Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 277/2014 – Rinnovo permesso di soggiorno e automatismo espulsivo per condanna ex art. 73 comma 5 TU stupefacenti: inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni relative all’automatismo nel diniego del rinnovo del permesso di soggiorno a seguito di condanna per fatti di lieve entità in materia di stupefacenti, per eccessiva manipolatività del petitum proposto dal rimettente.

    Di cosa si tratta

    Il TRGA di Trento aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 del T.U. immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), che prevedono il diniego automatico del rinnovo del permesso di soggiorno in caso di condanna per reati inerenti gli stupefacenti – anche se si trattava di fatti di lieve entità (art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990) con arresto facoltativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano censurati gli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione), nella parte in cui fanno derivare automaticamente il diniego di rinnovo del permesso dalla condanna per reati che prevedono l’arresto facoltativo ex art. 381 c.p.p., senza permettere alla PA di valutare la concreta pericolosità del soggetto. Parametro: art. 3 Cost. Due ordinanze del TRGA Trento. Giudice relatore: Paolo Grossi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni per manifesta manipolatività del petitum. Il rimettente chiedeva di eliminare ogni automatismo per i reati con arresto facoltativo, ma ciò avrebbe creato un sistema del tutto nuovo e alternativo rispetto a quello costruito dal legislatore, che aveva scelto come criterio ostativo non la gravità astratta del fatto bensì la tipologia dei reati (per settori di criminalità).

    Il principio

    La Corte può intervenire sulle norme per renderle costituzionalmente conformi, ma non può creare sistemi normativi del tutto nuovi e alternativi rispetto a quelli prefigurati dal legislatore. Quando il petitum del rimettente avrebbe comportato una riscrittura radicale del regime delle condizioni ostative all’immigrazione, la questione è inammissibile per eccessiva manipolatività.

    Domande e risposte

    Un extracomunitario condannato per detenzione di lieve entità di stupefacenti può vedersi negare il permesso di soggiorno?

    Sì, secondo la normativa vigente analizzata dalla Corte, la condanna per reati inerenti gli stupefacenti (anche di lieve entità ex art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990) rientra tra le condizioni ostative al rinnovo del permesso di soggiorno. La questione della ragionevolezza di questo automatismo è stata ritenuta inammissibile dalla Corte per le modalità in cui era stata posta.

    Come ha cambiato la giurisprudenza costituzionale la tutela degli stranieri in materia di permesso di soggiorno?

    Le sentenze n. 202/2013 e n. 172/2012 avevano ampliato la tutela degli stranieri, riducendo gli automatismi. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che il petitum del TRGA Trento andasse oltre la semplice deroga all’automatismo, chiedendo in realtà la costruzione di un sistema normativo alternativo.

    Cosa significa «petitum manipolativo» nel linguaggio della Corte costituzionale?

    Una questione ha un petitum manipolativo quando l’accoglimento richiederebbe alla Corte non solo di eliminare la parte incostituzionale della norma, ma di aggiungere o sostituire un contenuto normativo che non è costituzionalmente obbligato, invadendo la sfera di discrezionalità del legislatore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 276/2014 – Estensione del fallimento da società di capitali a società di fatto: inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 147 comma 5 legge fallimentare, che non prevede l’estensione del fallimento da una società di capitali a una società di fatto, per insufficiente motivazione sulla rilevanza nel caso concreto.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Bari era chiamato a decidere sul ricorso della curatela fallimentare di una società a responsabilità limitata (ISA srl), che chiedeva di estendere il fallimento a una presunta società di fatto costituita tra la fallita e altri soggetti. L’art. 147 comma 5 l.f. prevede l’estensione solo quando il fallimento originario riguarda un imprenditore individuale, non una società di capitali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era censurato l’art. 147 comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui non consente l’estensione del fallimento originariamente dichiarato nei confronti di una società di capitali a una società di fatto. Parametri: artt. 3 e 24 Cost. Giudice rimettente: Tribunale di Bari. Giudice relatore: Paolo Maria Napolitano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione per difetto di sufficiente motivazione sulla rilevanza. Il rimettente si era limitato a elencare gli indizi della presunta società di fatto senza verificare in concreto l’esistenza dell’affectio societatis e senza accertare se l’attività della fallita fosse effettivamente riferibile alla società di fatto, come richiesto dalla disposizione censurata.

    Il principio

    Ai fini dell’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente deve dimostrare che la norma censurata è concretamente applicabile al caso di specie, verificando in concreto la sussistenza dei presupposti fattuali e giuridici. La mera allegazione di fatti astrattamente rilevanti non è sufficiente se il giudice non ne ha valutato la ricorrenza.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 147 comma 5 della legge fallimentare?

    La norma prevede che, quando dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulta che l’impresa è riferibile a una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile, il fallimento si estende anche alla società. La questione era se la stessa estensione fosse applicabile al caso di fallimento originario di una società di capitali.

    Cos’è la società di fatto e come si distingue da una società formalmente costituita?

    La società di fatto è una società non formalmente costituita che esiste sulla base del comportamento dei soci, i quali agiscono di fatto come se fossero soci di una società in nome collettivo o in accomandita. Per riconoscerla occorre provare l’affectio societatis, cioè la volontà dei partecipanti di svolgere un’attività economica comune con divisione degli utili e delle perdite.

    Perché la distinzione tra imprenditore individuale e società di capitali nella legge fallimentare potrebbe essere problematica?

    Dopo la riforma societaria del 2003 (d.lgs. n. 6/2003), le società di capitali possono partecipare come socio a società di persone, rispondendo illimitatamente. Quindi, se una srl è socia di una società di fatto, potrebbe esservi un vuoto normativo: il fallimento della srl non potrebbe estendersi alla società di fatto, mentre potrebbe farlo se il socio fosse una persona fisica.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza: non vi è giustificazione razionale per il diverso trattamento tra fattispecie sostanzialmente analoghe
    • Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa: tutela dei creditori della società di fatto
  • Corte cost. n. 275/2014 – Premio di maggioranza nelle elezioni comunali del Trentino-Alto Adige: non fondata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del meccanismo di premio di maggioranza previsto dalla legge elettorale regionale del Trentino-Alto Adige per i comuni sopra i 3.000 abitanti, ritenendolo ragionevole e funzionale alla governabilità locale.

    Di cosa si tratta

    Nelle elezioni del Comune di Pergine Valsugana, la coalizione del sindaco eletto aveva ottenuto il 27,03% dei voti ma le era stato assegnato il 60% dei seggi consiliari grazie al meccanismo premiale previsto dall’art. 87 comma 1 lett. h) del testo unico regionale. Due cittadini elettori avevano impugnato l’atto di proclamazione degli eletti davanti al TRGA di Trento, che aveva sollevato questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era censurato l’art. 87 comma 1 lett. h) del d.P.R.R. 1 febbraio 2005, n. 1/L (testo unico leggi regionali Trentino-Alto Adige sulle elezioni comunali), nella parte in cui assegna automaticamente il 60% dei seggi alla lista o coalizione vincente, senza soglia minima. Parametri: artt. 1 comma 2, 3, 48 comma 2 e 67 Cost. Giudice relatore: Giuliano Amato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione, distinguendo il meccanismo regionale – che si inserisce in un sistema in cui l’elezione del sindaco è collegata a quella delle liste – da quello dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 1/2014 per le elezioni nazionali. Il collegamento voto-sindaco/liste e il secondo turno di ballottaggio giustificano il premio di maggioranza anche in assenza di soglia minima.

    Il principio

    Il premio di maggioranza nelle elezioni comunali non è irragionevole quando si inserisce in un sistema che prevede: il collegamento obbligatorio tra voto al sindaco e voto alle liste; la possibilità di un secondo turno (ballottaggio) che rafforza la legittimazione democratica del vincitore. Il principio di uguaglianza del voto non esige necessaria proporzionalità tra voti e seggi.

    Domande e risposte

    Perché la sentenza n. 1/2014 aveva dichiarato incostituzionale il premio di maggioranza nazionale ma non quello regionale?

    La sentenza n. 1/2014 riguardava la legge elettorale per Camera e Senato, che non prevedeva una soglia minima di voti per scattare il premio e non consentiva il voto di preferenza. Il meccanismo regionale del Trentino-Alto Adige, pur simile, si inserisce in un contesto diverso: sistema maggioritario con ballottaggio, collegamento obbligatorio sindaco-liste, che giustificano la diversità di esito.

    Il principio di uguaglianza del voto ex art. 48 Cost. impone la proporzionalità tra voti e seggi?

    No. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l’uguaglianza del voto richiede che tutti gli elettori abbiano lo stesso peso al momento del voto (divieto di voto multiplo), non che il risultato sia necessariamente proporzionale. I sistemi maggioritari e i premi di maggioranza sono legittimi se ragionevoli.

    Cosa succede se la coalizione vincente si scioglie dopo le elezioni?

    La Corte ha preso atto dell’argomento del rimettente sul rischio che la coalizione si sciolga dopo aver beneficiato del premio, ma lo ha ritenuto inidoneo a rendere irragionevole la norma: è una circostanza eventuale e successiva che non inficia la legittimità del meccanismo premiale al momento dell’elezione.

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  • Corte cost. n. 239/2014 – Detenzione domiciliare speciale per le madri e art. 4-bis ord. penit.

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354/1975 nella parte in cui vietava la concessione della detenzione domiciliare speciale anche alle madri condannate per reati ostativi che non collaborano con la giustizia. La norma sacrificava irragionevolmente l’interesse del figlio minore alla convivenza con la madre, riversando sul bambino le conseguenze delle scelte penali della genitrice.

    Di cosa si tratta

    L’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario stabilisce che i condannati per determinati reati gravi (mafia, terrorismo ecc.) che non collaborano con la giustizia non possono accedere ai benefici penitenziari. La questione riguardava se questo divieto potesse estendersi anche alla detenzione domiciliare speciale, una misura pensata non come premio al condannato ma per tutelare i figli minori di età non superiore a dieci anni, consentendo loro di vivere con la madre fuori dal carcere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, impugnando l’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui estende il divieto di concessione dei benefici penitenziari anche alla detenzione domiciliare speciale prevista dall’art. 47-quinquies a favore delle condannate madri. Il rimettente riteneva la norma irragionevole perché trattava la detenzione domiciliare speciale alla stregua degli altri benefici penitenziari, ignorandone la natura di misura a tutela del minore.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, nella parte in cui non escludeva dal divieto la misura della detenzione domiciliare speciale (art. 47-quinquies). In via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953, ha esteso la declaratoria di illegittimità anche alla detenzione domiciliare ordinaria prevista dall’art. 47-ter, comma 1, lett. a) e b), ferma restando la condizione dell’insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

    Il principio

    Il preminente interesse del figlio minore a recuperare un normale rapporto di convivenza con la madre fuori dall’ambiente carcerario non può essere sacrificato in ragione dei gravi reati commessi dalla genitrice o della sua mancata collaborazione con la giustizia. La detenzione domiciliare speciale non è un beneficio per il condannato, ma una misura di tutela del minore: assoggettarla al medesimo regime restrittivo degli altri benefici è costituzionalmente illegittimo perché riversa sulle spalle del bambino le conseguenze delle scelte penali della madre.

    Domande e risposte

    Un condannato per reato ostativo può ora sempre ottenere la detenzione domiciliare speciale?

    No. Può richiederla, ma il giudice deve verificare che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. La decisione non elimina ogni controllo, ma rimuove il divieto assoluto che precludeva persino la valutazione del caso concreto.

    Qual è la differenza tra detenzione domiciliare speciale e altri benefici penitenziari?

    Gli altri benefici (permessi, semilibertà, affidamento in prova) tendono al reinserimento sociale del condannato. La detenzione domiciliare speciale tutela invece il diritto del figlio minore a vivere con la madre: è una misura orientata all’interesse del bambino, non al merito del genitore.

    Cosa cambia per le detenute madri dopo questa sentenza?

    Le madri condannate per reati ostativi, anche se non collaborano con la giustizia, possono ora chiedere la detenzione domiciliare speciale o ordinaria. Il tribunale di sorveglianza valuterà il caso concreto, verificando l’assenza di pericolo di recidiva e la sussistenza delle condizioni di legge.

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  • Corte cost. n. 274/2014 – Metodo Stamina e diritto alla salute: non fondata la questione sull’art. 2 d.l. n. 24/2013

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della normativa sul cosiddetto metodo Stamina (art. 2 d.l. n. 24/2013), che consentiva il completamento dei trattamenti già avviati ma escludeva i nuovi pazienti. Non vi è violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda il c.d. «metodo Stamina», una terapia a base di cellule staminali mesenchimali sviluppata dalla Onlus Stamina Foundation. Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto un ricorso cautelare di un paziente affetto da SLA che chiedeva di essere ammesso al trattamento, ma aveva condizionato il mantenimento della misura all’esito della questione di costituzionalità dell’art. 2 del d.l. n. 24/2013.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era censurato l’art. 2 del d.l. 25 marzo 2013, n. 24 (convertito dalla l. 23 maggio 2013, n. 57), nella parte in cui consentiva il completamento dei trattamenti già avviati ma non l’avvio di nuovi trattamenti per pazienti che ne avessero fatto richiesta dopo l’entrata in vigore del decreto. Parametri: artt. 2, 3 e 32 Cost. Giudice relatore: Mario Rosario Morelli.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo che il diverso trattamento tra pazienti già in cura e nuovi richiedenti sia giustificato dal principio di continuità terapeutica e dall’esigenza di sottoporre il metodo Stamina a una sperimentazione clinica controllata prima di estenderlo a nuovi pazienti. Anche la Corte di Strasburgo ha confermato la legittimità del diniego (sentenza Durisotto c. Italia, 6 maggio 2014).

    Il principio

    Il diritto alla salute non impone allo Stato di somministrare qualsiasi terapia richiesta, ma di garantire trattamenti sicuri ed efficaci. La cautela nella validazione di nuovi farmaci e metodi terapeutici è costituzionalmente legittima e non costituisce discriminazione tra pazienti in condizioni che, per la loro diversa storia clinica, non sono omogenee.

    Domande e risposte

    Il diritto alla salute comprende il diritto a ricevere qualsiasi terapia?

    No. L’art. 32 Cost. garantisce il diritto alla salute come diritto fondamentale, ma non impone allo Stato di somministrare trattamenti non validati o privi di adeguata base scientifica. La tutela della salute pubblica può giustificare la limitazione all’accesso a terapie sperimentali.

    Cos’è la «continuità terapeutica» e perché giustifica un trattamento differenziato?

    Il principio di continuità terapeutica impone di non interrompere un trattamento già in corso per un paziente, anche se di dubbia efficacia. Chi aveva già iniziato il trattamento Stamina si trovava in una situazione diversa da chi lo richiedeva per la prima volta: si trattava di posizioni non omogenee, quindi il diverso trattamento era ragionevole.

    Qual è stata la conclusione del metodo Stamina?

    La sperimentazione clinica avviata ai sensi del comma 2-bis dell’art. 2 del d.l. n. 24/2013 ha portato all’accertamento della non efficacia e non sicurezza del metodo. L’AIFA ha poi revocato le autorizzazioni alla produzione e somministrazione delle cellule staminali secondo il metodo Stamina.

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  • Corte cost. n. 273/2014 – Giudizio abbreviato dopo contestazione dibattimentale fisiologica del fatto diverso (art. 516 c.p.p.)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 c.p.p., nella parte in cui non consente all’imputato di richiedere il giudizio abbreviato quando in dibattimento viene contestato un fatto diverso emerso dall’istruzione, anche in caso di contestazione c.d. «fisiologica».

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un processo per tentata estorsione, il pubblico ministero aveva contestato in dibattimento la forma consumata del reato (anziché tentata), sulla base di dichiarazioni rese da un coimputato. I difensori degli imputati avevano chiesto il giudizio abbreviato, ma il tribunale lo aveva negato perché la contestazione era «fisiologica». La Corte d’appello di Lecce aveva sollevato questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era censurato l’art. 516 c.p.p. nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di chiedere il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione riguarda un fatto non risultante dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale. Parametri: artt. 3 e 24 comma 2 Cost. Giudice relatore: Giuseppe Frigo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 c.p.p. nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere il giudizio abbreviato per il fatto diverso emerso nell’istruzione dibattimentale. Ha ritenuto che anche questa ipotesi – come già quelle oggetto delle sentenze n. 333/2009 e n. 237/2012 – determini una ingiustificata disparità di trattamento e una compressione del diritto di difesa.

    Il principio

    La facoltà di scegliere il rito alternativo è espressione qualificante del diritto di difesa. Quando l’imputazione viene modificata in dibattimento – anche in modo «fisiologico», cioè sulla base di elementi emersi dall’istruzione – l’imputato deve poter rivalutare la convenienza del rito, perché la nuova contestazione cambia le condizioni su cui aveva fondato la propria scelta processuale.

    Domande e risposte

    Cos’è la contestazione dibattimentale «fisiologica» e cosa la distingue da quella «patologica»?

    La contestazione «fisiologica» riguarda fatti emersi dall’istruzione dibattimentale che non risultavano dagli atti d’indagine al momento del rinvio a giudizio. Quella «patologica» o «tardiva» riguarda invece fatti già noti che il PM aveva omesso di contestare. La Corte n. 333/2009 aveva già tutelato l’imputato nel caso patologico; ora la n. 273/2014 lo tutela anche nel caso fisiologico.

    Perché la modifica dell’imputazione in dibattimento può pregiudicare il diritto di difesa?

    L’imputato aveva scelto di non chiedere il rito abbreviato valutando l’imputazione originaria. Quando questa cambia significativamente (es. da tentativo a consumazione del reato), la scelta effettuata in precedenza non è più rappresentativa della sua volontà informata, e negargli la facoltà di richiedere il rito alternativo viola il diritto di difesa ex art. 24 Cost.

    Qual è il vantaggio del giudizio abbreviato per l’imputato?

    Il giudizio abbreviato è un rito alternativo che si svolge allo stato degli atti, senza dibattimento. Se l’imputato viene condannato, la pena è ridotta di un terzo. In caso di ergastolo, si applica la reclusione di trenta anni.

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  • Corte cost. n. 272/2014 – Inammissibilità per sopravvenuta carenza di oggetto sulla normativa sugli stupefacenti (ex sent. 32/2014)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies-ter del d.l. n. 272/2005 conv. in l. n. 49/2006 (riforma della disciplina degli stupefacenti), perché la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale di quelle norme con la sentenza n. 32/2014.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice per le indagini preliminari di Castrovillari aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies-ter del d.l. n. 272/2005 (convertito dalla c.d. legge Fini-Giovanardi), che avevano riformato il regime sanzionatorio degli stupefacenti unificando le tabelle delle sostanze. L’ordinanza di rimessione lamentava la violazione dell’art. 77 comma 2 Cost. per eterogeneità rispetto all’oggetto del decreto-legge originario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano censurati gli artt. 4-bis e 4-vicies-ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dall’art. 1 comma 1, l. 21 febbraio 2006, n. 49, in riferimento all’art. 77 comma 2 Cost. Il rimettente era il GIP del Tribunale di Castrovillari, ordinanza del 12 dicembre 2013 (r.o. n. 117/2014). Giudice relatore: Marta Cartabia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per sopravvenuta carenza di oggetto: la sentenza n. 32/2014 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale di entrambe le norme censurate, rimuovendole dall’ordinamento con efficacia ex tunc. Non vi era quindi più alcuna norma da sottoporre a giudizio.

    Il principio

    Quando una norma già censurata viene dichiarata costituzionalmente illegittima con efficacia ex tunc da una precedente pronuncia della Corte, le questioni di legittimità costituzionale della stessa norma sollevate successivamente vanno dichiarate manifestamente inammissibili per sopravvenuta carenza di oggetto, poiché la norma è già stata rimossa dall’ordinamento.

    Domande e risposte

    Cosa significa «efficacia ex tunc» di una sentenza della Corte costituzionale?

    La dichiarazione di illegittimità costituzionale opera retroattivamente: la norma è considerata invalida fin dalla sua entrata in vigore e non può più essere applicata ai rapporti non ancora definitivamente conclusi, salvo il limite dei diritti acquisiti e delle situazioni esaurite.

    La legge Fini-Giovanardi era incostituzionale?

    Sì, nella parte riformata in sede di conversione del d.l. n. 272/2005. Con la sentenza n. 32/2014, la Corte aveva dichiarato incostituzionali gli artt. 4-bis e 4-vicies-ter per difetto di omogeneità con l’oggetto del decreto-legge originario, violando l’art. 77 comma 2 Cost.

    Cosa succede ai procedimenti penali in corso dopo l’incostituzionalità della disciplina sugli stupefacenti?

    Il giudice deve applicare la normativa anteriore alla riforma incostituzionale, che distingueva tra droghe leggere e droghe pesanti, con le conseguenti differenze nel trattamento sanzionatorio.

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  • Corte cost. n. 271/2014 – Conflitto di attribuzioni tra Corte d’appello di Palermo e Senato per insindacabilità parlamentare (Garraffa)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dalla Corte d’appello di Palermo nei confronti del Senato della Repubblica, che aveva deliberato la insindacabilità ai sensi dell’art. 68 comma 1 Cost. delle dichiarazioni del senatore Garraffa in una conferenza stampa.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un giudizio civile per risarcimento danni, il senatore Costantino Garraffa aveva dichiarato in una conferenza stampa del 3 novembre 2003 di aver ricevuto una minaccia di morte, aggiungendo che la telefonata era arrivata il giorno successivo alla scadenza dell’incarico del commissario Stapino Greco. Il Senato aveva deliberato che si trattasse di opinioni insindacabili ex art. 68 comma 1 Cost., collegandole a una precedente interrogazione parlamentare.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Palermo, giudice rimettente, ha sollevato conflitto di attribuzioni chiedendo di dichiarare che non spettava al Senato di affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni, in quanto non sussisteva un «nesso funzionale» tra le dichiarazioni extra moenia e l’attività parlamentare. La pronuncia è un’ordinanza della fase di ammissibilità. Giudice relatore: Giuseppe Frigo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni, riconoscendo: la legittimazione della Corte d’appello di Palermo (organo giurisdizionale indipendente competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere giudiziario); la legittimazione del Senato; l’esistenza di materia di conflitto di attribuzioni rientrante nella propria competenza. Ha disposto la notifica al Senato per proseguire il giudizio nel merito.

    Il principio

    Per l’ammissibilità del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, è sufficiente verificare l’esistenza dei requisiti soggettivo (legittimazione delle parti) e oggettivo (lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita), restando impregiudicato ogni ulteriore esame nel merito. Il nesso funzionale tra dichiarazioni extra moenia e attività parlamentare è questione di merito da trattare nel prosieguo.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

    L’art. 68 comma 1 Cost. prevede che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La guarentigia copre le dichiarazioni rese nell’esercizio della funzione parlamentare, non qualsiasi dichiarazione del parlamentare.

    Quando sussiste il «nesso funzionale» tra dichiarazioni extraparlamentari e funzione?

    Secondo la giurisprudenza costituzionale e della CEDU, il nesso funzionale richiede una corrispondenza contenutistica tra l’atto parlamentare (es. interrogazione) e la manifestazione di pensiero extraparlamentare: non basta che i temi siano analoghi, occorre che le dichiarazioni esterne riproducano sostanzialmente il contenuto dell’atto parlamentare.

    Chi può promuovere un conflitto di attribuzioni tra poteri?

    Ogni organo costituzionale competente a dichiarare definitivamente la propria volontà nell’esercizio delle funzioni costituzionalmente attribuite: Parlamento, Governo, autorità giurisdizionali (incluse le Corti d’appello in sede di appello finale) e altri organi in posizione di indipendenza garantita dalla Costituzione.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità e irrisponsabilità dei parlamentari per opinioni e voti espressi nell’esercizio delle funzioni
  • Corte cost. n. 270/2014 – Motivazione dell’ordinanza cautelare e potere integrativo del Tribunale del riesame

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 292 e 309 c.p.p. sollevate dal Tribunale del riesame di Brescia, in quanto il giudice rimettente non era più legittimato a sollevare la questione dopo la pronuncia vincolante della Cassazione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale del riesame di Brescia aveva sollevato questione di costituzionalità delle norme del codice di procedura penale che consentono al Tribunale del riesame di integrare la motivazione carente dell’ordinanza cautelare, invece di annullarla per difetto di motivazione. Il caso riguardava un’ordinanza di custodia cautelare in carcere in cui il giudice aveva recepito per relationem la comunicazione di reato della polizia giudiziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano censurati gli artt. 292 commi 1 e 2 lett. c) e 309 comma 9 c.p.p., in riferimento agli artt. 111 commi 2 e 6, 24 e 13 comma 2 della Costituzione. La questione era promossa dal Tribunale ordinario di Brescia, sezione del riesame, con due ordinanze del 13 e 14 novembre 2013. Giudice relatore: Giorgio Lattanzi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili entrambe le questioni per difetto di rilevanza. Il Tribunale del riesame era giudice del rinvio dopo annullamento della Cassazione, la quale aveva già definitivamente deciso che il Tribunale non poteva annullare l’ordinanza cautelare per difetto di motivazione in quel caso. La questione si traduceva in realtà in una richiesta di revisione in grado ulteriore della sentenza della Cassazione.

    Il principio

    Il giudice del rinvio che sia vincolato dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione non è legittimato a sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme che non può più applicare per effetto del dictum vincolante. La questione sarebbe priva di rilevanza perché il suo esito non inciderebbe sulla decisione del giudice a quo.

    Domande e risposte

    Un’ordinanza cautelare può essere annullata se il giudice copia integralmente la comunicazione di reato della polizia?

    Secondo l’interpretazione della Cassazione (poi vincolante per il giudice del rinvio), il Tribunale del riesame non può annullare per difetto di motivazione salvo i casi di carenza grafica o uso di clausole di stile, e ha invece il potere-dovere di integrare la motivazione.

    Qual è la differenza tra il giudice che solleva una questione e il giudice del rinvio?

    Il giudice del rinvio è vincolato dal principio di diritto enunciato dalla Cassazione. Se la questione di costituzionalità riguarda una norma che il giudice del rinvio non può più applicare, la questione è irrilevante e dunque inammissibile.

    Quali sono i requisiti minimi di motivazione di un’ordinanza cautelare?

    L’art. 292 c.p.p. richiede che l’ordinanza contenga gli elementi e le condizioni che giustificano la misura, con indicazione degli indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. La motivazione per relationem è ammessa entro certi limiti, ma non può ridursi a un mero rinvio acritico agli atti di polizia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 269/2014 – Legge finanziaria della Provincia autonoma di Trento e coordinamento della finanza pubblica

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    La Corte costituzionale ha esaminato diverse disposizioni della legge finanziaria della Provincia autonoma di Trento 2012 (l.p. n. 18/2011), impugnate dallo Stato per presunta violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e dell’autonomia legislativa. La Corte ha dichiarato alcune questioni estinte, altre inammissibili, una cessata la materia del contendere, e ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 77 in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose disposizioni della legge finanziaria provinciale 2012 della Provincia autonoma di Trento, contestando norme relative alla spesa per il personale, alle aliquote dell’imposta sulle assicurazioni RCA, alle progressioni di carriera, agli incarichi dirigenziali e ad altre materie. Si trattava di un tipico conflitto tra legislazione provinciale e principi statali di coordinamento della finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 9, 16, 17, 21, 27, 51, 57 e 77 della legge prov. Trento 27 dicembre 2011, n. 18, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117 Cost. e agli artt. 4, 8 e 73 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972). Il giudice relatore era Marta Cartabia; il giudizio era promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: estinto il giudizio per gli artt. 9 comma 5, 21 comma 11 e 51 commi 4, 9 e 18 (a seguito di ius superveniens o rinuncia); inammissibile la questione sull’art. 77 in riferimento allo Statuto speciale; cessata la materia del contendere per l’art. 27 comma 6, lett. c) quanto ai parametri dell’art. 117 comma 2 lett. l) Cost. e art. 8 n. 1) Statuto; non fondata la questione sull’art. 77 in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

    Il principio

    Le Province autonome, nell’esercitare la propria autonomia normativa in materia di personale e finanza locale, devono rispettare i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, inclusi quelli di coordinamento della finanza pubblica. Tuttavia, la Corte non ravvisa irragionevolezza nella norma provinciale relativa alla struttura organizzativa (art. 77) in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

    Domande e risposte

    Le Province autonome possono modificare le aliquote di tributi erariali?

    No, in linea di principio. Lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige disciplina in modo specifico le competenze tributarie provinciali. Modifiche alle aliquote di tributi istituiti dallo Stato richiedono i limiti e le condizioni previste dalla legislazione statale.

    Cosa succede quando la norma provinciale impugnata viene modificata durante il giudizio?

    Se le modifiche normative sopravvenute soddisfano le esigenze che avevano dato origine all’impugnazione, il Presidente del Consiglio dei ministri può rinunciare al ricorso, determinando l’estinzione del giudizio per le questioni corrispondenti.

    Il principio della terzietà del giudice si applica anche ai dirigenti del servizio sanitario?

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla norma che assoggettava la dirigenza sanitaria al cosiddetto spoils system (art. 27 comma 6, lett. c), per sopravvenute modifiche normative, senza pronunciarsi nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 238/2014 – Immunità giurisdizionale Germania, crimini di guerra e controlimiti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che imponevano ai giudici italiani di adeguarsi alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 3 febbraio 2012 sull’immunità della Germania dalla giurisdizione civile italiana per crimini di guerra e contro l’umanità. È la prima attivazione dei «controlimiti» nei confronti di una pronuncia della CIG.

    Di cosa si tratta

    La Corte Internazionale di Giustizia (CIG) aveva stabilito nel 2012 che la Germania godeva di immunità dalla giurisdizione civile italiana anche in relazione ad atti qualificabili come crimini di guerra e contro l’umanità commessi durante la Seconda Guerra Mondiale. La norma consuetudinaria internazionale sull’immunità degli Stati e le norme italiane di esecuzione dello Statuto ONU e della sentenza CIG venivano per ciò a collidere con i principi costituzionali italiani di tutela dei diritti inviolabili della persona e del diritto al giudice.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma consuetudinaria internazionale sull’immunità degli Stati, come recepita nell’ordinamento italiano ai sensi dell’art. 10, co. 1, Cost., nonché delle norme di esecuzione dello Statuto ONU (legge n. 848/1957) e della legge n. 5/2013 che adattava l’ordinamento alla sentenza CIG, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha: 1) dichiarato incostituzionale l’art. 3 della legge n. 5/2013 (adeguamento alla sentenza CIG); 2) dichiarato incostituzionale l’art. 1 della legge n. 848/1957 limitatamente all’esecuzione dell’art. 94 della Carta ONU, nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia CIG del 2012; 3) dichiarato non fondata la questione sulla norma consuetudinaria internazionale sull’immunità in sé. I giudici italiani quindi non devono declinare la giurisdizione nei confronti della Germania per i crimini di guerra e contro l’umanità lesivi di diritti inviolabili.

    Il principio

    Il diritto internazionale consuetudinario sull’immunità degli Stati non può operare nell’ordinamento italiano quando contrasti con i principi supremi della Costituzione — in particolare il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e la tutela dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.) — anche se affermato da una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia vincolante per l’Italia. Sono i cosiddetti «controlimiti».

    Domande e risposte

    Cosa sono i «controlimiti» costituzionali?

    Sono i principi supremi dell’ordinamento costituzionale italiano che fungono da limite all’ingresso di norme internazionali (anche consuetudinarie) nell’ordinamento interno: nessuna norma internazionale, neppure recepita ai sensi dell’art. 10 Cost., può violare tali principi.

    Perché la Corte ha ritenuto che l’immunità della Germania violasse la Costituzione?

    Perché escludere la giurisdizione italiana su crimini di guerra che hanno violato diritti inviolabili (come il divieto di lavori forzati, la protezione dei civili) priva le vittime di qualsiasi accesso alla giustizia, ledendo il nucleo irriducibile del diritto al giudice garantito dall’art. 24 Cost.

    La Germania deve pagare i danni alle vittime italiane?

    La sentenza n. 238/2014 afferma che i giudici italiani non devono declinare la giurisdizione. Tuttavia la questione dell’esecuzione dei giudicati e del pagamento effettivo dei risarcimenti è rimasta aperta e ha generato un lungo contenzioso diplomatico e giurisdizionale italo-tedesco.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 237/2014 – Spesa per consulenze PA, Provincia autonoma di Trento

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 5 e 8, e 4, comma 10, del d.l. n. 101/2013 sull’applicabilità dei vincoli di contenimento della spesa per consulenze alle Province autonome. Le norme statali si applicano ma in modo compatibile con l’autonomia finanziaria della Provincia.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 101/2013 aveva stabilito che la spesa annua delle amministrazioni pubbliche per studi e incarichi di consulenza non potesse superare l’80% del limite dell’anno precedente nel 2014 e il 75% nel 2015. La Provincia autonoma di Trento contestava che queste norme, pur formalmente applicabili, ledessero l’autonomia finanziaria garantita dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 5 e 8, e 4, comma 10, del d.l. n. 101 del 2013, in riferimento a numerosi articoli dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (artt. 8, 16, 79, 80, 81, 87, 88, 103, 104), alle relative norme di attuazione e agli artt. 117, 118 e 119, co. 1, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni relative al comma 5 (limite di spesa): la norma è applicabile alla Provincia, che deve però assolverla fissando con proprio atto interno i criteri di razionale distribuzione delle risorse. Non fondate «nei sensi di cui in motivazione» anche le questioni relative al comma 8 (ispezioni): le visite ispettive dello Stato non possono estendersi ai profili organizzativi provinciali coperti dall’autonomia statutaria. Il comma 4, art. 10, non era direttamente applicabile alla Provincia.

    Il principio

    Le norme statali di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche alle Province autonome, ma queste devono attuarle con propri atti interni nel rispetto dell’autonomia finanziaria garantita dagli Statuti speciali; i controlli ispettivi dello Stato non possono travalicare i confini dell’autonomia provinciale.

    Domande e risposte

    Le Province autonome sono soggette ai vincoli di spesa statali?

    Sì, ma devono attuarli secondo le modalità compatibili con il proprio Statuto speciale. Non si applicano direttamente, ma la Provincia deve adottare misure equivalenti con propri atti.

    Lo Stato può ispezionare le Province autonome sulla spesa per consulenze?

    Solo in misura compatibile con l’autonomia statutaria: le ispezioni non possono spingersi a sindacare scelte organizzative riservate all’autonomia della Provincia.

    Cosa sono le norme di attuazione degli Statuti speciali?

    Sono decreti legislativi adottati con procedimento speciale (commissione paritetica) che specificano come si applicano alle Regioni e Province autonome le materie coperte dallo Statuto, integrando i rapporti tra ordinamento statale e autonomo.

    Norme collegate