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Autore: Andrea Marton

  • Art. 419 c.c.: Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori

    Art. 419 c.c.: Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori

    Art. 419 c.c. Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori

    In vigore

    Non si può pronunziare l’interdizione o l’inabilitazione senza che si sia proceduto all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando. Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d’ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell’interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni. Dopo l’esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all’interdicendo o un curatore provvisorio all’inabilitando.

  • Art. 421 Codice Civile: Decorrenza degli effetti dell’interdizio

    Art. 421 Codice Civile: Decorrenza degli effetti dell’interdizio

    Art. 421 c.c. Decorrenza degli effetti dell’interdizione e dell’inabilitazione

    In vigore

    dell'inabilitazione L’interdizione e l’inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall’articolo 416.

  • Art. 422 c.c.: Cessazione del tutore e del curatore provvisorio

    Art. 422 c.c.: Cessazione del tutore e del curatore provvisorio

    Art. 422 c.c. Cessazione del tutore e del curatore provvisorio

    In vigore

    provvisorio Nella sentenza che rigetta l’istanza d’interdizione o d’inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.

  • Art. 423 Codice Civile: Pubblicità

    Art. 423 Codice Civile: Pubblicità

    Art. 423 c.c. Pubblicità

    In vigore

    Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d’interdizione o d’inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro e comunicati entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita.

  • Art. 424 Codice Civile: Tutela dell’interdetto e curatela dell’i

    Art. 424 Codice Civile: Tutela dell’interdetto e curatela dell’i

    Art. 424 c.c. Tutela dell’interdetto e curatela dell’inabilitato

    In vigore

    dell'inabilitato Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati. Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell’interdicendo e del curatore provvisorio dell’inabilitando a norma dell’articolo 419. Per l’interdicendo non si nomina il protutore provvisorio. Nella scelta del tutore dell’interdetto e del curatore dell’inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all’incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell’articolo 408. (1)

  • Art. 425 Codice Civile: Esercizio dell’impresa commerciale da pa

    Art. 425 Codice Civile: Esercizio dell’impresa commerciale da pa

    Art. 425 c.c. Esercizio dell’impresa commerciale da parte dell’inabilitato

    In vigore

    dell'inabilitato L’inabilitato può continuare l’esercizio dell’impresa commerciale soltanto se autorizzato dal giudice tutelare (1). L’autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore.

  • Art. 426 Codice Civile: Durata dell’ufficio

    Art. 426 Codice Civile: Durata dell’ufficio

    Art. 426 c.c. Durata dell’ufficio

    In vigore

    Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell’interdetto o nella curatela dell’inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, (1) degli ascendenti o dei discendenti.

  • Art. 427 Codice Civile: Atti compiuti dall’interdetto e dall’ina

    Art. 427 Codice Civile: Atti compiuti dall’interdetto e dall’ina

    Art. 427 c.c. Atti compiuti dall’interdetto e dall’inabilitato

    In vigore

    Nella sentenza che pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore. (1) Gli atti compiuti dall’interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell’interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall’interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza di interdizione. Possono essere annullati su istanza dell’inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione fatti dall’inabilitato, senza l’osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza d’inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l’inabilitazione. Per gli atti compiuti dall’interdetto prima della sentenza d’interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell’articolo seguente.

  • Art. 428 Codice Civile: Atti compiuti da persona incapace d’inte

    Art. 428 Codice Civile: Atti compiuti da persona incapace d’inte

    Art. 428 c.c. Atti compiuti da persona incapace d’intendere o di volere

    In vigore

    d'intendere o di volere Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore. L’annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell’altro contraente. L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l’atto o il contratto è stato compiuto. Resta salva ogni diversa disposizione di legge.

  • Art. 429 Codice Civile: Revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione

    Art. 429 Codice Civile: Revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione

    Art. 429 c.c. Revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione

    In vigore

    Quando cessa la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell’interdetto, del curatore dell’inabilitato o su istanza del pubblico ministero. Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero. Se nel corso del giudizio per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall’amministratore di sostegno, il tribunale, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare. (1)