Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 249/2014 – Finanziamento regionale all’Aeroporto d’Abruzzo e aiuti di Stato

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 38 della legge della Regione Abruzzo n. 55/2013, che stanziava 5.573.000 euro a favore della società di gestione dell’Aeroporto d’Abruzzo (SAGA) senza previa notifica alla Commissione europea. La norma configurava un aiuto di Stato in violazione dell’art. 108 TFUE e dell’art. 117, primo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva approvato un programma di promozione e pubblicità dell’Aeroporto d’Abruzzo, affidando alla SAGA (Società Abruzzese Gestione Aeroporto S.p.A.) un finanziamento di oltre 5,5 milioni di euro per il 2013. Il Governo aveva impugnato la norma davanti alla Corte perché, secondo il diritto europeo, i finanziamenti pubblici a imprese operanti in mercati concorrenziali devono essere previamente notificati e approvati dalla Commissione europea come non costituenti aiuti di Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 38 della legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 55, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, sostenendo che la Regione avesse violato gli artt. 107 e 108 TFUE conferendo un aiuto di Stato senza preventiva notifica alla Commissione europea.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38 della legge della Regione Abruzzo n. 55/2013. La norma violava l’art. 117, primo comma, Cost., perché la Regione non può concedere aiuti di Stato (ai sensi dell’art. 107 TFUE) senza rispettare la procedura di notifica e attesa dell’autorizzazione della Commissione prevista dall’art. 108, par. 3, TFUE.

    Il principio

    Le Regioni italiane non possono erogare contributi pubblici a imprese che operano in mercati concorrenziali senza rispettare la disciplina europea sugli aiuti di Stato. La clausola «nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato» inserita dalla Regione nella norma non era sufficiente a sanare il vizio: la Regione aveva già stanziato le risorse senza attendere l’autorizzazione della Commissione.

    Domande e risposte

    Cos’è un aiuto di Stato vietato dal diritto europeo?

    Secondo l’art. 107 TFUE, sono vietati gli aiuti concessi da uno Stato o mediante risorse statali che favoriscano determinate imprese o produzioni, distorcendo o minacciando di distorcere la concorrenza nel mercato interno. Ci sono eccezioni, ma devono essere autorizzate dalla Commissione europea.

    Perché il finanziamento all’aeroporto era problematico?

    La SAGA è una società che opera in un mercato concorrenziale (il settore aeroportuale). Un contributo pubblico di oltre 5 milioni di euro può falsare la concorrenza tra aeroporti. La Regione avrebbe dovuto notificare il progetto alla Commissione europea e attendere l’autorizzazione prima di procedere.

    Le Regioni non possono mai finanziare aeroporti?

    Possono farlo, ma nel rispetto delle procedure europee. Esistono categorie di aiuti esentati dalla notifica (regolamenti de minimis, aiuti alle infrastrutture regionali) e regimi autorizzati. In questo caso la Regione non aveva rispettato nessuna di queste procedure.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 248/2014 – Liquidazione coatta amministrativa e tutela dei terzi di buona fede

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 200, comma 1, della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942), nella parte in cui fa decorrere gli effetti della liquidazione coatta amministrativa dalla data del provvedimento e non dalla sua pubblicazione o iscrizione nel registro delle imprese. Il Tribunale di Pisa aveva dubitato dell’adeguata tutela dei terzi di buona fede.

    Di cosa si tratta

    La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale che colpisce determinate categorie di imprese (banche, assicurazioni, cooperative). Mentre nel fallimento la sentenza dichiarativa è soggetta a specifiche forme di pubblicità, nella liquidazione coatta gli effetti del provvedimento decorrono dalla sua emissione, non dalla pubblicazione. I terzi creditori rischiano quindi di non sapere che l’impresa è già in liquidazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Pisa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 200, comma 1, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in combinato disposto con gli artt. 42 e 44 dello stesso decreto, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui fa decorrere gli effetti della liquidazione coatta dalla data del provvedimento anziché dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o dall’iscrizione nel registro delle imprese.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 200, comma 1, del r.d. n. 267/1942, in combinato disposto con gli artt. 42 e 44 dello stesso decreto, sollevata dal Tribunale di Pisa.

    Il principio

    L’inammissibilità della questione indica che la Corte ha rilevato un difetto di rilevanza o un vizio di motivazione del rimettente, senza esaminare nel merito il problema della tutela dei terzi di buona fede nella liquidazione coatta amministrativa. La questione sulla diversa decorrenza degli effetti rispetto al fallimento non è stata risolta.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra fallimento e liquidazione coatta?

    Il fallimento è una procedura giudiziale che colpisce l’imprenditore commerciale in stato di insolvenza. La liquidazione coatta è una procedura amministrativa riservata a categorie speciali di enti (banche, assicurazioni, cooperative): è disposta con decreto ministeriale, non con sentenza del tribunale.

    Perché la data di efficacia è importante per i terzi?

    Dopo l’apertura della procedura concorsuale, gli atti compiuti dall’impresa possono essere inefficaci o revocabili. Se i terzi non sanno che la procedura è aperta, rischiano di compiere atti o effettuare pagamenti che poi vengono travolti dalla procedura.

    Come vengono tutelati i terzi oggi?

    La normativa è stata più volte modificata e la disciplina delle procedure concorsuali è ora contenuta anche nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), che ha rafforzato le forme di pubblicità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 216/2014 – Farmaci di fascia C con ricetta nelle parafarmacie: questione non fondata

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione relativa al divieto per le parafarmacie di vendere farmaci di fascia C soggetti a prescrizione medica: il legislatore può legittimamente limitare la libertà di impresa delle parafarmacie per ragioni di tutela della salute, senza violare gli artt. 3 e 41 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Una farmacista aveva chiesto di essere autorizzata a vendere nella propria parafarmacia farmaci di fascia C soggetti a prescrizione medica — oggi venduti solo nelle farmacie tradizionali. Il TAR Calabria aveva dubitato che questo divieto fosse giustificato, rilevando che le parafarmacie possono già vendere farmaci da banco senza ricetta (con maggiore responsabilità del farmacista) e che permettere la vendita di farmaci con ricetta avrebbe favorito la concorrenza e ridotto i prezzi per i consumatori.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge n. 248 del 2006, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non consente alle parafarmacie la vendita di medicinali di fascia C soggetti a prescrizione medica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Il divieto di vendita dei farmaci con ricetta nelle parafarmacie risponde a ragioni di tutela della salute pubblica che il legislatore può legittimamente ponderare, anche limitando la libertà di impresa. La giurisprudenza della Corte di giustizia UE conferma che gli Stati membri hanno un margine di discrezionalità nel disciplinare la distribuzione dei farmaci per ragioni sanitarie. La differenza tra parafarmacie e farmacie tradizionali non è irragionevole.

    Il principio

    La libertà di iniziativa economica delle parafarmacie può essere limitata per ragioni di tutela della salute pubblica. Il legislatore ha un ampio margine di discrezionalità nel disciplinare la distribuzione dei farmaci soggetti a prescrizione, senza che ciò integri una violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa può vendere una parafarmacia?

    Le parafarmacie possono vendere farmaci da banco (SOP) e farmaci di automedicazione (OTC), cosmetici, integratori e altri prodotti per la salute. Non possono vendere farmaci soggetti a prescrizione medica, compresi quelli di fascia C (a totale carico del paziente).

    Perché la Corte ha considerato non irragionevole il divieto?

    Perché la vendita di farmaci soggetti a prescrizione richiede un sistema di controllo e responsabilità più stringente che il legislatore ha riservato alle farmacie tradizionali, inserite in una rete di distribuzione capillare con obblighi di servizio pubblico. La Corte di giustizia UE conferma che questo tipo di restrizione può essere giustificato da ragioni di tutela della salute.

    Potrebbe cambiare la legge in futuro?

    Sì. La questione è rimessa alla discrezionalità del legislatore, che potrebbe scegliere di liberalizzare ulteriormente la distribuzione dei farmaci di fascia C con ricetta. La sentenza conferma solo che l’attuale divieto non è incostituzionale, non che sia l’unica soluzione possibile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 215/2014 – Indennità di mobilità e lavoro interinale: non fondate le questioni

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 16 della legge n. 223 del 1991, nella parte in cui non consente ai lavoratori interinali, successivamente assunti a tempo indeterminato, di computare nell’anzianità aziendale anche il periodo svolto come lavoratori temporanei ai fini dell’indennità di mobilità.

    Di cosa si tratta

    Una lavoratrice aveva prestato la propria attività per oltre due anni come lavoratrice interinale (tramite agenzia) presso la società Worldgem spa, per poi essere assunta direttamente dalla stessa con contratto a tempo indeterminato. Licenziata dopo circa otto mesi di contratto diretto, aveva chiesto all’INPS l’indennità di mobilità, ma le era stata negata perché il periodo interinale — non computato nell’anzianità aziendale — non le consentiva di raggiungere i dodici mesi richiesti dalla legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Venezia, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui esclude che il periodo di lavoro interinale possa essere cumulato nell’anzianità aziendale per l’accesso all’indennità di mobilità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Il requisito di anzianità minima presso il medesimo datore di lavoro per l’accesso all’indennità di mobilità è frutto di una scelta legislativa non irragionevole: la mobilità è un trattamento speciale di disoccupazione più favorevole di quello ordinario, e la legge può legittimamente condizionarlo a una anzianità lavorativa minima presso lo stesso datore. Non viola né il principio di eguaglianza né il diritto alla tutela previdenziale.

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente richiedere, per l’accesso a trattamenti previdenziali più favorevoli come l’indennità di mobilità, una anzianità continuativa presso il medesimo datore di lavoro, senza che il periodo di lavoro interinale debba essere necessariamente computato. La scelta discrezionale del legislatore non è manifestamente irragionevole né viola gli artt. 3 e 38 Cost.

    Domande e risposte

    Il periodo di lavoro interinale conta ai fini dell’anzianità aziendale per la mobilità?

    No, secondo l’art. 16 della legge n. 223 del 1991 come interpretato dalla Corte. Il periodo svolto come lavoratore temporaneo tramite un’agenzia non si cumula con quello successivo di lavoro diretto per lo stesso utilizzatore ai fini dell’accesso all’indennità di mobilità.

    Cosa è l’indennità di mobilità?

    Si tratta di un trattamento di disoccupazione speciale, più favorevole di quello ordinario per importo e durata, riconosciuto ai lavoratori licenziati da imprese di determinate dimensioni che abbiano maturato una certa anzianità aziendale. Con la riforma del mercato del lavoro del 2012 è stata progressivamente sostituita dalla NASpI.

    Cosa cambia dopo questa sentenza per chi ha lavorato come interinale?

    La sentenza conferma che il periodo interinale non è computabile nella vecchia disciplina dell’indennità di mobilità. Nella disciplina attuale (NASpI), i requisiti contributivi sono calcolati diversamente e tengono conto anche dei periodi di lavoro in somministrazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 283/2014 – Divieto di prevalenza dell’attenuante di ricettazione lieve sulla recidiva reiterata: manifesta inammissibilità per sopravvenuta carenza di oggetto

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 69 comma 4 c.p. (divieto di prevalenza dell’attenuante di ricettazione lieve sulla recidiva reiterata), poiché la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale di quella norma con la sentenza n. 105/2014.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Genova, in sede di giudizio abbreviato, giudicava un imputato per ricettazione di capi di abbigliamento con marchi contraffatti, con contestazione della recidiva reiterata specifica. Il giudice riteneva applicabile l’attenuante dell’art. 648 comma 2 c.p. (ricettazione di lieve entità), ma l’art. 69 comma 4 c.p. vietava di ritenere tale attenuante prevalente sulla recidiva qualificata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era censurato l’art. 69 comma 4 c.p. (come sostituito dall’art. 3 della l. 5 dicembre 2005, n. 251 – c.d. legge ex Cirielli), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante ex art. 648 comma 2 c.p. sulla recidiva di cui all’art. 99 comma 4 c.p. Parametri: artt. 3 e 25 comma 2 Cost. Rimettente: Tribunale ordinario di Genova, ordinanza 23 gennaio 2014. Giudice relatore: Giorgio Lattanzi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione per sopravvenuta carenza di oggetto: con la sentenza n. 105/2014 (pronunciata dopo l’ordinanza di rimessione ma prima della decisione sulla presente questione), la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69 comma 4 c.p. esattamente nella parte censurata dal Tribunale di Genova. La norma era già stata rimossa dall’ordinamento.

    Il principio

    Quando, successivamente all’ordinanza di rimessione ma prima della decisione sulla questione, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma censurata nella stessa parte, la questione sopravvenuta va dichiarata manifestamente inammissibile per carenza di oggetto, essendo la norma già rimossa con efficacia ex tunc.

    Domande e risposte

    Cos’è l’attenuante di ricettazione di lieve entità ex art. 648 comma 2 c.p.?

    L’art. 648 comma 2 c.p. prevede una pena ridotta (da 6 mesi a 3 anni di reclusione anziché da 2 a 8 anni) quando il fatto riguarda un bene di particolare tenuità, considerando la quantità, la qualità e il valore economico del bene ricettato. Si tratta di una circostanza attenuante speciale, non di una fattispecie autonoma.

    Cosa prevedeva il divieto dell’art. 69 comma 4 c.p. sulla recidiva reiterata?

    La legge ex Cirielli (l. n. 251/2005) aveva modificato l’art. 69 c.p. vietando che alcune circostanze attenuanti – tra cui quella dell’art. 648 comma 2 c.p. – potessero essere ritenute prevalenti sulla recidiva reiterata (art. 99 comma 4 c.p.). Ciò comportava che, in caso di condanna con recidiva reiterata, l’attenuante non potesse ridurre la pena al di sotto di quella prevista per la fattispecie base.

    Cosa ha cambiato la sentenza n. 105/2014 della Corte costituzionale?

    La sentenza n. 105/2014 ha dichiarato incostituzionale il divieto di prevalenza dell’attenuante di ricettazione lieve sulla recidiva reiterata, ripristinando la possibilità per il giudice di effettuare il giudizio di comparazione e di ritenere prevalente l’attenuante. Ciò consente di applicare la pena ridotta ex art. 648 comma 2 c.p. anche in presenza di recidiva reiterata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 247/2014 – Retroattività della legge più favorevole negli illeciti amministrativi

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Cremona nel giudizio sull’art. 1 della legge n. 689/1981, che non prevede l’applicazione retroattiva della legge più favorevole all’autore di un illecito amministrativo. La restituzione indica che è sopravvenuto un mutamento normativo o giurisprudenziale rilevante che il giudice rimettente deve valutare.

    Di cosa si tratta

    Nel diritto penale vige il principio che la legge successiva più favorevole si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. La legge n. 689/1981 sulle sanzioni amministrative non prevede espressamente lo stesso principio. Il Tribunale di Cremona aveva dubitato che questa omissione violasse l’uguaglianza (art. 3 Cost.) e gli obblighi internazionali (art. 117 Cost.) derivanti dall’art. 7 CEDU e dall’art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Cremona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede l’applicazione all’autore dell’illecito amministrativo della legge posteriore più favorevole, deducendo la violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU e all’art. 15 del Patto internazionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Cremona. Ciò avviene quando, dopo la rimessione della questione, intervengono modifiche normative o orientamenti giurisprudenziali che incidono sul quadro di riferimento e richiedono una nuova valutazione da parte del giudice rimettente sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice a quo non implica una pronuncia nel merito: la Corte rinvia al giudice rimettente affinché rivaluti la questione alla luce del mutato contesto normativo o giurisprudenziale. La questione se il principio di retroattività della legge più favorevole si applichi agli illeciti amministrativi è rimasta aperta.

    Domande e risposte

    Il principio di favor rei vale per le sanzioni amministrative?

    La questione è dibattuta. Nel diritto penale il principio è costituzionalmente garantito (art. 25 Cost.). Per le sanzioni amministrative la situazione è più complessa e dipende anche dall’interpretazione della CEDU, che assimila talune sanzioni amministrative a quelle penali quando sono afflittive.

    Cosa significa «restituzione degli atti»?

    La Corte restituisce il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, chiedendogli di rivalutare se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata alla luce delle novità sopravvenute. Se il giudice conferma il dubbio, può rimettere nuovamente la questione alla Corte.

    Qual è il rischio per chi ha subito una sanzione amministrativa poi depenalizzata o ridotta?

    Se la legge successiva è più favorevole, l’interessato potrà contestare la sanzione invocando i principi CEDU e i principi generali dell’ordinamento, anche se la legge n. 689/1981 non lo prevede espressamente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 282/2014 – Estinzione del giudizio per rinuncia: vincoli alberghieri e urbanistica in Liguria

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo per rinuncia accettata: il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato norme della legge regionale Liguria sugli alberghi che semplificavano il cambio di destinazione d’uso, poi modificate in senso satisfattivo.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio aveva impugnato gli artt. 2 e 3 e 9 della legge regionale Liguria n. 4/2013 (modificativa della disciplina degli alberghi), sostenendo che le procedure semplificate per il cambio di destinazione d’uso degli immobili con vincolo alberghiero aggirerebbero la pianificazione urbanistica comunale e la tutela penale contro la lottizzazione abusiva (artt. 30 e 44 d.P.R. n. 380/2001). La l.r. Liguria n. 5/2014 aveva poi reintrodotto il coinvolgimento del Comune.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano censurati gli artt. 2 commi 4, 5, 7, 8 e 13, 3 e 9 della l.r. Liguria 18 marzo 2013, n. 4, in riferimento all’art. 117 comma 2 lett. l) (competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile) e comma 3 Cost. (governo del territorio). Giudice relatore: Sergio Mattarella.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo per rinuncia totale al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri (previa delibera del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2014), accettata dalla Regione Liguria (delibera della Giunta regionale accettata in cancelleria il 21 ottobre 2014). L’estinzione è stata dichiarata ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale promosso dallo Stato contro una legge regionale, se la Regione modifica le disposizioni impugnate in senso satisfattivo per lo Stato, il Presidente del Consiglio può rinunciare al ricorso. La rinuncia, accettata dalla Regione, determina l’estinzione del processo senza pronuncia nel merito.

    Domande e risposte

    I Comuni possono impedire il cambio di destinazione d’uso degli alberghi?

    Sì. I Comuni, nell’ambito della pianificazione urbanistica, possono apporre vincoli di destinazione alberghiera agli immobili, che ne impediscono la trasformazione in uso residenziale frazionato senza autorizzazione. La legge regionale censurata era stata ritenuta idonea ad aggirare questi vincoli comunali.

    Cos’è il vincolo alberghiero e come funziona?

    Il vincolo alberghiero è uno strumento urbanistico che impone la destinazione d’uso alberghiera a determinati immobili, per tutelare l’offerta ricettiva. La trasformazione di un albergo vincolato in condominio richiede ordinariamente la variante al piano regolatore e l’approvazione comunale, con specifiche procedure che coinvolgono l’ente locale.

    In cosa consisteva la semplificazione contestata dalla legge ligure?

    La legge regionale n. 4/2013 prevedeva procedure semplificate per lo svincolo degli immobili dalla destinazione alberghiera, che secondo il ricorrente avrebbero consentito la trasformazione in uso residenziale frazionato senza adeguata valutazione urbanistica comunale, con rischio di configurare lottizzazione abusiva.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Governo del territorio come competenza concorrente Stato-Regioni; ordinamento civile come competenza esclusiva statale
  • Corte cost. n. 214/2014 – Conversione della pena detentiva in pecuniaria: questione inammissibile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa al coefficiente di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria (fissato in 250 euro al giorno dall’art. 135 c.p.), poiché l’eventuale riduzione del coefficiente richiederebbe una scelta discrezionale del legislatore, senza una soluzione costituzionalmente obbligata.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Imperia stava giudicando un imputato per guida sotto l’influenza dell’alcool. L’imputato aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, ma il giudice ha rilevato che il coefficiente di ragguaglio fissato dall’art. 135 c.p. — elevato dalla legge n. 94 del 2009 da 38 a 250 euro al giorno — rendeva l’ammontare della pena pecuniaria sostitutiva eccessivamente oneroso rispetto alla pena pecuniaria irrogabile in via diretta, creando disparità irragionevoli.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Imperia ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione combinata dell’art. 135 c.p. (come modificato dall’art. 3, comma 62, l. n. 94/2009) e dell’art. 53, secondo comma, l. n. 689/1981, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui fissa in non meno di 250 euro (anziché 97 euro) il valore giornaliero della pena detentiva ai fini della sostituzione con la pena pecuniaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Non esiste una soluzione costituzionalmente obbligata: abbassare il coefficiente da 250 a 97 euro sarebbe una scelta tra più possibili opzioni legislative, tutte ugualmente compatibili con la Costituzione. La Corte non può sostituirsi al legislatore nella scelta del valore da adottare. Ha altresì osservato che l’incremento delle pene pecuniarie previsto dalla legge n. 94/2009 non è stato concretamente attuato, rendendo ancora più incerta la logica complessiva del sistema.

    Il principio

    Quando la norma censurata presenta profili di irragionevolezza ma non esiste una soluzione costituzionalmente obbligata, la questione è inammissibile: spetta al legislatore scegliere la disciplina più adeguata tra quelle costituzionalmente compatibili, senza che la Corte possa sostituirsi a esso.

    Domande e risposte

    Cos’è il coefficiente di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria?

    Si tratta del valore in denaro attribuito a ogni giorno di pena detentiva ai fini della conversione in pena pecuniaria. Attualmente, ai sensi dell’art. 135 c.p., ogni giorno di detenzione equivale a 250 euro di pena pecuniaria.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito la questione?

    La Corte ha ritenuto che una soluzione costituzionalmente obbligata non esistesse: il valore di 97 euro indicato dal rimettente era solo una delle possibili alternative, non quella imposta dalla Costituzione. In mancanza di un’unica soluzione obbligata, la Corte non può intervenire e la questione è inammissibile.

    Cosa si può fare per ottenere la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria?

    La sostituzione è sempre possibile nei limiti fissati dalla legge, ma il giudice deve calcolare la pena pecuniaria applicando il coefficiente vigente di 250 euro/giorno. Chi ritenga l’importo insostenibile può chiedere la rateizzazione o altre misure alternative alla detenzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 246/2014 – Gettone di presenza per l’Autorità regionale toscana per la partecipazione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo nel giudizio relativo all’art. 6, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 46/2013, che attribuiva un gettone di presenza ai componenti dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la norma per contrasto con l’art. 117, comma 3, Cost., ma il processo si è estinto.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana aveva istituito un’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, prevedendo per i suoi componenti un gettone di presenza di trecento euro lordi a seduta, fino a un massimo di quattrocento euro mensili. Il Governo aveva impugnato questa previsione davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che violasse la competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 2 agosto 2013, n. 46, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. L’estinzione si verifica tipicamente quando la norma impugnata viene modificata o abrogata in corso di giudizio e il ricorrente rinuncia al ricorso, oppure quando vengono meno le ragioni del contendere.

    Il principio

    L’estinzione del processo costituzionale in via principale può conseguire alla rinuncia al ricorso da parte dello Stato o alla sopravvenuta abrogazione o modifica della norma impugnata che faccia venir meno l’interesse a una pronuncia nel merito. In questo caso la Corte non ha esaminato la questione di merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa che il processo si estingue?

    Significa che il giudizio viene chiuso senza una pronuncia nel merito sulla questione di legittimità costituzionale. Di regola accade quando il ricorrente rinuncia al ricorso o quando la norma impugnata viene modificata in modo da far cadere l’interesse alla pronuncia.

    Le regioni possono istituire autorità indipendenti con compensi ai componenti?

    La materia è soggetta ai vincoli statali in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma 3, Cost.). Le regioni devono rispettare i tetti di spesa imposti dalla legislazione statale per gli organi collegiali e le autorità regionali.

    Cosa è l’Autorità regionale per la partecipazione della Toscana?

    È un organismo istituito dalla Regione Toscana con la legge n. 46/2013 per promuovere e garantire i processi di partecipazione popolare alle politiche regionali e locali, ispirandosi ai principi di democrazia partecipativa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 213/2014 – Indennità di esproprio per suoli non edificabili in Alto Adige: questione inammissibile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato inammissibili, per difetto attuale di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione sulla disciplina dell’indennità di espropriazione per suoli non edificabili della Provincia autonoma di Bolzano, in quanto le questioni non potevano trovare ingresso nella fase di legittimità in corso.

    Di cosa si tratta

    La Corte di cassazione stava esaminando un giudizio di opposizione alla stima dell’indennità per l’imposizione di una servitù di pista da sci su un terreno in Santa Cristina Valgardena. La disposizione provinciale impugnata (art. 8, comma 3, l.p. Bolzano n. 10 del 1991, come modificata nel 2008) fissava l’indennità per i suoli non edificabili in base al valore agricolo del terreno, prescindendo dal valore di mercato. La Cassazione dubitava che questo criterio fosse compatibile con la CEDU e con la Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10, come sostituito dall’art. 38, comma 7, della l.p. n. 4/2008, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo CEDU, ritenendo che il criterio del valore agricolo non assicurasse un indennizzo adeguato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni per difetto attuale di rilevanza. La Cassazione, avendo già disposto la cassazione con rinvio della sentenza impugnata per una violazione di legge, non doveva applicare la norma censurata nella fase di legittimità. Sarà il giudice del rinvio, in sede rescissoria, ad applicarla eventualmente e a poter risollevare la questione.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto attuale di rilevanza quando la norma censurata non deve essere applicata dal giudice rimettente nel giudizio in corso, ma solo da un diverso giudice in una fase successiva del processo. La rilevanza deve essere attuale e concreta al momento della rimessione.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la questione è inammissibile per difetto «attuale» di rilevanza?

    Significa che la norma messa in discussione non deve essere concretamente applicata dal giudice che ha sollevato la questione per risolvere il giudizio in corso. La rilevanza va valutata al momento della rimessione, non in astratto.

    L’indennità di esproprio basata sul valore agricolo è compatibile con la CEDU?

    La Corte non ha affrontato il merito in questa occasione. Il tema della compatibilità tra i criteri di determinazione dell’indennità e l’art. 1 del Primo Protocollo CEDU resterà aperto per il giudice del rinvio.

    Cosa succederà nel giudizio di rinvio?

    Il giudice del rinvio applicherà la norma censurata per liquidare l’indennità e potrà, ove ritenga persistenti i dubbi di legittimità costituzionale, riproporre le questioni alla Corte costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 245/2014 – Decreto di citazione del giudice di pace e avviso di conclusione indagini

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni relative all’art. 20 del d.lgs. n. 274/2000, che consente al giudice di pace di emettere il decreto di citazione a giudizio anche senza preventiva istruttoria e senza avviso di conclusione delle indagini all’imputato. Le questioni erano state sollevate dal Giudice di pace di Viterbo in due procedimenti penali.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale dinanzi al giudice di pace, il pubblico ministero può emettere decreto di citazione a giudizio senza dover prima notificare all’indagato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, come invece avviene nel rito ordinario. Il Giudice di pace di Viterbo aveva dubitato che questa semplificazione procedimentale violasse il diritto di difesa e il principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Viterbo ha sollevato, in due procedimenti, questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, come modificato dall’art. 17 del d.l. n. 144/2005, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui consente l’emissione del decreto di citazione senza preventiva istruttoria e senza avviso di conclusione delle indagini.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 20 del d.lgs. n. 274/2000.

    Il principio

    Il rito dinanzi al giudice di pace è strutturalmente diverso dal processo penale ordinario e comporta semplificazioni procedimentali compatibili con la Costituzione. L’assenza dell’avviso di conclusione delle indagini nel procedimento di pace non determina una lesione manifesta del diritto di difesa né una violazione dell’uguaglianza tra imputati in riti diversi.

    Domande e risposte

    Cosa è il giudice di pace penale?

    È un giudice onorario competente per reati di minore gravità (es. lesioni colpose lievi, ingiurie, molestie). Il processo dinanzi a lui segue un rito semplificato rispetto al tribunale ordinario.

    Perché nel rito del giudice di pace non è previsto l’avviso di conclusione delle indagini?

    Perché il legislatore ha scelto un modello più snello per i reati minori, privilegiando la speditezza del processo rispetto alla pienezza delle garanzie tipiche del rito ordinario. Questa scelta discrezionale non è in contrasto con la Costituzione, secondo la Corte.

    L’imputato dinanzi al giudice di pace può difendersi adeguatamente?

    Sì: riceve la citazione a giudizio e può esercitare il diritto di difesa nel corso dell’udienza. La semplificazione riguarda la fase antecedente alla citazione, non le garanzie dibattimentali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 244/2014 – Trattenuta sul trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 1, commi 98 e 99, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), che prevedeva una trattenuta del 2,50% sul trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici. Il Tribunale di Reggio Emilia aveva dubitato della legittimità di tale misura, ma la Corte ha ritenuto le censure non fondate.

    Di cosa si tratta

    La legge di stabilità 2013 ha prorogato e confermato una trattenuta del 2,50% operata sui trattamenti di fine servizio (TFS) dei dipendenti pubblici. Alcuni lavoratori avevano citato il Ministero della giustizia chiedendo la restituzione delle somme trattenute a partire dal 1° gennaio 2011. Il tribunale rimettente aveva dubitato che tale trattenuta violasse i principi di uguaglianza, di tutela del lavoro e di giustizia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 secondo comma, 36 primo comma, 101, 102, 104 e 113 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 98 e 99, della legge n. 228/2012, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 35, secondo comma, 36, primo comma, 101, 102, 104 e 113 della Costituzione.

    Il principio

    La trattenuta sul trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, prevista da una disposizione di legge, non viola i principi costituzionali di uguaglianza, di tutela del lavoro e della retribuzione adeguata, né le garanzie di indipendenza della magistratura. Il legislatore può intervenire sul TFS con misure di contenimento della spesa pubblica senza per ciò solo ledere diritti costituzionali.

    Domande e risposte

    Cos’è il trattamento di fine servizio (TFS)?

    È l’equivalente, per i dipendenti pubblici, del trattamento di fine rapporto (TFR) del settore privato. Si accumula durante il rapporto di impiego e viene erogato alla cessazione del servizio. Il calcolo e le modalità di erogazione differiscono parzialmente dal TFR.

    Perché alcuni dipendenti contestavano la trattenuta?

    Ritenevano che la trattenuta, operata retroattivamente su somme già maturate, ledesse il diritto alla retribuzione adeguata (art. 36 Cost.) e alterasse il rapporto sinallagmatico tra prestazione lavorativa e corrispettivo.

    La sentenza ha effetto su situazioni attuali?

    La pronuncia riguarda la legge di stabilità 2013. La disciplina del TFS è stata modificata in seguito; le controversie su periodi successivi vanno valutate alla luce delle norme allora vigenti.

    Norme collegate