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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte di cassazione nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera con cui l’Assemblea aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost., le opinioni espresse dal deputato Maurizio Gasparri in due interviste giornalistiche nei confronti di tre magistrati.
Di cosa si tratta
Nel marzo 2000 il deputato Maurizio Gasparri aveva rilasciato due interviste al quotidiano «Il Mattino» in cui esprimeva giudizi fortemente critici nei confronti di tre magistrati (Gian Paolo Cariello, Donato D’Auria e Giovanna Di Donna). La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità delle opinioni ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost. I magistrati avevano agito in giudizio per il risarcimento del danno da diffamazione.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, terza sezione civile, ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, contestando la delibera del 27 febbraio 2001 con cui l’Assemblea aveva dichiarato l’insindacabilità. Parametro: art. 68, comma 1, Cost. La Corte di cassazione sosteneva che le dichiarazioni giornalistiche non avessero il nesso funzionale richiesto con l’attività parlamentare di Gasparri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto nella fase di ammissibilità, riconoscendo la legittimazione della Corte di cassazione (terza sezione civile) a sollevare il conflitto e quella della Camera dei deputati a essere parte del giudizio. Il conflitto entra nella fase di merito.
Il principio
La dichiarazione di ammissibilità nella fase preliminare non pregiudica la valutazione di merito sulla fondatezza del conflitto. Essa accerta solo l’esistenza dei requisiti soggettivi (legittimazione delle parti) e oggettivi (esistenza di una materia di conflitto di competenza della Corte).
Domande e risposte
Chi può sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
Qualsiasi organo dello Stato che sia competente a dichiarare definitivamente la propria volontà nell’esercizio delle funzioni attribuitegli e che ritenga lesa la propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita da un atto di un altro potere. Tra i soggetti legittimati vi sono i giudici comuni, incluse le sezioni della Corte di cassazione.
Perché la Camera aveva deliberato l’insindacabilità delle dichiarazioni di Gasparri?
L’Assemblea della Camera, approvando la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, aveva ritenuto che le opinioni espresse nelle interviste fossero funzionalmente collegate all’attività parlamentare di Gasparri. La Corte di cassazione ha contestato l’esistenza di tale nesso funzionale.
Quando il conflitto viene deciso nel merito?
Dopo la notifica alla Camera dei deputati e la sua eventuale costituzione in giudizio, la Corte esamina se le dichiarazioni fossero effettivamente connesse all’esercizio delle funzioni parlamentari. Se non lo erano, annulla la delibera di insindacabilità e il processo per diffamazione può riprendere.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare: il parametro costituzionale al centro del conflitto tra la Corte di cassazione e la Camera dei deputati
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