Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro gli artt. 2 e 5 della legge della Regione autonoma Sardegna n. 17/2013 in materia di lavoro e settore sociale. Il ricorrente aveva rinunciato al ricorso e la Regione aveva accettato la rinuncia, determinando l’estinzione del processo ai sensi delle norme integrative sui giudizi davanti alla Corte.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale alcune disposizioni della legge regionale sarda n. 17 del 26 luglio 2013, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale», lamentando la violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione. In corso di causa, il Governo aveva però rinunciato al ricorso e la Regione aveva accettato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 2 e 5 della legge della Regione autonoma Sardegna 26 luglio 2013, n. 17, per violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione (pareggio di bilancio e competenza legislativa concorrente in materia di lavoro). Il giudice rimettente era il Governo centrale, che esercita il ricorso diretto davanti alla Corte.
La decisione della Corte
La Corte dichiara estinto il processo. Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione della controparte costituita determina l’estinzione del processo. Nel caso di specie, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva depositato l’atto di rinuncia il 27 marzo 2014 e la Regione autonoma Sardegna lo aveva accettato con atto depositato il 20 maggio 2014.
Il principio
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, accettata dalla controparte ritualmente costituita, estingue il processo. Non è necessaria alcuna valutazione nel merito delle questioni sollevate: l’accordo delle parti pone fine al giudizio.
Domande e risposte
Il Governo può rinunciare a un ricorso davanti alla Corte costituzionale?
Sì. Nei giudizi in via principale (quelli promossi dallo Stato o dalle Regioni per impugnare leggi dell’altro ente), il ricorrente può rinunciare al ricorso in qualsiasi momento. Se la controparte accetta, il processo si estingue senza che la Corte esamini il merito.
Cosa succede alle norme regionali impugnate dopo l’estinzione?
Rimangono in vigore. L’estinzione del processo non equivale a una pronuncia di legittimità: la Corte non ha esaminato le disposizioni nel merito, quindi esse tornano ad essere pienamente efficaci.
Quando lo Stato impugna una legge regionale e poi rinuncia, cosa significa?
Di solito significa che nelle more del giudizio il contrasto è venuto meno: la legge regionale è stata modificata, abrogata, oppure il Governo ha raggiunto un accordo politico con la Regione. La rinuncia è uno strumento deflattivo del contenzioso costituzionale.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — Equilibrio di bilancio, parametro evocato nel ricorso statale
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, ulteriore parametro del ricorso
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.