Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 195 DPR 495/1992 – Condizioni per la revoca e la sospensione dell’autorizzazione

    Art. 195 DPR 495/1992 – Condizioni per la revoca e la sospensione dell’autorizzazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. L'autorizzazione di cui all'articolo 45, comma 8, del codice, è revocata d'ufficio quando l'impresa cessa l'attività di produzione. Si intende sospesa quando cessa temporaneamente l'attività di produzione ovvero vengano a mancare temporaneamente i requisiti soggettivi o la disponibilità di attrezzature di cui all'articolo

    194. In tal caso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici assegna un congruo termine per il ripristino delle condizioni per ottenere l'autorizzazione, trascorso il quale l'autorizzazione viene formalmente revocata.

    2. L'autorizzazione può essere, altresì, revocata se viene accertato dall'apposito servizio dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: a) fabbricazione di segnali difformi alle norme previste dal presente regolamento o dalle altre disposizioni o non rispondenti ai requisiti tecnici richiesti; b) mancata indicazione sul retro dei segnali dei dati ed elementi previsti dall'articolo 77; c) costruzione dei segnali con materiali non rispondenti ai requisiti previsti dalle norme vigenti; d) mancato rispetto del sistema di qualità previsto da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.; e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610. 3. Il rispetto del sistema di qualità di cui al comma 2, lettera d), deve essere dimostrato entro il primo triennio di validità dell'autorizzazione e deve essere mantenuto nel corso dell'attività dell'impresa.

  • Art. 194 DPR 495/1992 – Dotazioni tecniche e attrezzature

    Art. 194 DPR 495/1992 – Dotazioni tecniche e attrezzature

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 45, comma 8, del codice, devono disporre di almeno un ambiente di lavoro idoneo a norma di legge ed essere in possesso delle seguenti attrezzature minime: a) applicatore per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo secco, attivabile a caldo. Le dimensioni devono essere idonee alla fabbricazione di ogni tipo di segnale stradale previsto dalle norme del presente regolamento; b) applicatore meccanico a rulli per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo sensibile alla pressione; c) attrezzatura per il taglio delle pellicole, costituita da una fustellatrice con serie completa di fustelle oppure da un plotter o da entrambi integrati e da una idonea attrezzatura per il taglio dei pezzi unici; d) laboratorio serigrafico costituito da almeno una macchina serigrafica semi-automatica con piano aspirato di dimensioni non inferiori a 100 x 150 cm, da un corredo essenziale di telai, da inchiostri trasparenti e non, compatibili con le pellicole utilizzate, e da una camera isolata per l'essiccazione degli stessi; il locale serigrafico deve possedere i requisiti previsti dalle norme igienico-sanitarie vigenti; e) strumento per il controllo della qualità delle stampe serigrafiche che consenta la verifica delle coordinate colorimetriche; f) attrezzature idonee per le operazioni di carteggiatura e per la pulizia dei supporti;

    2. Le imprese devono, altresì, avere la proprietà o la disponibilità di attrezzature per la lavorazione meccanica dei supporti e la loro verniciatura. La dotazione minima di tali attrezzature deve comprendere: a) attrezzature per il taglio dei metalli; b) presso-piegatrici; c) puntatrici e saldatrici; d) trapani, smerigliatrici ed altre macchine utensili per carpenteria metallica; e) vasche di sgrassaggio metallo; f) cabina di verniciatura; g) forno di essiccazione.

    3. Le attrezzature di cui al comma 2 devono essere in regola ed avere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge in vigore in materia di prevenzione degli infortuni e di antinquinamento.

  • Art. 193 DPR 495/1992 – Imprese autorizzate alla fabbricazione dei segnali stradali

    Art. 193 DPR 495/1992 – Imprese autorizzate alla fabbricazione dei segnali stradali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La domanda di autorizzazione alla costruzione dei segnali stradali verticali di cui all'articolo 45, comma 8, del codice, deve essere presentata al Ministero dei lavori pubblici e indirizzata allo specifico servizio presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

    2. Alla domanda, le imprese devono allegare la seguente documentazione: a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato; b) dichiarazione, con firma autenticata del legale rappresentante dell'impresa, da cui risulti il nome del fiduciario responsabile della produzione e del sistema di qualità; del direttore tecnico che deve avere provata esperienza nel settore specifico e dalla quale risulti anche il potenziale di mano d'opera dipendente ritenuto congruo rispetto al volume della produzione; c) atto di sottomissione, con indicazione della ubicazione degli impianti di fabbricazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata, con il quale si impegna in qualsiasi momento, a far eseguire da parte di funzionari dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, a ciò espressamente delegati, i controlli e le verifiche ritenute necessarie; d) dichiarazione impegnativa del legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata, da cui risulti l'impegno a comunicare qualsiasi variazione, anche parziale, della struttura aziendale e della sua ubicazione e ragione sociale; e) certificato di abitabilità o agibilità dei locali in cui opera l'impresa, rilasciato dal comune competente per territorio in relazione alle attività in essi svolte; f) certificazione riguardante la prevenzione incendi oppure nulla osta provvisorio per i fabbricati di vecchia costruzione; g) copia della documentazione presentata agli uffici di competenza per le emissioni in atmosfera e copia dell'ultima denuncia presentata ai sensi delle disposizioni vigenti per lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali e di eventuali rifiuti tossici e nocivi; h) dichiarazione che dimostri che l'impresa è in regola con tutti gli obblighi fiscali e previdenziali; i) certificazione antimafia a norma di legge; l) dichiarazione di proprietà o di disponibilità delle attrezzature descritte all'articolo 194, comma 2; m) relazione tecnica sull'attività dell'impresa, sul potenziale produttivo e sulla organizzazione tecnica, con particolare riguardo alla produzione dei materiali, attrezzature, apparecchi o sistemi di segnalamento o di controllo prodotti; n) certificazione attestante l'ottemperanza alle norme in vigore per il contenimento delle sorgenti sonore negli ambienti di lavoro; o) certificazioni di regolarità in materia di sicurezza per la messa a terra degli impianti.

    3. La rispondenza ai requisiti di cui al comma 2 dovrà essere dimostrata all'atto della prima autorizzazione. Detta autorizzazione avrà validità per un triennio dalla data del rilascio e verrà rinnovata previa domanda da presentarsi allo stesso servizio di cui al comma 1, almeno due mesi prima della scadenza triennale.

  • Art. 192 DPR 495/1992 – Omologazione ed approvazione

    Art. 192 DPR 495/1992 – Omologazione ed approvazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, l'interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero, indirizzandola all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell'articolo

    405. 2. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L'interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

    3. Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma

    2. 4. Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Con provvedimento espresso è comunicata al richiedente la eventuale reiezione dell'istanza.

    5. La omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi.

    6. Per la fabbricazione di elementi non conformi ai prototipi riconosciuti ammissibili dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del presente articolo, si applica la sanzione di cui all'articolo 45, comma 9, del codice. Può essere disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del prototipo.

    7. Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.

    8. Il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità al prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. 60

  • Art. 191 DPR 495/1992 – Attraversamento di linee ferroviarie di raccordo

    Art. 191 DPR 495/1992 – Attraversamento di linee ferroviarie di raccordo

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Quando la strada è attraversata da un binario di raccordo ferroviario ed il passaggio di convogli è regolato a vista con segnali manuali di agenti o di personale addetto alla manovra, l'attraversamento deve essere segnalato… mediante il segnale ALTRI PERICOLI (fig. II.35) con pannello integrativo modello II.6/c e successiva CROCE DI S. ANDREA in vicinanza del binario stesso. Il segnale è facoltativo nei centri abitati.

    2. Il segnale ALTRI PERICOLI deve essere posto alla distanza regolamentare dall'attraversamento e va ripetuto in prossimità di questo qualora l'incrocio si effettui a vista ovvero per ogni altra situazione che lo renda necessario.

    3. La posa dei segnali di pericolo installati in prossimità dell'attraversamento è effettuata a cura e a spese dell'esercente la ferrovia o del proprietario del raccordo; la posa degli altri segnali è effettuata, invece, a cura e spese degli enti proprietari della strada.

  • Art. 190 DPR 495/1992 – Visibilità ai passaggi a livello senza barriere non forniti di segnalazione luminosa

    Art. 190 DPR 495/1992 – Visibilità ai passaggi a livello senza barriere non forniti di segnalazione luminosa

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La visibilità della strada ferrata in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere non provvisti di segnalazione luminosa è da considerarsi sufficiente allorché l'utente della strada abbia una visuale libera sulla ferrovia tale che gli consenta, in relazione alla velocità massima dei treni sulla linea, di effettuare l'attraversamento quando nessun treno sia in vista.

  • Art. 189 DPR 495/1992 – Cavalletti da impiegarsi in corrispondenza dei passaggi a livello

    Art. 189 DPR 495/1992 – Cavalletti da impiegarsi in corrispondenza dei passaggi a livello

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I cavalletti da impiegarsi in corrispondenza dei passaggi a livello con barriere o semibarriere, nei casi di avaria dei meccanismi di chiusura, devono avere altezza compresa tra 1 m e 1,40 m, lunghezza di almeno 1,50 m e recare superiormente un pannello dell'altezza di 0,25 m della lunghezza del cavalletto con la superficie, dal lato strada, a strisce bianche e rosse inclinate a 45, ciascuna di larghezza compresa tra 0,15 m e 0,20 m.

    2. Può essere impiegato un solo cavalletto per ogni lato del passaggio a livello qualora il cavalletto rechi superiormente un disco del diametro di 25 cm di colore rosso con bordo bianco; in mancanza di tale disco, devono essere impiegati più cavalletti in numero adeguato alla larghezza della carreggiata stradale.

    3. Le strisce bianche e rosse e il disco rosso con bordo bianco devono essere rifrangenti e realizzati con pellicola ad elevata efficienza (classe 2).

  • Art. 188 DPR 495/1992 – Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione dei passaggi a livello senza barriere

    Art. 188 DPR 495/1992 – Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione dei passaggi a livello senza barriere

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali CROCE DI S. ANDREA e DOPPIA CROCE DI S. ANDREA devono avere la forma e le dimensioni di cui rispettivamente alle figure II.10/a, II.10/b, II.10/c e II.10/d.

    2. Le caratteristiche e le modalità d'installazione dei segnali di cui al comma 1 devono essere, peraltro, conformi a quelle stabilite nel presente regolamento per i segnali verticali. In particolare, essi devono essere installati, uno per ciascun lato del passaggio a livello e a distanza non superiore a 10 m dalla rotaia più vicina.

    3. I dispositivi di segnalazione luminosa e acustica dei passaggi a livello senza barriere devono avere caratteristiche uguali a quelle prescritte nell'articolo 187, inoltre, i due segnali luminosi devono essere installati preferibilmente sul medesimo stante della croce di S. Andrea, immediatamente al di sotto delle ali della croce medesima.

  • Art. 187 DPR 495/1992 – Dispositivi di segnalazione ottica ed acustica delle semibarriere

    Art. 187 DPR 495/1992 – Dispositivi di segnalazione ottica ed acustica delle semibarriere

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Nei passaggi a livello muniti di semibarriere, i dispositivi di segnalazione luminosa devono avere le dimensioni di cui alla figura II.478, essere installati sul margine destro della carreggiata e nelle immediate vicinanze del passaggio a livello e collocati in modo da risultare visibili dalla strada alla maggiore distanza possibile. L'altezza da terra del centro dei dispositivi deve essere non inferiore a 2 m e non superiore a 2,50 m. L'intermittenza delle luci è di 60 % 10 accensioni al minuto. Le caratteristiche tecniche dei dispositivi a luce rossa devono essere tali che l'intensità della luce emessa li renda visibili, in assenza di nebbia, anche di giorno alla distanza di 100 m entro un cono di 30 gradi di apertura.

    2. La segnalazione acustica deve avere le caratteristiche prescritte per quelle dei passaggi a livello con barriere che sbarrano l'intera carreggiata, salvo il livello sonoro che può essere inferiore.

    3. I dispositivi di segnalazione luminosa ad una o due luci eventualmente ripetuti sul margine sinistro della strada possono non essere nelle immediate vicinanze del passaggio a livello ma non distarne oltre 30 m; essi devono avere caratteristiche uguali a quelle dei dispositivi installati sul margine destro.

    4. Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica deve iniziare 30 secondi prima dell'arrivo al passaggio a livello del treno più veloce e l'abbassamento delle barriere deve iniziare non meno di 5 secondi dopo l'inizio del funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa.

    5. La chiusura delle barriere nonché il funzionamento delle segnalazioni luminose ed acustiche devono proseguire fino al termine del passaggio del treno.

  • Art. 186 DPR 495/1992 – Dispositivi di segnalazione acustica ed ottica delle barriere

    Art. 186 DPR 495/1992 – Dispositivi di segnalazione acustica ed ottica delle barriere

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Nei passaggi a livello muniti di barriere i dispositivi di segnalazione ottica a luce rossa, ove previsti, sono installati normalmente sul margine destro della carreggiata nelle immediate vicinanze del passaggio a livello e collocati in modo da essere visibili dalla strada alla maggiore distanza possibile. L'altezza da terra del centro dei dispositivi di segnalazione ottica deve essere compresa tra 2 m e 2,50 m; le caratteristiche geometriche dei dispositivi sono indicati nella figura II.477.

    2. Il dispositivo a luce rossa deve avere intensità tale da risultare visibile, di giorno e in assenza di nebbia almeno a 100 m. Qualora la luce rossa sia resa visibile posteriormente, il dispositivo di segnalazione acustica può emettere un segnale di livello sonoro inferiore a quello indicato nel comma

    3. 3. Il dispositivo di segnalazione acustica deve produrre il suono di una campana o suoneria di livello sonoro tale da essere udibile a distanza non inferiore a 100 m in assenza di ostacoli e con vento e rumori trascurabili.

    4. Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica deve iniziare almeno 5 secondi prima dell'inizio dell'abbassamento delle barriere e terminare non prima della fine dell'abbassamento delle stesse.

  • Art. 185 DPR 495/1992 – Caratteristiche delle strisce bianche e rosse delle barriere

    Art. 185 DPR 495/1992 – Caratteristiche delle strisce bianche e rosse delle barriere

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La superficie delle barriere o semibarriere dei passaggi a livello rivolta verso la strada deve essere a strisce alternate bianche e rosse, deve essere non inferiore a 0,20 m(Elevato al Quadrato) per ogni metro lineare di barriera o semibarriera; valutata sul piano verticale parallelo alla barriera o semibarriera medesima, almeno per la metà della larghezza della carreggiata sbarrata dalle barriere o semibarriere.

    2. Qualora le barriere siano provviste di più luci rosse, tale superficie potrà essere ridotta alla metà. Analoga riduzione potrà essere apportata se trattasi di passaggi a livello situati su strade o mulattiere non atte, di regola, al transito di autoveicoli.

    3. Detta superficie deve avere il margine superiore orizzontale ad una altezza, rispetto al punto più alto della carreggiata, non inferiore a 0,90 m e non superiore a 1,30 m.

    4. Le strisce bianche e rosse devono essere inclinate, rispetto all'orizzontale, di 45 e devono avere ciascuna una larghezza compresa tra 15 e 20 cm.

    5. Le strisce bianche e rosse devono essere rifrangenti e realizzate con pellicola ad elevata efficienza (classe 2).

  • Art. 184 DPR 495/1992 – Disposizioni generali sulle segnalazioni dei passaggi a livello

    Art. 184 DPR 495/1992 – Disposizioni generali sulle segnalazioni dei passaggi a livello

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. In caso di avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello con barriere o semibarriere, le stesse sono sostituite con almeno un cavalletto per parte che deve essere esternamente a strisce rifrangenti bianche e rosse. Le barriere e le semibarriere sono, altresì, sostituibili con una bandiera rossa rifrangente e con una lanterna a luce rossa di notte e negli altri casi di scarsa visibilità, manovrate dall'addetto alla custodia dei passaggi a livello. Nel periodo di tempo intercorrente tra l'insorgere dell'avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello e l'apposizione delle protezioni suindicate, l'esercente la ferrovia provvede a disciplinare la circolazione dei treni, in relazione alla sicurezza dei passaggi a livello.

    2. Le barriere e le semibarriere devono essere esternamente a strisce rifrangenti bianche e rosse. Su ogni semibarriera devono essere collocate almeno due luci rosse delle quali una in corrispondenza della estremità libera. Luci rosse possono essere collocate anche sulle barriere.

    3. Nei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere devono essere collocati, a cura e spese dell'esercente la ferrovia, senza onere per l'eventuale occupazione della sede stradale, i seguenti segnali: a) CROCE DI S. ANDREA se la visibilità verso la ferrovia è sufficiente lungo tutto il percorso di approccio; b) CROCE DI S. ANDREA e segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA posti sullo stesso sostegno, se la visibilità è sufficiente solo da breve distanza dal binario; c) CROCE DI S. ANDREA e dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente nonché dispositivo di segnalazione acustica se la visibilità è insufficiente; il dispositivo luminoso è posto preferibilmente sullo stesso sostegno del segnale.

    4. La croce di S.Andrea, va collocata sulla destra della strada, nella immediata prossimità del binario; è semplice se la ferrovia è a un binario, doppia se la ferrovia è a due o più binari. Anche nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), è opportuno integrare la croce di S. Andrea con i dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica di cui alla lettera c).

    5. Nei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere in cui la circolazione dei treni è molto lenta e la circolazione stradale è regolata da un agente o da apposito semaforo, la croce di S. Andrea è sostituita dal segnale di passaggio a livello senza barriere collocato alla medesima distanza con pannello integrativo recante la distanza in metri dal binario.

    6. Da entrambi i lati dei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere, esclusi quelli provvisti di dispositivo di segnalazione luminosa di cui al comma 3, deve essere assicurata una sufficiente visibilità della strada ferrata tenendo conto in particolare della velocità del treno più veloce ivi in transito.

    7. Per assicurare in ogni caso la visibilità i dispositivi di segnalazione luminosa di cui al comma 4 possono essere ripetuti sul lato sinistro o su apposita isola al centro della carreggiata ovvero possono essere collocati o ripetuti al di sopra della carreggiata, e, inoltre, possono essere resi visibili dalla parte posteriore.

    8. La lanterna a luce rossa di cui al comma 1 è del tipo regolamentare per l'esercizio ferroviario.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.