Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara che non spettava alla Camera dei deputati negare l’autorizzazione a utilizzare quarantasei intercettazioni telefoniche di un parlamentare imputato di associazione mafiosa, e annulla la relativa deliberazione del 22 settembre 2010.

Di cosa si tratta

Nell’ambito di un procedimento penale per associazione di tipo mafioso (artt. 110 e 416-bis c.p.) a carico dell’allora deputato N.C., il GIP del Tribunale di Napoli aveva chiesto alla Camera dei deputati l’autorizzazione a utilizzare quarantasei conversazioni telefoniche casualmente intercettate, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 140/2003. La Camera aveva negato l’autorizzazione il 22 settembre 2010. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato conflitto di attribuzione contestando tale diniego.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione penale, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione della Camera del 22 settembre 2010, che aveva negato l’autorizzazione a utilizzare le intercettazioni. Il conflitto investe l’interpretazione dell’art. 68, secondo comma, Cost. e dell’art. 6 della legge n. 140/2003, in relazione al potere parlamentare di negare l’autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni casuali di un membro del Parlamento.

La decisione della Corte

La Corte dichiara che non spettava alla Camera dei deputati negare, con deliberazione del 22 settembre 2010, l’autorizzazione a utilizzare le quarantasei intercettazioni richiesta dal GIP del Tribunale di Napoli. Annulla conseguentemente la deliberazione. La Corte ribadisce che il diniego parlamentare all’uso di intercettazioni casuali di un parlamentare è ammissibile solo se fondato su un’interferenza delle intercettazioni con il mandato parlamentare o su una violazione delle garanzie costituzionali del parlamentare; in assenza di tali presupposti, il diniego è illegittimo.

Il principio

L’autorizzazione parlamentare all’utilizzo di intercettazioni «casuali» di un membro del Parlamento non è un potere discrezionale della Camera: il diniego è legittimo solo se le intercettazioni violano le garanzie dell’art. 68 Cost. (insindacabilità per voti e opinioni nell’esercizio delle funzioni) oppure se l’intercettazione era in realtà mirata contro il parlamentare. In assenza di tali condizioni, la Camera non può rifiutare l’autorizzazione.

Domande e risposte

Quando le intercettazioni di un parlamentare richiedono l’autorizzazione della Camera?

L’art. 68, comma 3, Cost. e la legge n. 140/2003 prevedono che l’utilizzo di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni di un membro del Parlamento, anche se avvenute «casualmente», richieda l’autorizzazione della Camera di appartenenza. L’autorizzazione è invece necessaria sempre per intercettazioni dirette.

Su quali basi la Camera può legittimamente negare l’autorizzazione?

Solo se ritiene che l’intercettazione sia in realtà mirata contro il parlamentare (e quindi richiederebbe un’autorizzazione preventiva ex art. 68 Cost.), oppure se le conversazioni intercettate rientrano nell’ambito delle funzioni parlamentari protette dall’insindacabilità. Il semplice diniego di opportunità politica non è sufficiente.

Che conseguenze ha l’annullamento della deliberazione della Camera?

L’annullamento opera sul piano dei rapporti tra poteri dello Stato: la deliberazione è privata di efficacia e il Tribunale può utilizzare le intercettazioni nel procedimento penale a carico del parlamentare senza che la Camera possa nuovamente opporsi sulla stessa base.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.