Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 253 DPR 495/1992 – Norme transitorie per i ciclomotori in circolazione

    Art. 253 DPR 495/1992 – Norme transitorie per i ciclomotori in circolazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica, ovvero di certificato di conformità, già rilasciato alla data del 30 giugno 1993, potranno continuare a circolare senza il contrassegno di identificazione: a) fino al 30 settembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1 luglio 1992 al 30 giugno 1993; b) fino al 31 dicembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1 luglio 1991 al 30 giugno 1992; c) fino al 31 marzo 1994, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1 luglio 1989 al 30 giugno 1991; d) fino al 30 giugno 1994, se il loro certificato risulta rilasciato prima del 1 luglio

    1989. 2. Per l'assegnazione ed il rilascio del contrassegno ai ciclomotori di cui al comma 1, nonché per la sua registrazione, si applicano le norme del presente regolamento.

  • Art. 252 DPR 495/1992 – Adempimenti dell’intestatario del certificato di circolazione

    Art. 252 DPR 495/1992 – Adempimenti dell’intestatario del certificato di circolazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di circolazione, l'intestatario dello stesso, entro quarantotto ore, ne fa denuncia agli organi di Polizia e chiede il duplicato ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvede a rilasciarlo contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Analogamente procede in caso di deterioramento del certificato di circolazione, previa consegna del documento deteriorato.

    2. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della targa, l'intestatario del corrispondente certificato di circolazione, entro quarantotto ore, chiede il rilascio di un nuovo certificato e l'emissione di una nuova targa ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvede a rilasciare il nuovo certificato e la nuova targa contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Analogamente procede in caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa.

    3. Il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri aggiorna telematicamente gli archivi del Ministero dell'interno in relazione alle operazioni di cui ai commi 1 e

    2. 4. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui ai commi 1 e 2, rientra in possesso del certificato di circolazione o della targa smarriti o sottratti, provvede alla loro distruzione.

    5. In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di certificati di circolazione, i comuni, previa obbligatoria richiesta da parte degli interessati, devono trasmettere all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto cartaceo, secondo la modulistica prescritta dal Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. L'Ufficio centrale operativo sopra citato provvede ad aggiornare il certificato di circolazione trasmettendo per posta, alla nuova residenza dell'intestatario, un tagliando di convalida da apporre sul certificato di circolazione.

    6. Nei casi non previsti al comma 5, l'intestatario deve chiedere, entro trenta giorni dal trasferimento di residenza, l'aggiornamento del certificato di circolazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvedono a rilasciare contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un tagliando, recante la nuova residenza, da apporre sul certificato di circolazione.

  • Art. 251 DPR 495/1992 – Affidamento delle procedure di rilascio di targhe e certificati di circolazione

    Art. 251 DPR 495/1992 – Affidamento delle procedure di rilascio di targhe e certificati di circolazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, sono disciplinate le modalità di affidamento, senza oneri per lo Stato, delle procedure di rilascio delle targhe e di rilascio ed aggiornamento dei certificati di circolazione dei ciclomotori, ai soggetti che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, che ne facciano richiesta.

    2. I soggetti che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al rilascio delle targhe e dei certificati di circolazione dei ciclomotori ai sensi del comma 1, espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, l'insegna indicata nella figura III 3/a.

  • Art. 250 DPR 495/1992

    Art. 250 DPR 495/1992

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Caratteristiche e modalità di applicazione della targa per ciclomotori 1. La targa è composta da sei caratteri alfanumerici, nonché dal marchio ufficiale della Repubblica italiana. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e del marchio ufficiale della Repubblica italiana è nero. I caratteri alfanumerici sono realizzati mediante imbutitura, profonda 1,4 \pm 0,1 millimetri, su un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 \pm 0,05 millimetri, ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.

    2. La forma e le dimensioni della targa e del marchio sono indicati nella figura III 3; il formato dei caratteri nella tabella III 2.

    3. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 2006, N. 153.

    4. Il codice alfanumerico è costituito da una combinazione di lettere e numeri. La progressione delle combinazioni viene stabilita dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

    5. La targa non deve essere necessariamente illuminata, salvo eventuale diversa disposizione impartita dal Ministro dei trasporti e della navigazione. Essa deve essere applicato con le medesime modalità previste per le targhe dei motoveicoli, tranne per quanto riguarda l'altezza minima da terra del suo bordo inferiore che può discendere al di sotto del valore minimo ivi previsto, purché non sia inferiore al raggio della ruota o delle ruote posteriori misurato a veicolo carico.

    6. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 2006, N. 153.

    7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può, in caso di particolari esigenze, stabilire caratteristiche diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2.

  • Art. 249 DPR 495/1992 – Utilizzazione della targa in caso di trasferimento di proprietà dei ciclomotori

    Art. 249 DPR 495/1992 – Utilizzazione della targa in caso di trasferimento di proprietà dei ciclomotori

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. In caso di trasferimento di proprietà, o di costituzione di usufrutto o di locazione con facoltà di acquisto del ciclomotore, o di patto di riservato dominio del ciclomotore, la targa rimane in possesso del titolare che può riutilizzarla per una successiva richiesta di certificato di circolazione dopo averne dato comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 per l'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 225 del codice. L'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli dei dati relativi alla proprietà non muta la natura giuridica di bene mobile non registrato del ciclomotore ed è effettuata, ai fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.

    2. Il titolare che non intenda riutilizzare la targa assegnatagli provvede alla sua distruzione e ne dà comunicazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251, con le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento della sezione "ciclomotori" dell'Archivio nazionale dei veicoli.

  • Art. 248 DPR 495/1992 – Targa per ciclomotori

    Art. 248 DPR 495/1992 – Targa per ciclomotori

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La targa di cui all'articolo 97 del codice ha le caratteristiche di cui all'articolo 250 ed è contraddistinta da un codice alfanumerico.

    2. Non può essere prodotta ed utilizzata una targa che rechi un codice alfanumerico già assegnato ad altra targa.

    3. La targa è strettamente legata al titolare, che la applica solo al veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario. Chi risulta intestatario di più veicoli deve conseguentemente munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe.

  • Art. 247-bis DPR 495/1992 – Variazione dell’intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

    Art. 247-bis DPR 495/1992 – Variazione dell’intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. In caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'aggiornamento della carta di circolazione. Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione.

    2. 2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati: a) all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione è annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi; b) all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciando apposita ricevuta, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio è annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto; c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, assegnando la speciale targa di cui all'articolo 246, comma 2, in dotazione dei Corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione senza conducente per periodi superiori ai trenta giorni; sulla carta di circolazione, intestata a nome del locatore, è annotato il Corpo di polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo contratto; d) all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci, mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo; e) al di fuori dei casi precedenti, all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità.

  • Art. 247 DPR 495/1992 – Comunicazioni degli uffici della M.C.T.C. e del P.R.A

    Art. 247 DPR 495/1992 – Comunicazioni degli uffici della M.C.T.C. e del P.R.A

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Al fine del rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo 94, comma 1, del codice, il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale trasmette al sistema informativo del P.R.A., in via telematica, i dati di identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di proprietà, nonché i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi alle generalità di chi si è dichiarato nuovo proprietario.

    2. L'Ufficio del P.R.A. provvede alle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarità, entro tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui al comma 1, ricusa le formalità dandone comunicazione in via telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

    3. L'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, trasmettendo per posta, alla nuova residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce la carta di circolazione un tagliando di convalida da apporre sulla carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione generale, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986, n. 870 per l'aggiornamento della carta di circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è proprietario o locatario o usufruttuario di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento. (10)

    4. Nei casi non previsti nel comma 3, all'aggiornamento della carta di circolazione provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., che provvedono, altresì, al rinnovo della carta di circolazione nei casi di smarrimento, di sottrazione o di distruzione della carta medesima o delle targhe di cui agli articoli 95 e 102 del codice.

  • Art. 246 DPR 495/1992 – Caratteristiche dei veicoli destinati a servizio di polizia stradale

    Art. 246 DPR 495/1992 – Caratteristiche dei veicoli destinati a servizio di polizia stradale

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 93, comma 11, del codice, oltre che rispondere alle norme del codice e del presente regolamento per quanto riguarda le caratteristiche tecniche stabilite per la categoria di appartenenza, devono possedere altresì i requisiti fissati dall'articolo 227, comma 2, in relazione al punto F, lettera g), dell'appendice V al presente titolo.

    2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può stabilire che ai veicoli di cui al comma 1 venga rilasciata una speciale targa di immatricolazione, anche in deroga ai criteri fissati nel comma 1, lettere a) e c), dell'appendice XII al presente titolo, al fine dell'indicazione che detti veicoli sono destinati esclusivamente al servizio di polizia stradale.

  • Art. 245 Reg. C.d.S. – Comunicazioni fra gli uffici della M.C.T.C e del P.R.A

    Art. 245 Reg. C.d.S. – Comunicazioni fra gli uffici della M.C.T.C e del P.R.A

    D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione del Codice della strada

    1. Al fine del rilascio della carta di circolazione di cui all’articolo 93, comma 5, del codice, il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale trasmette contestualmente al sistema informativo del P.R.A., in via telematica, i dati di identificazione dei veicoli, nonché i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi alle generalità di chi si è dichiarato proprietario, dell’usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, e quelli relativi allo stato giuridico-patrimoniale del veicolo, alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità dei veicoli stessi, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo.

    2. [Comma abrogato dal D.P.R. 8 novembre 2018, n. 144] 3.

    L’Ufficio del P.R.A. provvede alle iscrizioni ed alle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarità, entro tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui al comma 1, ricusa le formalità dandone comunicazione in via telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

    4. [Comma abrogato dal D.P.R. 8 novembre 2018, n. 144]

    È abrogato un comma, non l’articolo. L’articolo resta in vigore. Le parti soppresse sono segnate fra parentesi quadre nel testo (D.P.R. 8 novembre 2018, n. 144).

  • Art. 244 DPR 495/1992

    Art. 244 DPR 495/1992

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610. 1. Ai fini della possibile destinazione a noleggio con conducente, di cui all'articolo 85, comma 2, del codice, vengono considerate adibite al trasporto specifico di persone sia le autoambulanze cosiddette di trasporto che quelle cosiddette di soccorso.

  • CCNL Pesca Marittima: malattia, infortunio e previdenza dei marittimi

    CCNL Pesca

    Malattia, infortunio e previdenza nel CCNL Pesca Marittima

    Per chi lavora in mare, malattia e infortunio hanno una rete di tutele speciale, costruita sulla disciplina della gente di mare e gestita oggi da INAIL e INPS dopo la soppressione dell’IPSEMA.

    In sintesi

    Le tutele del marittimo per malattia e infortunio sono ripartite tra INAIL (infortuni sul lavoro e malattie professionali, gestione navigazione) e INPS (indennità di malattia e maternità dal 1° gennaio 2014), dopo la soppressione dell’ex IPSEMA. Il comporto si fonda sull’art. 2110 c.c.: né il testo del CCNL 2019 né quello del 2022 ne fissano la durata. Il CCNL (art. 56) prevede un’integrazione a carico dell’armatore di 7 € al giorno per i lavoratori temporaneamente inabili (importo confermato dal CCNL 23 settembre 2022), erogata da EBI-Fondo se l’armatore ha versato il premio integrativo (art. 59 bis).

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
    Parti firmatarie
    Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
    Decorrenza
    CCNL del 23 settembre 2022: in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 (art. 64, che prevede il rinnovo tacito di anno in anno in assenza di disdetta); minimi aggiornati dal verbale del 19 gennaio 2024; a settembre 2025 i sindacati hanno approvato la piattaforma per il rinnovo 2026-2029
    Enti competenti
    INAIL (gestione navigazione, infortuni e MP) · INPS (malattia e maternità dal 1/1/2014), già ex IPSEMA
    Fonte
    Testo del CCNL 19 marzo 2019 (Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Pesca); rinnovi del 23 settembre 2022 (testo integrale pubblicato da Federpesca) e del 19 gennaio 2024

    La previdenza marittima dopo l’IPSEMA

    Storicamente le tutele previdenziali e assicurative dei marittimi erano gestite dall’IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo). Con un percorso normativo che ha interessato gli anni successivi, l’IPSEMA è stato soppresso e le sue funzioni ripartite:

    • all’INAIL sono attribuite le funzioni relative all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori del mare (gestione navigazione);
    • all’INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è passata la gestione delle prestazioni di indennità di malattia e maternità precedentemente amministrate dall’ex IPSEMA.

    Il datore di lavoro versa i contributi a questi enti; il marittimo accede alle prestazioni secondo le regole della gestione speciale.

    L’infortunio a bordo

    L’infortunio sul lavoro occorso a bordo o in occasione dell’attività di pesca rientra nella tutela assicurativa obbligatoria gestita dall’INAIL per il settore navigazione. A seconda della gravità, al marittimo spettano prestazioni per l’inabilità temporanea, per l’inabilità permanente e, nei casi più gravi, prestazioni ai superstiti. È essenziale che l’infortunio sia denunciato tempestivamente attraverso le procedure previste, perché da ciò dipende l’accesso alle tutele.

    La malattia del marittimo

    La malattia del marittimo presenta caratteristiche peculiari: può insorgere durante l’imbarco oppure manifestarsi dopo lo sbarco, anche in continuità del rapporto di lavoro. Per questo la disciplina speciale prevede regole specifiche sull’accertamento e sull’erogazione dell’indennità di inabilità temporanea, oggi di competenza INPS. Le procedure di certificazione e di comunicazione vanno seguite con attenzione per non perdere il diritto alle prestazioni.

    Il periodo di comporto

    Durante l’assenza per malattia o infortunio il lavoratore conserva il posto per un periodo — il comporto — alla scadenza del quale il datore può recedere. La fonte è l’art. 2110 del Codice civile, che rinvia alla legge e al contratto collettivo per la durata. Né il testo del CCNL 2019 né quello del 23 settembre 2022 indicano una durata del comporto: valgono l’art. 2110 c.c. e la disciplina marittima.

    Tabella riepilogativa delle tutele

    Chi tutela cosa nel settore della pesca marittima
    Evento Ente competente Prestazione
    Infortunio sul lavoro INAIL (gestione navigazione) Inabilità temporanea, permanente, prestazioni ai superstiti
    Malattia professionale INAIL (gestione navigazione) Prestazioni economiche e sanitarie
    Malattia comune INPS (dal 1/1/2014, già ex IPSEMA) Indennità di inabilità temporanea
    Maternità INPS (dal 1/1/2014, già ex IPSEMA) Indennità di maternità (vedi guida dedicata)
    Conservazione del posto CCNL + art. 2110 c.c. Periodo di comporto

    Nota: le indennità di malattia e infortunio sono quelle di legge, erogate da INPS e INAIL; l’integrazione a carico dell’armatore è di 7 € al giorno (art. 56 del CCNL, importo confermato nel 2022); il CCNL non fissa la durata del comporto.

    Casi pratici

    Tizio — Infortunio durante il recupero degli attrezzi
    Tizio, marinaio, si ferisce a una mano durante il recupero della rete. Si tratta di un infortunio sul lavoro: rientra nella tutela INAIL della gestione navigazione. L’infortunio viene denunciato tempestivamente e a Tizio spettano le prestazioni per l’inabilità temporanea durante la convalescenza.
    Caio — Malattia che si manifesta dopo lo sbarco
    Caio sbarca al termine di una battuta e nei giorni successivi si ammala, in continuità del rapporto di lavoro. La sua indennità di malattia è gestita dall’INPS secondo le regole speciali dei marittimi; Caio segue le procedure di certificazione per accedere alla prestazione.
    Sempronio — Assenza prolungata e comporto
    Sempronio è assente per una lunga malattia. Finché non supera il periodo di comporto previsto dalla legge (art. 2110 c.c.), conserva il posto di lavoro. Solo al superamento del comporto il datore potrebbe recedere; prima di tale momento il licenziamento per il solo fatto della malattia non è legittimo.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.