Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 4/2013 – Illegittimità del requisito della carta di soggiorno per accedere al fondo per la non autosufficienza della Regione Calabria

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    La Corte costituzionale, con sentenza n. 4 del 2013, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 3, della legge della Regione Calabria n. 44 del 2011, nella parte in cui richiedeva ai cittadini extracomunitari il possesso della «carta di soggiorno» per beneficiare degli interventi per la non autosufficienza. Il requisito è stato ritenuto irragionevole perché introduce una discriminazione arbitraria tra stranieri regolarmente soggiornanti, non correlata alle condizioni di bisogno che le prestazioni sociali mirano a fronteggiare.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria aveva istituito con la l.r. n. 44 del 2011 un Fondo regionale per la non autosufficienza, prevedendo interventi di sostegno per persone non autosufficienti. L’art. 2, comma 3, della legge stabiliva che i cittadini extracomunitari potevano accedere agli interventi solo se in possesso di «regolare carta di soggiorno». Questo documento è però stato sostituito, dal 2007, dal «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo», il cui rilascio presuppone cinque anni di soggiorno regolare. Ne risultava di fatto esclusa la generalità degli stranieri con permesso di soggiorno di durata inferiore a cinque anni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata era l’art. 2, comma 3, della legge regionale Calabria n. 44 del 2011, censurato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3 e 117, quarto comma, della Costituzione. Il parametro dell’art. 3 Cost. era invocato per la disparità di trattamento irragionevole tra stranieri regolarmente soggiornanti; quello dell’art. 117, quarto comma, per l’eccesso della Regione rispetto alla propria competenza residuale in materia di servizi sociali, che non può derogare all’equiparazione stabilita dall’art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998 (T.U. immigrazione). Il giudizio era in via principale, senza giudice rimettente.

    La decisione della Corte

    Con sentenza del 14 gennaio 2013 (depositata il 18 gennaio 2013), la Corte ha: 1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, l.r. Calabria n. 44 del 2011, nella parte in cui esige la «carta di soggiorno» per gli extracomunitari, per violazione dell’art. 3 Cost. (le censure riferite all’art. 117, quarto comma, restano assorbite); 2) dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 11 della stessa legge (fonti di finanziamento del Fondo), in quanto la norma censurata non era quella effettiva di copertura finanziaria, ma solo una disposizione programmatica sulle fonti ordinarie.

    Il principio

    Il legislatore regionale può subordinare l’accesso a prestazioni sociali non essenziali alla dimostrazione di un soggiorno stabile e non episodico, ma non può differenziare il trattamento tra stranieri regolarmente soggiornanti in base al tipo specifico di titolo di soggiorno posseduto, quando tale differenziazione non ha alcuna ragionevole correlazione con le situazioni di bisogno che le prestazioni mirano a fronteggiare (art. 3 Cost.).

    Domande e risposte

    Quale differenza c’è tra «carta di soggiorno» e «permesso di soggiorno annuale»?

    La carta di soggiorno (oggi «permesso CE per soggiornanti di lungo periodo») si rilascia solo dopo cinque anni di soggiorno regolare continuativo. Il permesso di soggiorno annuale si ottiene dopo un anno di regolare presenza. Richiedere il primo per accedere a prestazioni di assistenza sociale esclude una fascia ampia di stranieri regolari che versano anch’essi in condizioni di non autosufficienza.

    La Regione poteva comunque limitare l’accesso al Fondo agli stranieri?

    Sì, ma solo con criteri ragionevoli. La Corte ha ribadito che è consentito esigere un soggiorno non episodico e di durata non breve; ciò che non è consentito è richiedere uno specifico titolo di soggiorno (permesso CE per lungo periodo) senza alcuna correlazione con le condizioni di bisogno.

    Perché la questione sull’art. 11 è stata dichiarata inammissibile?

    Il ricorrente aveva impugnato l’art. 11 come norma di copertura finanziaria, ma la Corte ha chiarito che quella norma si limitava a elencare le fonti ordinarie del Fondo. La vera norma di copertura era l’art. 13, non impugnato; pertanto la questione era inammissibile per avere ad oggetto una disposizione non pertinente.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza: fondamento della dichiarazione di illegittimità del requisito della carta di soggiorno.
    • Art. 117 della Costituzione — Competenza legislativa delle Regioni in materia di servizi sociali (quarto comma): parametro assorbito dalla pronuncia di illegittimità per art. 3 Cost.
  • Corte cost. n. 3/2013 – Illegittimità di norme della legge finanziaria del Friuli-Venezia Giulia 2012

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    La Corte costituzionale, con sentenza n. 3 del 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di sei disposizioni della legge finanziaria della Regione Friuli-Venezia Giulia per il 2012 (l.r. n. 18 del 2011), riguardanti la stabilizzazione del personale a tempo determinato delle Province, le misure sul personale regionale e alcune disposizioni di spesa. Ha invece dichiarato la cessazione della materia del contendere su alcune questioni e inammissibili o non fondate altre.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2011, n. 18, contenente le disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (legge finanziaria 2012). Le norme censurate riguardavano, tra l’altro: contributi forfettari a enti locali senza rendicontazione (art. 13, commi 30 e 32); la stabilizzazione del personale a tempo determinato delle Province (art. 13, comma 52); disposizioni sul personale regionale in materia di orario di lavoro e mobilità (artt. 15, commi 4 e 10; 16, comma 1; 18, commi 3, 7, 8, 11 e 24); e contributi per attività culturali e cinematografiche (art. 11).

    La questione di legittimità costituzionale

    Le disposizioni impugnate erano censurate in riferimento agli artt. 3, 81 quarto comma, 97, 117 terzo comma e 119 secondo comma della Costituzione, nonché agli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia. Il giudizio era promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale. Le contestazioni riguardavano violazioni dei principì fondamentali in materia di pubblico impiego, di coordinamento della finanza pubblica e di copertura finanziaria delle spese.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di sei disposizioni: art. 13, comma 52 (stabilizzazione del personale provinciale a tempo determinato, senza rispettare i principì statali sul pubblico impiego); artt. 15, commi 4 e 10 (disposizioni sul personale regionale contrarie ai principì fondamentali della materia); art. 16, comma 1; art. 18, commi 11 e 24. Ha dichiarato cessata la materia del contendere sugli artt. 13, commi 30 e 32 (sopravvenuta modifica regionale). Ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 11 (contributi culturali) e non fondata quella sugli artt. 18, commi 3, 7 e 8.

    Il principio

    Le Regioni, anche a statuto speciale, non possono prevedere la stabilizzazione del personale a tempo determinato in servizio presso le Province senza rispettare i principì fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Allo stesso modo, le disposizioni regionali sul personale non possono derogare ai principì statali di coordinamento della finanza pubblica in materia di orario di lavoro, mobilità e assunzioni.

    Domande e risposte

    Perché la stabilizzazione del personale provinciale prevista dalla legge regionale era illegittima?

    L’art. 13, comma 52, della l.r. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2011 consentiva la stabilizzazione del personale non dirigenziale a tempo determinato delle Province che avesse maturato diciotto mesi di esperienza nel settore delle politiche del lavoro. Questa previsione violava i principì fondamentali del d.lgs. n. 165 del 2001 e le norme statali sul blocco delle assunzioni, che la Regione non poteva derogare nemmeno con il proprio statuto speciale in materia di pubblico impiego.

    Perché la cessazione della materia del contendere è diversa da una pronuncia di illegittimità?

    La cessazione della materia del contendere si dichiara quando, successivamente all’impugnazione, la norma censurata viene modificata in modo da far venire meno le ragioni del ricorso; non equivale a una pronuncia di legittimità o di illegittimità nel merito.

    Quali disposizioni sulla spesa sono state dichiarate non fondate?

    Le questioni relative agli artt. 18, commi 3, 7 e 8 — riguardanti alcune disposizioni sul personale regionale in relazione al coordinamento della finanza pubblica e all’autonomia finanziaria delle Regioni speciali — sono state dichiarate non fondate, in quanto la Regione aveva agito nell’ambito delle proprie competenze statutarie.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Ripartizione della potestà legislativa: parametro per verificare il rispetto dei principì fondamentali in materia di pubblico impiego e coordinamento finanziario.
    • Art. 81 della Costituzione — Copertura finanziaria delle leggi: parametro evocato per le disposizioni di spesa prive di adeguata copertura.
  • Corte cost. n. 2/2013 – Illegittimità di norme della legge provinciale di Bolzano sull’integrazione degli stranieri

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    La Corte costituzionale, con sentenza n. 2 del 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 12 del 2011 sull’integrazione dei cittadini stranieri. Le norme censurate violavano la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento degli enti pubblici nazionali, di immigrazione e di principì fondamentali nel rapporto di lavoro, nonché i limiti dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva approvato la legge n. 12 del 2011 per favorire l’integrazione sociale dei cittadini stranieri. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose disposizioni di quella legge, in riferimento agli artt. 3, 16, 34, 117 (commi primo e secondo, lettere b, g e m) e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 4, 8, 9 e 10 del d.P.R. n. 670 del 1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige). Il ricorso riguardava, tra l’altro, la composizione di organi provinciali con rappresentanti di organi statali, le condizioni di accesso ai sussidi per stranieri con requisiti di anzianità di residenza, e alcune disposizioni sul diritto allo studio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le norme impugnate erano plurime. Tra le principali: l’art. 6, commi 3, lettera c), e 6 (inclusione obbligatoria di un rappresentante della Questura nella Consulta provinciale per l’immigrazione); l’art. 1, comma 3, lettera g) (durata di residenza come condizione per sussidi); l’art. 10, commi 2 e 3, e l’art. 12, comma 4 (condizioni di accesso a prestazioni legate all’anzianità di residenza); l’art. 16, commi 2, 3 e 4 (requisiti per borse di studio con clausole di anzianità di cinque anni). Il ricorso era promosso dal Presidente del Consiglio, senza giudice rimettente a quo (giudizio in via principale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni: l’art. 6, commi 3 lett. c) e 6, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. g), Cost. (la Provincia non può imporre unilateralmente funzioni obbligatorie a organi statali); l’art. 1, comma 3, lett. g) nella parte riferita alla durata (requisiti di residenza eccessivamente selettivi); l’art. 10, commi 2 e 3, e l’art. 12, comma 4, per analoghe ragioni; gli artt. 13, comma 3, secondo periodo, e 14, commi 3 e 5; e le modifiche agli artt. 16, commi 2, 3 e 4 (limitatamente alle clausole di anzianità di cinque anni per l’accesso a borse di studio). Ha invece dichiarato inammissibili o non fondate le questioni residue.

    Il principio

    Una Provincia autonoma non può imporre unilateralmente nuove funzioni obbligatorie a organi statali (Questura, Commissariato del Governo) inserendoli in propri organi collegiali, poiché ciò viola la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali (art. 117, secondo comma, lett. g, Cost.). Parimenti, requisiti di anzianità di residenza fissati autonomamente dalla Provincia per l’accesso a prestazioni o borse di studio possono invadere la competenza statale esclusiva in materia di immigrazione.

    Domande e risposte

    Perché la Provincia di Bolzano non può includere un rappresentante della Questura in un proprio organo provinciale?

    La Questura è un organo statale. La Provincia non può imporle unilateralmente obblighi di partecipazione a propri organi senza violare la competenza legislativa esclusiva statale in materia di organizzazione degli enti pubblici nazionali (art. 117, secondo comma, lett. g, Cost.).

    Che tipo di requisiti di residenza possono introdurre le Province autonome per l’accesso alle prestazioni?

    La Corte ha dichiarato illegittime le clausole che richiedevano cinque anni di residenza continuativa per l’accesso a borse di studio o sussidi, in quanto queste invadevano la competenza statale in materia di immigrazione e di principì fondamentali del rapporto di lavoro, non potendo la Provincia ampliare autonomamente tali requisiti oltre i limiti dello Statuto speciale.

    Le questioni non dichiarate illegittime sono state ritenute conformi alla Costituzione?

    Non sempre. Alcune questioni sono state dichiarate inammissibili per ragioni processuali (difetto di motivazione dell’ordinanza di rimessione, ecc.), senza che ciò implichi una valutazione di merito sulla loro conformità alla Costituzione.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Ripartizione della potestà legislativa: parametro centrale per verificare la competenza della Provincia in materia di immigrazione e organizzazione degli organi statali.
    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato in relazione ai differenti trattamenti previsti per i cittadini stranieri.
  • Corte cost. n. 1/2013 – Intercettazioni del Presidente della Repubblica e conflitto di attribuzioni con la Procura di Palermo

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    La Corte costituzionale, con sentenza n. 1 del 2013, ha accolto il conflitto di attribuzioni sollevato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano contro la Procura della Repubblica di Palermo. La Corte ha dichiarato che non spettava alla Procura valutare la rilevanza delle intercettazioni di conversazioni del Capo dello Stato captate incidentalmente, né omettere di chiederne l’immediata distruzione al giudice senza contraddittorio e con modalità idonee ad assicurare la segretezza del contenuto.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un procedimento penale pendente a Palermo, la Procura aveva intercettato, nell’ambito di legittime operazioni di captazione su terzi, alcune conversazioni telefoniche del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. La Procura aveva ritenuto di non dover procedere all’immediata distruzione prevista dall’art. 271, comma 3, del codice di procedura penale, valutando autonomamente l’irrilevanza delle conversazioni ai fini del procedimento. Il Presidente ha sollevato conflitto di attribuzioni sostenendo che l’ordinamento non consente alla Procura di fare valutazioni autonome sulla rilevanza delle conversazioni del Capo dello Stato e di ometterne la distruzione nelle forme previste dalla legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto di attribuzioni, promosso con ricorso depositato il 30 luglio 2012, riguardava l’attività della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nella gestione delle intercettazioni telefoniche captate nell’ambito del procedimento penale n. 11609/08, in relazione agli artt. 90 e 3 della Costituzione e all’art. 7 della legge n. 219 del 1989, nonché all’art. 271 c.p.p. Il ricorrente era il Presidente della Repubblica, assistito dall’Avvocatura generale dello Stato.

    La decisione della Corte

    Con sentenza del 4 dicembre 2012 (depositata il 15 gennaio 2013), la Corte ha dichiarato: 1) che non spettava alla Procura di Palermo valutare la rilevanza delle intercettazioni di conversazioni del Presidente della Repubblica, operate nell’ambito del procedimento penale n. 11609/08; 2) che non spettava alla stessa Procura omettere di chiedere al giudice l’immediata distruzione della documentazione relativa, ai sensi dell’art. 271, comma 3, c.p.p., senza contraddittorio tra le parti e con modalità idonee ad assicurare la segretezza del contenuto delle conversazioni.

    Il principio

    Le conversazioni del Presidente della Repubblica intercettate incidentalmente nell’ambito di un procedimento a carico di terzi non possono essere valutate autonomamente dalla Procura sotto il profilo della rilevanza. Spetta al giudice, nell’ambito di un procedimento con contraddittorio idoneo a garantire la segretezza, decidere sull’immediata distruzione di tali conversazioni ai sensi dell’art. 271, comma 3, c.p.p. Il Presidente della Repubblica è titolare di attribuzioni costituzionalmente garantite che impongono una protezione specifica delle proprie comunicazioni.

    Domande e risposte

    Perché le conversazioni del Presidente della Repubblica godono di una tutela speciale?

    La Costituzione attribuisce al Capo dello Stato un ruolo di garanzia dell’unità nazionale e di arbitro super partes. La divulgazione o la valutazione autonoma delle sue conversazioni private da parte della Procura può ledere la sfera di attribuzioni costituzionalmente protette e la sua autorità istituzionale.

    L’art. 271, comma 3, c.p.p. si applica in modo diverso per il Presidente della Repubblica?

    La Corte ha chiarito che la procedura di distruzione delle intercettazioni irrilevanti o vietate deve svolgersi davanti al giudice, con il contraddittorio tra le parti e con modalità idonee a preservare la segretezza del contenuto; la Procura non può decidere da sola di non utilizzarle senza attivare tale procedura.

    Quali conseguenze pratiche ha avuto questa sentenza?

    La sentenza ha stabilito che i nastri delle conversazioni del Presidente Napolitano dovevano essere distrutti con le formalità di legge sotto la supervisione del giudice, e ha confermato che la Procura di Palermo aveva ecceduto le proprie attribuzioni non attivando tempestivamente tale procedura.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato come norma-parametro del conflitto unitamente all’art. 90 Cost.
  • Corte cost. n. 286/2014 – Ammissibilità del conflitto su insindacabilità parlamentare di dichiarazioni extra moenia (on. Barani)

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 286 del 2014, ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Prato contro la Camera dei deputati. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità delle dichiarazioni rese dall’on. Lucio Barani su presunte irregolarità nella gestione degli ospedali toscani (SIOR); il Tribunale sosteneva che quelle dichiarazioni, rese fuori dal Parlamento, non fossero riconducibili a un atto tipico della funzione parlamentare.

    Di cosa si tratta

    L’on. Lucio Barani aveva rilasciato dichiarazioni a organi di stampa e in trasmissioni televisive riguardanti presunte opacità nella gestione del Sistema Integrato Ospedali Regionali (SIOR) e delle ASL di Massa e Carrara, Lucca, Pistoia e Prato. Le aziende sanitarie avevano convenuto il parlamentare in giudizio civile per risarcimento dei danni. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità di quelle dichiarazioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale di Prato, ritenendo che non sussistesse il necessario nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia e atti della funzione parlamentare, ha sollevato conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto di attribuzione riguardava la deliberazione della Camera dei deputati del 28 novembre 2012 (Doc. IV-quater, n. 23), con la quale l’Assemblea aveva dichiarato l’insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Barani ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale monocratico di Prato, nella fase di ammissibilità, chiedeva alla Corte di dichiarare che non spettava alla Camera quella valutazione, per assenza del nesso funzionale, e di annullare la delibera. Il parametro evocato era l’art. 68, primo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    Con ordinanza del 3 dicembre 2014 (depositata il 17 dicembre 2014), la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, riconoscendo sussistenti sia il requisito soggettivo (legittimazione del Tribunale di Prato quale organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, e della Camera dei deputati quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà sull’applicabilità dell’art. 68, primo comma, Cost.) sia il requisito oggettivo (la lesione della sfera di attribuzione del giudice derivante dall’esercizio ritenuto illegittimo del potere camerale). L’ordinanza dispone la notifica del ricorso alla Camera entro sessanta giorni, ai fini del successivo giudizio nel merito.

    Il principio

    La declaratoria di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non implica alcuna pronuncia nel merito: essa accerta soltanto che sussiste la «materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza» della Corte, restando impregiudicata ogni ulteriore questione anche in punto di ammissibilità (art. 37, comma 4, l. n. 87 del 1953). Solo dopo la notifica e la costituzione della Camera si potrà procedere alla decisione definitiva.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’insindacabilità parlamentare prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    L’art. 68, primo comma, Cost. dispone che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La garanzia copre anche le dichiarazioni rese fuori dall’aula (extra moenia), ma solo se sussiste un nesso funzionale con un atto tipico della funzione parlamentare.

    Cosa valuta la Corte nella fase di ammissibilità del conflitto?

    In questa fase, la Corte non entra nel merito della questione, ma verifica esclusivamente se esistono i presupposti soggettivi (legittimazione delle parti) e oggettivi (lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita) per riconoscere la «materia di un conflitto» di sua competenza.

    Quali saranno i prossimi passi dopo l’ordinanza di ammissibilità?

    Il Tribunale di Prato dovrà notificare il ricorso e la presente ordinanza alla Camera dei deputati entro sessanta giorni dalla comunicazione della Cancelleria. Successivamente, la Camera si potrà costituire in giudizio e la Corte deciderà nel merito del conflitto.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni: parametro centrale del conflitto.
  • Corte cost. n. 285/2014 – Estinzione del processo sulla legge elettorale regionale della Calabria

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 285 del 2014, ha dichiarato estinto il processo promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge elettorale regionale della Calabria (l.r. n. 8 del 2014). La Regione aveva nel frattempo modificato le norme impugnate con la l.r. n. 19 del 2014, venendo meno le ragioni del ricorso; il Governo aveva quindi rinunciato all’impugnativa, e la Regione — rimasta contumace — non aveva potuto opporsi. La rinuncia ha determinato l’estinzione del processo.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato due disposizioni della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8, che modificavano la legge elettorale regionale: l’art. 1, comma 1, lettera e) (che alzava al 15% la soglia di sbarramento per le liste e al 4% per quelle in coalizione) e l’art. 4, comma 1, lettera e) (che innalzava dal 55% al 60% il premio di maggioranza). Il ricorso lamentava la violazione degli artt. 3, 48 secondo comma, 51, 117 terzo comma e 122 della Costituzione. In vista delle elezioni regionali, la Calabria ha adottato la l.r. n. 19 del 2014, novellando le norme contestate; il Governo ha quindi rinunciato al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le norme impugnate erano l’art. 1, comma 1, lettera e), e l’art. 4, comma 1, lettera e), della legge regionale Calabria n. 8 del 2014. Il Presidente del Consiglio dei ministri le censurava in riferimento agli artt. 3, 48 secondo comma, 51, 117 terzo comma e 122 della Costituzione, sostenendo che la soglia di sbarramento al 15% producesse una distorsione irragionevole tra voti espressi e seggi assegnati e che l’innalzamento del premio di maggioranza al 60% violasse i principi statali sul contenimento del numero dei consiglieri regionali. Non vi era giudice rimettente: si trattava di ricorso in via principale del Governo.

    La decisione della Corte

    Con ordinanza del 3 dicembre 2014 (depositata il 17 dicembre 2014), la Corte ha dichiarato estinto il processo. La Regione Calabria non si era costituita in giudizio; il Governo, rilevato il venir meno delle ragioni dell’impugnazione a seguito della l.r. calabrese n. 19 del 2014, aveva depositato in data 20 ottobre 2014 atto di rinuncia al ricorso. In assenza di costituzione della parte resistente, la rinuncia determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Il principio

    Quando il ricorrente — in un giudizio in via principale — rinuncia all’impugnazione e la Regione resistente non si è costituita in giudizio, l’estinzione del processo è automatica ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, senza che occorra alcun atto di accettazione della rinuncia da parte della Regione contumace.

    Domande e risposte

    Perché il Governo aveva impugnato la legge elettorale calabrese?

    Il Governo riteneva che la soglia di sbarramento al 15% e il premio di maggioranza al 60% introdotti dalla l.r. Calabria n. 8 del 2014 violassero i principi costituzionali di ragionevolezza, uguaglianza del voto (art. 48) e accesso alle cariche pubbliche (art. 51), nonché le norme statali sul numero massimo di consiglieri regionali.

    Perché il processo si è estinto senza una decisione nel merito?

    La Regione Calabria ha modificato con l.r. n. 19 del 2014 le norme contestate, in vista delle imminenti elezioni regionali. Il Governo ha ritenuto venute meno le ragioni del ricorso e ha rinunciato all’impugnazione. La Regione, non essersi costituita in giudizio, non poteva opporsi alla rinuncia: si è così determinata l’estinzione del processo.

    L’estinzione equivale a una pronuncia di legittimità delle norme impugnate?

    No. L’estinzione è una vicenda meramente processuale e non implica alcuna valutazione di merito sulla conformità alla Costituzione delle disposizioni originariamente impugnate.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza: invocato in relazione alla distorsione tra voti espressi e seggi assegnati causata dalla soglia al 15%.
    • Art. 48 della Costituzione — Uguaglianza del voto: parametro per censurare il diverso peso effettivo dei voti in presenza di una soglia di sbarramento elevata.
    • Art. 122 della Costituzione — Disciplina del sistema di elezione regionale: norma di riferimento per i ricorsi governativi sulle leggi elettorali regionali.
  • Corte cost. n. 284/2014 – Rinvio a nuovo ruolo del ricorso della Provincia di Trento sul decreto concorrenza

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 284 del 2014, ha rinviato a nuovo ruolo il giudizio promosso dalla Provincia autonoma di Trento avverso l’art. 17, comma 4, lettera c), del decreto-legge n. 1 del 2012 (decreto concorrenza). La ricorrente aveva rinunciato all’impugnazione di quella specifica norma a seguito della sentenza n. 183 del 2012, e le parti avevano chiesto un rinvio per consentire l’accettazione della rinuncia. La Corte ha accolto l’istanza, riservando a separata pronuncia le ulteriori questioni ancora pendenti.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva impugnato diverse disposizioni del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 («Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»), convertito dalla legge n. 27 del 2012. In particolare, tra le norme contestate figurava l’art. 17, comma 4, lettera c), del medesimo decreto, censurato in riferimento all’art. 117, quarto comma, della Costituzione e alle norme dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Successivamente alla sentenza n. 183 del 2012 di questa Corte — che aveva già definito questioni analoghe — la Provincia ha ritenuto di rinunciare all’impugnazione di quella specifica norma, chiedendo al contempo il rinvio della trattazione per formalizzare la rinuncia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso riguardava l’art. 17, comma 4, lettera c), del decreto-legge n. 1 del 2012, impugnato dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento all’art. 117, quarto comma, della Costituzione e agli artt. 9, n. 3), e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige), nonché alle norme di attuazione dello Statuto in materia di commercio e artigianato. Il giudice rimettente era la stessa Provincia, che aveva proposto il ricorso in via principale. Nel giudizio si era costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, che aveva aderito alla richiesta di rinvio.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale, con ordinanza del 3 dicembre 2014 (depositata il 17 dicembre 2014), ha accolto l’istanza di rinvio formulata da entrambe le parti e ha rinviato la causa a nuovo ruolo, riservando a separata pronuncia la decisione delle questioni di legittimità costituzionale riguardanti l’art. 35, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 1 del 2012, ancora sub iudice. La rinuncia parziale della ricorrente non determina l’estinzione immediata del processo, poiché permane la necessità di trattare le questioni residue.

    Il principio

    Quando una delle parti rinuncia parzialmente all’impugnazione e le questioni residue restano pendenti, la Corte può disporre il rinvio a nuovo ruolo della causa per consentire il completamento delle formalità processuali (accettazione della rinuncia da parte della controparte) e garantire la trattazione unitaria delle questioni ancora aperte.

    Domande e risposte

    Che cosa è il «rinvio a nuovo ruolo» disposto dalla Corte?

    Il rinvio a nuovo ruolo significa che la causa viene temporaneamente sospesa e reinserita nel calendario delle udienze per essere trattata in una data successiva, una volta espletate le formalità richieste (nella specie, l’accettazione della rinuncia parziale).

    Perché la Provincia di Trento ha rinunciato all’impugnazione dell’art. 17, comma 4, lettera c), del d.l. n. 1 del 2012?

    A seguito della sentenza n. 183 del 2012, che aveva già definito questioni analoghe su altre norme del medesimo decreto-legge, la Provincia ha ritenuto venute meno le ragioni dell’impugnazione su quella specifica disposizione.

    Le questioni residue sono state poi decise?

    L’ordinanza n. 284 del 2014 si limita a disporre il rinvio, riservando a separata pronuncia le questioni ancora aperte riguardanti l’art. 35, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012. La definizione di tali questioni è rimessa a una successiva udienza.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni (e Province autonome): parametro invocato nel ricorso per la tutela delle competenze provinciali in materia di commercio e artigianato.
  • Corte cost. n. 268/2014 – Estinzione dei giudizi delle Province autonome sulla proroga di termini fiscali

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    La Corte ha dichiarato estinti i giudizi di legittimità costituzionale promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento sull’art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 225/2010 (proroga di termini e misure di sostegno alle imprese), a seguito del venir meno dell’interesse delle ricorrenti.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di Trento avevano impugnato l’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito dalla legge n. 10/2011), che prorogava alcuni termini previsti da disposizioni legislative e prevedeva misure urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. Le Province ritenevano che alcune di queste proroghe interferissero con le proprie competenze finanziarie e tributarie speciali. Nelle more del giudizio le Province avevano rinunciato ai ricorsi, e la Corte ha preso atto dell’estinzione dei giudizi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Province autonome di Bolzano e di Trento avevano promosso separati giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 225/2010, in riferimento alle disposizioni costituzionali e statutarie che garantiscono la loro autonomia finanziaria e tributaria speciale. I ricorsi sono stati poi abbandonati dalle ricorrenti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e ha dichiarato estinti entrambi i giudizi di legittimità costituzionale, per intervenuta rinuncia ai ricorsi da parte delle Province autonome ricorrenti. L’estinzione del giudizio costituzionale è l’effetto processuale della rinuncia al ricorso da parte del soggetto che lo ha proposto.

    Il principio

    Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale può essere dichiarato estinto quando il ricorrente rinuncia al ricorso: si tratta di un atto dispositivo del processo che non implica alcun giudizio nel merito sulla legittimità della norma impugnata e non crea precedenti vincolanti sull’interpretazione della disposizione.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede l’art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 225/2010?

    Il d.l. n. 225/2010 era un provvedimento di fine anno che prorogava vari termini legislativi e prevedeva misure urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. Il comma 1-bis era una disposizione introdotta in sede di conversione che aveva impatti sulle autonomie speciali.

    Perché le Province autonome hanno rinunciato ai ricorsi?

    La rinuncia può essere dettata da varie ragioni: accordi intervenuti con il Governo, modifiche normative sopravvenute che hanno eliminato i profili contestati, o valutazione strategica che il contenzioso non fosse più conveniente perseguire. Il testo della pronuncia non specifica il motivo della rinuncia.

    L’estinzione del giudizio significa che la norma era legittima?

    No. L’estinzione è una pronuncia di tipo processuale che chiude il giudizio senza entrare nel merito. La norma non viene né dichiarata incostituzionale né confermata come legittima: il giudizio semplicemente non c’è più e la norma rimane in vigore (se non è già stata abrogata o modificata).

  • Corte cost. n. 267/2014 – Restituzione degli atti per questioni prive di autonomia

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    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti (Tribunali di Palermo, Napoli-Casoria e Tivoli) poiché le questioni sollevate risultavano prive di effettiva autonomia rispetto all’oggetto del giudizio a quo, rendendo necessaria una nuova valutazione della rilevanza da parte dei giudici stessi.

    Di cosa si tratta

    Tre giudici ordinari (il Tribunale di Palermo, il Tribunale di Napoli sezione di Casoria e il Tribunale di Tivoli) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale che la Corte ha ritenuto prive di effettiva autonomia rispetto all’oggetto del giudizio a quo. Quando una questione di legittimità costituzionale è priva di autonomia significa che la sua risoluzione non avrebbe effetti concreti e autonomi sul giudizio principale che l’ha generata. In questi casi la Corte restituisce gli atti, affinché i rimettenti rivalutino la rilevanza della questione alla luce delle circostanze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le ordinanze di rimessione dei tre tribunali sollevavano questioni di legittimità costituzionale che, all’esame della Corte, risultavano prive di effettiva autonomia quanto all’oggetto del giudizio a quo. I giudizi riuniti sono stati quindi definiti con ordinanza di restituzione degli atti, invitando i rimettenti a rivalutare la situazione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Palermo, al Tribunale di Napoli (sezione di Casoria) e al Tribunale di Tivoli, per consentire ai rimettenti di rivalutare la rilevanza delle questioni sollevate alla luce dei presupposti del giudizio a quo.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice rimettente si impone quando la questione sollevata è priva di effettiva autonomia rispetto all’oggetto del giudizio a quo: il giudice deve poter rivalutare se la questione sia ancora rilevante e se sussistano i presupposti per mantenerla o ritirarla.

    Domande e risposte

    Quando una questione di legittimità costituzionale è “priva di autonomia”?

    Una questione è priva di effettiva autonomia quando la sua definizione nel senso dell’incostituzionalità o della legittimità non cambierebbe il contenuto della decisione che il giudice rimettente deve adottare nel giudizio principale. In tal caso la questione manca del requisito della rilevanza, indispensabile per la sua ammissibilità.

    Che cosa fa il giudice rimettente dopo la restituzione degli atti?

    Rivaluta se la questione sia effettivamente rilevante per la decisione del giudizio che gli è affidato. Può decidere di non sollevare più la questione (se ritiene che non sia più rilevante), oppure può risollevarla alla Corte con un’ordinanza che superi i difetti segnalati.

    La restituzione degli atti equivale a una pronuncia nel merito?

    No. La Corte non si pronuncia sulla fondatezza o meno della questione. La restituzione è un atto processuale che rimette al giudice rimettente la valutazione della situazione, senza pregiudicare l’esito di un eventuale secondo scrutinio.

  • Corte cost. n. 266/2014 – Manifesta inammissibilità sulla testimonianza indiretta (art. 189 c.p.c.)

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 189 del codice di procedura civile sollevata dal Tribunale di Milano, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il giudice istruttore del Tribunale di Milano aveva dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 189 c.p.c. (che disciplina le domande ai testimoni e le risposte), prospettando un contrasto con i principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e del giusto processo (art. 111 Cost.). La Corte ha esaminato la questione e l’ha dichiarata manifestamente inammissibile, richiamando precedenti ordinanze (n. 136 del 2013 e n. 243 del 2009) che avevano già affrontato questioni analoghe.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice istruttore del Tribunale ordinario di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 189 del codice di procedura civile in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione. La norma impugnata disciplina le modalità di formulazione delle domande ai testimoni e le risposte nel processo civile. Rimettente: giudice istruttore del Tribunale ordinario di Milano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, richiamando i propri precedenti (ordinanze n. 136 del 2013 e n. 243 del 2009) che avevano già dichiarato analoghe questioni manifestamente inammissibili o manifestamente infondate. La questione non superava il vaglio di ammissibilità necessario per l’esame nel merito.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità può essere pronunciata quando una questione analoga è già stata esaminata e definita dalla Corte con un provvedimento di manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza: il rimettente non può riproporre la stessa questione senza addurre argomenti o profili nuovi che giustifichino un riesame.

    Domande e risposte

    Che cosa disciplina l’art. 189 del codice di procedura civile?

    L’art. 189 c.p.c. stabilisce che il presidente formula le domande ai testimoni, e che le parti possono chiedere che vengano formulate domande specifiche. Il testimone risponde oralmente e il giudice può consentire risposta scritta. La norma è connessa alla disciplina dell’assunzione della prova testimoniale nel processo civile.

    Perché la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità?

    Perché la questione era già stata affrontata in precedenza e la Corte aveva già stabilito che non sussistevano i profili di incostituzionalità prospettati. Il rimettente non aveva apportato elementi nuovi o argomenti diversi rispetto alle questioni già scrutinate.

    Qual è la funzione delle ordinanze di manifesta inammissibilità?

    Consentono alla Corte di definire rapidamente questioni che presentano macroscopici vizi processuali o che ripropongono temi già decisi, evitando l’apertura di un procedimento in camera di consiglio o in udienza pubblica. Vengono adottate ai sensi dell’art. 26, comma 2, legge n. 87/1953 e dell’art. 9, comma 2, delle norme integrative.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 265/2014 – Insindacabilità parlamentare delle dichiarazioni del sen. Iannuzzi su Berlusconi e le stragi

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    La Corte ha dichiarato che non spettava al Senato affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni del senatore Iannuzzi — pubblicate su “Il Giornale” nel 2007 e accusatorie nei confronti del pm Tescaroli — mancando il nesso funzionale con l’attività parlamentare. Ha annullato la deliberazione del Senato del 21 dicembre 2012.

    Di cosa si tratta

    Il senatore Raffaele Iannuzzi, all’epoca collaboratore del quotidiano “Il Giornale”, aveva pubblicato il 29 luglio 2007 un articolo in cui accusava il sostituto procuratore Luca Tescaroli (già in servizio a Caltanissetta nel processo sulla strage di Capaci) di non essersi pentito di aver sostenuto tesi secondo cui Berlusconi e Dell’Utri avrebbero convinto Riina a fare le stragi. Il pm Tescaroli lo aveva querelato per diffamazione a mezzo stampa. Il Senato aveva deliberato l’insindacabilità nel 2012.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Monza (sezione penale), innanzi al quale era pendente il procedimento per diffamazione a mezzo stampa, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione del 21 dicembre 2012 (doc. IV-ter, n. 29), lamentando il difetto di nesso funzionale tra le dichiarazioni dell’articolo giornalistico e l’attività parlamentare del senatore Iannuzzi. Il conflitto era stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 53 del 2014.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni del senatore Iannuzzi costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle sue funzioni ex art. 68, primo comma, Cost., e ha annullato la deliberazione del 21 dicembre 2012. La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento per cui le dichiarazioni extra moenia sono coperte dall’insindacabilità solo quando sono legate da nesso funzionale con atti parlamentari tipici specifici, non per un generico collegamento tematico o politico.

    Il principio

    Il nesso funzionale richiesto dall’art. 68, primo comma, Cost. per l’insindacabilità delle dichiarazioni extra moenia richiede sia un legame temporale (la dichiarazione esterna deve avere finalità divulgativa di un atto parlamentare prossimo) sia una sostanziale corrispondenza di contenuto tra l’atto parlamentare e la dichiarazione esterna: non è sufficiente né un generico contesto politico, né un collegamento tematico, né il riferimento a temi dibattuti in Parlamento in via generale.

    Domande e risposte

    Quale articolo aveva scritto il senatore Iannuzzi?

    L’articolo, dal titolo “Quell’esperto gestito come un pentito. Ma i pubblici ministeri non si scusano”, pubblicato su Il Giornale il 29 luglio 2007, affermava che il pm Tescaroli — dopo aver sostenuto in una requisitoria tesi sull’asserito coinvolgimento di Berlusconi e Dell’Utri con Cosa nostra — non si fosse mai pentito di quelle conclusioni. Il pm querelante riteneva le frasi diffamatorie.

    Perché il Senato aveva deliberato l’insindacabilità?

    Il Senato aveva ritenuto che le dichiarazioni del senatore Iannuzzi fossero connesse all’esercizio delle sue funzioni parlamentari in materia di giustizia e vicende giudiziarie legate a processi di rilievo nazionale. La Corte ha invece ritenuto che questa connessione fosse meramente tematica e non documentata da atti parlamentari specifici.

    Qual è la differenza rispetto al caso La Loggia (sent. n. 264/2014)?

    Entrambe le sentenze riguardano l’art. 68, primo comma, Cost. e il requisito del nesso funzionale. Nel caso La Loggia si trattava di dichiarazioni sui brogli elettorali del 2006 (Camera); nel caso Iannuzzi di dichiarazioni su un pm che aveva sostenuto tesi sul coinvolgimento di Berlusconi nelle stragi (Senato). In entrambi i casi la Corte ha annullato la deliberazione di insindacabilità per mancanza del nesso funzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 264/2014 – Insindacabilità parlamentare delle dichiarazioni dell’on. La Loggia sui brogli elettorali

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    La Corte ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni dell’onorevole Enrico La Loggia — che accusava magistrati di aver falsificato il risultato elettorale del 2006 — mancando il nesso funzionale con l’attività parlamentare. Ha annullato la deliberazione di insindacabilità del 19 dicembre 2008.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Enrico La Loggia aveva rilasciato un’intervista al Corriere della Sera del 18 giugno 2006 in cui affermava di avere «le prove» di «brogli inenarrabili» alle elezioni del 2006, sostenendo che alcuni magistrati firmatari di verbali elettorali si erano «resi colpevoli del reato gravissimo di falsare il risultato elettorale». I magistrati componenti l’Ufficio centrale circoscrizionale estero lo avevano convenuto in giudizio civile per risarcimento danni. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Milano, investita del giudizio civile di risarcimento promosso dai magistrati, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione di insindacabilità del 19 dicembre 2008, sostenendo che mancasse il nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia e l’attività parlamentare. Il ricorso era stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 262 del 2013.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni in questione, e ha annullato la deliberazione del 19 dicembre 2008. La Corte ha rilevato che la Camera non aveva indicato alcun atto parlamentare sostanzialmente corrispondente alle dichiarazioni extra moenia né aveva documentato un nesso funzionale tra queste e l’attività parlamentare dell’on. La Loggia. La mancata costituzione in giudizio della Camera ha impedito di acquisire ulteriori elementi a sostegno della delibera.

    Il principio

    La prerogativa dell’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. per le dichiarazioni extra moenia di un parlamentare richiede un nesso funzionale specifico con atti parlamentari tipici: non è sufficiente un generico collegamento tematico o un contesto politico comune. La Camera non può affermare l’insindacabilità sulla base di un mero enunciato assertivo privo di indicazione degli atti parlamentari di riferimento.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost.?

    I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere (né civilmente né penalmente) per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta di un’immunità funzionale, non personale: copre solo le attività legate all’esercizio del mandato parlamentare.

    Perché le dichiarazioni sull’elezione del 2006 non erano coperte dall’insindacabilità?

    Perché la Camera non aveva indicato alcun atto parlamentare (interrogazione, interpellanza, discorso in aula) di contenuto sostanzialmente corrispondente a quelle dichiarazioni giornalistiche. Senza questo nesso funzionale documentato, la prerogativa non si applica: le dichiarazioni di un deputato alla stampa restano soggette alle ordinarie responsabilità civili e penali.

    Cosa succede ora che la delibera è annullata?

    Il giudizio civile di risarcimento danni promosso dai magistrati davanti alla Corte d’appello di Milano può proseguire nel merito: non opera più lo scudo dell’insindacabilità parlamentare. La Corte dovrà valutare se le dichiarazioni fossero diffamatorie e se il danno debba essere risarcito.

    Norme collegate