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Autore: Andrea Marton

  • Art. 409 Codice Civile: Effetti dell’amministrazione di sostegno

    Art. 409 Codice Civile: Effetti dell’amministrazione di sostegno

    Art. 409 c.c. Effetti dell’amministrazione di sostegno

    In vigore

    Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

  • Art. 410 Codice Civile: Doveri dell’amministratore di sostegno

    Art. 410 Codice Civile: Doveri dell’amministratore di sostegno

    Art. 410 c.c. Doveri dell’amministratore di sostegno

    In vigore

    Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

  • Art. 411 Codice Civile: Norme applicabili all’amministrazione di

    Art. 411 Codice Civile: Norme applicabili all’amministrazione di

    Art. 411 c.c. Norme applicabili all’amministrazione di sostegno

    In vigore

    sostegno (1) Si applicano all’amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. […] (2) All’amministratore di sostegno si applicano alresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779. Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente. Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

  • Art. 412 Codice Civile: Atti compiuti dal beneficiario o dall’am

    Art. 412 Codice Civile: Atti compiuti dal beneficiario o dall’am

    Art. 412 c.c. Atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno in violazione di norme

    In vigore

    dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice (1) Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno.

  • Art. 413 Codice Civile: Revoca dell’amministrazione di sostegno

    Art. 413 Codice Civile: Revoca dell’amministrazione di sostegno

    Art. 413 c.c. Revoca dell’amministrazione di sostegno

    In vigore

    Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L’istanza è comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Il giudice tutelare provvede altresì, anche d’ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l’amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell’articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.

  • Articolo 414 Codice Civile: Persone che possono essere interdette

    Articolo 414 Codice Civile: Persone che possono essere interdette

    Art. 414 c.c. Persone che possono essere interdette

    In vigore

    Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.

  • Articolo 415 Codice Civile: Persone che possono essere inabilitate

    Articolo 415 Codice Civile: Persone che possono essere inabilitate

    Art. 415 c.c. Persone che possono essere inabilitate

    In vigore

    Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente, salva l’applicazione dell’articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

  • Art. 416 Codice Civile: Interdizione e inabilitazione nell’ultim

    Art. 416 Codice Civile: Interdizione e inabilitazione nell’ultim

    Art. 416 c.c. Interdizione e inabilitazione nell’ultimo anno di minore età

    In vigore

    di minore età Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell’ultimo anno della sua minore età. L’interdizione o l’inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l’età maggiore.

  • Art. 417 Codice Civile: Istanza d’interdizione o di inabilitazione

    Art. 417 Codice Civile: Istanza d’interdizione o di inabilitazione

    Art. 417 c.c. Istanza d’interdizione o di inabilitazione

    In vigore

    L’interdizione o l’inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente (1), dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero. Se l’interdicendo o l’inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale (2) o ha per curatore uno dei genitori, l’interdizione o l’inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

  • Art. 418 Codice Civile: Poteri dell’autorità giudiziaria

    Art. 418 Codice Civile: Poteri dell’autorità giudiziaria

    Art. 418 c.c. Poteri dell’autorità giudiziaria

    In vigore

    Promosso il giudizio di interdizione, può essere dichiarata anche d’ufficio l’inabilitazione per infermità di mente. Se nel corso del giudizio d’inabilitazione si rivela l’esistenza delle condizioni richieste per l’interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l’interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l’istruttoria necessaria. Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il giudice, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l’interdizione o per l’inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell’articolo 405. (1)