Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 140/2013 – Furto di armi in abitazione: questione non fondata nei sensi di cui in motivazione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sull’art. 4, comma 3, della legge n. 533 del 1977, che prevede una pena più grave per il furto di armi in abitazione rispetto al furto di armi in armeria, fornendo un’interpretazione conforme alla Costituzione della norma.

    Di cosa si tratta

    Il GIP del Tribunale di Modena stava giudicando in abbreviato una persona accusata di aver sottratto tre fucili dall’abitazione della vittima (reato di cui agli artt. 624-bis e 625, n. 2, c.p. e art. 4 legge n. 533/1977). Il giudice riteneva che il sistema sanzionatorio fosse irragionevole: il furto di armi in abitazione sarebbe punito molto più gravemente (5-12 anni + multa) del furto di armi in armeria, il che gli sembrava incoerente con la ratio dell’aggravante.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Modena ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 3, della legge 8 agosto 1977, n. 533, come sostituito dall’articolo 10, comma 3, della legge 26 marzo 2001, n. 128, nella parte in cui prevede l’applicazione della pena della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 per i delitti di cui all’art. 624-bis c.p. aggravati ai sensi del comma 1 del citato art. 4.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata «nei sensi di cui in motivazione». La Corte ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata: il rinvio all’art. 624-bis c.p. operato dall’art. 4, comma 3, della legge n. 533/1977 è un rinvio meramente quoad poenam, cioè solo al trattamento sanzionatorio del furto in abitazione; non estende l’aggravante speciale delle armi a qualsiasi furto in luogo di privata dimora. Con questa lettura, la norma non produce le asimmetrie sanzionatorie irragionevoli denunciate dal rimettente.

    Il principio

    Quando una norma penale è suscettibile di più interpretazioni, di cui una conforme e una difforme dalla Costituzione, la Corte privilegia l’interpretazione conforme e dichiara la questione non fondata «nei sensi di cui in motivazione». Il giudice rimettente, fondando la questione su un’interpretazione erronea della norma, ottiene dalla Corte un chiarimento interpretativo vincolante.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 4 della legge n. 533 del 1977 sul furto di armi?

    Prevede un’aggravante speciale per il furto di armi, munizioni ed esplosivi da armerie, depositi o locali adibiti a custodia di armi (comma 1: reclusione da 3 a 10 anni). Il comma 3 richiamava il trattamento sanzionatorio dell’art. 624-bis c.p. (furto in abitazione, reclusione da 4 a 7 anni, poi elevata): si trattava di capire se questo rinvio riguardasse anche le armi rubate in abitazione.

    Cosa significa che la questione è «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?

    Significa che la norma, correttamente interpretata nel modo indicato dalla Corte nella motivazione, non è incostituzionale. Non è una pronuncia di rigetto semplice (non fondata in senso pieno), ma una pronuncia che orienta l’interpretazione futura della norma, chiarendo qual è il solo significato costituzionalmente compatibile.

    Qual era il rischio pratico della interpretazione del rimettente?

    Se l’art. 4, comma 3, fosse stato interpretato come il rimettente suggeriva, il furto di tre fucili da un’abitazione avrebbe comportato una pena da 5 a 12 anni, assai più grave di quella per il furto delle stesse armi da un’armeria (3-10 anni), pur essendo — sotto il profilo della pericolosità sociale — un fatto meno grave. La Corte ha risolto questa asimmetria con la propria interpretazione.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza, evocato come parametro: il sistema sanzionatorio deve essere coerente e proporzionato.
    • Art. 27 della Costituzione — Finalità rieducativa della pena e principio di responsabilità personale; terzo comma invocato per la proporzionalità della sanzione.
  • Corte cost. n. 139/2013 – Illegittimità delle norme venete che esentano gli appostamenti venatori dall’autorizzazione paesaggistica

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni della legge della Regione Veneto n. 25 del 2012 che escludevano dall’autorizzazione paesaggistica e dal titolo abilitativo edilizio gli appostamenti per la caccia al colombaccio e altri appostamenti venatori, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva modificato la propria legge sulla caccia prevedendo che gli appostamenti per la caccia al colombaccio (strutture fisse in legno e metallo, mimetizzate negli alberi) non richiedessero né autorizzazione paesaggistica né titolo abilitativo edilizio, bastando una semplice comunicazione al Comune. Analoghe esenzioni erano previste per altri appostamenti fissi. Il Governo aveva impugnato queste norme.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio e del principio fondamentale in materia di governo del territorio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto le questioni e ha dichiarato l’illegittimità delle norme regionali. Gli appostamenti venatori fissi rientrano tra le opere per le quali il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004) prescrive l’autorizzazione paesaggistica (artt. 146 e 149), e non possono essere considerati «interventi di lieve entità» esonerabili ai sensi del d.P.R. n. 139/2010. Analogamente, privi del requisito della precarietà funzionale, richiedono il permesso di costruire ai sensi del d.P.R. n. 380/2001.

    Il principio

    Le Regioni non possono sottrarre manufatti fissi all’autorizzazione paesaggistica e al titolo abilitativo edilizio previsti dalla legislazione statale, nemmeno quando tali manufatti abbiano finalità venatorie. La tutela del paesaggio e la disciplina dei titoli abilitativi edilizi per interventi non precari appartengono alla competenza esclusiva dello Stato.

    Domande e risposte

    Perché gli appostamenti fissi per la caccia richiedono l’autorizzazione paesaggistica?

    Perché la disciplina statale (art. 146 del d.lgs. n. 42/2004) impone l’autorizzazione paesaggistica per qualsiasi intervento in zone sottoposte a vincolo, salvo le eccezioni tassative di cui all’art. 149. Gli appostamenti fissi in legno e metallo non rientrano nelle esenzioni previste, né possono qualificarsi come interventi di lieve entità ai sensi del d.P.R. n. 139/2010.

    Le Regioni possono ampliare il regime dell’edilizia libera ai sensi del d.P.R. n. 380/2001?

    Sì, ma solo nei limiti consentiti dall’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, che consente alle Regioni di estendere l’edilizia libera per talune tipologie di interventi. Tuttavia, non può essere esonerata dall’obbligo del permesso di costruire un’opera priva del carattere della precarietà funzionale, come un appostamento fisso destinato a permanere nel tempo.

    Perché la Regione Veneto riteneva legittima questa esenzione?

    Perché il Governo non aveva impugnato una precedente legge regionale del 2012 che conteneva esenzioni analoghe per appostamenti ad ungulati e in zona lagunare, inducendo il legislatore regionale a credere che la scelta fosse legittima. La Corte non ha ritenuto rilevante questo argomento, in quanto la questione di costituzionalità prescinde da precedenti omissioni del ricorrente.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio (secondo comma, lettera s).
  • Corte cost. n. 138/2013 – Illegittimità della legge di rendiconto della Regione Molise per carenze nelle risultanze gestionali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di più disposizioni della legge della Regione Molise che approvava il rendiconto 2011, rilevando gravi carenze nelle risultanze gestionali (avanzo di amministrazione inesatto, residui attivi non giustificati, fondo di cassa errato) in violazione dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Molise n. 23 del 2012 approvava il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2011. Il Governo aveva impugnato quattro sue disposizioni per gravi inesattezze contabili: l’avanzo di amministrazione riportato era quello presunto (da bilancio di previsione), non quello accertato; i residui attivi comprendevano partite risalenti senza giustificazione; il fondo di cassa al 31 dicembre 2010 era indicato in misura ampiamente errata; e mancava la nota informativa sui derivati finanziari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli articoli 2, 7, 9 e l’allegato “E” della legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e in relazione all’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 76 del 2000 (principi fondamentali di coordinamento in materia di bilancio regionale), indicato come norma interposta.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato fondate le questioni e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate. Il principio fondamentale violato è quello della certezza delle risultanze gestionali: la legge di rendiconto deve riportare i dati reali e accertati, non quelli presunti o inesatti. Le carenze rilevate impedivano una verifica attendibile della situazione economico-finanziaria della Regione.

    Il principio

    La legge regionale di approvazione del rendiconto deve rispettare i principi fondamentali di contabilità pubblica fissati dalla legislazione statale, in quanto riconducibili alla materia del coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. Le risultanze gestionali devono essere certe e verificabili: riportare dati inesatti o presunti in luogo di quelli accertati costituisce violazione di tali principi fondamentali.

    Domande e risposte

    Qual era la differenza tra l’avanzo di amministrazione presunto e quello accertato nella legge molisana?

    La legge riportava come avanzo di amministrazione euro 282.708.532,00 (dato presunto dal bilancio di previsione 2011), mentre quello accertato al 31 dicembre 2010, risultante dal rendiconto 2010, era pari a euro 282.859.969,83. Un’imprecisione di oltre 150.000 euro, ma soprattutto un metodo contabile non conforme ai principi statali.

    Perché i residui attivi erano contestati?

    Perché tra i residui attivi (euro 1.286.613.416,17 al 31 dicembre 2011) erano incluse numerose partite relative ad anni oramai decorsi, senza che la Regione avesse fornito giustificazioni per il loro mantenimento in bilancio, in violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 76 del 2000.

    Cosa è una «legge di rendiconto» e perché può essere impugnata?

    La legge di rendiconto è il provvedimento con cui il Consiglio regionale approva il conto consuntivo dell’esercizio finanziario trascorso. Benché abbia natura formale di legge, può essere impugnata in via principale dal Governo quando viola principi fondamentali statali, come quelli di certezza e correttezza delle risultanze gestionali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 137/2013 – Illegittimità delle norme piemontesi su concorsi riservati al personale interno e collaudi di opere pubbliche

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni della legge finanziaria 2012 della Regione Piemonte: i concorsi riservati al personale già in servizio violano il principio del concorso pubblico aperto, e la disciplina regionale autonoma sui collaudi di opere pubbliche invade la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria piemontese per il 2012 conteneva due disposizioni contestate: (a) art. 46, che consentiva concorsi riservati al personale già in servizio presso la Regione, assunto a tempo determinato mediante avvisi di selezione, per l’assunzione a tempo indeterminato, con una riserva di posti non inferiore al 40%; (b) art. 47, che dettava una disciplina autonoma per l’affidamento dei collaudi di lavori pubblici a dipendenti regionali iscritti in apposito elenco, in deroga al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli articoli 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5, in riferimento agli articoli 3, 97, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, per violazione del principio del concorso pubblico e della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e tutela della concorrenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale: (1) dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 46, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.: i concorsi riservati solo al personale interno, senza adeguata giustificazione di straordinarie ragioni di interesse pubblico, e con una riserva di posti superiore al 50%, violano il principio del concorso pubblico aperto; (2) dell’art. 47, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.: la disciplina dei collaudi di opere pubbliche rientra nell’ordinamento civile e nella tutela della concorrenza, materie di competenza esclusiva statale.

    Il principio

    Le Regioni non possono istituire concorsi riservati al personale interno senza straordinarie ragioni di interesse pubblico che li giustifichino, né possono prevedere riserve di posti superiori al 50%. La disciplina dei collaudi di opere pubbliche, afferendo all’ordinamento civile e alla tutela della concorrenza, appartiene alla competenza esclusiva dello Stato.

    Domande e risposte

    Quando è ammissibile un concorso riservato al personale interno nella pubblica amministrazione?

    Solo in presenza di «peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico» che giustifichino la deroga al principio del concorso aperto. Anche in tali casi, la riserva di posti a favore del personale interno non può superare il 50% dei posti messi a concorso, secondo la costante giurisprudenza costituzionale.

    Perché la disciplina dei collaudi non può essere regolata autonomamente dalla Regione?

    Perché i collaudi di lavori pubblici riguardano la fase esecutiva dei contratti pubblici, che è materia riservata alla legislazione statale esclusiva in forza degli artt. 117, secondo comma, lettere e) e l), Cost. (tutela della concorrenza e ordinamento civile). Il d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti) disciplina in modo uniforme i criteri per l’affidamento dei collaudi su tutto il territorio nazionale.

    Il personale assunto a tempo determinato mediante selezione pubblica può essere stabilizzato?

    Sì, ma solo attraverso procedure che rispettino il principio del concorso pubblico di cui all’art. 97 Cost. La stabilizzazione riservata esclusivamente ai precari già in servizio, con percentuali elevate e senza adeguata selezione meritocratica, è costituzionalmente illegittima.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, rilevante per la parità di accesso alle posizioni pubbliche tra personale interno ed esterno.
    • Art. 97 della Costituzione — Principio del concorso pubblico per l’accesso alla pubblica amministrazione e buon andamento.
  • Corte cost. n. 136/2013 – Inammissibilità della questione sull’apertura d’ufficio del procedimento di accertamento dello stato di abbandono del minore

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dal Tribunale per i minorenni di Trieste sull’art. 10 della legge sull’adozione, nella parte in cui non prevede che il Presidente del Tribunale possa avviare d’ufficio il procedimento di verifica dello stato di abbandono del minore.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale per i minorenni di Trieste stava seguendo tre fratelli in una situazione di degrado familiare grave (il padre era stato condannato per maltrattamenti, i genitori non collaboravano con i servizi). Il pubblico ministero aveva chiesto la conferma delle misure già adottate, senza tuttavia aprire formalmente il procedimento di dichiarazione dello stato di abbandono ai fini dell’adozione. Il Tribunale riteneva di non poter avviare quel procedimento d’ufficio, alla luce della riforma del 2001 che aveva attribuito tale potere di impulso esclusivamente al PM.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale per i minorenni di Trieste ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 30 secondo comma, 31 secondo comma e 32 primo comma della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’art. 10 della legge 28 marzo 2001, n. 149, nella parte in cui non prevede che il Presidente del Tribunale per i minorenni possa procedere d’ufficio all’apertura della procedura di verifica dello stato di abbandono.

    La decisione della Corte

    Con ordinanza dell’8 maggio 2013, la Corte ha dichiarato la questione inammissibile per difetto di rilevanza. Il Tribunale aveva già adottato, in via d’urgenza, il collocamento dei minori presso una famiglia affidataria: quindi aveva gli strumenti per tutelare immediatamente i minori senza bisogno di aprire il procedimento di verifica dello stato di abbandono. La questione era quindi irrilevante ai fini della decisione del caso concreto.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando il giudice rimettente dispone già degli strumenti normativi per tutelare gli interessi coinvolti nel giudizio principale, senza necessità dell’intervento della Corte. L’adozione di un provvedimento cautelare d’urgenza non presuppone l’apertura del procedimento di accertamento dello stato di abbandono.

    Domande e risposte

    Chi può aprire il procedimento per la dichiarazione dello stato di abbandono ai fini dell’adozione?

    Dopo la riforma del 2001 (legge n. 149), l’impulso al procedimento spetta principalmente al pubblico ministero minorile. Prima del 2001, l’art. 9 della legge n. 184/1983 prevedeva che la situazione di abbandono potesse essere accertata anche d’ufficio dal giudice.

    Il Tribunale per i minorenni può adottare provvedimenti urgenti a tutela dei minori anche senza l’impulso del PM?

    Sì. L’art. 336 del codice civile prevede la possibilità di interventi d’ufficio del tribunale in via d’urgenza per la protezione del minore, anche in ipotesi di grave pregiudizio. Questi strumenti sono distinti dal procedimento di accertamento dello stato di abbandono finalizzato all’adozione.

    Cosa succede se il pubblico ministero minorile non si attiva pur in presenza di una situazione di abbandono?

    Questa è la lacuna denunciata dal Tribunale rimettente: in assenza di impulso del PM, il procedimento di verifica dello stato di abbandono non può essere aperto d’ufficio. La Corte, tuttavia, ha dichiarato la questione inammissibile nel caso concreto senza affrontare nel merito questo problema sistemico.

    Norme collegate

    • Art. 30 della Costituzione — Dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli; secondo comma: dovere dello Stato di intervenire in caso di incapacità dei genitori.
    • Art. 31 della Costituzione — Protezione della maternità, dell’infanzia e della gioventù.
    • Art. 32 della Costituzione — Diritto alla salute, evocato per la tutela dell’integrità psicofisica del minore.
  • Corte cost. n. 135/2013 – Conflitto di attribuzione: il Ministro della giustizia non può disporre la non esecuzione di un’ordinanza del magistrato di sorveglianza

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    La Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzione sollevato dal Magistrato di sorveglianza di Roma, dichiarando che non spetta al Ministro della giustizia disporre la non esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi a tutela dei diritti dei detenuti, e ha annullato il decreto ministeriale del 14 luglio 2011.

    Di cosa si tratta

    Il Magistrato di sorveglianza di Roma aveva ordinato all’Amministrazione penitenziaria di ripristinare la ricezione dei canali «Rai Sport» e «Rai Storia» per un detenuto al 41-bis, dopo aver accertato che il loro oscuramento aveva leso il diritto soggettivo all’informazione garantito dall’art. 21 Cost. Il Ministro della giustizia aveva emanato un decreto che disponeva di non dare esecuzione a quell’ordinanza. Il magistrato aveva allora sollevato conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Magistrato di sorveglianza di Roma ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 110 e 113 della Costituzione, sostenendo che non spetta al Ministro della giustizia e ad alcun organo del Governo disporre la non esecuzione di un provvedimento giurisdizionale definitivo del magistrato di sorveglianza che tutela diritti soggettivi di detenuti.

    La decisione della Corte

    Con sentenza del 7 maggio 2013, la Corte ha accolto il conflitto: ha dichiarato che non spetta al Ministro della giustizia disporre la non esecuzione di provvedimenti definitivi del magistrato di sorveglianza assunti a tutela dei diritti dei detenuti, e ha annullato il decreto ministeriale del 14 luglio 2011. L’Amministrazione penitenziaria è obbligata a eseguire i provvedimenti del magistrato di sorveglianza resi a tutela di diritti soggettivi, senza che il Governo possa esercitare un potere di veto su di essi.

    Il principio

    Il Ministro della giustizia e il Governo non hanno il potere di disporre la non esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi del magistrato di sorveglianza che tutelano diritti soggettivi dei detenuti. L’Amministrazione penitenziaria deve dare esecuzione a tali provvedimenti: diversamente si viola la separazione dei poteri e il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

    Domande e risposte

    Quali diritti possono essere tutelati dal magistrato di sorveglianza?

    Il magistrato di sorveglianza tutela i diritti soggettivi dei detenuti, inclusi il diritto all’informazione (art. 21 Cost.), la salute (art. 32 Cost.) e la dignità personale (art. 2 Cost.), attraverso il procedimento di reclamo previsto dagli artt. 14-ter, 35 e 69 della legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario).

    Il Ministro della giustizia può intervenire sull’esecuzione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza?

    No. La sentenza n. 135/2013 ha chiarito che questa è una prerogativa esclusiva del potere giudiziario. Il Ministro può disciplinare l’Amministrazione penitenziaria, ma non può sottrarre i detenuti alla tutela giurisdizionale già accordata con provvedimento definitivo.

    Cosa può fare l’Amministrazione penitenziaria se non è d’accordo con un provvedimento del magistrato di sorveglianza?

    Può impugnarlo attraverso i rimedi processuali previsti dall’ordinamento (reclamo al tribunale di sorveglianza). Non può, invece, semplicemente non eseguirlo: l’inottemperanza a un provvedimento giurisdizionale definitivo non è consentita dall’ordinamento costituzionale.

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  • Corte cost. n. 134/2013 – Gare per la distribuzione del gas naturale e ambiti territoriali minimi

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    La Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 93 del 2011, che impone di effettuare le gare per la distribuzione del gas naturale solo per ambiti territoriali minimi sovracomunali, sollevate dal TAR Lombardia in riferimento all’art. 76 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 93 del 2011, attuando alcune direttive europee sul mercato interno dell’energia, aveva previsto all’art. 24, comma 4, che le gare per il servizio di distribuzione del gas naturale si svolgessero unicamente per ambiti territoriali minimi (sovracomunali), da definire con decreti interministeriali. Fino all’operatività di questi ambiti, nessun Comune poteva bandire gare in autonomia. Il TAR Lombardia aveva impugnato questa norma per eccesso di delega (art. 76 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sede di Milano) ha sollevato, in riferimento all’articolo 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 4, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, nella parte in cui prevede che le gare per la distribuzione del gas siano effettuate unicamente per ambiti territoriali di cui all’art. 46-bis, comma 2, del d.l. n. 159 del 2007.

    La decisione della Corte

    La Corte ha esaminato nel merito la questione relativa all’eccesso di delega. Il testo della sentenza integrale sulla piattaforma giurcost.org risulta interrotto prima del dispositivo nella porzione acquisita; tuttavia la decisione era attesa sulla verifica dell’ambito della delega legislativa conferita dalla legge comunitaria in materia di mercato dell’energia rispetto al contenuto del decreto delegato.

    Il principio

    La norma delegata che impone la sospensione di tutte le gare comunali per la distribuzione del gas in attesa della definizione degli ambiti territoriali sovracomunali deve trovare copertura nella legge di delega: se il decreto legislativo eccede i limiti della delega, viola l’art. 76 della Costituzione. Il TAR ha ritenuto che tale limite potesse essere stato superato.

    Domande e risposte

    Perché il legislatore ha previsto la distribuzione del gas per ambiti territoriali minimi?

    Per favorire economie di scala, efficienza e riduzione dei costi del servizio: gestire la distribuzione a livello sovracomunale consente alle imprese di investire in reti più ampie e di offrire tariffe più competitive. La logica è analoga agli ambiti ottimali nel servizio idrico.

    Cosa si intende per eccesso di delega (art. 76 Cost.)?

    L’art. 76 Cost. consente al Parlamento di delegare la funzione legislativa al Governo fissando principi, criteri direttivi e un termine. Se il decreto legislativo va oltre i limiti fissati dalla legge delega, è costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega.

    Qual era la situazione pratica del Comune di Pregnana Milanese?

    Il Comune aveva bandito una gara in autonomia per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas. L’attuale concessionario (2iGas) aveva impugnato il bando sostenendo che la norma dell’art. 24, comma 4, d.lgs. n. 93/2011 vietasse le gare singole fino all’operatività degli ambiti territoriali minimi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 133/2013 – Illegittimità della legge finanziaria della Regione Trentino-Alto Adige su assegno familiare agli extracomunitari e collaudi

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente fondate le questioni sollevate contro la legge finanziaria 2012 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige: illegittimo il requisito di cinque anni di residenza regionale per gli extracomunitari ai fini dell’assegno al nucleo familiare, e illegittime alcune norme sui collaudi di opere pubbliche.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2012 della Regione Trentino-Alto Adige aveva introdotto due novità contestate dal Governo: (a) per l’assegno regionale al nucleo familiare, gli extracomunitari dovevano avere la residenza in regione da almeno cinque anni, mentre ai cittadini italiani bastava la semplice residenza; (b) alcune norme sui progressioni di carriera del personale regionale e camerale, in deroga alla legislazione statale che le bloccava per il triennio 2011-2013 ai soli effetti giuridici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato: (a) l’art. 3, comma 3, della legge reg. n. 8 del 2011, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera b), della Costituzione (uguaglianza e competenza statale in materia di immigrazione); (b) l’art. 7, commi 1 e 2, della stessa legge, in riferimento all’art. 117, commi secondo lettera l) e terzo, della Costituzione (ordinamento civile e coordinamento finanza pubblica).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: (1) illegittimo l’art. 3, comma 3, per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera b), Cost.: il requisito di cinque anni di residenza regionale per gli extracomunitari introduce una discriminazione priva di ragionevole correlazione con le situazioni di bisogno, e invade la competenza esclusiva statale in materia di immigrazione; (2) la questione sull’art. 7 è stata in parte accolta per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, e in parte per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    Il principio

    Le Regioni (anche autonome) non possono subordinare l’accesso a prestazioni assistenziali da parte degli stranieri regolarmente soggiornanti a requisiti di residenza prolungata che non trovano riscontro nella legislazione statale e che introducono discriminazioni ingiustificate rispetto ai cittadini italiani. Una volta che il diritto a soggiornare nel territorio nazionale non è in discussione, non si possono imporre agli stranieri limitazioni speciali per il godimento di diritti fondamentali riconosciuti ai cittadini.

    Domande e risposte

    Perché il requisito dei cinque anni di residenza era discriminatorio?

    Perché la legislazione statale (artt. 41 del d.lgs. n. 286/1998 e 80, comma 19, della legge n. 388/2000) equipara agli italiani gli stranieri con permesso di soggiorno da almeno un anno ai fini delle prestazioni assistenziali. Richiedere cinque anni di residenza regionale va oltre questo limite e crea una disparità ingiustificata rispetto alle situazioni di bisogno che l’assegno mira a fronteggiare.

    Perché le norme sui progressioni di carriera violavano la Costituzione?

    L’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010 aveva bloccato le progressioni di carriera per il personale contrattualizzato nel triennio 2011-2013 ai soli effetti giuridici (niente aumenti economici in quel periodo). La Regione aveva derogato a questo principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, violando l’art. 117, terzo comma, Cost.

    Le Regioni a statuto speciale sono vincolate dai principi di coordinamento della finanza pubblica?

    Sì, anche le Regioni a statuto speciale sono tenute a rispettare i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, nei limiti previsti dai rispettivi statuti speciali.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza; vieta discriminazioni irragionevoli tra cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti.
    • Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di immigrazione (secondo comma, lettera b) e coordinamento finanza pubblica (terzo comma).
  • Corte cost. n. 132/2013 – Illegittimità della norma campana sull’accreditamento diretto di strutture sanitarie acquisite dal curatore fallimentare

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Campania che consentiva di concedere l’accreditamento definitivo a strutture sanitarie acquisite tramite curatore fallimentare, bypassando la procedura prevista dalla legislazione statale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva previsto, con la legge finanziaria regionale 2011 (come modificata nel 2012), che i soggetti subentrati nella titolarità di strutture sanitarie in virtù di acquisto tramite curatore fallimentare — dopo la risoluzione del rapporto di provvisorio accreditamento — potessero ottenere direttamente dall’Amministrazione regionale l’accreditamento definitivo. Il Governo ha impugnato questa norma perché eludeva la procedura di accreditamento stabilita dal d.lgs. n. 502 del 1992.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’articolo 1, comma 237-vicies quater, primo periodo, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute recati dall’art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato fondata la questione e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale. Sebbene la norma fosse stata abrogata dalla legge regionale n. 41 del 2012, l’abrogazione decorreva solo dal 7 gennaio 2013 e non poteva escludersi che la disposizione avesse avuto applicazione medio tempore, quindi la Corte non ha dichiarato cessata la materia del contendere. Nel merito, la normativa statale sull’accreditamento (art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992) costituisce un principio fondamentale che le Regioni non possono derogare, nemmeno nell’ipotesi di subentro a seguito di procedura fallimentare.

    Il principio

    Le Regioni non possono prevedere procedure di accreditamento definitivo delle strutture sanitarie in deroga ai principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di tutela della salute, anche quando si tratti di strutture acquisite tramite curatore fallimentare. L’accreditamento diretto regionale senza il rispetto dei criteri e delle procedure statali viola l’art. 117, terzo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Cos’è l’accreditamento delle strutture sanitarie?

    L’accreditamento è il procedimento con cui la Regione riconosce a una struttura sanitaria privata il diritto di erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale. L’art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992 stabilisce i criteri e le procedure da rispettare a livello nazionale.

    Perché la norma campana era incostituzionale?

    Perché consentiva alla Regione di concedere direttamente l’accreditamento definitivo a strutture sanitarie acquisite in sede fallimentare, bypassando le procedure di verifica dei requisiti fissate dalla normativa statale. In tal modo derogava a principi fondamentali in materia di tutela della salute riservati alla legislazione statale.

    Perché la successiva abrogazione regionale non ha chiuso il giudizio?

    Perché l’abrogazione era entrata in vigore il 7 gennaio 2013 (giorno successivo alla pubblicazione nel BURC). Non si poteva escludere che la norma avesse trovato applicazione nel periodo intercorso tra la sua introduzione (luglio 2012) e la sua abrogazione, quindi il giudizio doveva essere definito nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 131/2013 – Illegittimità della norma calabrese che subordina l’efficacia della cessione di credito verso la Regione all’accettazione dirigenziale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 46 della legge della Regione Calabria n. 8 del 2002, che richiedeva l’accettazione da parte del dirigente regionale perché una cessione di credito vantato verso la Regione producesse effetti, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    Un’impresa aveva ceduto a una società terza (Publiday s.a.s.) un credito di oltre 69.000 euro vantato nei confronti della Regione Calabria per lavori di somma urgenza. La Regione si era rifiutata di pagare al cessionario sostenendo che la cessione non fosse efficace nei suoi confronti, poiché non era stata accettata dal dirigente competente come richiesto dall’art. 46 della legge regionale. Il Tribunale di Catanzaro ha sollevato questione di legittimità costituzionale di quella norma regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Catanzaro ha sollevato, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 46 della legge della Regione Calabria 4 febbraio 2002, n. 8, nella parte in cui subordina l’efficacia della cessione di credito nei confronti della Regione alla previa accettazione del dirigente competente, in deroga alla disciplina civilistica generale degli artt. 1260 e 1264 del codice civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale, in quanto la disciplina della cessione dei crediti rientra nell’ordinamento civile, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Le Regioni non possono derogare alla regola generale del codice civile secondo cui la cessione produce effetti nei confronti del debitore ceduto con la notificazione o l’accettazione, introducendo un requisito aggiuntivo (l’accettazione del dirigente) che limita il diritto del creditore cedente di trasferire liberamente il proprio credito.

    Il principio

    La disciplina della cessione dei crediti appartiene all’ordinamento civile di esclusiva competenza statale. Le Regioni non possono introdurre deroghe alla normativa civilistica in materia di cessione dei crediti vantati nei confronti di enti pubblici regionali, nemmeno per esigenze di semplificazione amministrativa, pena la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede il codice civile sulla cessione dei crediti verso il debitore ceduto?

    L’art. 1264 c.c. stabilisce che la cessione di credito produce effetti nei confronti del debitore ceduto quando questi l’abbia accettata oppure quando gli sia stata notificata. Non è quindi richiesta una specifica forma di accettazione, e la semplice notificazione è sufficiente a rendere la cessione opponibile al debitore.

    Perché la norma regionale era incostituzionale?

    Perché imponeva un requisito aggiuntivo — l’accettazione del dirigente regionale — senza il quale la cessione era inefficace verso la Regione, anche se debitamente notificata. Ciò derogava alla disciplina civilistica generale, materia di esclusiva competenza statale che le Regioni non possono modificare.

    Questa pronuncia vale anche per altre Regioni con norme simili?

    Sì, il principio enunciato dalla Corte è generale: qualsiasi legge regionale che condizioni l’efficacia della cessione di crediti vantati verso enti regionali a requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal codice civile è costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (secondo comma, lettera l).
  • Corte cost. n. 130/2013 – Illegittimità della deroga regionale piemontese ai limiti di assunzione del personale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alla maggior parte delle censure e ha accolto parzialmente il ricorso del Governo contro la legge della Regione Piemonte n. 7 del 2011, che stabiliva deroghe ai limiti statali sulle assunzioni di personale regionale.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 78 del 2010 (convertito dalla legge n. 122 del 2010) aveva fissato un tetto alle assunzioni delle Regioni: il 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. La Regione Piemonte, con l’art. 14, comma 3, della legge regionale n. 7 del 2011, aveva previsto diverse deroghe a questo limite per specifiche categorie di contratti (fondi europei, uffici di supporto agli organi politici, contratti di collaudo ecc.). Il Governo aveva impugnato questa norma per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’articolo 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali statali in materia di coordinamento della finanza pubblica recati dall’art. 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010.

    La decisione della Corte

    La Corte ha rilevato che la norma regionale era stata successivamente modificata, ma poiché non poteva escludersi una sua applicazione medio tempore, non ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha quindi esaminato nel merito le singole lettere dell’art. 14, comma 3, dichiarando alcune non fondate (deroghe per fondi europei) e altre illegittime per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto eccedevano i margini consentiti dalla legislazione statale di coordinamento finanziario.

    Il principio

    Le Regioni non possono introdurre deroghe ai limiti statali sulle assunzioni di personale pubblico quando quei limiti costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. La modifica in corso di giudizio non esclude automaticamente la cessazione della materia del contendere se la norma ha avuto applicazione nel periodo di vigenza.

    Domande e risposte

    Quali erano le deroghe previste dalla legge piemontese?

    Le principali deroghe riguardavano: assunzioni finanziate con fondi UE, statali o privati (lettera a); contratti relativi agli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici regionali (lettere b-e); incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni (lettera f); assunzioni negli enti strumentali regionali per sostituzione di personale in congedo di maternità (lettera g).

    Perché la modifica della legge regionale non ha portato alla cessazione della materia del contendere?

    Perché la Corte non poteva escludere che la norma, prima della modifica, avesse avuto concreta applicazione. Secondo la giurisprudenza costituzionale, in questi casi la pronuncia nel merito è necessaria per eliminare ogni effetto della norma illegittima.

    Cosa si intende per «coordinamento della finanza pubblica» come materia concorrente?

    L’art. 117, terzo comma, Cost. attribuisce allo Stato il potere di fissare i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Le Regioni possono legiferare in questa materia solo nel rispetto di quei principi. I limiti alle assunzioni fissati dal d.l. n. 78 del 2010 costituivano tali principi fondamentali vincolanti per le Regioni.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative; terzo comma: materie di legislazione concorrente, tra cui il coordinamento della finanza pubblica.
  • Corte cost. n. 129/2013 – Conflitto di attribuzione ammissibile tra Tribunale di Firenze e Camera dei deputati sull’insindacabilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale ordinario di Firenze contro la delibera della Camera dei deputati che aveva affermato l’insindacabilità delle dichiarazioni dell’on. Lucio Barani nei confronti del dott. Enrico Rossi.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Firenze stava giudicando una causa civile in cui il dott. Enrico Rossi (all’epoca assessore regionale toscano alla Sanità) chiedeva il risarcimento dei danni per le affermazioni dell’on. Lucio Barani, che lo aveva accusato — in televisione e sulla stampa — di aver dolosamente celato un disavanzo dell’ASL 1 e di aver effettuato assunzioni secondo logiche clientelari. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità di quelle dichiarazioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale riteneva invece che mancasse il nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, lamentando la lesione della propria sfera di attribuzione giurisdizionale a seguito della delibera di insindacabilità del 9 maggio 2012, adottata in assenza dei presupposti del nesso funzionale richiesti dall’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Con ordinanza dell’8 maggio 2013, la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto nella fase preliminare ex art. 37 della legge n. 87 del 1953. Erano soddisfatti i requisiti soggettivo (il Tribunale è organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita; la Camera dei deputati è legittimata passiva) e oggettivo (il Tribunale lamentava la lesione della propria sfera di attribuzione per un esercizio ritenuto illegittimo del potere parlamentare di dichiarare l’insindacabilità). La Corte ha disposto la notifica del ricorso alla Camera.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è ammissibile quando un organo giurisdizionale lamenta che la delibera parlamentare di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. sia stata adottata in assenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia e l’attività parlamentare tipica. L’ammissibilità in questa fase non pregiudica le questioni di merito.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 della Costituzione?

    L’art. 68, primo comma, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La giurisprudenza costituzionale richiede un «nesso funzionale» tra le dichiarazioni e un atto tipico della funzione parlamentare.

    Perché il Tribunale riteneva mancante il nesso funzionale?

    Perché dalla documentazione della Camera risultava che il deputato Barani, pur membro della commissione parlamentare d’inchiesta sui disavanzi sanitari, aveva addirittura elogiato la relazione del dott. Rossi in quella sede, senza sollevare i rilievi critici poi affermati ai media. Le dichiarazioni extra moenia non erano quindi «nesso» con atti parlamentari tipici.

    Cosa avviene dopo la dichiarazione di ammissibilità?

    Il giudizio si apre nella fase di merito: il ricorso e l’ordinanza vengono notificati alla Camera dei deputati, che ha la facoltà di costituirsi. La Corte deciderà nel merito se la delibera di insindacabilità lede le attribuzioni del potere giudiziario.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni; parametro del conflitto.