Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 218 DPR 495/1992 – Massa limite sugli assi

    Art. 218 DPR 495/1992 – Massa limite sugli assi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 62 del codice, la massa massima gravante su ciascun asse di un veicolo non può eccedere il valore limite riconosciuto ammissibile dalla casa costruttrice del veicolo stesso. Nel caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dall'articolo 62, comma 7, del codice.

  • Art. 217 DPR 495/1992 – Inscrivibilità in curva dei veicoli – Fascia d’ingombro

    Art. 217 DPR 495/1992 – Inscrivibilità in curva dei veicoli – Fascia d’ingombro

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Ogni veicolo a motore, o complesso di veicoli, compreso il relativo carico, deve potersi inscrivere in una corona circolare (fascia d'ingombro) di raggio esterno 12,50 m e raggio interno 5,30 m. Per i complessi di veicoli deve, inoltre, essere verificata la condizione di inscrizione del complesso entro la zona racchiusa dalla curva di minor raggio descritta dal veicolo trattore, nonché la possibilità di transito su curve altimetriche della superficie stradale. 2. Ai veicoli impiegati per il trasferimento di carrozzerie prive di carico utile, riconosciute idonee per il trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), che soddisfano le condizioni del comma 1, si applica, nei soli confronti delle predette carrozzerie, il limite per la larghezza massima prevista all'articolo 61, comma 4, del codice. 3. Le condizioni di inscrizioni e le possibilità di transito sono definite da tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. 4. Al fine di stabilire condizioni generalizzate di compatibilità tra veicoli trattori e veicoli rimorchiati, il Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. definisce le caratteristiche di normalizzazione di tali veicoli, sostitutive delle verifiche indicate al comma 1.

  • Art. 216 DPR 495/1992 – Lunghezza massima degli autoarticolati, degli autotreni e dei filotreni

    Art. 216 DPR 495/1992 – Lunghezza massima degli autoarticolati, degli autotreni e dei filotreni

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La lunghezza massima di 16,50 m è consentita per gli autoarticolati in cui l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m. Qualora non si verifichi anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza degli autoarticolati non può superare 15,50 m, fermo restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/CEE e successive modificazioni.

    2. La lunghezza massima di 18,35 m è consentita per gli autotreni ed i filotreni che presentano una distanza massima di 15,65 m, misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato, meno la distanza fra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio nonché una distanza massima di 16,00 m, sempre misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato. Qualora non si verifichi anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza degli autotreni e dei filotreni non può superare 18,00 m, fermo restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/CEE e successive modificazioni.

    3. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il Ministro dei lavori pubblici può determinare per gli autoarticolati, per gli autotreni e per i filotreni valori dimensionali diversi da quelli indicati ai commi 1 e

    2. Nota all'art. 216: – La direttiva 85/3 è stata recepita con D. M. 22 gennaio 1988, n. 78: "Attuazione delle direttive CEE n. 85/3 e n. 86/630 relative ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1988.

  • Art. 215 DPR 495/1992 – Motoveicoli ed autoveicoli d’interesse storico o collezionistico

    Art. 215 DPR 495/1992 – Motoveicoli ed autoveicoli d’interesse storico o collezionistico

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.

    2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e

    6. 3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma

    5. 4. Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all'atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo.

    5. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli al punto F, lettera b) dell'appendice V al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione nonché sui pneumatici e sistemi equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilità del conducente.

    6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal presente regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione alla data di fabbricazione dei veicoli interessati e purché siano di efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi.

    7. La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello stesso ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'articolo 103 del codice.

    8. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione dai registri di cui al comma 1, nonché le certificazioni rilasciate dagli stessi, sono stabilite periodicamente dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.

  • Art. 214 DPR 495/1992 – Motoveicoli ed autoveicoli d’epoca

    Art. 214 DPR 495/1992 – Motoveicoli ed autoveicoli d’epoca

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Ai veicoli d'epoca, iscritti nell'apposito elenco previsto nell'art. 60, comma 2, del codice, per la circolazione nei luoghi consentiti, è rilasciato il foglio di via e la targa provvisoria previsti dall'articolo 99 del codice.

    2. Nel foglio di via è indicata la sua validità, limitata al percorso interessato dalla manifestazione o raduno ed alla sua durata, nonché la velocità massima consentita in relazione alle garanzie di sicurezza offerte dal veicolo. Tale velocità non può superare i seguenti limiti: a) 40 km/h, in ogni caso; b) 25 km/h, qualora il veicolo abbia un impianto frenante di soccorso agente su una sola ruota; c) 15 km/h, nel caso in cui il veicolo non sia munito di pneumatici.

    3. Le richieste del foglio di via e delle targhe provvisorie sono avanzate all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione si svolge il raduno o la manifestazione, oppure ove questi abbiano inizio, nel caso di coinvolgimento di province diverse. Tali richieste sono redatte a nome dell'ente organizzatore della manifestazione e indicano, ciascuna, il nome del proprietario del veicolo, la fabbrica, il tipo ed il numero di telaio o di motore del veicolo stesso, il percorso e la durata della manifestazione o del raduno.

    4. Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione è subordinato alla condizione che il raduno o la manifestazione interessi non meno di 15 partecipanti, al nulla osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade interessate nonché alla prescrizione della scorta degli organi di Polizia. 5. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione nell'apposito elenco, istituito presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C., sono stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.

  • Art. 213 DPR 495/1992 – Disciplina dei mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali

    Art. 213 DPR 495/1992 – Disciplina dei mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Sono denominati mezzi di movimentazione i veicoli destinati a trasporti combinati o alla movimentazione di veicoli e containers carrellati nelle aree portuali, aeroportuali o di interscambio, o destinati a collegare due o più delle aree suddette, anche se interrotte da aree pubbliche.

    2. I mezzi di movimentazione sono inquadrati tra le macchine operatrici di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), del codice.

    3. Le prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei mezzi di movimentazione sono stabilite dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.

  • Art. 212 DPR 495/1992 – Attrezzature delle macchine operatrici

    Art. 212 DPR 495/1992 – Attrezzature delle macchine operatrici

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le macchine operatrici possono essere approvate od omologate con attrezzature tra loro diversificate, a condizione che il sistema di lavoro non subisca variazioni secondo le prescrizioni dettate in merito dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.

  • Art. 211 DPR 495/1992 – Limiti e modalità di circolazione delle macchine operatrici

    Art. 211 DPR 495/1992 – Limiti e modalità di circolazione delle macchine operatrici

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, possono circolare su strada nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'articolo 114 del codice, nonché di quelle eventualmente riportate, ai fini della sicurezza della circolazione stradale e della destinazione, sulla relativa carta di circolazione rilasciata da un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C..

    2. Nell'evenienza di cui al comma 1, le macchine operatrici possono altresì circolare con o senza le attrezzature di lavoro riconosciute installabili o asportabili in sede di approvazione o di omologazione, purché, in ogni caso, vengano rispettati i limiti dimensionali o di massa accertati in tale sede, ivi compreso il valore del rapporto minimo fra la massa o le masse gravanti sull'asse o sugli assi anteriori e quella o quelle gravanti sull'asse o sugli assi posteriori.

    3. Delle possibilità previste al comma 2 deve essere fatta esplicita menzione sulla carta di circolazione rilasciata da un'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. per la macchina operatrice interessata.

  • Art. 210 DPR 495/1992 – Velocità teorica ed effettiva delle macchine agricole semoventi

    Art. 210 DPR 495/1992 – Velocità teorica ed effettiva delle macchine agricole semoventi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La velocità massima teorica per costruzione delle macchine agricole semoventi di cui all'articolo 57 del codice deve essere calcolata secondo tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C.

    2. La velocità massima effettiva deve essere verificata secondo tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C.

    3. Alle velocità massime del veicolo indicate dal costruttore e rientranti nei limiti previsti dall'articolo 57 del codice, si applicano le tolleranze previste al riguardo dalle normative comunitarie.

  • CCNL Pesca Marittima: livelli, qualifiche e mansioni dell’equipaggio

    CCNL Pesca

    Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL Pesca Marittima

    L’inquadramento a bordo di un peschereccio segue le qualifiche marittime del Codice della navigazione: dal comandante al mozzo, ogni ruolo ha mansioni, responsabilità e un peso diverso nel riparto del pescato.

    In sintesi

    Il personale imbarcato è inquadrato secondo le qualifiche di bordo: comandante, capo pesca, motorista e personale di macchina, marinaio e mozzo per la coperta. La qualifica dipende dai titoli professionali marittimi e dalle mansioni effettive, incide sul trattamento economico e sul numero di «parti» nel riparto del pescato. Il CCNL si applica all’equipaggio imbarcato (art. 5): per il personale di terra il testo non prevede una classificazione.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
    Parti firmatarie
    Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
    Decorrenza
    CCNL del 23 settembre 2022: in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 (art. 64, che prevede il rinnovo tacito di anno in anno in assenza di disdetta); minimi aggiornati dal verbale del 19 gennaio 2024; a settembre 2025 i sindacati hanno approvato la piattaforma per il rinnovo 2026-2029
    Ambito
    Equipaggio imbarcato su navi adibite alla pesca marittima (art. 5)
    Fonte
    Testo del CCNL 19 marzo 2019 (Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Pesca); rinnovi del 23 settembre 2022 (testo integrale pubblicato da Federpesca) e del 19 gennaio 2024

    Le qualifiche di bordo

    A differenza degli altri settori, nella pesca marittima l’inquadramento non nasce da un sistema di «livelli» astratti, ma dalle qualifiche marittime riconosciute dal Codice della navigazione e dalla normativa sulla gente di mare. Ciascun membro dell’equipaggio possiede un titolo professionale e ricopre un ruolo preciso nella spedizione di pesca.

    Le figure principali sono:

    • Comandante: responsabile della navigazione, della sicurezza dell’unità e della conduzione della spedizione di pesca; ha la rappresentanza dell’armatore a bordo.
    • Capo pesca: dirige e coordina le operazioni di cattura, sceglie le tecniche e le zone di pesca; nelle unità minori il ruolo può coincidere con il comandante.
    • Motorista / personale di macchina: cura il funzionamento e la manutenzione dell’apparato motore e degli impianti tecnici di bordo.
    • Marinaio: personale di coperta esperto, addetto alle manovre, alla calata e al recupero degli attrezzi da pesca, alla lavorazione e conservazione del pescato.
    • Mozzo: personale di coperta in formazione o con minore esperienza, affianca i marinai nelle operazioni di bordo.

    Personale di coperta e personale di macchina

    L’equipaggio si articola tradizionalmente in due grandi comparti: il personale di coperta (comandante, capo pesca, marinai, mozzi), addetto alla navigazione e alle operazioni di pesca, e il personale di macchina (motoristi e addetti tecnici), responsabile dell’apparato propulsivo. Nelle unità di piccole dimensioni i ruoli si sovrappongono e una stessa persona può cumulare più funzioni.

    Tabella riepilogativa delle qualifiche

    Qualifiche di bordo, comparto e mansioni tipiche
    Qualifica Comparto Mansioni principali
    Comandante Coperta / comando Navigazione, sicurezza, direzione della spedizione, rappresentanza dell’armatore
    Capo pesca Coperta Direzione delle operazioni di cattura, scelta delle tecniche e delle zone
    Motorista Macchina Conduzione e manutenzione dell’apparato motore e degli impianti
    Marinaio Coperta Manovre, calata e recupero attrezzi, lavorazione e conservazione del pescato
    Mozzo Coperta Affiancamento ai marinai, mansioni di coperta, formazione pratica

    Nota: i titoli professionali marittimi e i requisiti per ciascuna qualifica sono fissati dalla normativa sulla gente di mare e dal Codice della navigazione. Il CCNL collega il minimo monetario garantito alla qualifica e al tipo di pesca (art. 22) e fissa i parametri retributivi del marinaio polivalente e delle figure di comando (art. 23).

    Qualifica, minimo garantito e parametri

    L’equipaggio è retribuito «alla parte»: il monte produttivo, al netto delle spese, è ripartito al 50% tra armatore ed equipaggio, con un minimo monetario garantito che le tabelle allegate fissano per qualifica e tipo di pesca (art. 22). Il testo letto non indica quante «parti» spettino a ciascuna qualifica: gli usi e le consuetudini locali di miglior favore vanno specificati nella convenzione d’imbarco (art. 22).

    Il CCNL fissa invece i parametri retributivi di alcune figure (art. 23): il marinaio polivalente ha parametro 105 nella pesca costiera locale, 120 nella costiera ravvicinata e 134 nella mediterranea o d’altura; per comandante, motorista e capo pesca i parametri sono 118, 132 e 146. Il mozzo imbarcato per 14 mesi acquisisce la qualifica di marinaio (art. 71).

    Personale di terra (non imbarcato)

    Il CCNL Pesca si applica all’equipaggio imbarcato sulle navi da pesca marittima (art. 5). Per gli addetti che non lavorano a bordo — uffici, magazzino, lavorazione e commercializzazione del pescato — il testo non contiene una classificazione né minimi: dipendono dal contratto collettivo applicato dall’impresa. A questi lavoratori non si applicano le qualifiche di bordo né il sistema «alla parte».

    Casi pratici

    Tizio — Da mozzo a marinaio
    Tizio è imbarcato come mozzo. Dopo 14 mesi di imbarco acquisisce la qualifica di marinaio (art. 71): da quel momento ha diritto al relativo inquadramento e al minimo monetario garantito della nuova qualifica.
    Caio — Marinaio che sostituisce il motorista
    Durante una campagna il motorista di Caio sbarca per malattia e Caio, in possesso del titolo, ne assume temporaneamente le funzioni. Nella pesca oceanica, a chi è affidata una funzione di grado superiore spettano «pro tempore» la paga e gli emolumenti di quel grado, e la funzione deve risultare dai libri di bordo (art. 38); nelle altre pesche valgono le regole generali dell’art. 2103 c.c.
    Sempronia — Addetta alla lavorazione del pescato a terra
    Sempronia lavora nello stabilimento dell’impresa, addetta alla pulitura e al confezionamento del pescato. Non è imbarcata: il CCNL Pesca non si applica al suo rapporto (art. 5), che segue il contratto collettivo applicato dall’impresa, e non rientra nelle qualifiche di bordo né nel riparto «alla parte».
  • Art. 209 DPR 495/1992 – Equipaggiamento ed attrezzatura delle macchine agricole semoventi per il trasporto di persone

    Art. 209 DPR 495/1992 – Equipaggiamento ed attrezzatura delle macchine agricole semoventi per il trasporto di persone

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I sedili per accompagnatori, equipaggianti le macchine agricole semoventi, devono rispondere alle prescrizioni di cui all'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212; dette prescrizioni si applicano integralmente per le trattrici agricole e, per quanto possibile, per le altre macchine agricole semoventi.

    2. I rimorchi agricoli, per effettuare il trasporto di persone, devono essere di tipo omologato, almeno a due assi, equipaggiati con dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico oppure misto ed automatico; devono, inoltre, essere muniti di idonee sospensioni.

    3. I sedili disposti sul pianale del rimorchio, durante il trasporto delle persone, devono essere fissati solidamente, sia dalla parte anteriore che da quella posteriore ed in corrispondenza di intervalli non superiori a due posti, con elementi in ferro e bulloni direttamente alla struttura portante del veicolo.

    4. Sono vietati l'attacco dei sedili alle sponde del rimorchio e la possibilità di appoggio delle persone alle sponde stesse; i sedili devono essere muniti di spalliera dell'altezza di almeno 300 mm e di braccioli, alle estremità laterali, alti almeno 200 mm.

    5. La larghezza del sedile per ciascun posto non dovrà essere inferiore a 500 mm, la profondità non inferiore a 300 mm, la distanza tra gli schienali di due file parallele di sedili non inferiore a 800 mm.

    6. La corsia longitudinale non dovrà essere inferiore a 400 mm, misurata all'altezza del piano del sedile.

    7. Il rimorchio, durante il trasporto delle persone, deve essere equipaggiato con centine e telone per tutta la sua lunghezza, oppure con sponde alte non meno di 900 mm, e munito di scala amovibile.

    8. Il numero delle persone trasportabili è commisurato al numero dei posti a sedere e, comunque, mai superiore a

    20. Inoltre la somma della massa delle persone trasportate, determinata assumendo convenzionalmente la massa di ciascuna persona pari a 70 kg più 10 kg di bagagli o attrezzi, e della tara del rimorchio attrezzato, non deve superare la massa complessiva a pieno carico assegnata al rimorchio stesso in sede di omologazione.

  • Art. 208 DPR 495/1992 – Limiti per il trasporto delle persone con le macchine agricole

    Art. 208 DPR 495/1992 – Limiti per il trasporto delle persone con le macchine agricole

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il trasporto per motivi di lavoro dell'accompagnatore di animali o di prodotti agricoli o di sostanze di uso agrario, nonché degli addetti ai lavori agricoli, può essere consentito nel limite massimo di due unità soltanto sulle trattrici agricole nonché sulle macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi aventi velocità massima non superiore a 30 km/h; il trasporto di persone sui rimorchi agricoli è ammesso nei limiti e con le modalità fissate nell'articolo

    209. È comunque vietato il trasporto di persone in piedi.

    2. Per effettuare il trasporto di persone occorre richiedere ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. l'accertamento dell'idoneità della macchina stessa, attrezzata per il trasporto di persone. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., accertata l'idoneità della macchina, annota sulla carta di circolazione il numero delle persone che possono essere trasportate, compreso il conducente, e l'attrezzatura prescritta.

    3. Il trasporto di persone sui rimorchi agricoli può effettuarsi soltanto dal luogo dove ha sede l'azienda agricola o dal centro di raccolta al posto di lavoro, e viceversa.

    4. Sulla carta di circolazione del rimorchio devono essere, inoltre, indicate le targhe delle trattrici alle quali il rimorchio stesso può essere agganciato.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.