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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 c.p.p., nella parte in cui non consente all’imputato di richiedere il giudizio abbreviato quando in dibattimento viene contestato un fatto diverso emerso dall’istruzione, anche in caso di contestazione c.d. «fisiologica».
Di cosa si tratta
Nel corso di un processo per tentata estorsione, il pubblico ministero aveva contestato in dibattimento la forma consumata del reato (anziché tentata), sulla base di dichiarazioni rese da un coimputato. I difensori degli imputati avevano chiesto il giudizio abbreviato, ma il tribunale lo aveva negato perché la contestazione era «fisiologica». La Corte d’appello di Lecce aveva sollevato questione di costituzionalità.
La questione di legittimità costituzionale
Era censurato l’art. 516 c.p.p. nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di chiedere il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione riguarda un fatto non risultante dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale. Parametri: artt. 3 e 24 comma 2 Cost. Giudice relatore: Giuseppe Frigo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 c.p.p. nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere il giudizio abbreviato per il fatto diverso emerso nell’istruzione dibattimentale. Ha ritenuto che anche questa ipotesi – come già quelle oggetto delle sentenze n. 333/2009 e n. 237/2012 – determini una ingiustificata disparità di trattamento e una compressione del diritto di difesa.
Il principio
La facoltà di scegliere il rito alternativo è espressione qualificante del diritto di difesa. Quando l’imputazione viene modificata in dibattimento – anche in modo «fisiologico», cioè sulla base di elementi emersi dall’istruzione – l’imputato deve poter rivalutare la convenienza del rito, perché la nuova contestazione cambia le condizioni su cui aveva fondato la propria scelta processuale.
Domande e risposte
Cos’è la contestazione dibattimentale «fisiologica» e cosa la distingue da quella «patologica»?
La contestazione «fisiologica» riguarda fatti emersi dall’istruzione dibattimentale che non risultavano dagli atti d’indagine al momento del rinvio a giudizio. Quella «patologica» o «tardiva» riguarda invece fatti già noti che il PM aveva omesso di contestare. La Corte n. 333/2009 aveva già tutelato l’imputato nel caso patologico; ora la n. 273/2014 lo tutela anche nel caso fisiologico.
Perché la modifica dell’imputazione in dibattimento può pregiudicare il diritto di difesa?
L’imputato aveva scelto di non chiedere il rito abbreviato valutando l’imputazione originaria. Quando questa cambia significativamente (es. da tentativo a consumazione del reato), la scelta effettuata in precedenza non è più rappresentativa della sua volontà informata, e negargli la facoltà di richiedere il rito alternativo viola il diritto di difesa ex art. 24 Cost.
Qual è il vantaggio del giudizio abbreviato per l’imputato?
Il giudizio abbreviato è un rito alternativo che si svolge allo stato degli atti, senza dibattimento. Se l’imputato viene condannato, la pena è ridotta di un terzo. In caso di ergastolo, si applica la reclusione di trenta anni.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza: non si può discriminare tra imputati in base alla modalità della contestazione
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa inviolabile in ogni stato e grado del procedimento
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