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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica. Il conflitto riguarda la delibera con cui il Senato aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost., le opinioni espresse dall’on. Iannuzzi in un libro intitolato «Lo sbirro e lo Stato», che aveva portato all’imputazione per diffamazione a mezzo stampa nei confronti di alcuni magistrati palermitani.
Di cosa si tratta
L’onorevole Raffaele Iannuzzi, senatore, aveva pubblicato nel 2008 il libro «Lo sbirro e lo Stato», in cui esprimeva giudizi molto critici su alcuni magistrati della Procura di Palermo (tra cui Guido Lo Forte, Giancarlo Caselli, Antonio Ingroia e Ignazio De Francisci), definendoli «professionisti dell’antimafia» e accusandoli di condotte dolose e persecutorie. Il Senato aveva deliberato l’insindacabilità delle opinioni. Il Tribunale di Roma ha proposto conflitto di attribuzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice monocratico della quinta sezione penale del Tribunale di Roma ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, contestando la delibera del 3 agosto 2010. Parametro: art. 68, comma 1, Cost. (insindacabilità delle opinioni dei parlamentari). Il ricorrente sosteneva che le affermazioni nel libro non avessero il necessario nesso funzionale con l’attività parlamentare.
La decisione della Corte
Nella fase di ammissibilità, la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, riconoscendo sia il requisito soggettivo (legittimazione del Tribunale monocratico e del Senato) sia quello oggettivo (esistenza della materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla Corte). Non si tratta ancora di una pronuncia nel merito sulla fondatezza del conflitto.
Il principio
Perché l’insindacabilità parlamentare (art. 68, comma 1, Cost.) si estenda a dichiarazioni rese fuori dall’aula, è necessario un nesso funzionale tra le affermazioni extra moenia e l’attività concretamente svolta dal parlamentare. Non è sufficiente un semplice collegamento di argomento o di contesto politico: le dichiarazioni devono riprodurre sostanzialmente le opinioni già espresse in sede parlamentare.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 68, comma 1, della Costituzione?
Stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte costituzionale ha esteso questa garanzia anche alle dichiarazioni rese fuori dall’aula, a condizione che vi sia un nesso funzionale con l’attività parlamentare.
Perché il Tribunale contestava la delibera del Senato?
Perché riteneva che le affermazioni contenute nel libro non fossero riconducibili a specifiche attività parlamentari di Iannuzzi: il disegno di legge invocato dall’imputato (A.S. 2292, sulle commissioni di inchiesta sui pentiti) riguardava un tema generale e non faceva alcun riferimento alle specifiche vicende giudiziarie citate nel libro. Mancava quindi il nesso funzionale richiesto dalla giurisprudenza costituzionale.
Cosa accade dopo la dichiarazione di ammissibilità?
Il conflitto prosegue nella fase di merito: il Senato deve essere notificato e può costituirsi nel giudizio. La Corte deciderà poi se spettava al Senato deliberare l’insindacabilità delle opinioni espresse nel libro, e se del caso annullerà la delibera assembleare.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni, parametro del conflitto
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