Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 2 D.Lgs. 259/2003 – Definizioni

    Art. 2 D.Lgs. 259/2003 – Definizioni

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) Codice: il ” Codice delle comunicazioni elettroniche ” per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica; b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi a un’altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell’informazione o di servizi di diffusione di contenuti radiotelevisivi; il concetto comprende, tra l’altro, l’accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l’accesso all’infrastruttura fisica, tra cui edifici torri,, condotti e piloni; l’accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l’accesso a sistemi informativi o banche dati per l’effettuazione preventiva di ordini, la fornitura, l’effettuazione di ordini, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l’accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l’accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l’accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l’accesso ai servizi di rete virtuale; b-bis) access point: dispositivo di rete che consente l’accesso ad un numero variabile di utenti tra una rete radio LAN e una rete di comunicazione elettronica; c) Agenzia: l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, con decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109., recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia, di seguito denominata Agenzia; d) apparato radioelettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l’apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa; e) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva; f) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali; g) Autorità nazionale di regolamentazione: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità; h) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 SETTEMBRE 2024, N. 138; i) attribuzione di spettro radio: la designazione di una determinata banda di spettro radio destinata a essere utilizzata da parte di uno o più tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate; l) autorizzazione generale: il regime giuridico che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente decreto; m) BEREC: organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche; m-bis) call center: servizio specificamente organizzato per la gestione dei contatti e delle comunicazioni multicanale con gli utenti finali da parte di addetti specializzati o risponditori automatici nell’ambito di un rapporto contrattuale tra il gestore e un operatore che fornisce reti e servizi di comunicazioni elettroniche; n) centro di raccolta delle chiamate di emergenza o “PSAP” (public safety answering point): un luogo fisico, sotto la responsabilità di un’autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato, in cui perviene inizialmente una comunicazione di emergenza; o) centrale unica di risposta o CUR: il centro di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) più idoneo per la ricezione delle comunicazioni di emergenza sul territorio nazionale con PSAP di primo livello definiti su base regionale secondo le modalità stabilite con appositi protocolli d’intesa tra le regioni ed il Ministero dell’interno; p) chiamata: la connessione stabilita da un servizio di comunicazione interpersonale accessibile al pubblico che consente la comunicazione vocale bidirezionale; p-bis) codice di abilitazione e identificazione: il codice fornito dall’impresa autorizzata ad un utente per identificarlo univocamente e verificarne l’abilitazione all’accesso alla rete tramite un access point; q) comunicazione di emergenza: comunicazione mediante servizi di comunicazione interpersonale tra un utente finale e il PSAP con l’obiettivo di richiedere e ricevere aiuto d’urgenza dai servizi di emergenza; r) consumatore: la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all’attività lavorativa, commerciale, artigianale o professionale svolta; s) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di tale rete; t) gruppo chiuso di utenti (CUG – Closed User Group): una pluralità di soggetti legati fra loro da uno stabile interesse professionale o d’utenza comune, tale da giustificare esigenze interne di comunicazione confinata, soddisfatta a mezzo di reti e servizi esclusivi e chiusi di comunicazione elettronica ad uso privato; t-bis) identificazione univoca indiretta dell’utente: identificazione univoca dell’utente effettuata acquisendo l’identità tecnica precedentemente validata e anagrafata da altri soggetti pubblici o esercenti un servizio di pubblica utilità; t-ter) impianto di comunicazione elettronica: insieme di dispositivi di rete che comprende le apparecchiature e le infrastrutture necessarie per la trasmissione, la ricezione e l’elaborazione di segnali elettronici; u) incidente di sicurezza: un evento con un reale effetto pregiudizievole per la sicurezza delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica; v) informazioni sulla localizzazione del chiamante: i dati trattati in una rete mobile pubblica, derivanti dall’infrastruttura di rete o dai dispositivi mobili, che indicano la posizione geografica delle apparecchiature terminali mobili di un utente finale e i dati sull’indirizzo fisico del punto terminale di rete e in una rete pubblica fissa i dati sull’indirizzo fisico del punto terminale di rete; z) interconnessione: una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica mediante il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione elettronica utilizzate dalla medesima impresa o da un’altra impresa per consentire agli utenti di un’impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un’altra impresa o di accedere ai servizi offerti da un’altra impresa qualora tali servizi siano forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete; aa) interferenza dannosa: un’interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell’Unione Europea o nazionali applicabili; bb) larga banda: l’ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l’utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività; cc) libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione generale; cc-bis) Mac Address (Media access control address): codice di dodici caratteri in formato esadecimale, in accordo con la serie di standard IEEE 802, che identifica in modo univoco un dispositivo da connettere ad una rete; dd) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente all’articolo 65 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, che coprono l’Unione o una parte considerevole di questa, situati in più di uno Stato membro; ee) messaggio IT-Alert: messaggio riguardante gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, inviato dal sistema di allarme pubblico IT-Alert; ff) Ministero: il Ministero delle imprese e del made in Italy; gg) misure di autoprotezione: azioni da porre in essere utili a ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso; hh) numero geografico: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica nel quale alcune delle cifre hanno un indicativo geografico per instradare le chiamate verso l’ubicazione fisica del punto terminale di rete; ii) numero non geografico: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica che non sia un numero geografico, ad esempio i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo; ll) operatore: un’impresa che fornisce o è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione elettronica, o una risorsa correlata; mm) PSAP più idoneo: uno PSAP istituito dalle autorità competenti per coprire le comunicazioni di emergenza da un dato luogo o per le comunicazioni di emergenza di un certo tipo; nn) punto di accesso senza fili di portata limitata: apparecchiatura senza fili di accesso alla rete di piccole dimensioni, a bassa potenza, di portata limitata, che utilizza spettro radio soggetto a licenza o spettro radio esente da licenza oppure una combinazione dei due, che può essere utilizzata come parte di una rete pubblica di comunicazione elettronica ed essere dotata di una o più antenne a basso impatto visivo, che consente agli utenti un accesso senza fili alle reti di comunicazione elettronica indipendentemente dalla topologia di rete sottostante, che può essere mobile o fissa; oo) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l’utente finale ha accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l’instradamento, è definito mediante un indirizzo di rete specifico correlabile a un numero di utente finale o a un nome di utente finale; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall’antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio; oo-bis) radio digitale: l’attività di radiodiffusione sonora in tecnica digitale diffusa su reti terrestri utilizzando lo standard DAB+; pp) rete ad altissima capacità: una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure una rete di comunicazione elettronica in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione; le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l’utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete; qq) rete locale in radiofrequenza o “RLAN” (radio local area network): un sistema di accesso senza fili a bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in prossimità da altri utenti, che utilizza su base non esclusiva, apparati a corto raggio secondo le caratteristiche tecniche previste dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze; una porzione di spettro radio armonizzato; rr) rete locale: il percorso fisico utilizzato dai segnali di comunicazione elettronica che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica; ss) rete di comunicazione elettronica ad uso privato: rete di comunicazione elettronica con la quale sono realizzati attività di comunicazione elettronica ad uso esclusivo del titolare della relativa autorizzazione. Una rete privata può interconnettersi, su base commerciale, con la rete pubblica tramite uno o più punti terminali di rete, purché i attività di comunicazione elettronica realizzati con la rete privata non siano accessibili al pubblico. tt) rete pubblica di comunicazione elettronica: una rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di rete; uu) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico; vv) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un’infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; zz) risorse correlate: servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le condotte, le tubazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione; aaa) RSPG: il gruppo “Politica dello spettro radio”; bbb) servizio CBS – Cell Broadcast Service: servizio che consente la comunicazione unidirezionale di brevi messaggi di testo ai dispositivi mobili presenti in una determinata area geografica coperta da una o più celle delle reti mobili pubbliche; ccc) servizio correlato: un servizio correlato a una rete o a un servizio di comunicazione elettronica che permette o supporta la fornitura, l’auto fornitura o la fornitura automatizzata di servizi attraverso tale rete o servizio, o è potenzialmente in grado di farlo, e comprende i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi (electronic programme guides – EPG), nonché altri servizi quali quelli relativi all’identità, alla posizione e alla presenza; ddd) servizio di comunicazione da macchina a macchina: servizio di comunicazione non interpersonale in cui le informazioni sono iniziate e trasferite in modo prevalentemente automatizzato tra dispositivi e applicazioni con nessuna o marginale interazione umana. Tale servizio può essere basato sul numero e non consente la realizzazione di un servizio interpersonale; eee) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: attività di installazione di reti ovvero, anche congiuntamente, esercizio di reti o servizi di comunicazione elettroniche svolti nell’interesse esclusivo del titolare e per il traffico tra terminali del titolare di un’autorizzazione generale, ovvero del beneficiario dell’attività di comunicazione elettronica ad uso privato; fff) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono, con l’eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i tipi di servizi seguenti: 1) servizio di accesso a internet quale definito all’articolo 2, secondo comma, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120; 2) servizio di comunicazione interpersonale; 3) servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina e per la diffusione circolare radiotelevisiva; ggg) servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero: un servizio di comunicazione interpersonale che si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente – ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale – o consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale; hhh) servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero: un servizio di comunicazione interpersonale che non si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente, ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale, o che non consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale; iii) servizio di comunicazione interpersonale: un servizio di norma a pagamento che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono il destinatario o i destinatari e non comprende i servizi che consentono le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio; iii-bis) servizio di comunicazione interpersonale che fa uso indiretto della numerazione: un servizio di comunicazione interpersonale che utilizza come identificativo dell’utente risorse di numerazione assegnate ad un altro soggetto autorizzato; lll) servizio di comunicazione vocale: un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere, direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale; mmm) servizio di conversazione globale: un servizio di conversazione multimediale in tempo reale che consente il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di immagini video in movimento, nonché comunicazioni testuali e vocali in tempo reale tra gli utenti in due o più località; nnn) servizio di emergenza: un servizio, riconosciuto come tale, che fornisce assistenza immediata e rapida in situazioni in cui esiste, in particolare, un rischio immediato per la vita o l’incolumità fisica, la salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprietà privata o pubblica o l’ambiente; ooo) sistema IT-Alert: piattaforma tecnologica con cui, in applicazione dello standard Europeo ETSI TS 102 900 V1.3.1 (2019-02) – Emergency Communications (EMTEL), European Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service, è realizzato in Italia il sistema di allarme pubblico; ppp) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nazionale o internazionale; qqq) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 24 MARZO 2024, N. 48; rrr) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile; sss) sicurezza delle reti e dei servizi: la capacità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a qualsiasi azione che comprometta la disponibilità, l’autenticità, l’integrità o la riservatezza di tali reti e servizi, dei dati conservati, trasmessi o trattati oppure dei relativi servizi offerti o accessibili tramite tali reti o servizi di comunicazione; ttt) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura tecnica, sistema di autenticazione o intesa secondo i quali l’accesso in forma intelligibile a un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato a un abbonamento o a un’altra forma di autorizzazione preliminare individuale; uuu) sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso; uuu-bis) SSID (Service set identifier): codice che permette di identificare in maniera univoca una rete Local area network (LAN); vvv) spettro radio armonizzato: uno spettro radio per il quale sono state definite condizioni armonizzate relative alla sua disponibilità e al suo uso efficiente mediante misure tecniche di attuazione conformemente all’ articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE; zzz) stazione radioelettrica: uno o più apparati radioelettrici, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o di radioastronomia ovvero per svolgere un’attività di comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso di utenti. Ogni stazione, in particolare, viene classificata sulla base del servizio o dell’attività alle quali partecipa in maniera permanente o temporanea; aaaa) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso; bbbb) uso condiviso dello spettro radio: l’accesso da parte di due o più utenti per l’utilizzo delle stesse bande di spettro radio nell’ambito di un accordo di condivisione definito, autorizzato sulla base di un’autorizzazione generale, di diritti d’uso individuali dello spettro radio o di una combinazione dei due, che include approcci normativi come l’accesso condiviso soggetto a licenza volto a facilitare l’uso condiviso di una banda di spettro radio, previo accordo vincolante di tutte le parti interessate, conformemente alle norme di condivisione previste nei loro diritti d’uso dello spettro radio onde da garantire a tutti gli utenti accordi di condivisione prevedibili e affidabili, e fatta salva l’applicazione del diritto della concorrenza; cccc) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o a gruppi chiusi di utenti; dddd) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, e che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 1 D.Lgs. 259/2003 – Ambito di applicazione

    Art. 1 D.Lgs. 259/2003 – Ambito di applicazione

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Formano oggetto del presente decreto le disposizioni in materia di: a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo; b) gruppi chiusi di utenti; c) reti… di comunicazione elettronica ad uso privato; d) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica; e) servizi radioelettrici.

    2. Non formano oggetto del decreto le disposizioni in materia di: a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti; b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 che attua la direttiva 2014/53/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE…; c) disciplina dei servizi della società dell’informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

    3. Il presente decreto reca le specifiche norme in materia di tutela dei consumatori nel settore delle comunicazioni elettroniche, quali condizioni a corredo delle autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Rimangono ferme le disposizioni del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

    4. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del decreto le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.

    5. Le amministrazioni competenti all’applicazione del presente decreto garantiscono la conformità del trattamento dei dati alle norme in materia di protezione dei dati.

    6. Le disposizioni del presente decreto si applicano fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell’ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.

    7. Restano ferme le competenze e i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’ articolo 5, comma 3, lettera b-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le competenze e i poteri del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all’ articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55. articolo successivo

  • Art. 304 DPR 495/1992 – Revisione delle macchine operatrici in circolazione

    Art. 304 DPR 495/1992 – Revisione delle macchine operatrici in circolazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le revisioni delle macchine operatrici soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del Ministro dei trasporti, con periodicità non inferiore a cinque anni a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine operatrici stesse.

    2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalità prescritte dal provvedimento di cui al comma 1 sono, in quanto applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo.

  • CCNL Pesca Marittima: part-time e lavoro ridotto nel settore della pesca

    CCNL Pesca

    Part-time e lavoro ridotto nel CCNL Pesca Marittima

    Lavorare «a mezzo servizio» su un peschereccio è quasi un controsenso: quando la nave esce, l’equipaggio c’è tutto. Nella pesca la flessibilità prende altre forme, dalla stagionalità al lavoro a campagna.

    In sintesi

    Il part-time classico è difficilmente applicabile al lavoro a bordo, dove la prestazione è legata alla durata della battuta o della campagna. Nella pesca la flessibilità passa più dal lavoro a campagna e dalla stagionalità (con i fermi di pesca) che dal tempo parziale. Il part-time trova spazio soprattutto per il personale di terra, con la piena tutela della non discriminazione. Il testo del CCNL 2019 non contiene norme sul tempo parziale: valgono le regole generali di legge.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
    Parti firmatarie
    Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
    Decorrenza
    CCNL del 23 settembre 2022: in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 (art. 64, che prevede il rinnovo tacito di anno in anno in assenza di disdetta); minimi aggiornati dal verbale del 19 gennaio 2024; a settembre 2025 i sindacati hanno approvato la piattaforma per il rinnovo 2026-2029
    Riferimento di legge
    Disciplina generale del lavoro a tempo parziale; principio di non discriminazione del part-time
    Fonte
    Testo del CCNL 19 marzo 2019 (Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Pesca); rinnovi del 23 settembre 2022 (testo integrale pubblicato da Federpesca) e del 19 gennaio 2024

    Perché il part-time è difficile a bordo

    Il part-time si fonda su una riduzione dell’orario di lavoro rispetto al tempo pieno: meno ore al giorno, meno giorni alla settimana, o periodi di lavoro alternati a periodi di riposo. A bordo di un peschereccio questa logica incontra un ostacolo strutturale: durante una battuta o una campagna, l’equipaggio deve essere presente per l’intera durata della navigazione e delle operazioni di pesca. Non si può «scendere a metà del mare». Per questo il tempo parziale in senso stretto è difficilmente compatibile con il lavoro dell’imbarcato.

    La flessibilità nella pesca: campagna e stagionalità

    La flessibilità, nel settore, prende altre forme. Due in particolare:

    • il lavoro a campagna: il rapporto può essere legato alla durata di una specifica spedizione di pesca, soprattutto nell’oceanica, alternando periodi di imbarco e periodi a terra;
    • la stagionalità: molte specie e tecniche di pesca si concentrano in determinati periodi dell’anno, e l’attività è scandita anche dai fermi di pesca (biologici o per altre cause).

    È questa alternanza tra periodi di attività e periodi di fermo, più che il part-time, la forma tipica di «modulazione» del lavoro nella pesca.

    I fermi di pesca

    I fermi di pesca sono periodi in cui l’attività si interrompe, ad esempio per consentire il ripopolamento delle risorse ittiche (fermo biologico). La gestione di questi periodi — sospensione del rapporto, eventuali strumenti di sostegno al reddito, ripresa dell’attività — è disciplinata dalla normativa di settore e dal CCNL. Si tratta di una particolarità rilevante: gli istituti applicabili durante i fermi vanno verificati con il consulente del lavoro e le organizzazioni di categoria.

    Il part-time per il personale di terra

    Dove il part-time trova pieno spazio è nel personale di terra: per gli addetti agli uffici, al magazzino, alla lavorazione e commercializzazione del pescato il tempo parziale — orizzontale (meno ore al giorno) o verticale (alcuni giorni o periodi) — si applica secondo la disciplina generale del lavoro a tempo parziale, come negli altri settori: il CCNL Pesca si applica all’equipaggio imbarcato (art. 5) e non contiene norme sul part-time.

    Forme di lavoro ridotto e flessibile nella pesca
    Forma A chi si applica Note
    Part-time orizzontale/verticale Soprattutto personale di terra Disciplina generale di legge (il CCNL non la prevede)
    Lavoro a campagna Equipaggio imbarcato Imbarchi alternati a periodi a terra
    Stagionalità / fermi di pesca Equipaggio imbarcato Sospensione dell’attività, istituti di settore

    Nota: il CCNL 2019 non contiene norme sul part-time, che segue la disciplina generale di legge; per la gestione dei fermi di pesca e per gli eventuali strumenti di sostegno al reddito conta la normativa di settore.

    La non discriminazione del part-time

    Quando il part-time è applicabile, vale un principio fondamentale: il lavoratore a tempo parziale ha diritto allo stesso trattamento del lavoratore a tempo pieno comparabile, riproporzionato in base all’orario. Non può essere penalizzato per il solo fatto di lavorare meno ore: ferie, mensilità aggiuntive, TFR e gli altri istituti si calcolano in proporzione. Il principio di non discriminazione vale anche nel settore della pesca.

    Casi pratici

    Tizio — Imbarco a campagna invece del part-time
    Tizio vorrebbe lavorare meno, ma il lavoro a bordo non consente un orario ridotto durante le battute. La soluzione, nel suo caso, è il lavoro a campagna: alterna periodi di imbarco a periodi a terra, secondo la natura del rapporto, anziché un part-time giornaliero.
    Caio — Fermo biologico
    Caio è imbarcato in una zona soggetta a fermo biologico. Durante il fermo l’attività si interrompe: la gestione del periodo (sospensione, eventuali strumenti di sostegno al reddito) segue la normativa di settore e il CCNL, istituti che Caio verifica con il sindacato.
    Sempronia — Part-time in ufficio
    Sempronia lavora negli uffici dell’impresa e ottiene un contratto part-time verticale per conciliare gli impegni familiari. Ha diritto allo stesso trattamento del personale full-time comparabile, riproporzionato in base all’orario, senza alcuna discriminazione.
  • CCNL Pesca Marittima: orario di lavoro a bordo e straordinari

    CCNL Pesca

    Orario di lavoro a bordo e straordinari nel CCNL Pesca Marittima

    Sul mare il tempo di lavoro non si misura come in fabbrica: lo scandiscono la navigazione e le operazioni di pesca. Per questo l’orario dell’equipaggio segue regole speciali, integrate dai limiti di riposo della gente di mare.

    In sintesi

    Il lavoro a bordo segue la navigazione e le operazioni di pesca, non un orario d’ufficio. Il CCNL fissa 48 ore settimanali medie su un anno e al massimo 72 ore in 7 giorni (art. 9). Lo straordinario con maggiorazione è previsto per i lavori a terra (25%) e per la pesca oltre gli stretti (25%, 30% o 40%); per il resto il compenso è compreso nella «parte». Per il personale di terra valgono le regole ordinarie.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
    Parti firmatarie
    Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
    Decorrenza
    CCNL del 23 settembre 2022: in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 (art. 64, che prevede il rinnovo tacito di anno in anno in assenza di disdetta); minimi aggiornati dal verbale del 19 gennaio 2024; a settembre 2025 i sindacati hanno approvato la piattaforma per il rinnovo 2026-2029
    Riferimento di legge
    Normativa speciale sull’orario di lavoro della gente di mare; Codice della navigazione
    Fonte
    Testo del CCNL 19 marzo 2019 (Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Pesca); rinnovi del 23 settembre 2022 (testo integrale pubblicato da Federpesca) e del 19 gennaio 2024

    Un orario diverso da quello di terra

    Il primo concetto da chiarire è che, a bordo, l’orario di lavoro non è un orario d’ufficio. Durante una battuta di pesca l’attività è dettata dalle esigenze della navigazione e dal ciclo delle operazioni di cattura: la calata e il recupero degli attrezzi, la cernita e la conservazione del pescato, la manutenzione dell’unità. Queste fasi possono concentrarsi in determinate ore del giorno o della notte e non si distribuiscono in modo uniforme.

    Per questo la disciplina dell’orario nella pesca non può essere ricalcata su quella industriale: si fonda sulla normativa speciale della gente di mare, che il CCNL integra e adatta al settore.

    Limiti di orario e periodi di riposo

    Per chi lavora a bordo di navi da pesca i limiti sono fissati dall’art. 18 del D.Lgs. 66/2003: fatte salve le norme del CCNL, 48 ore settimanali medie su un anno e, in alternativa, al massimo 14 ore di lavoro su 24 e 72 su 7 giorni, oppure almeno 10 ore di riposo su 24 e 77 su 7 giorni. Il riposo può essere diviso in non più di due periodi, uno dei quali di almeno 6 ore consecutive, e tra due periodi di riposo non possono passare più di 14 ore. Il CCNL (art. 9 del testo del CCNL del 19 marzo 2019) conferma 48 ore medie su un anno e il tetto di 72 ore in 7 giorni; nella pesca costiera e mediterranea il riposo settimanale non può essere inferiore a 48 ore, di regola il sabato e la domenica (art. 15).

    A tutela della sicurezza della navigazione e della salute dell’equipaggio, la normativa prevede quindi un orario massimo di lavoro e periodi minimi di riposo entro un determinato arco temporale. Si tratta di limiti pensati per prevenire l’affaticamento, particolarmente pericoloso a bordo. Tali limiti si applicano anche alla pesca, con gli adattamenti previsti, e devono essere rispettati nell’organizzazione concreta del lavoro a bordo.

    Nelle situazioni che richiedono il superamento temporaneo dei limiti — ad esempio per la sicurezza dell’unità, delle persone o del carico — sono previste deroghe, cui devono seguire adeguati periodi di riposo compensativo.

    Orario e tipologia di pesca

    Organizzazione del tempo di lavoro per tipo di pesca
    Tipo di pesca Permanenza a bordo Organizzazione del lavoro
    Costiera locale (entro 6 mn) Rientro giornaliero in porto Attività concentrata nell’arco della giornata
    Costiera ravvicinata (entro 20 mn) Per lo più giornaliera Possibili uscite più lunghe
    Mediterranea d’altura (oltre 20 mn) Permanenza prolungata Turni e riposi distribuiti sulla durata della battuta
    Oceanica Campagne lunghe, lontano dal porto base Organizzazione del lavoro e dei riposi sull’intera campagna

    Nota: la tabella illustra l’organizzazione tipica del tempo di lavoro. Gli orari massimi e i periodi minimi di riposo applicabili sono quelli previsti dalla normativa speciale della gente di mare e dal CCNL.

    Straordinario e prestazioni aggiuntive

    Il trattamento delle prestazioni eccedenti l’orario ordinario dipende dal sistema retributivo applicato. Nel sistema «alla parte», la prestazione dell’equipaggio è già compensata attraverso la quota del ricavato del pescato e il minimo monetario garantito: non sempre, quindi, lo straordinario assume la forma di una maggiorazione oraria come negli altri settori. Il CCNL prevede lo straordinario in due casi. Nella pesca mediterranea, il lavoro a terra oltre l’orario normale di 8 ore è pagato a una quota oraria pari a importo fisso più valore mensa ai fini previdenziali, diviso 173, maggiorata del 25% (artt. 18 e 27). Nella pesca oltre gli stretti, il lavoro oltre l’orario di navigazione (8 ore) è pagato con la stessa quota oraria maggiorata del 25% se diurno, del 30% se notturno o festivo e del 40% se notturno e festivo; sono notturne le ore dalle 22 alle 6 (artt. 17 e 28). Il trattamento del lavoro notturno a bordo è invece compreso nella retribuzione «alla parte» (art. 9).

    Nella pesca costiera e mediterranea un accordo di marineria può prevedere l’uscita il sabato e la domenica per un massimo di 45 giornate l’anno, da recuperare: per ogni giornata spetta un’indennità non inferiore a 22 € dal 1° ottobre 2022, fuori dal riparto della «parte» (art. 15 del CCNL 23 settembre 2022).

    Per il personale di terra (non imbarcato) valgono invece le regole ordinarie sull’orario settimanale e sullo straordinario, con le relative maggiorazioni indicate dal contratto.

    Riposi al rientro e tra le campagne

    Dopo periodi prolungati a bordo, soprattutto nella pesca d’altura e oceanica, il contratto e la natura del rapporto prevedono riposi e recuperi. La logica è bilanciare l’intensità del lavoro durante la campagna con adeguati periodi di recupero, anche in funzione della sicurezza.

    Casi pratici

    Tizio — Pesca costiera con rientro giornaliero
    Tizio è marinaio su un’unità di pesca costiera locale che esce all’alba e rientra in serata. Il suo lavoro si concentra nelle ore della battuta giornaliera; al rientro in porto cessa l’attività a bordo. L’organizzazione rispetta i periodi minimi di riposo previsti per la gente di mare.
    Caio — Battuta d’altura di più giorni
    Caio è imbarcato su un’unità d’altura che resta in mare diversi giorni. Il lavoro è organizzato in modo da alternare le operazioni di pesca con i periodi di riposo richiesti dalla normativa marittima, così da garantire la sicurezza dell’equipaggio durante l’intera battuta.
    Sempronia — Impiegata a terra dell’impresa di pesca
    Sempronia lavora negli uffici dell’impresa, a terra. Per lei valgono le regole ordinarie sull’orario settimanale e sullo straordinario, con le maggiorazioni previste dal contratto per il personale non imbarcato: una disciplina diversa da quella dell’equipaggio.
  • CCNL Pesca Marittima: vitto a bordo, mensa e buoni pasto

    CCNL Pesca

    Vitto a bordo, mensa e buoni pasto nel CCNL Pesca Marittima

    In mezzo al mare non esistono ticket restaurant. Il pasto dell’equipaggio si risolve a bordo, con il vitto fornito dall’armatore: una logica opposta a quella dei buoni pasto del lavoro di terra.

    In sintesi

    A bordo il pasto non si gestisce con i buoni pasto: durante l’imbarco il vitto è confezionato e consumato a bordo (art. 30 del CCNL) e il suo costo è detratto dal ricavo della pesca prima della ripartizione tra armatore ed equipaggio (art. 22); ai fini previdenziali vale come «valore mensa» di 370 € al mese (dal 1° ottobre 2022). Se per forza maggiore non è possibile consumare il pasto durante i lavori a terra spetta la panatica sostitutiva di 30 € a pasto (art. 31). I buoni pasto e la mensa aziendale, tipici del lavoro di terra, non sono disciplinati dal CCNL, che riguarda il personale imbarcato.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
    Parti firmatarie
    Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
    Decorrenza
    CCNL del 23 settembre 2022: in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 (art. 64, che prevede il rinnovo tacito di anno in anno in assenza di disdetta); minimi aggiornati dal verbale del 19 gennaio 2024; a settembre 2025 i sindacati hanno approvato la piattaforma per il rinnovo 2026-2029
    Ambito
    Vitto a bordo per l’equipaggio; istituti di mensa/buoni pasto per il personale di terra
    Fonte
    Testo del CCNL 19 marzo 2019 (Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Pesca); rinnovi del 23 settembre 2022 (testo integrale pubblicato da Federpesca) e del 19 gennaio 2024

    Perché a bordo non ci sono i buoni pasto

    I buoni pasto nascono per un’esigenza tipica del lavoro di terra: consentire al lavoratore di consumare un pasto fuori dall’azienda durante la pausa. A bordo di un peschereccio questa logica viene meno: l’equipaggio vive sull’unità per la durata della battuta o della campagna e non può recarsi in un esercizio commerciale. Per questo lo strumento del buono pasto non si applica all’imbarcato: il problema del pasto si risolve diversamente, con il vitto fornito a bordo.

    Il vitto a bordo

    Durante l’imbarco il vitto è confezionato e consumato a bordo (art. 30 del CCNL): i viveri devono essere di qualità e quantità sufficienti per una sana e giusta alimentazione, nel rispetto delle prescrizioni medico-sanitarie e delle appartenenze etniche e religiose dei membri dell’equipaggio, e l’armatore fornisce stoviglie e posate. Il costo del vitto consumato a bordo non è però un onere dell’armatore: l’art. 22 lo detrae dal ricavo della pesca (insieme a gasolio, ghiaccio, esche e altre spese vive) e il monte produttivo che resta è ripartito al 50% tra armatore ed equipaggio. Nelle unità più grandi può esserci personale dedicato alla preparazione; nelle imbarcazioni minori la gestione dei pasti è affidata all’equipaggio.

    Quando il vitto non è fornito

    L’art. 31 del CCNL prevede la panatica sostitutiva: se, per causa di forza maggiore, non è possibile consumare il pasto durante i lavori a terra, spetta a ogni membro dell’equipaggio 30,00 € per ogni pasto (importo confermato dal CCNL 23 settembre 2022). Per il resto il vitto consumato a bordo è detratto dal ricavo e non dà luogo a indennità.

    Pasto e vitto: equipaggio e personale di terra a confronto
    Categoria Strumento Note
    Equipaggio imbarcato Vitto confezionato e consumato a bordo (art. 30) Costo detratto dal ricavo prima della ripartizione 50/50 (art. 22); «valore mensa» di 370 € al mese ai fini previdenziali
    Equipaggio — pasto impossibile durante i lavori a terra Panatica sostitutiva di 30,00 € a pasto (art. 31) Solo per causa di forza maggiore; importo confermato dal CCNL 2022
    Personale di terra Mensa aziendale o buoni pasto Non disciplinati dal CCNL (personale imbarcato): solo se previsti dal contratto applicato o dalla prassi

    Nota: gli importi (370 € di valore mensa dal 1° ottobre 2022, 30 € di panatica) sono quelli del CCNL del 23 settembre 2022 (artt. 22, 30, 31); nel testo del 19 marzo 2019 il valore mensa era di 335 €. Per mensa o buoni pasto del personale di terra vale il contratto applicato a quel personale.

    Il personale di terra

    Per gli addetti che lavorano a terra (uffici, magazzino, lavorazione e commercializzazione del pescato) possono trovare applicazione gli istituti tipici del lavoro di terra: la mensa aziendale o i buoni pasto, se previsti dal contratto applicato o dalla prassi aziendale (il CCNL Pesca marittima riguarda il personale imbarcato). I buoni pasto elettronici sono esenti da imposte fino a 10 € al giorno, quelli cartacei fino a 4 €. È una disciplina distinta da quella dell’equipaggio imbarcato, che ha il vitto fornito a bordo.

    Vitto a bordo e retribuzione

    Il vitto consumato a bordo, detratto dai ricavi, è assoggettato a contribuzione attraverso la voce «valore mensa ai fini previdenziali», valorizzata in 370 € per mese intero dal 1° ottobre 2022 (art. 22; era 335 € dal 1° aprile 2019). Lo stesso valore entra nella base del TFR (art. 43), nei ratei di tredicesima e quattordicesima (art. 29) e nell’indennità sostitutiva del preavviso (art. 41).

    Casi pratici

    Tizio — Vitto a bordo durante la campagna
    Tizio è imbarcato per una campagna di più settimane. I pasti sono preparati e consumati a bordo e il costo del vitto è detratto dal ricavo della pesca, secondo l’art. 22 del CCNL. Non riceve buoni pasto: lo strumento, pensato per il lavoro di terra, non avrebbe senso durante la navigazione.
    Caio — Situazione in cui il vitto non è fornito
    Durante i lavori a terra l’unità è in secca e per causa di forza maggiore Caio non può consumare il pasto. Gli spetta la panatica sostitutiva dell’art. 31: 30,00 € per ogni pasto (importo confermato dal CCNL 2022).
    Sempronia — Buoni pasto per il personale di terra
    Sempronia lavora negli uffici dell’impresa di pesca. A differenza dell’equipaggio, può beneficiare di mensa aziendale o buoni pasto, se previsti dal CCNL o dalla prassi aziendale per il personale non imbarcato.
  • Art. 301 DPR 495/1992 – Dispositivi di frenatura delle macchine operatrici semoventi

    Art. 301 DPR 495/1992 – Dispositivi di frenatura delle macchine operatrici semoventi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I dispositivi di frenatura delle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, ad eccezione di quanto prescritto al comma 4, devono rispondere alle prescrizioni costruttive di cui alla direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni, per gli autoveicoli della categoria N3.

    2. Le prescrizioni della direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni, per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi, si intendono soddisfatte quando è raggiunta l'efficienza minima della prova di tipo 0 (prova ordinaria della efficienza a freni freddi) e della prova di tipo I (prova della perdita d'efficienza).

    3. La prova di tipo 0 dovrà essere effettuata, con motore disinnestato, alla velocità massima per costruzione con tolleranza in meno del 10%; la prova di tipo I dovrà essere effettuata ad una velocità stabilizzata pari all'80% di quella raggiunta nella prova di tipo

    0. 4. I dispositivi di frenatura degli escavatori, delle pale caricatrici e dei carrelli di qualunque massa, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 213, nonché delle macchine operatrici aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 18 t, possono rispondere alle prescrizioni costruttive e di efficienza delle macchine agricole, di cui all'articolo 274, commi 1 e

    2. 5. In ogni caso il dispositivo di frenatura di stazionamento deve soddisfare le condizioni previste all'articolo 274, comma

    3. Nota all'art. 301: – Per la direttiva 71/320 CEE si veda in nota all'art. 9.

  • Art. 297 DPR 495/1992 – Campo di visibilità delle macchine operatrici

    Art. 297 DPR 495/1992 – Campo di visibilità delle macchine operatrici

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il campo di visibilità delle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, deve essere verificato secondo le prescrizioni tecniche dettate in proposito dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.

  • Art. 296 DPR 495/1992 – Segnalazione delle macchine operatrici eccezionali

    Art. 296 DPR 495/1992 – Segnalazione delle macchine operatrici eccezionali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le macchine operatrici, che, per necessità funzionali, eccedono le dimensioni previste dall'articolo 114 del codice, devono essere segnalate con pannelli approvati secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.. Il Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le prescrizioni concernenti il numero ed il montaggio dei pannelli suddetti nonché le eventuali altre segnalazioni ritenute necessarie.

  • Art. 295 DPR 495/1992 – Revisione delle macchine agricole in circolazione

    Art. 295 DPR 495/1992 – Revisione delle macchine agricole in circolazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le revisioni delle macchine agricole soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con periodicità non inferiori a cinque anni, a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine agricole stesse.

    2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalità prescritte dal provvedimento di cui al comma 1, sono, in quanto applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva, stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo.

  • Art. 294 DPR 495/1992 – Immatricolazione, rilascio della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, trasferimento di proprietà delle macchine agricole

    Art. 294 DPR 495/1992 – Immatricolazione, rilascio della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, trasferimento di proprietà delle macchine agricole

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente al rilascio della carta di circolazione, ovvero del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è quello nella cui circoscrizione si trova l'azienda agricola o forestale alla quale è destinata la macchina agricola ovvero la sede dell'impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazioni di macchine agricole ovvero la sede degli enti o consorzi pubblici proprietari della macchina agricola. Nel caso di reimmatricolazione, il predetto ufficio provvede alla trascrizione dei dati di proprietà sulla carta di circolazione della macchina agricola interessata.

    2. L'ufficio indicato al comma 1, ove il caso ricorra, provvede all'immatricolazione della macchina agricola a nome di colui che dichiari di esserne proprietario e che sia in possesso della dichiarazione di titolarità di cui al comma 3, ovvero a nome del presidente pro-tempore dell'ente o consorzio pubblico. 3. La dichiarazione attestante che il richiedente l'immatricolazione di una macchina agricola è titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole di cui all'articolo 110, comma 2, del codice, è rilasciata dal competente assessorato delle regioni, ovvero delle province autonome di Trento e Bolzano. Nel caso di enti o consorzi pubblici, la dichiarazione di titolarità è rilasciata dagli stessi interessati ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e deve assicurare l'esclusivo uso della macchina che si intende immatricolare, volto a lavorazioni agricole o forestali o di manutenzione di parchi e giardini pubblici. In ambedue i casi, la dichiarazione di assunzione di responsabilità, prevista dall'articolo 110, comma 3 del codice, può essere omessa quando dalla documentazione presentata già risulti la proprietà della macchina agricola da parte di colui che ne richiede il trasferimento di proprietà.

    4. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole, di cui all'articolo 57 del codice, può avvenire solo a favore dei soggetti in possesso della dichiarazione citata al comma 3 e viene annotato sugli appositi registri della Direzione generale della M.C.T.C., secondo le procedure dalla stessa stabilite.

  • Art. 291 DPR 495/1992 – Verifiche e prove per l’omologazione delle macchine agricole

    Art. 291 DPR 495/1992 – Verifiche e prove per l’omologazione delle macchine agricole

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le verifiche e prove per l'omologazione del tipo delle macchine agricole, di cui all'articolo 57 del codice, concernono il controllo: 1.1. dei requisiti dell'esemplare in relazione alle caratteristiche generali dichiarate dal costruttore; 1.2. dei requisiti dell'esemplare in relazione a quanto disposto dalle norme di circolazione vigenti; 1.3. dell'installazione e del funzionamento dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione nonché dell'approvazione dei dispositivi stessi; 1.4. della massa e della relativa ripartizione sugli assi per tutte le possibili condizioni di carico e di allestimento della macchina agricola; 1.5. dei dispositivi di frenatura prescritti; 1.6. delle masse massime ammesse sui pneumatici; 1.7. degli organi di traino se presenti; 1.8. della forma e dimensione dell'alloggiamento delle targhe; 1.9. delle targhette e delle iscrizioni regolamentari.

    2. Per le macchine agricole semoventi deve, inoltre, essere effettuato il controllo: 2.1. della potenza del motore di trazione; 2.2. del campo di visibilità e della presenza del tergicristallo; 2.3. del serbatoio/i del combustibile; 2.4. dell'opacità dei fumi di scarico; 2.5. del livello sonoro emesso nell'ambiente; 2.6. del livello sonoro all'orecchio del conducente; 2.7. del sedile del conducente e dell'accompagnatore; 2.8. del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento; 2.9. dei dispositivi per l'eliminazione dei disturbi radioelettrici; 2.10. della protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote; 2.11. del parabrezza e degli altri vetri, ove presenti; 2.12. del dispositivo di segnalazione acustica; 2.13. dei dispositivi di aspirazione e scarico; 2.14. dei dispositivi retrovisori; 2.15. del dispositivo di sterzo; 2.16. del dispositivo di rimorchio; 2.17. del dispositivo di retromarcia; 2.18. dello spazio di manovra, dei mezzi di accesso al posto di guida e, qualora presenti, degli sportelli, dei finestrini e delle uscite di emergenza; 2.19. della presa di forza; 2.20. della installazione, ubicazione, funzionamento e identificazione dei comandi; 2.21. della massa rimorchiabile; 2.22. del comando del dispositivo di frenatura delle macchine agricole trainate.

    3. Per l'omologazione del tipo delle macchine agricole operatrici semoventi di cui all'articolo 57 del codice, non si effettuano le verifiche e prove del comma 2, ai punti 2.6., 2.8., 2.16. e 2.18.; non si effettuano, inoltre, i controlli di cui ai punti 2.21. e 2.22. dello stesso comma 2, qualora non abilitate al traino.

    4. Le verifiche e prove elencate nei commi 1, 2 e 3, quando non specificamente descritte negli articoli del presente regolamento, vanno effettuate con le modalità e secondo le prescrizioni contenute nei decreti di recepimento delle direttive comunitarie emanate in materia.

    5. Per l'omologazione dei tipi di macchine agricole e per le rela- tive procedure si applicano le norme dettate dal codice e dal presente regolamento in ordine all'omologazione dei tipi dei veicoli a motore e dei rimorchi.

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