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La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 10, comma 9, del d.l. n. 16/2012, che fissava al 1° settembre 2012 la data di avvio del nuovo prelievo erariale sulle videolotterie. Il termine, pur formalmente vincolante, diveniva sostanzialmente irrilevante in mancanza della necessaria omologazione tecnica dei sistemi di gioco, che costituisce il reale presupposto dell’obbligo tributario.
Di cosa si tratta
Le videolotterie (apparecchi da gioco collegati in rete, detti VLT) erano state introdotte in via sperimentale a partire dal 2009. Il decreto-legge n. 16 del 2012 aveva disposto l’applicazione di un nuovo prelievo erariale addizionale, fissando come data di avvio il 1° settembre 2012. I concessionari che gestivano le VLT contestavano il termine, sostenendo che i sistemi di gioco non fossero ancora stati tecnicamente omologati per recepire il nuovo prelievo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge n. 44/2012, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui fissava al 1° settembre 2012 l’avvio del nuovo prelievo erariale sulle videolotterie, ritenendo irragionevole e contrario al buon andamento imporre l’obbligo tributario prima che i sistemi di gioco fossero tecnicamente pronti.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. L’omologazione tecnica dei sistemi di gioco costituisce il presupposto necessario per la nascita dell’obbligazione tributaria: senza di essa il termine del 1° settembre 2012 era formalmente fissato ma sostanzialmente privo di effetti, come confermato dal decreto direttoriale del 6 giugno 2014 con cui l’amministrazione, preso atto dell’avvenuta omologazione nel marzo 2014, aveva finalmente previsto l’obbligo di versamento a decorrere dal quindicesimo giorno successivo al deposito della sentenza della Corte. La norma impugnata, correttamente interpretata, non è irragionevole.
Il principio
Quando il legislatore fissa un termine per l’applicazione di un obbligo tributario ma subordina nel contempo tale applicazione a un presupposto tecnico-fattuale (nella specie, l’omologazione dei sistemi di gioco), il termine assume una funzione meramente dilatoria: diventa irrilevante se il presupposto non si è ancora realizzato. L’interpretazione sistematica della norma fa sì che l’obbligazione sorga solo al verificarsi concreto del presupposto, rendendo la questione di legittimità costituzionale non fondata.
Domande e risposte
Cosa sono le videolotterie (VLT)?
Le videolotterie sono apparecchi da gioco (slot machine) collegati in rete telematica con il sistema dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. A differenza delle slot machine tradizionali, le VLT funzionano in modalità centralizzata e sono soggette a un regime concessorio e fiscale specifico.
Perché l’omologazione è rilevante per l’obbligo tributario?
Perché senza l’adeguamento tecnico dei terminali i concessionari non erano materialmente in grado di applicare e versare il nuovo prelievo erariale. Il legislatore stesso aveva rinviato a una regolamentazione attuativa l’effettiva messa a regime, rendendo evidente che il dato tecnico era presupposto logico e giuridico dell’obbligo.
Il TAR aveva ragione a sospendere l’efficacia della norma?
Il TAR Lazio aveva sospeso in via cautelare l’efficacia della norma, ma la Corte costituzionale ha chiarito che, correttamente interpretata, essa non era irragionevole: il termine del 1° settembre 2012 era stato fissato nell’ipotesi — rivelatasi irrealistica — che l’omologazione tecnica fosse già completata.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza, evocato dal rimettente per la presunta irrazionalità del termine
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento della pubblica amministrazione, secondo parametro del rimettente
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