Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 16 della legge n. 223 del 1991, nella parte in cui non consente ai lavoratori interinali, successivamente assunti a tempo indeterminato, di computare nell’anzianità aziendale anche il periodo svolto come lavoratori temporanei ai fini dell’indennità di mobilità.

Di cosa si tratta

Una lavoratrice aveva prestato la propria attività per oltre due anni come lavoratrice interinale (tramite agenzia) presso la società Worldgem spa, per poi essere assunta direttamente dalla stessa con contratto a tempo indeterminato. Licenziata dopo circa otto mesi di contratto diretto, aveva chiesto all’INPS l’indennità di mobilità, ma le era stata negata perché il periodo interinale — non computato nell’anzianità aziendale — non le consentiva di raggiungere i dodici mesi richiesti dalla legge.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Venezia, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui esclude che il periodo di lavoro interinale possa essere cumulato nell’anzianità aziendale per l’accesso all’indennità di mobilità.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Il requisito di anzianità minima presso il medesimo datore di lavoro per l’accesso all’indennità di mobilità è frutto di una scelta legislativa non irragionevole: la mobilità è un trattamento speciale di disoccupazione più favorevole di quello ordinario, e la legge può legittimamente condizionarlo a una anzianità lavorativa minima presso lo stesso datore. Non viola né il principio di eguaglianza né il diritto alla tutela previdenziale.

Il principio

Il legislatore può legittimamente richiedere, per l’accesso a trattamenti previdenziali più favorevoli come l’indennità di mobilità, una anzianità continuativa presso il medesimo datore di lavoro, senza che il periodo di lavoro interinale debba essere necessariamente computato. La scelta discrezionale del legislatore non è manifestamente irragionevole né viola gli artt. 3 e 38 Cost.

Domande e risposte

Il periodo di lavoro interinale conta ai fini dell’anzianità aziendale per la mobilità?

No, secondo l’art. 16 della legge n. 223 del 1991 come interpretato dalla Corte. Il periodo svolto come lavoratore temporaneo tramite un’agenzia non si cumula con quello successivo di lavoro diretto per lo stesso utilizzatore ai fini dell’accesso all’indennità di mobilità.

Cosa è l’indennità di mobilità?

Si tratta di un trattamento di disoccupazione speciale, più favorevole di quello ordinario per importo e durata, riconosciuto ai lavoratori licenziati da imprese di determinate dimensioni che abbiano maturato una certa anzianità aziendale. Con la riforma del mercato del lavoro del 2012 è stata progressivamente sostituita dalla NASpI.

Cosa cambia dopo questa sentenza per chi ha lavorato come interinale?

La sentenza conferma che il periodo interinale non è computabile nella vecchia disciplina dell’indennità di mobilità. Nella disciplina attuale (NASpI), i requisiti contributivi sono calcolati diversamente e tengono conto anche dei periodi di lavoro in somministrazione.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.