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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo nel giudizio relativo all’art. 6, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 46/2013, che attribuiva un gettone di presenza ai componenti dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la norma per contrasto con l’art. 117, comma 3, Cost., ma il processo si è estinto.
Di cosa si tratta
La Regione Toscana aveva istituito un’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, prevedendo per i suoi componenti un gettone di presenza di trecento euro lordi a seduta, fino a un massimo di quattrocento euro mensili. Il Governo aveva impugnato questa previsione davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che violasse la competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 2 agosto 2013, n. 46, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo. L’estinzione si verifica tipicamente quando la norma impugnata viene modificata o abrogata in corso di giudizio e il ricorrente rinuncia al ricorso, oppure quando vengono meno le ragioni del contendere.
Il principio
L’estinzione del processo costituzionale in via principale può conseguire alla rinuncia al ricorso da parte dello Stato o alla sopravvenuta abrogazione o modifica della norma impugnata che faccia venir meno l’interesse a una pronuncia nel merito. In questo caso la Corte non ha esaminato la questione di merito.
Domande e risposte
Cosa significa che il processo si estingue?
Significa che il giudizio viene chiuso senza una pronuncia nel merito sulla questione di legittimità costituzionale. Di regola accade quando il ricorrente rinuncia al ricorso o quando la norma impugnata viene modificata in modo da far cadere l’interesse alla pronuncia.
Le regioni possono istituire autorità indipendenti con compensi ai componenti?
La materia è soggetta ai vincoli statali in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma 3, Cost.). Le regioni devono rispettare i tetti di spesa imposti dalla legislazione statale per gli organi collegiali e le autorità regionali.
Cosa è l’Autorità regionale per la partecipazione della Toscana?
È un organismo istituito dalla Regione Toscana con la legge n. 46/2013 per promuovere e garantire i processi di partecipazione popolare alle politiche regionali e locali, ispirandosi ai principi di democrazia partecipativa.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.