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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 386 Codice Civile: Approvazione del conto

    Articolo 386 Codice Civile: Approvazione del conto

    Art. 386 c.c. Approvazione del conto

    In vigore

    Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni. Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l’approvazione. Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l’autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.

  • Art. 387 c.c.: Prescrizione delle azioni relative alla tutela

    Art. 387 c.c.: Prescrizione delle azioni relative alla tutela

    Art. 387 c.c. Prescrizione delle azioni relative alla tutela

    In vigore

    Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall’ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso. Le disposizioni di quest’articolo non si applicano all’azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.

  • Art. 388 Codice Civile: Divieto di convenzioni prima dell’approv

    Art. 388 Codice Civile: Divieto di convenzioni prima dell’approv

    Art. 388 c.c. Divieto di convenzioni prima dell’approvazione del conto

    In vigore

    dell'approvazione del conto Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall’approvazione (1) del conto della tutela. La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

  • Articolo 389 Codice Civile: Registro delle tutele

    Articolo 389 Codice Civile: Registro delle tutele

    Art. 389 c.c. Registro delle tutele

    In vigore

    Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l’apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l’esonero e la rimozione del tutore o del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore. Dell’apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per l’annotazione in margine all’atto di nascita del minore. CAPO II – Dell'emancipazione

  • Articolo 390 Codice Civile: Emancipazione di diritto

    Articolo 390 Codice Civile: Emancipazione di diritto

    Art. 390 c.c. Emancipazione di diritto

    In vigore

    Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.

  • Art. 392 Codice Civile: Curatore dell’emancipato

    Art. 392 Codice Civile: Curatore dell’emancipato

    Art. 392 c.c. Curatore dell’emancipato

    In vigore

    Curatore del minore sposato con persona maggiore di età è il coniuge. Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori. Se interviene l’annullamento per una causa diversa dall’età, o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all’ufficio, o, in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell’articolo 165.

  • Articolo 393 Codice Civile: Incapacità o rimozione del curatore

    Articolo 393 Codice Civile: Incapacità o rimozione del curatore

    Art. 393 c.c. Incapacità o rimozione del curatore

    In vigore

    Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348, ultimo comma, 350 e 384.

  • Art. 394 Codice Civile: Capacità dell’emancipato

    Art. 394 Codice Civile: Capacità dell’emancipato

    Art. 394 c.c. Capacità dell’emancipato

    In vigore

    L’emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione. Il minore emancipato può con l’assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto. Per gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare. […] (1) Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma dell’ultimo comma dell’articolo 320.

  • Articolo 395 Codice Civile: Rifiuto del consenso da parte del curatore

    Articolo 395 Codice Civile: Rifiuto del consenso da parte del curatore

    Art. 395 c.c. Rifiuto del consenso da parte del curatore

    In vigore

    Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell’atto […] (2).

  • Articolo 396 Codice Civile: Inosservanza delle precedenti norme

    Articolo 396 Codice Civile: Inosservanza delle precedenti norme

    Art. 396 c.c. Inosservanza delle precedenti norme

    In vigore

    Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell’articolo 394 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa. Sono applicabili al curatore le disposizioni dell’articolo 378.