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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato parzialmente illegittima la legge siciliana sulle aree naturali protette nella parte in cui prevedeva forme di partecipazione degli enti locali nel procedimento istitutivo delle riserve diverse da quelle previste dalla legge quadro nazionale, violando la competenza esclusiva statale in materia ambientale.

Di cosa si tratta

Il TAR Sicilia, sezione di Catania, aveva sollevato la questione nel corso di giudizi riguardanti l’istituzione della riserva naturale «Pantani della Sicilia sud orientale». Le associazioni ricorrenti contestavano che la legge regionale siciliana del 1981 sulle aree protette prevedesse modalità di partecipazione degli enti locali (solo osservazioni e proposte al piano regionale) diverse e meno incisive rispetto a quelle stabilite dalla legge quadro nazionale n. 394 del 1991, che prevede conferenze partecipative anche per i singoli procedimenti istitutivi.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera e), 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della legge Regione siciliana 6 maggio 1981, n. 98, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all’art. 22 della legge n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette). Le disposizioni regionali escludevano la partecipazione dei Comuni ai singoli procedimenti istitutivi delle aree protette.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della legge regionale, nella parte in cui prevedevano forme di partecipazione degli enti locali diverse da quelle stabilite dall’art. 22 della legge n. 394 del 1991. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 3, comma 1, lettera e), ritenendo che quella disposizione assicurasse comunque un livello minimo di partecipazione compatibile con la disciplina statale.

Il principio

La disciplina della partecipazione degli enti locali ai procedimenti istitutivi delle aree naturali protette regionali non può discostarsi dagli standard fissati dalla legge quadro statale n. 394 del 1991: le Regioni, anche quelle a statuto speciale, non possono introdurre meccanismi partecipativi inferiori a quelli previsti dalla normativa statale di tutela ambientale.

Domande e risposte

Come devono partecipare i Comuni all’istituzione di un’area protetta regionale?

Secondo la legge quadro n. 394 del 1991, i Comuni devono poter partecipare attraverso apposite conferenze per l’analisi territoriale, la perimetrazione provvisoria e la valutazione degli effetti della protezione, con riferimento anche ai singoli procedimenti istitutivi delle aree protette.

La Regione siciliana può derogare alla legge quadro sulle aree protette?

No, nella misura in cui la deroga riduce i livelli di tutela ambientale e di partecipazione degli enti locali. La competenza esclusiva statale in materia ambientale impone il rispetto degli standard minimi nazionali.

Cosa succede a una riserva naturale istituita con una procedura dichiarata illegittima?

La dichiarazione di illegittimità costituzionale opera sulle disposizioni di legge, non direttamente sull’atto amministrativo di istituzione della riserva, che sarà valutato nei singoli giudizi amministrativi alla luce della nuova situazione normativa.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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