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La Corte costituzionale restituisce gli atti al Tribunale di Napoli per rivalutare la rilevanza della questione sull’art. 3, comma 8, del d.lgs. n. 23/2011, che prevedeva un meccanismo sanzionatorio per le locazioni non registrate. Nel frattempo la norma era già stata dichiarata illegittima (sent. n. 50/2014) e il legislatore aveva disciplinato in via transitoria gli effetti già prodottisi.
Di cosa si tratta
L’art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011 (federalismo fiscale municipale) stabiliva che, in caso di mancata registrazione nei termini di un contratto di locazione abitativa, il canone veniva automaticamente sostituito con uno pari al triplo della rendita catastale e la durata del contratto si estendeva a quattro anni. Si trattava di una misura sanzionatoria per contrastare l’evasione fiscale nel settore degli affitti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Napoli, con due ordinanze di analogo contenuto (13 novembre e 12 dicembre 2013), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in riferimento all’art. 42 della Costituzione. Il rimettente riteneva che la norma comprimesse il diritto di proprietà in misura sproporzionata rispetto alla funzione sociale che esso deve assolvere.
La decisione della Corte
La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente. Dopo le ordinanze di rimessione, questa Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23/2011 (sentenza n. 50 del 2014). Successivamente, la legge n. 80 del 2014, convertendo il d.l. n. 47/2014, aveva fatto salvi fino al 31 dicembre 2015 gli effetti dei contratti di locazione già registrati ai sensi della norma dichiarata incostituzionale. È quindi necessario che il Tribunale di Napoli valuti se e in quali termini la questione mantenga ancora rilevanza.
Il principio
Quando, nel corso del giudizio di legittimità costituzionale, intervengono modifiche normative che incidono sul quadro di riferimento — nella specie una dichiarazione di incostituzionalità della norma impugnata e una successiva disciplina transitoria — la Corte restituisce gli atti al giudice a quo affinché rivaluti la rilevanza e l’eventuale persistenza del dubbio di legittimità.
Domande e risposte
Cosa succedeva se il contratto di locazione non veniva registrato in tempo?
Secondo l’art. 3, comma 8, del d.lgs. n. 23/2011 (poi dichiarato incostituzionale), il canone pattuito veniva automaticamente rideterminato al triplo della rendita catastale e il contratto si rinnovava per quattro anni. La misura era intesa come sanzione indiretta contro l’evasione fiscale sugli affitti.
Perché la norma era già stata dichiarata incostituzionale?
Con sentenza n. 50 del 2014, la Corte aveva ritenuto che il meccanismo sanzionatorio comprimesse eccessivamente l’autonomia contrattuale e il diritto di proprietà, in violazione dell’art. 42 Cost., senza adeguata proporzionalità rispetto all’interesse pubblico perseguito.
Cosa si intende per «restituzione degli atti» al giudice rimettente?
È un provvedimento con cui la Corte, anziché pronunciarsi nel merito, rimanda la questione al giudice che l’ha sollevata perché rivaluti se il dubbio di costituzionalità sia ancora rilevante e attuale alla luce delle sopravvenienze normative.
Norme collegate
- Art. 42 della Costituzione — Tutela della proprietà privata e sua funzione sociale, parametro evocato dal rimettente
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.