Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 224/2014 – Copertura finanziaria legge provinciale Bolzano

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 2013 per violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione. La norma provinciale non assicurava una copertura finanziaria adeguata e verificabile per gli oneri introdotti in materia di urbanistica e insediamenti produttivi.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva adottato nel 2013 una legge che modificava numerose disposizioni provinciali in materie quali urbanistica, tutela del paesaggio, aree produttive, attività ricettiva ed espropriazioni. La norma di copertura finanziaria (art. 25) indicava come risorse le unità previsionali di base già presenti in bilancio, ma il Presidente del Consiglio dei ministri ne contestò l’idoneità, sostenendo che le unità previsionali indicate o erano prive di disponibilità o erano destinate a funzioni già abrogate dalla stessa legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 25 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2013 per violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, che impone la copertura finanziaria di ogni legge che introduca nuove o maggiori spese. La norma era promossa in via principale (giudizio in via d’azione).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2013. Ha ribadito che la riduzione compensativa di autorizzazioni di spesa deve essere «sempre espressa e analiticamente quantificata» e che la generica asserzione di economie derivanti dalla nuova disciplina non è sufficiente a garantire una copertura credibile quando le poste di bilancio coinvolte finanziano funzioni eterogenee in modo promiscuo e indistinto.

    Il principio

    L’art. 81, quarto comma, Cost. impone che la copertura finanziaria di ogni legge di spesa sia espressa, analitica e verificabile: non basta il generico rinvio a unità previsionali di bilancio già destinate ad altre funzioni, né la semplice asserzione di economie non quantificate.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 81 Cost. in materia di copertura finanziaria?

    Impone che ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri indichi i mezzi per farvi fronte. La copertura deve essere credibile, effettiva e analiticamente quantificata, non generica.

    Perché la copertura indicata dalla Provincia non era sufficiente?

    Le unità previsionali di base indicate (15215 e 15225) coprivano funzioni eterogenee abrogate dalla stessa legge o prive di disponibilità accertata per l’anno in corso, senza una specifica quantificazione delle economie compensative.

    Questa regola vale anche per le Province autonome?

    Sì. L’obbligo di copertura finanziaria è un principio di diretta applicazione che vincola anche il legislatore provinciale delle Province autonome, ai sensi dell’art. 81 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 133/2014 – Blocco delle retribuzioni nel pubblico impiego e ordinanza di rimessione

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    Con ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni su norme di contenimento della spesa che incidevano sulle retribuzioni nel pubblico impiego, sollevate dal TAR Abruzzo. La pronuncia è di carattere processuale.

    Di cosa si tratta

    Le manovre di finanza pubblica del 2010 e del 2011 hanno introdotto misure di contenimento della spesa che incidevano sui trattamenti economici dei dipendenti pubblici. Il TAR Abruzzo dubitava della legittimità di tali misure rispetto a un ampio ventaglio di parametri costituzionali, dalla tutela del lavoro all’imparzialità e indipendenza della magistratura.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge n. 122 del 2010) e l’art. 2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito dalla legge n. 148 del 2011), sollevati dal TAR per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 53, 97, 101, 102, 104, 107 e 108 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, definendo il giudizio in via processuale senza pronunciarsi nel merito sulle misure di contenimento della spesa.

    Il principio

    Le questioni che non superano il vaglio di ammissibilità sono definite con una pronuncia di rito: la manifesta inammissibilità preclude l’esame nel merito delle censure sollevate.

    Domande e risposte

    Su quali norme verteva il giudizio?

    Su misure di contenimento della spesa pubblica contenute nei decreti-legge n. 78 del 2010 e n. 138 del 2011, incidenti sui trattamenti economici nel pubblico impiego.

    Che cosa significa la decisione di manifesta inammissibilità?

    Significa che la Corte non ha esaminato il merito delle censure, chiudendo il giudizio per ragioni processuali.

    Le misure sui trattamenti economici sono quindi legittime?

    La Corte non lo ha stabilito in questa pronuncia: la decisione è processuale e non entra nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 132/2014 – Trattamento di fine rapporto dei direttori delle ASL e legge delega

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    La Corte costituzionale ha respinto la questione su una norma in materia di trattamento di fine rapporto dei direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie, ritenendo che il legislatore delegato non abbia violato i limiti della delega né le regole di copertura della spesa.

    Di cosa si tratta

    I direttori generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie hanno un rapporto di lavoro peculiare. Una norma del 1992 ne disciplina il trattamento previdenziale e di fine rapporto, equiparandolo a quello del lavoro dipendente. Il Tribunale di Trento dubitava che la disciplina rispettasse i limiti della delega legislativa e le regole sull’equilibrio di bilancio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevato dal Tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 76 e 81, quarto comma, della Costituzione (limiti della delega legislativa e copertura della spesa).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione: il legislatore delegato, assimilando il regime dei compensi a quello del lavoro dipendente, non ha violato le regole di copertura della spesa né ha introdotto modifiche strutturali estranee al mandato della delega.

    Il principio

    La scelta del legislatore delegato di assimilare il trattamento dei direttori delle aziende sanitarie a quello del lavoro dipendente, pur non essendo l’unica possibile, non è manifestamente irragionevole e rientra nei limiti della delega, senza violare le regole costituzionali di copertura della spesa.

    Domande e risposte

    Chi sono i soggetti interessati dalla norma?

    I direttori generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie, il cui trattamento di fine rapporto è equiparato a quello del lavoro dipendente.

    Perché era evocato l’art. 76 Cost.?

    Perché il giudice dubitava che il decreto legislativo avesse rispettato i principi e i criteri della legge di delega; l’art. 81 era invocato sotto il profilo della copertura della spesa.

    Perché la Corte ha respinto la questione?

    Perché la scelta del legislatore delegato, sebbene non l’unica possibile, non è manifestamente irragionevole, rientra nei limiti della delega e non viola le regole di copertura della spesa.

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  • Corte cost. n. 131/2014 – Correzione di un errore materiale nella sentenza n. 39 del 2014

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    Con ordinanza la Corte costituzionale ha disposto la correzione di un errore materiale presente nel dispositivo della propria sentenza n. 39 del 2014. Si tratta di un provvedimento di rettifica formale, non di una nuova decisione di merito.

    Di cosa si tratta

    Anche le pronunce della Corte costituzionale possono contenere errori materiali, cioè sviste o inesattezze formali nel testo. La legge consente di correggerli con un’apposita ordinanza, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione già adottata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si trattava di una questione di legittimità costituzionale, ma della rettifica di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 39 del 2014: al numero 4) le parole «comma 11, primo periodo» andavano integrate con il riferimento al «comma 10, secondo periodo».

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto che nella sentenza n. 39 del 2014 fosse corretto l’errore materiale, sostituendo, al numero 4) del dispositivo, «comma 11, primo periodo» con «comma 10, secondo periodo, e comma 11, primo periodo».

    Il principio

    L’errore materiale contenuto in una pronuncia della Corte costituzionale può essere corretto con apposita ordinanza, che ne rettifica il testo senza modificare la sostanza della decisione.

    Domande e risposte

    Che cos’è un errore materiale?

    È una svista o inesattezza formale nel testo di un provvedimento — ad esempio un riferimento normativo incompleto — che non incide sul contenuto della decisione e può essere corretta.

    La correzione cambia l’esito della sentenza n. 39 del 2014?

    No: la rettifica riguarda solo l’esatta individuazione delle disposizioni nel dispositivo, senza modificare la sostanza della decisione.

    Con quale atto la Corte corregge i propri errori materiali?

    Con un’ordinanza di correzione, distinta dalla sentenza, che dispone la rettifica del testo.

  • Corte cost. n. 130/2014 – Controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari

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    La Corte costituzionale, decidendo un conflitto di attribuzione, ha stabilito che non spettava alla Corte dei conti esercitare il controllo sui rendiconti 2012 dei gruppi consiliari prima dell’adozione delle linee guida previste dalla legge, e ha annullato le relative deliberazioni.

    Di cosa si tratta

    La legge ha introdotto un controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali, da svolgere secondo linee guida deliberate in sede di Conferenza Stato-Regioni e recepite con d.P.C.m. Alcune sezioni della Corte dei conti avevano però esercitato il controllo sui rendiconti 2012 prima che tali criteri fossero individuati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di un conflitto di attribuzione promosso da più Regioni avverso varie deliberazioni della Corte dei conti (sezione delle autonomie e sezioni regionali di controllo per Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte) sui rendiconti dei gruppi consiliari relativi all’esercizio 2012.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato che non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti adottare le deliberazioni impugnate, annullandole. Il potere di controllo era infatti condizionato alla previa individuazione delle linee guida.

    Il principio

    Il controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari presuppone la previa definizione delle linee guida deliberate in sede di Conferenza e recepite con d.P.C.m.: in mancanza di tali criteri, indispensabili, il controllo non poteva essere esercitato sull’esercizio 2012.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzione?

    È il giudizio con cui la Corte costituzionale risolve le controversie sui confini delle competenze tra Stato e Regioni o tra poteri dello Stato, stabilendo a chi spettava adottare un determinato atto.

    Perché le deliberazioni sono state annullate?

    Perché il controllo presupponeva linee guida che ancora non erano state adottate: il potere era condizionato alla previa individuazione dei criteri, ritenuti indispensabili per il suo esercizio.

    Il controllo sui rendiconti è quindi illegittimo in sé?

    No: la Corte ha censurato il suo esercizio sull’esercizio 2012 in assenza delle linee guida, non l’istituto del controllo in quanto tale.

    Norme collegate

    • Art. 119 della Costituzione — è pertinente in tema di autonomia finanziaria e di controllo sulla gestione delle risorse degli enti territoriali.
  • Corte cost. n. 129/2014 – Trasferimento di funzioni mai attuato e cessazione della materia del contendere

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere su una norma impugnata dalla Provincia autonoma di Trento, perché la disposizione, mai attuata, è stata nel frattempo abrogata dal legislatore statale.

    Di cosa si tratta

    Talvolta, dopo la proposizione di un ricorso, la norma impugnata viene modificata o abrogata e non ha mai trovato applicazione. In questi casi il giudizio può chiudersi con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, perché non vi è più un contrasto attuale da risolvere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4, comma 90, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), sollevato dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento all’art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione, allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione. La disposizione prevedeva un trasferimento di funzioni mai realizzato e successivamente abrogato.

    La decisione della Corte

    La Corte, riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni del medesimo ricorso, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché la norma censurata è stata abrogata e non ha mai avuto applicazione.

    Il principio

    Quando la norma impugnata è stata abrogata e non ha mai trovato attuazione, viene meno l’oggetto del giudizio: la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere senza pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Che cosa significa «cessazione della materia del contendere»?

    Significa che, venute meno le ragioni del contrasto perché la norma impugnata è stata abrogata e non ha avuto applicazione, non vi è più nulla da decidere nel merito.

    Perché la norma non aveva avuto applicazione?

    Perché il trasferimento di funzioni da essa previsto non è mai stato attuato e il legislatore statale ha poi abrogato le relative disposizioni, riportando le funzioni all’interno dell’organizzazione statale.

    La Corte ha valutato la legittimità della norma?

    No: la pronuncia chiude il giudizio per il venir meno dell’oggetto, senza esame del merito.

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  • Corte cost. n. 128/2014 – Aumento dei canoni e onere di motivazione del giudice rimettente

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione su una norma in materia di canoni, sollevata dal Consiglio di Stato, per carenze dell’ordinanza di rimessione che hanno impedito di valutare la rilevanza e la fondatezza della censura.

    Di cosa si tratta

    Quando un giudice dubita della legittimità costituzionale di una norma da applicare, deve descrivere in modo adeguato il caso concreto e motivare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione. Nel caso, il Consiglio di Stato aveva sollevato dubbi su una disposizione in tema di canoni, ma senza fornire alla Corte gli elementi minimi del rapporto concessorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), sollevato dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione. La Corte ha rilevato che l’ordinanza di rimessione ometteva di descrivere la fattispecie concreta e gli elementi economici del rapporto, impedendo la valutazione della rilevanza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione: le lacune dell’ordinanza di rimessione, non colmabili attraverso gli altri atti di causa, hanno impedito in radice l’esame della rilevanza e del merito.

    Il principio

    Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve descrivere compiutamente la fattispecie concreta e motivare la rilevanza: l’omessa indicazione degli elementi essenziali del rapporto rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché l’ordinanza del giudice rimettente non descriveva la fattispecie concreta né gli elementi economici del rapporto, impedendo alla Corte di valutare la rilevanza della questione.

    Che cos’è la «rilevanza» di una questione?

    È il nesso per cui la norma sospettata di illegittimità deve essere effettivamente applicata nel giudizio in corso: senza di esso la Corte non può pronunciarsi.

    La norma sui canoni è quindi legittima?

    La Corte non lo ha stabilito: la pronuncia è processuale e non entra nel merito della disposizione.

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  • Corte cost. n. 127/2014 – Misure fiscali statali e competenze delle autonomie speciali

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    La Corte costituzionale ha respinto le questioni promosse da Regioni e Province autonome contro una disposizione del decreto «salva Italia» del 2011, ritenendola compatibile con gli statuti speciali e con il riparto di competenze in materia finanziaria.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano avevano impugnato una misura fiscale contenuta nella manovra di fine 2011, ritenendo lese le proprie prerogative statutarie e l’autonomia finanziaria garantita dalla Costituzione e dagli statuti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 22, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla legge n. 214 del 2011), su ricorso delle Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, allo Statuto speciale per la Valle d’Aosta, allo Statuto per il Trentino-Alto Adige e all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011.

    Il principio

    La disposizione statale impugnata è compatibile con l’autonomia finanziaria delle autonomie speciali garantita dagli statuti e dagli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione: le censure sollevate non sono fondate.

    Domande e risposte

    Chi aveva sollevato le questioni?

    Le Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con distinti ricorsi poi riuniti.

    Su quale norma verteva il giudizio?

    Sull’art. 22, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, una misura della manovra economica di fine 2011.

    Qual è stato l’esito?

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, riservando ad altre pronunce la decisione sulle restanti censure dei medesimi ricorsi.

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  • Corte cost. n. 126/2014 – Contratti di formazione specialistica e competenze regionali

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    La Corte costituzionale ha respinto il ricorso statale contro una legge della Regione Veneto sui contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali per i medici specializzandi. La norma rientra nelle competenze concorrenti e non invade l’ordinamento civile riservato allo Stato.

    Di cosa si tratta

    I medici specializzandi sono legati da un contratto di formazione specialistica. La Regione Veneto aveva previsto la possibilità di finanziare contratti aggiuntivi a livello regionale, con apposite clausole. Il Governo riteneva che ciò invadesse la materia dell’ordinamento civile, riservata allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3 della legge della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. 9 (Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali), su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato l’ordinamento civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione: le clausole previste dalla Regione non modificano lo schema-tipo di contratto disciplinato dallo Stato, ma lo adattano all’ipotesi, già contemplata dalla normativa statale, che la Regione finanzi contratti aggiuntivi.

    Il principio

    La disciplina che si limita ad adattare lo schema-tipo statale per i contratti di formazione aggiuntivi finanziati dalla Regione rientra nelle materie concorrenti (professioni, tutela della salute) e non invade l’ordinamento civile riservato allo Stato, purché le clausole regionali restino compatibili con lo schema nazionale.

    Domande e risposte

    Che cosa sono i contratti aggiuntivi regionali?

    Sono contratti di formazione specialistica per medici finanziati dalla Regione, che si aggiungono a quelli statali, nei limiti già previsti dalla normativa nazionale.

    Perché il Governo aveva impugnato la norma?

    Perché riteneva che la disciplina delle clausole contrattuali invadesse la materia dell’ordinamento civile, riservata in via esclusiva allo Stato.

    Perché la Corte ha respinto il ricorso?

    Perché le clausole regionali non modificano lo schema-tipo statale del contratto, ma si limitano ad adattarlo, restando nelle materie concorrenti delle professioni e della tutela della salute.

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  • Corte cost. n. 125/2014 – Liberalizzazioni del commercio e legge della Regione Umbria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime varie disposizioni di una legge della Regione Umbria in materia di commercio e distribuzione dei carburanti, in contrasto con i principi statali di liberalizzazione e con la tutela della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    Dopo le manovre di liberalizzazione del 2011-2012, lo Stato ha posto principi volti a rimuovere vincoli e restrizioni all’attività commerciale. La Regione Umbria aveva invece introdotto limiti e adempimenti ulteriori in materia di commercio e di rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Il Governo ha impugnato tali norme.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 9, l’art. 43 e l’art. 44 della legge della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10, che incidevano sulla disciplina del commercio e della rete distributiva dei carburanti, su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri per contrasto con i principi statali di liberalizzazione e con la tutela della concorrenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, dell’art. 43 e dell’art. 44 della legge reg. Umbria n. 10 del 2013.

    Il principio

    La Regione non può reintrodurre vincoli e restrizioni all’attività commerciale e alla distribuzione dei carburanti in contrasto con i principi statali di liberalizzazione, riconducibili alla tutela della concorrenza riservata allo Stato.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedono i principi di liberalizzazione?

    Mirano a rimuovere limiti e restrizioni non necessari all’accesso e all’esercizio delle attività economiche, favorendo la concorrenza sul mercato.

    Perché le norme regionali sono state annullate?

    Perché reintroducevano vincoli e adempimenti in contrasto con i principi statali di liberalizzazione del commercio e della distribuzione dei carburanti, in una materia riconducibile alla tutela della concorrenza.

    Quali effetti ha la dichiarazione di illegittimità?

    Le disposizioni regionali colpite sono rimosse dall’ordinamento e non possono più essere applicate.

  • Corte cost. n. 124/2014 – Equa riparazione e termine ragionevole del processo

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    Con ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione su una norma della cosiddetta legge Pinto in materia di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, sollevata in riferimento ai vincoli derivanti dalla CEDU.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 89 del 2001 (legge Pinto) riconosce un indennizzo a chi subisce un processo di durata irragionevole. La Corte d’appello di Reggio Calabria dubitava della legittimità di una disposizione della legge, ritenendola in contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, che impone al legislatore il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, tra cui la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2-bis, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, sollevato dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione civile, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione (vincoli derivanti dalla CEDU). I giudizi sono stati riuniti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, ritenendo la disposizione compatibile con il parametro costituzionale evocato.

    Il principio

    La disciplina dell’equa riparazione censurata non si pone in contrasto con i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali richiamati dall’art. 117, primo comma, della Costituzione: la questione è manifestamente infondata.

    Domande e risposte

    Che cos’è la legge Pinto?

    È la legge n. 89 del 2001 che prevede un’equa riparazione, cioè un indennizzo, a favore di chi ha subito un processo di durata superiore al termine ragionevole.

    Che differenza c’è tra manifesta infondatezza e inammissibilità?

    Nella manifesta infondatezza la Corte esamina il merito e conclude che la censura è chiaramente priva di fondamento; nell’inammissibilità il giudizio si ferma prima, su un ostacolo processuale.

    Perché era evocato l’art. 117, primo comma, Cost.?

    Perché tale norma impone al legislatore il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, tra cui la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, parametro interposto nel giudizio.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — è il parametro evocato: vincola la legislazione al rispetto degli obblighi internazionali, tra cui la CEDU.
  • Corte cost. n. 123/2014 – Prescrizione e azione di responsabilità verso gli amministratori

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    Con ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2941 del codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra società in nome collettivo e amministratori per le azioni di responsabilità. La pronuncia è di carattere processuale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 2941 del codice civile elenca i rapporti in cui la prescrizione resta sospesa, ad esempio tra società di capitali e amministratori finché sono in carica. Un Collegio arbitrale di Padova, chiamato a decidere un’azione di responsabilità di una società in nome collettivo verso il proprio amministratore, dubitava che l’esclusione delle società di persone da questa regola fosse costituzionalmente legittima.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2941, primo comma, numero 7), del codice civile, sollevato dal Collegio arbitrale di Padova, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori per le azioni sociali di responsabilità finché questi sono in carica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, senza esaminare nel merito la denunciata disparità di trattamento tra società di capitali e società di persone.

    Il principio

    La pronuncia conferma che la Corte non procede all’esame nel merito quando la questione presenta vizi che ne impediscono la trattazione, definendo il giudizio con una decisione di rito.

    Domande e risposte

    Che cosa chiedeva il giudice rimettente?

    Chiedeva di estendere alle società in nome collettivo la sospensione della prescrizione già prevista per i rapporti tra società e amministratori, lamentando una disparità di trattamento.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché la Corte ne ha riscontrato la manifesta inammissibilità, definendo il giudizio sul piano processuale senza valutare il merito della censura.

    La regola sulla prescrizione è quindi cambiata?

    No. La disciplina dell’art. 2941 del codice civile resta invariata: la Corte non ha modificato la norma.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — è tra i parametri evocati: garantisce l’eguaglianza e la ragionevolezza delle distinzioni operate dal legislatore.
    • Art. 24 della Costituzione — richiamato sul diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.