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Autore: Andrea Marton

  • Art. 329 Codice Civile: Godimento dei beni dopo la cessazione

    Art. 329 Codice Civile: Godimento dei beni dopo la cessazione

    Art. 329 c.c. Godimento dei beni dopo la cessazione

    In vigore

    dell'usufrutto legale Cessato l’usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.

  • Art. 330 Codice Civile: Decadenza dalla potestà sui figli

    Art. 330 Codice Civile: Decadenza dalla potestà sui figli

    Art. 330 c.c. Decadenza dalla potestà sui figli

    In vigore

    Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale (1) quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (2).

  • Art. 331 Codice Civile: Passaggio della patria potestà alla madre

    Art. 331 Codice Civile: Passaggio della patria potestà alla madre

    Art. 331 c.c. [Passaggio della patria potestà alla madre]

    [Abrogato]

    (1) […]

  • Art. 332 Codice Civile: Reintegrazione nella potestà

    Art. 332 Codice Civile: Reintegrazione nella potestà

    Art. 332 c.c. Reintegrazione nella potestà

    In vigore

    Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale (1) il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

  • Art. 333 Codice Civile: Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

    Art. 333 Codice Civile: Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

    Art. 333 c.c. Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

    In vigore

    Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (1). Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

  • Art. 334 Codice Civile: Rimozione dall’amministrazione

    Art. 334 Codice Civile: Rimozione dall’amministrazione

    Art. 334 c.c. Rimozione dall'amministrazione

    In vigore

    Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell’amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall’amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell’usufrutto legale. L’amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.

  • Art. 335 Codice Civile: Riammissione nell’esercizio della

    Art. 335 Codice Civile: Riammissione nell’esercizio della

    Art. 335 c.c. Riammissione nell'esercizio della

    In vigore

    amministrazione Il genitore rimosso dall’amministrazione ed eventualmente privato dell’usufrutto legale può essere riammesso dal tribunale nell’esercizio dell’una o nel godimento dell’altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento.

  • Art. 336 Codice Civile: Legittimazione ad agire

    Art. 336 Codice Civile: Legittimazione ad agire

    Art. 336 c.c. Legittimazione ad agire (1)

    In vigore

    I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell’altro genitore, dei parenti, del curatore speciale se già nominato (2) o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. […] (3) […] (4) I genitori (5) e il minore sono assistiti da un difensore […] (6). (7)

  • Art. 336 bis Codice Civile: Ascolto del minore

    Art. 336 bis Codice Civile: Ascolto del minore

    Art. 336 BIS c.c. Ascolto del minore

    Articolo abrogato.

  • Art. 337 Codice Civile: Vigilanza del giudice tutelare

    Art. 337 Codice Civile: Vigilanza del giudice tutelare

    Art. 337 c.c. Vigilanza del giudice tutelare

    In vigore

    Il giudice tutelare deve vigilare sull’osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l’esercizio della responsabilità genitoriale (1) e per l’amministrazione dei beni.