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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 2-bis comma 3 della legge Pinto, confermando che il limite del «valore del diritto accertato» si applica solo ai casi in cui il diritto sia stato accertato come esistente, non escludendo l’indennizzo per la parte interamente soccombente.

Di cosa si tratta

La Corte d’appello di Reggio Calabria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2-bis comma 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (legge Pinto sull’equa riparazione), interpretando la norma nel senso che la parte interamente soccombente nel processo presupposto non avrebbe diritto ad alcun indennizzo, poiché il «valore del diritto accertato» sarebbe zero.

La questione di legittimità costituzionale

Era censurato l’art. 2-bis comma 3 della l. 24 marzo 2001, n. 89, come modificato dall’art. 55 del d.l. n. 83/2012, nella parte in cui limita l’indennizzo al «valore del diritto accertato», impedendo di liquidare alcun indennizzo alla parte soccombente nel processo presupposto. Parametro: art. 117 comma 1 Cost. in relazione all’art. 6.1 CEDU. Due ordinanze della Corte d’appello di Reggio Calabria. Giudice relatore: Sergio Mattarella.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione, confermando la propria precedente giurisprudenza (ordinanze n. 240, n. 204 e n. 124/2014): il limite del «valore del diritto accertato» si riferisce ai soli casi in cui il giudice accerti l’esistenza del diritto fatto valere dall’attore, costituendo un dato oggettivo indipendente dalla posizione processuale della parte che chiede l’indennizzo. Chi è rimasto soccombente può comunque ottenere l’indennizzo.

Il principio

La norma sull’equa riparazione per irragionevole durata del processo non esclude il diritto all’indennizzo per la parte soccombente. Il limite del «valore del diritto accertato» opera come tetto massimo dell’indennizzo nei casi in cui il diritto sia stato accertato come esistente, non come condizione di ammissibilità della domanda di equa riparazione.

Domande e risposte

Cos’è la legge Pinto e a cosa serve?

La legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto) ha istituito un rimedio interno all’eccessiva durata dei processi, in attuazione dell’art. 6.1 CEDU. Chi subisce un danno per l’irragionevole durata di un giudizio può chiedere un indennizzo allo Stato, da liquidarsi dalla Corte d’appello competente.

La parte che ha perso la causa può chiedere l’equa riparazione per la sua eccessiva durata?

Sì. Secondo la Corte, la soccombenza nel processo presupposto non esclude il diritto all’indennizzo, purché il danno da irragionevole durata sussista. Il d.l. n. 83/2012 ha introdotto l’esito del processo come criterio di commisurazione dell’indennizzo (non di esclusione), e ha previsto casi specifici di esclusione (es. condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.).

Quali sono i limiti massimi dell’indennizzo per irragionevole durata del processo?

L’art. 2-bis comma 1 prevede da 500 a 1.500 euro per ogni anno o frazione superiore a sei mesi eccedente la durata ragionevole. Il comma 3 aggiunge che l’indennizzo non può superare il valore della causa o, se inferiore, il valore del diritto accertato. Questo secondo limite opera solo quando il diritto sia stato positivamente accertato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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