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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1, comma 51, della legge Fornero (l. n. 92/2012) e sull’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., sollevata dal Tribunale di Siena nel rito speciale per l’impugnativa dei licenziamenti. Il rimettente usava impropriamente l’incidente di costituzionalità per ottenere dalla Corte l’avallo di una delle due possibili interpretazioni della norma sul giudice competente nella fase di opposizione.
Di cosa si tratta
La legge Fornero (l. n. 92/2012) aveva introdotto un rito speciale accelerato per le controversie in materia di licenziamento, articolato in una fase sommaria (comma 49) e in una fase di opposizione (comma 51). Il Tribunale di Siena era stato investito di un’opposizione all’ordinanza di reintegra emessa nella fase sommaria e si chiedeva se la fase di opposizione dovesse svolgersi davanti allo stesso giudice persona fisica che aveva trattato la fase sommaria o davanti a un giudice diverso.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Siena — sezione lavoro ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 51, della legge n. 92/2012 e dell’art. 51, comma 1, n. 4), c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97 e 111, primo comma, della Costituzione. Il rimettente riteneva che la norma, nel non escludere espressamente l’obbligo di astensione del giudice che aveva trattato la fase sommaria, potesse imporre la rimessione a un diverso giudice, con aggravi organizzativi e rallentamenti del procedimento.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il rimettente stesso riconosceva che la norma era suscettibile di due letture: una che rendeva la fase di opposizione un giudizio impugnatorio (con conseguente astensione del giudice della fase sommaria) e un’altra che la configurava come seconda fase dello stesso giudizio di primo grado (senza obbligo di astensione). Il rimettente usava impropriamente la questione di legittimità per ottenere dalla Corte l’avallo dell’interpretazione preferita, in presenza di un testo normativo ancora aperto a interpretazione.
Il principio
L’incidente di legittimità costituzionale non può essere utilizzato per risolvere un’ambiguità interpretativa quando la norma impugnata è suscettibile di una lettura conforme a Costituzione. Se il giudice rimettente riconosce che esistono due possibili interpretazioni del testo, deve scegliere quella costituzionalmente più compatibile, senza richiedere alla Corte di avallare la propria opzione ermeneutica.
Domande e risposte
Come funziona il rito Fornero per i licenziamenti?
Il rito Fornero (art. 1, commi da 47 a 68, della legge n. 92/2012) prevede due fasi: una fase sommaria urgente davanti al tribunale del lavoro (che si conclude con un’ordinanza), e una fase eventuale di opposizione. L’obiettivo era garantire celerità nelle controversie sui licenziamenti, in particolare per l’impugnativa dei licenziamenti disciplinari e per motivi economici.
Il giudice che emette l’ordinanza sommaria deve poi astenersi nella fase di opposizione?
La questione è rimasta aperta con questa pronuncia. La Corte non ha risolto il dubbio interpretativo, avendo dichiarato la questione inammissibile. Successivamente la prassi giurisprudenziale e la riforma del rito hanno chiarito la struttura del procedimento.
Perché la questione era inammissibile?
Perché il rimettente stesso riconosceva l’esistenza di due possibili interpretazioni della norma impugnata, di cui una conforme a Costituzione. In questa situazione la Corte non esamina il merito, ma restituisce la questione al giudice perché scelga l’interpretazione costituzionalmente orientata.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e accesso alla tutela giurisdizionale, evocato dal rimettente
- Art. 25 della Costituzione — Principio del giudice naturale precostituito per legge
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