni erano già state dichiarate incostituzionali con sentenza n. 32 del 2014, che le aveva rimosse dall’ordinamento con effetto ex tunc. Le questioni erano pertanto prive di oggetto.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 272/2005, convertito dalla legge n. 49/2006 (cosiddetta legge Fini-Giovanardi), aveva equiparato il trattamento sanzionatorio per le droghe cosiddette «leggere» e «pesanti», unificando le relative tabelle. Il Tribunale di Milano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter di quel decreto, riproponendo argomenti già sollevati dalla Cassazione (ordinanza n. 1426 del 2013), in quanto norme estranee all’oggetto del decreto-legge originario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Milano, undicesima sezione penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272/2005, convertito dalla legge n. 49/2006, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione. Il rimettente riteneva che tali disposizioni, inserite in sede di conversione in un decreto-legge originariamente su tutt’altro oggetto, violassero il principio di omogeneità dei decreti-legge.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara le questioni manifestamente inammissibili per sopravvenuta carenza di oggetto. La sentenza n. 32 del 2014 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del medesimo d.l. n. 272/2005. Poiché le disposizioni censurate erano già state rimosse dall’ordinamento con efficacia ex tunc (retroattiva), non vi era più alcun oggetto su cui la Corte potesse pronunciarsi.

    Il principio

    Quando la norma impugnata è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima con efficacia retroattiva in un precedente giudizio della Corte, le successive questioni che investono la medesima norma devono essere dichiarate manifestamente inammissibili per sopravvenuta carenza di oggetto: la norma non esiste più nell’ordinamento e non può quindi essere oggetto di un nuovo scrutinio di legittimità.

    Domande e risposte

    Cosa aveva stabilito la sentenza n. 32/2014 sugli stupefacenti?

    Con la sentenza n. 32 del 2014, la Corte aveva dichiarato incostituzionale la cosiddetta legge Fini-Giovanardi (artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272/2005) perché inserita in sede di conversione in un decreto-legge privo di connessione tematica con le norme originarie, violando così il principio di omogeneità del decreto-legge sancito dall’art. 77, secondo comma, Cost. Conseguentemente tornava in vigore la disciplina sugli stupefacenti previgente, che distingueva tra droghe leggere e pesanti.

    Cosa significa «efficacia ex tunc» di una dichiarazione di incostituzionalità?

    Significa che la norma dichiarata incostituzionale viene rimossa dall’ordinamento con effetto retroattivo: si considera come se non fosse mai stata valida. Ciò può avere conseguenze importanti sui processi in corso o sui rapporti giuridici non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.

    Cosa succede ai condannati in base alla Fini-Giovanardi dopo la sentenza n. 32/2014?

    Poiché la Corte ha caducato le norme con effetto retroattivo, chi era stato condannato applicando le pene più elevate previste dalla legge Fini-Giovanardi poteva chiedere la revisione della pena, ricalcolata secondo la disciplina previgente che distingueva tra droghe leggere e pesanti (con pene inferiori per le prime).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 205/2014 – Rito Fornero: giudice dell’opposizione e astensione manifestamente inammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1, comma 51, della legge Fornero (l. n. 92/2012) e sull’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., sollevata dal Tribunale di Siena nel rito speciale per l’impugnativa dei licenziamenti. Il rimettente usava impropriamente l’incidente di costituzionalità per ottenere dalla Corte l’avallo di una delle due possibili interpretazioni della norma sul giudice competente nella fase di opposizione.

    Di cosa si tratta

    La legge Fornero (l. n. 92/2012) aveva introdotto un rito speciale accelerato per le controversie in materia di licenziamento, articolato in una fase sommaria (comma 49) e in una fase di opposizione (comma 51). Il Tribunale di Siena era stato investito di un’opposizione all’ordinanza di reintegra emessa nella fase sommaria e si chiedeva se la fase di opposizione dovesse svolgersi davanti allo stesso giudice persona fisica che aveva trattato la fase sommaria o davanti a un giudice diverso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Siena — sezione lavoro ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 51, della legge n. 92/2012 e dell’art. 51, comma 1, n. 4), c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97 e 111, primo comma, della Costituzione. Il rimettente riteneva che la norma, nel non escludere espressamente l’obbligo di astensione del giudice che aveva trattato la fase sommaria, potesse imporre la rimessione a un diverso giudice, con aggravi organizzativi e rallentamenti del procedimento.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il rimettente stesso riconosceva che la norma era suscettibile di due letture: una che rendeva la fase di opposizione un giudizio impugnatorio (con conseguente astensione del giudice della fase sommaria) e un’altra che la configurava come seconda fase dello stesso giudizio di primo grado (senza obbligo di astensione). Il rimettente usava impropriamente la questione di legittimità per ottenere dalla Corte l’avallo dell’interpretazione preferita, in presenza di un testo normativo ancora aperto a interpretazione.

    Il principio

    L’incidente di legittimità costituzionale non può essere utilizzato per risolvere un’ambiguità interpretativa quando la norma impugnata è suscettibile di una lettura conforme a Costituzione. Se il giudice rimettente riconosce che esistono due possibili interpretazioni del testo, deve scegliere quella costituzionalmente più compatibile, senza richiedere alla Corte di avallare la propria opzione ermeneutica.

    Domande e risposte

    Come funziona il rito Fornero per i licenziamenti?

    Il rito Fornero (art. 1, commi da 47 a 68, della legge n. 92/2012) prevede due fasi: una fase sommaria urgente davanti al tribunale del lavoro (che si conclude con un’ordinanza), e una fase eventuale di opposizione. L’obiettivo era garantire celerità nelle controversie sui licenziamenti, in particolare per l’impugnativa dei licenziamenti disciplinari e per motivi economici.

    Il giudice che emette l’ordinanza sommaria deve poi astenersi nella fase di opposizione?

    La questione è rimasta aperta con questa pronuncia. La Corte non ha risolto il dubbio interpretativo, avendo dichiarato la questione inammissibile. Successivamente la prassi giurisprudenziale e la riforma del rito hanno chiarito la struttura del procedimento.

    Perché la questione era inammissibile?

    Perché il rimettente stesso riconosceva l’esistenza di due possibili interpretazioni della norma impugnata, di cui una conforme a Costituzione. In questa situazione la Corte non esamina il merito, ma restituisce la questione al giudice perché scelga l’interpretazione costituzionalmente orientata.

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  • Corte cost. n. 204/2014 – Indennizzo Legge Pinto: limite del valore del diritto accertato manifestamente infondato

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 2-bis, comma 3, della legge n. 89/2001 (Legge Pinto), che limita l’indennizzo per irragionevole durata del processo al valore del diritto accertato dal giudice. La norma non comporta l’impossibilità di liquidare l’indennizzo alla parte risultata soccombente nel processo presupposto, come già chiarito con ordinanza n. 124/2014.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 89 del 2001 (cosiddetta «Legge Pinto») riconosce il diritto a un equo indennizzo per la durata irragionevole di un processo, in attuazione dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’art. 2-bis, comma 3, introdotto dal d.l. n. 83/2012, stabilisce che l’indennizzo «non può in ogni caso essere superiore al valore del diritto accertato dal giudice». Alcune corti d’appello avevano interpretato questa norma come preclusiva di qualsiasi indennizzo per la parte risultata soccombente nel processo presupposto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione civile, ha sollevato (con quattro ordinanze) questione di legittimità costituzionale dell’art. 2-bis, comma 3, della legge n. 89/2001, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6, paragrafo 1, CEDU. Il rimettente riteneva che la norma, limitando l’indennizzo al «valore del diritto accertato», rendesse impossibile liquidare qualsiasi somma alla parte soccombente nel processo presupposto, in contrasto con la CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata, richiamando la propria ordinanza n. 124 del 2014 con cui aveva già dichiarato la manifesta infondatezza di identiche questioni della stessa Corte d’appello di Reggio Calabria. La norma, correttamente interpretata, si riferisce ai soli casi in cui il giudice abbia accertato l’esistenza del diritto fatto valere dall’attore: in tal caso il valore del diritto accertato è un dato oggettivo che non cambia a seconda della posizione processuale (attore o convenuto) nel processo presupposto. Quindi la norma non preclude l’indennizzo alla parte soccombente.

    Il principio

    Il limite del «valore del diritto accertato dal giudice» contenuto nell’art. 2-bis, comma 3, della legge Pinto non è un limite ancorato alla posizione processuale della parte richiedente l’indennizzo: esso opera solo quando il giudice abbia accertato l’esistenza del diritto azionato dall’attore nel processo presupposto, e costituisce un dato oggettivo applicabile a chiunque chieda l’indennizzo per quel processo, indipendentemente dal fatto che fosse attore o convenuto.

    Domande e risposte

    Cos’è la legge Pinto e a chi si applica?

    La legge Pinto (legge n. 89/2001) riconosce il diritto a un equo indennizzo pecuniario per chi subisce un danno (patrimoniale o non patrimoniale) a causa della durata irragionevole di un processo. Si applica a tutti i processi civili, penali e amministrativi che superino i termini di durata ragionevole stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

    Quanto vale l’indennizzo per irragionevole durata del processo?

    L’art. 2-bis, comma 1, prevede un indennizzo tra 500 e 1.500 euro per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, che eccede la durata ragionevole. Il comma 3 aggiunge il limite del valore della causa o del diritto accertato dal giudice, se inferiore.

    Anche chi perde una causa può chiedere l’indennizzo Pinto?

    Sì. Sia il vincitore che il perdente possono chiedere l’indennizzo se il processo ha avuto una durata irragionevole. Il diritto all’indennizzo Pinto è autonomo rispetto all’esito del giudizio presupposto.

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  • Corte cost. n. 203/2014 – Pensione di vecchiaia lavoranti a domicilio: requisito contributivo non irragionevole

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 3, comma 1, lett. g), della legge n. 421/1992 e sull’art. 2, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 503/1992. Le norme escludono i lavoratori a tempo indeterminato con prestazioni intermittenti dal regime agevolato di accesso alla pensione di vecchiaia previsto per i lavoratori a tempo determinato con meno di 52 settimane annue di contribuzione. La distinzione è ragionevole.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 503 del 1992 aveva introdotto, come norma transitoria al passaggio al requisito di 20 anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia, un regime agevolato per i lavoratori subordinati che avessero almeno 25 anni di anzianità assicurativa con periodi di contribuzione inferiori a 52 settimane annue per almeno 10 anni. La norma era interpretata come applicabile esclusivamente ai lavoratori a tempo determinato, escludendo i lavoratori a tempo indeterminato che, per le modalità della loro prestazione, risultassero comunque con meno di 52 settimane di contribuzione annua (come le lavoranti a domicilio).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lett. g), della legge n. 421/1992 e dell’art. 2, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 503/1992, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Il rimettente riteneva irragionevole escludere dal regime agevolato i lavoratori con contratto a tempo indeterminato che, per il sistema di accredito contributivo del loro settore, si trovavano in una situazione fattuale analoga a quella dei lavoratori a tempo determinato.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione non fondata. La posizione dei lavoratori a tempo determinato, con rapporti che non coprono l’intero anno solare, presenta connotati di «peculiare debolezza» che non ricorrono identicamente per i lavoratori a tempo indeterminato, anche se questi ultimi concretamente lavorano per meno di 52 settimane annue. Il legislatore può riservare il regime agevolato ai soli lavoratori a tempo determinato senza che ciò integri una violazione del principio di uguaglianza, essendo le due categorie non del tutto omogenee.

    Il principio

    L’individuazione dei presupposti per l’accesso ai trattamenti pensionistici è rimessa alla discrezionalità del legislatore, che opera un bilanciamento tra le esigenze dei lavoratori e le disponibilità finanziarie del sistema previdenziale. La differenziazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato con prestazioni intermittenti non è irragionevole, perché la debolezza strutturale della posizione dei lavoratori a termine giustifica un trattamento previdenziale più favorevole.

    Domande e risposte

    Chi sono le «lavoranti a domicilio»?

    Sono lavoratori subordinati che svolgono la loro attività presso il proprio domicilio o in luoghi da loro scelti, per conto di uno o più committenti, con materiali e strumenti di lavoro forniti dal datore. Sono disciplinate dalla legge n. 877/1973 e il loro sistema di accredito contributivo è basato sulle sole giornate effettivamente lavorate.

    Cosa prevede il regime agevolato per la pensione di vecchiaia?

    In deroga alla regola generale dei 20 anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia, il d.lgs. n. 503/1992 consentiva ai lavoratori con almeno 25 anni di anzianità assicurativa, che avessero per almeno 10 anni contribuzione inferiore a 52 settimane annue, di accedere alla pensione con un requisito contributivo ridotto.

    Il principio si applica ancora oggi?

    Le norme impugnate erano disposizioni transitorie della riforma pensionistica del 1992. Il sistema pensionistico ha subito numerose riforme successive (legge Dini, legge Fornero), ma il principio che il legislatore può differenziare i requisiti di accesso alla pensione tra categorie non omogenee rimane un punto fermo della giurisprudenza costituzionale.

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  • Corte cost. n. 202/2014 – Trasferimento dipendenti consorzio di bonifica: inammissibile per mancata interpretazione conforme

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sull’art. 3 della legge regionale campana n. 11/2012, che disponeva il trasferimento dei dipendenti del soppresso Consorzio di bonifica della Valle Telesina al Consorzio del Sannio Alifano. Il TAR rimettente non aveva tentato un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma prima di sollevare la questione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania, con delibera del 2002, aveva soppresso il Consorzio di bonifica della Valle Telesina, trasferendone le funzioni al Consorzio del Sannio Alifano. I dipendenti del consorzio soppresso erano rimasti in un ufficio liquidatorio regionale per oltre dieci anni. Nel 2012, la legge regionale n. 11 aveva finalmente disposto il trasferimento di questi dipendenti al Consorzio ricevente, con un contributo economico di 800.000 euro per il 2012 e stanziamenti analoghi fino al 2016.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regionale campana n. 11/2012, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Il rimettente riteneva che la norma violasse i principi di uguaglianza e di buon andamento perché non specificava le modalità di reinquadramento del personale trasferito e il vincolo di destinazione delle risorse stanziate.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione perché il rimettente non ha tentato un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma. L’art. 3 della legge regionale non aveva rimosso i precedenti adempimenti amministrativi imposti dalle delibere regionali del 2002, ma ne presupponeva l’indefettibile osservanza, limitandosi a sollecitarne l’attuazione per superare la decennale situazione di stallo. Il TAR avrebbe dovuto percorrere questa via interpretativa prima di sollevare la questione di legittimità.

    Il principio

    Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice a quo ha l’obbligo di tentare un’interpretazione della norma che la renda compatibile con la Costituzione. Se tale interpretazione è possibile — anche alla luce del contesto normativo in cui la disposizione si inserisce — la questione è inammissibile per mancato esperimento dell’interpretazione conforme.

    Domande e risposte

    Cosa sono i consorzi di bonifica?

    I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici che svolgono attività di sistemazione, conservazione e miglioramento dei suoli agricoli nei rispettivi comprensori idraulici, occupandosi anche di irrigazione, difesa idrogeologica e gestione delle acque di bonifica.

    Perché il giudice deve prima tentare un’interpretazione conforme?

    Perché il sistema costituzionale privilegia la conservazione delle leggi, puramente dichiarando incostituzionali quelle che non possono in nessun modo essere interpretate in senso conforme alla Costituzione. Il potere di sollevare la questione è un rimedio estremo, da esercitare solo quando non sia possibile alcuna lettura «salvifica» della norma.

    Il personale dei consorzi soppressi ha diritto alla continuità del rapporto di lavoro?

    In linea di principio sì. La normativa sul pubblico impiego tutela la posizione dei dipendenti in caso di soppressione o fusione di enti, prevedendo generalmente il trasferimento presso l’ente subentrante con conservazione delle qualifiche e dell’anzianità di servizio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 201/2014 – Tassa su bonus e stock option nel settore finanziario: non fondata

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 33 del d.l. n. 78/2010, che introduce un prelievo addizionale del 10% sui compensi variabili (bonus e stock option) dei dirigenti del settore finanziario che eccedono la parte fissa della retribuzione. La misura è ragionevole perché risponde all’obiettivo internazionale di disincentivare prassi remunerative rischiose per la stabilità finanziaria.

    Di cosa si tratta

    L’art. 33 del decreto-legge n. 78 del 2010 aveva introdotto, in piena crisi finanziaria globale, un’imposta addizionale del 10% sui compensi variabili (bonus e stock option) erogati a dirigenti e titolari di rapporti di collaborazione nel settore finanziario, limitatamente alla parte che eccede l’ammontare della retribuzione fissa. La misura era inserita in un contesto internazionale in cui molti Paesi avevano adottato misure analoghe per scoraggiare prassi remunerative ritenute causa della crisi finanziaria del 2008.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Lecco ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 33 del d.l. n. 78/2010, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Il rimettente riteneva irragionevole e discriminatorio sottoporre a maggiore tassazione i dirigenti del settore finanziario rispetto a figure analoghe in altri settori, e sosteneva che la misura non rispettasse il principio di capacità contributiva.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione non fondata. L’inasprimento fiscale sui compensi variabili nel settore finanziario risponde a una ratio non irragionevole: i dirigenti finanziari, per le loro caratteristiche di professionalità, autonomia operativa e potere decisionale, sono in grado di porre in essere attività speculative suscettibili di pregiudicare la stabilità dei mercati finanziari. Tale rischio non ricorre per figure analoghe in altri settori. Il prelievo addizionale è quindi proporzionato alla specifica pericolosità sistemica delle prassi remunerative incentivate che si vogliono disincentivare. Anche il riferimento ai compensi variabili eccedenti la quota fissa è un ragionevole indice di capacità contributiva.

    Il principio

    Il legislatore può prevedere un prelievo fiscale differenziato per specifiche categorie di contribuenti quando la differenziazione risponde a una ratio non arbitraria. La scelta di disincentivare le remunerazioni variabili nel solo settore finanziario è giustificata dalla specifica capacità di tali operatori di influire negativamente sulla stabilità dei mercati, e non integra violazione del principio di uguaglianza né del principio di capacità contributiva.

    Domande e risposte

    Quando si applica la tassa addizionale del 10% sui bonus?

    Si applica ai compensi variabili (bonus e stock option) percepiti da dirigenti e collaboratori coordinati e continuativi del settore finanziario, nella misura in cui tali compensi eccedono l’ammontare della componente fissa della retribuzione. Il prelievo addizionale si somma alle normali aliquote IRPEF applicabili al reddito da lavoro.

    Perché la misura riguarda solo il settore finanziario?

    Perché le prassi remunerative variabili nel settore finanziario — dove i dirigenti possono influire sull’andamento dei mercati e assumere rischi a breve termine a danno della collettività — presentano una pericolosità sistemica che non ricorre in altri settori. La Corte ha ritenuto questa distinzione ragionevole e conforme alla normativa europea in materia (direttiva CRD IV).

    I bonus nel settore finanziario sono tassati diversamente dalle altre retribuzioni?

    Sì. Oltre alle ordinarie aliquote IRPEF, la componente variabile (bonus/stock option) eccedente il fisso è soggetta all’addizionale del 10% prevista dall’art. 33 del d.l. n. 78/2010, la cui legittimità è stata confermata dalla Corte costituzionale con questa sentenza.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, evocato per la presunta discriminazione dei lavoratori del settore finanziario
    • Art. 53 della Costituzione — Principio di capacità contributiva, richiamato per contestare la base imponibile della tassa addizionale
  • Corte cost. n. 200/2014 – Videolotterie: prelievo erariale e termine di decorrenza non fondata

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 10, comma 9, del d.l. n. 16/2012, che fissava al 1° settembre 2012 la data di avvio del nuovo prelievo erariale sulle videolotterie. Il termine, pur formalmente vincolante, diveniva sostanzialmente irrilevante in mancanza della necessaria omologazione tecnica dei sistemi di gioco, che costituisce il reale presupposto dell’obbligo tributario.

    Di cosa si tratta

    Le videolotterie (apparecchi da gioco collegati in rete, detti VLT) erano state introdotte in via sperimentale a partire dal 2009. Il decreto-legge n. 16 del 2012 aveva disposto l’applicazione di un nuovo prelievo erariale addizionale, fissando come data di avvio il 1° settembre 2012. I concessionari che gestivano le VLT contestavano il termine, sostenendo che i sistemi di gioco non fossero ancora stati tecnicamente omologati per recepire il nuovo prelievo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge n. 44/2012, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui fissava al 1° settembre 2012 l’avvio del nuovo prelievo erariale sulle videolotterie, ritenendo irragionevole e contrario al buon andamento imporre l’obbligo tributario prima che i sistemi di gioco fossero tecnicamente pronti.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. L’omologazione tecnica dei sistemi di gioco costituisce il presupposto necessario per la nascita dell’obbligazione tributaria: senza di essa il termine del 1° settembre 2012 era formalmente fissato ma sostanzialmente privo di effetti, come confermato dal decreto direttoriale del 6 giugno 2014 con cui l’amministrazione, preso atto dell’avvenuta omologazione nel marzo 2014, aveva finalmente previsto l’obbligo di versamento a decorrere dal quindicesimo giorno successivo al deposito della sentenza della Corte. La norma impugnata, correttamente interpretata, non è irragionevole.

    Il principio

    Quando il legislatore fissa un termine per l’applicazione di un obbligo tributario ma subordina nel contempo tale applicazione a un presupposto tecnico-fattuale (nella specie, l’omologazione dei sistemi di gioco), il termine assume una funzione meramente dilatoria: diventa irrilevante se il presupposto non si è ancora realizzato. L’interpretazione sistematica della norma fa sì che l’obbligazione sorga solo al verificarsi concreto del presupposto, rendendo la questione di legittimità costituzionale non fondata.

    Domande e risposte

    Cosa sono le videolotterie (VLT)?

    Le videolotterie sono apparecchi da gioco (slot machine) collegati in rete telematica con il sistema dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. A differenza delle slot machine tradizionali, le VLT funzionano in modalità centralizzata e sono soggette a un regime concessorio e fiscale specifico.

    Perché l’omologazione è rilevante per l’obbligo tributario?

    Perché senza l’adeguamento tecnico dei terminali i concessionari non erano materialmente in grado di applicare e versare il nuovo prelievo erariale. Il legislatore stesso aveva rinviato a una regolamentazione attuativa l’effettiva messa a regime, rendendo evidente che il dato tecnico era presupposto logico e giuridico dell’obbligo.

    Il TAR aveva ragione a sospendere l’efficacia della norma?

    Il TAR Lazio aveva sospeso in via cautelare l’efficacia della norma, ma la Corte costituzionale ha chiarito che, correttamente interpretata, essa non era irragionevole: il termine del 1° settembre 2012 era stato fissato nell’ipotesi — rivelatasi irrealistica — che l’omologazione tecnica fosse già completata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 199/2014 – Legge regionale Sardegna: VIA obbligatoria e servizi locali in house

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    La Corte dichiara incostituzionali due disposizioni della legge regionale sarda n. 25/2012: l’art. 8, comma 2, per violazione delle norme statali sull’organizzazione dell’ARPA, e l’art. 18, nella parte in cui proroga titoli minerari e permessi di cava mai assoggettati a valutazione dell’impatto ambientale, in violazione della competenza esclusiva statale in materia ambientale. Non fondate le questioni sugli altri articoli.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato più articoli della legge regionale sarda n. 25 del 2012 (disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi), contestando la disciplina regionale relativa all’affidamento di servizi di interesse generale, all’organizzazione dell’ARPA (Agenzia regionale per la protezione ambientale), al sistema di certificazione dei prodotti biologici e alla proroga automatica di titoli minerari e permessi di cava.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso investiva gli artt. 6, comma 1, 8, comma 2, 13 e 18 della legge regionale sarda n. 25/2012, in riferimento agli artt. 97, 117, primo, secondo (lett. s) e terzo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 3 e 4 dello Statuto speciale per la Sardegna. Le questioni riguardavano il contrasto con il diritto UE sui servizi locali, con la normativa statale sull’ARPA, con le norme sulla certificazione biologica e con la disciplina della valutazione dell’impatto ambientale (VIA).

    La decisione della Corte

    La Corte: 1) dichiara incostituzionale l’art. 8, comma 2, perché viola la normativa statale di riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute (d.lgs. n. 106/2012); 2) dichiara incostituzionale l’art. 18 nella parte in cui proroga automaticamente anche titoli minerari e permessi di cava mai sottoposti a VIA, in violazione della competenza esclusiva statale in materia ambientale (art. 117, comma 2, lett. s, Cost.); 3) dichiara inammissibile la questione sull’art. 13, comma 1, primo periodo; 4) dichiara non fondate le questioni sugli artt. 6, comma 1, e 13, comma 1, secondo periodo.

    Il principio

    La proroga automatica di titoli minerari e permessi di cava non può estendersi a quelli che non siano mai stati assoggettati alla valutazione dell’impatto ambientale: prolungarne gli effetti senza sottoporre l’attività estrattiva alla procedura di VIA integra un’elusione della normativa statale ambientale. La disciplina della VIA rientra nella competenza esclusiva statale e la Regione non può legittimamente derogarvi.

    Domande e risposte

    Che cos’è la VIA (valutazione di impatto ambientale)?

    La VIA è la procedura obbligatoria che analizza gli effetti ambientali di determinati progetti prima della loro realizzazione. In Italia è disciplinata dal Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006) ed è competenza esclusiva dello Stato per le grandi opere e per la definizione delle procedure generali.

    Perché la proroga di titoli minerari senza VIA è incostituzionale?

    Perché consentire la prosecuzione di attività estrattive che non sono mai state valutate sotto il profilo ambientale equivale a eludere il sistema di controllo previsto dalla normativa statale. Le attività minerarie possono avere impatti significativi sull’ambiente e la loro proroga richiede, come minimo, la verifica di assoggettabilità alla VIA.

    La Regione sarda può legiferare su miniere e cave?

    La Regione ha una competenza legislativa propria su miniere e cave in virtù del suo Statuto speciale. Tuttavia tale competenza incontra il limite della normativa statale in materia ambientale, che costituisce un vincolo inderogabile per la legislazione regionale anche a statuto speciale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 198/2014 – Computo della custodia cautelare ingiusta anteriore al reato

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 657, comma 4, del codice di procedura penale, che consente di computare in detrazione dalla pena solo la custodia cautelare ingiusta subita dopo la commissione del reato per cui si sconta la pena. La limitazione temporale è costituzionalmente legittima perché risponde a precise rationes sistematiche e non è irragionevole.

    Di cosa si tratta

    Un condannato aveva subito tre anni e tre mesi di custodia cautelare tra il 1983 e il 1986 per reati di criminalità organizzata, poi prosciolto per non aver commesso il fatto. Successivamente, nel 2000, aveva commesso altri reati per cui era stato definitivamente condannato. Chiedeva che il periodo di ingiusta detenzione precedente fosse computato in detrazione dalla nuova pena da scontare, ma la norma consente la detrazione solo per custodia cautelare subita dopo la commissione del reato oggetto della condanna.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Lucera ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 657, comma 4, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 13 primo comma e 27, terzo comma, della Costituzione. Il rimettente riteneva irragionevole e discriminatorio che la possibilità di «compensare» la carcerazione ingiusta con la pena dipendesse dal mero fattore temporale dell’anteriorità o posteriorità del reato rispetto alla custodia ingiusta.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. La limitazione contenuta nell’art. 657, comma 4, risponde a due rationes logicamente coerenti: da un lato, la preoccupazione che la prospettiva di una «riserva di impunità» (un credito di pena da riscuotere) possa incentivare la commissione di reati; dall’altro, l’impossibilità logico-giuridica di concepire una funzione rieducativa della pena in rapporto a reati che debbano essere ancora commessi. La disparità di trattamento è quindi giustificata e non arbitraria.

    Il principio

    La detrazione dalla pena della custodia cautelare ingiusta è possibile solo se tale custodia è stata sofferta dopo la commissione del reato per cui si sconta la condanna. Questa limitazione temporale non viola l’art. 3 Cost. perché si fonda su una ratio sistematica: evitare che la prospettiva di «recuperare» un credito di pena precedente costituisca un incentivo a delinquere e garantire che la funzione rieducativa della sanzione operi coerentemente rispetto alla sequenza causale reato-pena.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «custodia cautelare ingiusta»?

    Si tratta del periodo di detenzione preventiva (arresti, custodia cautelare in carcere) subito da chi poi risulta prosciolto o assolto. La legge (legge n. 89/2001 per la riparazione) prevede la possibilità di ottenere un indennizzo economico e, in presenza dei presupposti, la detrazione del periodo dalla pena successiva.

    L’art. 657, comma 4, c.p.p. è ancora in vigore?

    Sì. La Corte lo ha dichiarato non fondato nella parte in cui viene censurata la condizione temporale (anteriorità del reato rispetto all’ingiusta detenzione). La norma resta quindi applicabile nei termini stabiliti dal legislatore.

    La Corte ha escluso anche una pronuncia additiva in via subordinata?

    Sì. Il rimettente aveva chiesto in subordine di trasformare la presunzione assoluta in relativa, ma la Corte ha negato anche questo intervento, chiarendo che non si tratta di una presunzione ma della ratio legis stessa, la quale non è arbitraria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 197/2014 – Urbanistica Piemonte: illegittimità per mancata co-pianificazione paesaggistica

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    La Corte costituzionale dichiara incostituzionali due articoli della legge urbanistica regionale piemontese del 2013 perché escludono il coinvolgimento del Ministero per i beni culturali nei procedimenti di variante e di pianificazione paesaggistica, in violazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Per le restanti disposizioni impugnate, il processo si estingue per rinuncia.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Piemonte n. 3 del 25 marzo 2013 aveva apportato numerose modifiche alla legge regionale n. 56 del 1977 in materia di tutela e uso del suolo, urbanistica ed edilizia. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato dieci articoli della legge, ritenendo che diverse disposizioni violassero le competenze esclusive statali in materia di tutela del paesaggio (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.) e il Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 4, 16, 18, 21, 27, 31, 33, 34, 35 e 61 della legge regionale Piemonte n. 3/2013, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (competenza esclusiva statale nella tutela del paesaggio), nonché per contrasto con varie disposizioni del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004) che impongono la co-pianificazione tra Stato e Regioni e la partecipazione del Ministero nei procedimenti di variante ai piani urbanistici.

    La decisione della Corte

    La Corte: 1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, nella parte in cui sostituisce l’art. 16-bis, comma 6, della legge reg. n. 56/1977, perché escludeva la partecipazione degli organi ministeriali nel procedimento di adozione di varianti generali al piano regolatore; 2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, nella parte in cui non prevedeva tale partecipazione ministeriale per le varianti al piano regolatore generale; 3) dichiara estinto il processo per le restanti questioni (artt. 4, 16, 18, 21, 27, 31, 35 e 61) per rinuncia del ricorrente.

    Il principio

    La tutela del paesaggio costituisce un valore unitario di interesse nazionale che non può essere derogato dal legislatore regionale. L’impronta unitaria della pianificazione paesaggistica impone la co-pianificazione tra Stato e Regioni e la necessaria partecipazione degli organi ministeriali a qualsiasi procedimento di variante agli strumenti urbanistici che incida sulla tutela paesaggistica. La Regione non può escludere tale coinvolgimento, degradando la tutela paesaggistica da valore prevalente a mera esigenza urbanistica.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per co-pianificazione paesaggistica?

    La co-pianificazione è il procedimento con cui Stato (attraverso il Ministero della cultura) e Regione elaborano e approvano congiuntamente i piani paesaggistici. Il Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004) la impone per garantire una tutela uniforme del paesaggio su tutto il territorio nazionale.

    Perché la Regione non può fare varianti urbanistiche senza il Ministero?

    Perché quando le varianti incidono su beni paesaggistici o su elementi tutelati dal piano paesaggistico regionale (PPR), è necessaria la partecipazione ministeriale per garantire la coerenza con la pianificazione paesaggistica approvata con lo Stato. Altrimenti si svuoterebbe il valore vincolante del PPR.

    Cosa sono le varianti al piano regolatore generale?

    Sono modifiche allo strumento urbanistico comunale che cambiano le destinazioni d’uso delle aree o le norme di attuazione. Quando riguardano zone paesaggisticamente sensibili, devono seguire un procedimento che coinvolga anche il Ministero della cultura.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 196/2014 – Estinzione del processo per rinuncia al ricorso (legge regionale Sardegna)

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro gli artt. 2 e 5 della legge della Regione autonoma Sardegna n. 17/2013 in materia di lavoro e settore sociale. Il ricorrente aveva rinunciato al ricorso e la Regione aveva accettato la rinuncia, determinando l’estinzione del processo ai sensi delle norme integrative sui giudizi davanti alla Corte.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale alcune disposizioni della legge regionale sarda n. 17 del 26 luglio 2013, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale», lamentando la violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione. In corso di causa, il Governo aveva però rinunciato al ricorso e la Regione aveva accettato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 2 e 5 della legge della Regione autonoma Sardegna 26 luglio 2013, n. 17, per violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione (pareggio di bilancio e competenza legislativa concorrente in materia di lavoro). Il giudice rimettente era il Governo centrale, che esercita il ricorso diretto davanti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo. Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione della controparte costituita determina l’estinzione del processo. Nel caso di specie, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva depositato l’atto di rinuncia il 27 marzo 2014 e la Regione autonoma Sardegna lo aveva accettato con atto depositato il 20 maggio 2014.

    Il principio

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, accettata dalla controparte ritualmente costituita, estingue il processo. Non è necessaria alcuna valutazione nel merito delle questioni sollevate: l’accordo delle parti pone fine al giudizio.

    Domande e risposte

    Il Governo può rinunciare a un ricorso davanti alla Corte costituzionale?

    Sì. Nei giudizi in via principale (quelli promossi dallo Stato o dalle Regioni per impugnare leggi dell’altro ente), il ricorrente può rinunciare al ricorso in qualsiasi momento. Se la controparte accetta, il processo si estingue senza che la Corte esamini il merito.

    Cosa succede alle norme regionali impugnate dopo l’estinzione?

    Rimangono in vigore. L’estinzione del processo non equivale a una pronuncia di legittimità: la Corte non ha esaminato le disposizioni nel merito, quindi esse tornano ad essere pienamente efficaci.

    Quando lo Stato impugna una legge regionale e poi rinuncia, cosa significa?

    Di solito significa che nelle more del giudizio il contrasto è venuto meno: la legge regionale è stata modificata, abrogata, oppure il Governo ha raggiunto un accordo politico con la Regione. La rinuncia è uno strumento deflattivo del contenzioso costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 195/2014 – Canone sostitutivo per locazioni non registrate e restituzione atti

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    La Corte costituzionale restituisce gli atti al Tribunale di Napoli per rivalutare la rilevanza della questione sull’art. 3, comma 8, del d.lgs. n. 23/2011, che prevedeva un meccanismo sanzionatorio per le locazioni non registrate. Nel frattempo la norma era già stata dichiarata illegittima (sent. n. 50/2014) e il legislatore aveva disciplinato in via transitoria gli effetti già prodottisi.

    Di cosa si tratta

    L’art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011 (federalismo fiscale municipale) stabiliva che, in caso di mancata registrazione nei termini di un contratto di locazione abitativa, il canone veniva automaticamente sostituito con uno pari al triplo della rendita catastale e la durata del contratto si estendeva a quattro anni. Si trattava di una misura sanzionatoria per contrastare l’evasione fiscale nel settore degli affitti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Napoli, con due ordinanze di analogo contenuto (13 novembre e 12 dicembre 2013), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in riferimento all’art. 42 della Costituzione. Il rimettente riteneva che la norma comprimesse il diritto di proprietà in misura sproporzionata rispetto alla funzione sociale che esso deve assolvere.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente. Dopo le ordinanze di rimessione, questa Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23/2011 (sentenza n. 50 del 2014). Successivamente, la legge n. 80 del 2014, convertendo il d.l. n. 47/2014, aveva fatto salvi fino al 31 dicembre 2015 gli effetti dei contratti di locazione già registrati ai sensi della norma dichiarata incostituzionale. È quindi necessario che il Tribunale di Napoli valuti se e in quali termini la questione mantenga ancora rilevanza.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio di legittimità costituzionale, intervengono modifiche normative che incidono sul quadro di riferimento — nella specie una dichiarazione di incostituzionalità della norma impugnata e una successiva disciplina transitoria — la Corte restituisce gli atti al giudice a quo affinché rivaluti la rilevanza e l’eventuale persistenza del dubbio di legittimità.

    Domande e risposte

    Cosa succedeva se il contratto di locazione non veniva registrato in tempo?

    Secondo l’art. 3, comma 8, del d.lgs. n. 23/2011 (poi dichiarato incostituzionale), il canone pattuito veniva automaticamente rideterminato al triplo della rendita catastale e il contratto si rinnovava per quattro anni. La misura era intesa come sanzione indiretta contro l’evasione fiscale sugli affitti.

    Perché la norma era già stata dichiarata incostituzionale?

    Con sentenza n. 50 del 2014, la Corte aveva ritenuto che il meccanismo sanzionatorio comprimesse eccessivamente l’autonomia contrattuale e il diritto di proprietà, in violazione dell’art. 42 Cost., senza adeguata proporzionalità rispetto all’interesse pubblico perseguito.

    Cosa si intende per «restituzione degli atti» al giudice rimettente?

    È un provvedimento con cui la Corte, anziché pronunciarsi nel merito, rimanda la questione al giudice che l’ha sollevata perché rivaluti se il dubbio di costituzionalità sia ancora rilevante e attuale alla luce delle sopravvenienze normative.

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