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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 8 della legge lombarda n. 7/2012 che consentiva alle istituzioni scolastiche di organizzare concorsi per docenti differenziati per ciclo di studi: la disciplina del reclutamento scolastico spetta in via esclusiva allo Stato.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Lombardia n. 7 del 18 aprile 2012 («Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione») aveva modificato l’art. 3 della legge regionale n. 19/2007 sul sistema educativo lombardo, introducendo all’art. 8 la possibilità per le istituzioni scolastiche di organizzare, nell’ambito delle norme generali sull’istruzione o di specifici accordi con lo Stato, concorsi differenziati per ciclo di studi al fine di selezionare personale docente. Il Governo ha impugnato la norma sostenendo che invadesse le competenze statali sull’istruzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 8 della legge lombarda n. 7/2012 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere g), m) ed n), e terzo comma, Cost. La censura principale riguardava la violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di «norme generali sull’istruzione» (lett. n)) e dei «livelli essenziali delle prestazioni» (lett. m)), poiché la norma regionale introduceva un sistema di reclutamento dei docenti differenziato a livello regionale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Lombardia n. 7/2012. La norma impugnata, consentendo alle istituzioni scolastiche autonome di organizzare concorsi per docenti differenziati per ciclo di studi, interferiva con la disciplina statale del reclutamento del personale scolastico, che costituisce una norma generale sull’istruzione di competenza esclusiva statale.
Il principio
Il reclutamento del personale docente nelle scuole statali rientra tra le «norme generali sull’istruzione» riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera n), Cost. Le Regioni non possono dettare modalità concorsuali differenziate, nemmeno «nell’ambito degli accordi con lo Stato», poiché ciò introdurrebbe disparità nell’accesso all’insegnamento contrarie all’unità del sistema scolastico nazionale.
Domande e risposte
Le Regioni non hanno alcun ruolo nell’istruzione?
Le Regioni hanno competenza concorrente in materia di «istruzione» (art. 117, terzo comma, Cost.), ma solo nel rispetto dei principi fondamentali statali. La materia «norme generali sull’istruzione» (art. 117, secondo comma, lett. n)) è invece di competenza esclusiva statale: include le regole sull’accesso all’insegnamento e il reclutamento dei docenti.
Perché un concorso per ciclo di studi è problematico?
Perché crea un sistema di selezione regionale per i docenti, frammentando l’unità del reclutamento nazionale. Un insegnante selezionato con criteri lombardi differenti da quelli statali potrebbe avere una posizione giuridica diversa da quelli reclutati altrove, violando la parità di accesso.
La legge lombarda era interamente incostituzionale?
No: la Corte ha annullato solo l’art. 8. Il resto della legge n. 7/2012 e le altre disposizioni della legge regionale n. 19/2007 sul sistema educativo lombardo non sono state toccate da questa sentenza.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — norme generali sull’istruzione e ordinamento scolastico riservati alla competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. n))
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