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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 1, commi 98 e 99, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), che prevedeva una trattenuta del 2,50% sul trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici. Il Tribunale di Reggio Emilia aveva dubitato della legittimità di tale misura, ma la Corte ha ritenuto le censure non fondate.
Di cosa si tratta
La legge di stabilità 2013 ha prorogato e confermato una trattenuta del 2,50% operata sui trattamenti di fine servizio (TFS) dei dipendenti pubblici. Alcuni lavoratori avevano citato il Ministero della giustizia chiedendo la restituzione delle somme trattenute a partire dal 1° gennaio 2011. Il tribunale rimettente aveva dubitato che tale trattenuta violasse i principi di uguaglianza, di tutela del lavoro e di giustizia.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 secondo comma, 36 primo comma, 101, 102, 104 e 113 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 98 e 99, della legge n. 228/2012, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 35, secondo comma, 36, primo comma, 101, 102, 104 e 113 della Costituzione.
Il principio
La trattenuta sul trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, prevista da una disposizione di legge, non viola i principi costituzionali di uguaglianza, di tutela del lavoro e della retribuzione adeguata, né le garanzie di indipendenza della magistratura. Il legislatore può intervenire sul TFS con misure di contenimento della spesa pubblica senza per ciò solo ledere diritti costituzionali.
Domande e risposte
Cos’è il trattamento di fine servizio (TFS)?
È l’equivalente, per i dipendenti pubblici, del trattamento di fine rapporto (TFR) del settore privato. Si accumula durante il rapporto di impiego e viene erogato alla cessazione del servizio. Il calcolo e le modalità di erogazione differiscono parzialmente dal TFR.
Perché alcuni dipendenti contestavano la trattenuta?
Ritenevano che la trattenuta, operata retroattivamente su somme già maturate, ledesse il diritto alla retribuzione adeguata (art. 36 Cost.) e alterasse il rapporto sinallagmatico tra prestazione lavorativa e corrispettivo.
La sentenza ha effetto su situazioni attuali?
La pronuncia riguarda la legge di stabilità 2013. La disciplina del TFS è stata modificata in seguito; le controversie su periodi successivi vanno valutate alla luce delle norme allora vigenti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 38 della Costituzione — diritto alla previdenza sociale
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