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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 441 Codice Civile: Concorso di più obbligati

    Articolo 441 Codice Civile: Concorso di più obbligati

    Art. 441 c.c. Concorso di più obbligati

    In vigore

    Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche. Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l’onere in tutto o in parte, l’obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore. Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l’autorità giudiziaria secondo le circostanze.

  • Articolo 442 Codice Civile: Concorso di più aventi diritto

    Articolo 442 Codice Civile: Concorso di più aventi diritto

    Art. 442 c.c. Concorso di più aventi diritto

    In vigore

    Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non è in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l’autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore.

  • Articolo 443 Codice Civile: Modo di somministrazione degli alimenti

    Articolo 443 Codice Civile: Modo di somministrazione degli alimenti

    Art. 443 c.c. Modo di somministrazione degli alimenti

    In vigore

    Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto. L’autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione. In caso di urgente necessità l’autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l’obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.

  • Articolo 444 Codice Civile: Adempimento della prestazione alimentare

    Articolo 444 Codice Civile: Adempimento della prestazione alimentare

    Art. 444 c.c. Adempimento della prestazione alimentare

    In vigore

    L’assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l’alimentando ne abbia fatto.

  • Articolo 445 Codice Civile: Decorrenza degli alimenti

    Articolo 445 Codice Civile: Decorrenza degli alimenti

    Art. 445 c.c. Decorrenza degli alimenti

    In vigore

    Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell’obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale.

  • Articolo 446 Codice Civile: Assegno provvisorio

    Articolo 446 Codice Civile: Assegno provvisorio

    Art. 446 c.c. Assegno provvisorio

    In vigore

    Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale può, sentita l’altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.

  • Art. 447 c.c.: Inammissibilità di cessione e di compensazione

    Art. 447 c.c.: Inammissibilità di cessione e di compensazione

    Art. 447 c.c. Inammissibilità di cessione e di compensazione

    In vigore

    compensazione Il credito alimentare non può essere ceduto. L’obbligato agli alimenti non può opporre all’altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.

  • Art. 448 Codice Civile: Cessazione per morte dell’obbligato

    Art. 448 Codice Civile: Cessazione per morte dell’obbligato

    Art. 448 c.c. Cessazione per morte dell’obbligato

    In vigore

    L’obbligo degli alimenti cessa con la morte dell’obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza.

  • Art. 448 bis Codice Civile: Cessazione per decadenza dell’avente

    Art. 448 bis Codice Civile: Cessazione per decadenza dell’avente

    Art. 448 BIS c.c. Cessazione per decadenza dell'avente diritto

    In vigore

    dalla responsabilita' genitoriale sui figli (1)(2) Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all’adempimento dell’obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale (3) e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all’articolo 463, possono escluderlo dalla successione.

  • Articolo 449 Codice Civile: Registri dello stato civile

    Articolo 449 Codice Civile: Registri dello stato civile

    Art. 449 c.c. Registri dello stato civile

    In vigore

    I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull’ordinamento dello stato civile.