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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 450 Codice Civile: Pubblicità dei registri dello stato civile

    Articolo 450 Codice Civile: Pubblicità dei registri dello stato civile

    Art. 450 c.c. Pubblicità dei registri dello stato civile

    In vigore

    I registri dello stato civile sono pubblici. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte. Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

  • Art. 451 c.c.: Forza probatoria degli atti dello stato civile

    Art. 451 c.c.: Forza probatoria degli atti dello stato civile

    Art. 451 c.c. Forza probatoria degli atti dello stato civile

    In vigore

    Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l’ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto. Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria. Le indicazioni estranee all’atto non hanno alcun valore.

  • Art. 452 c.c.: Mancanza, distruzione o smarrimento dei registri

    Art. 452 c.c.: Mancanza, distruzione o smarrimento dei registri

    Art. 452 c.c. Mancanza, distruzione o smarrimento dei registri

    In vigore

    registri Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell’atto, la prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo. In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova consentita nel comma precedente.

  • Articolo 455 Codice Civile: Efficacia della sentenza di rettificazione

    Articolo 455 Codice Civile: Efficacia della sentenza di rettificazione

    Art. 455 c.c. Efficacia della sentenza di rettificazione

    In vigore

    La sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.

  • Articolo 456 Codice Civile: Apertura della successione

    Articolo 456 Codice Civile: Apertura della successione

    Art. 456 c.c. Apertura della successione

    In vigore

    La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

  • Art. 457 Codice Civile: Delazione dell’eredità

    Art. 457 Codice Civile: Delazione dell’eredità

    Art. 457 c.c. Delazione dell’eredità

    In vigore

    L’eredità si devolve per legge o per testamento. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

  • Articolo 458 Codice Civile: Divieto di patti successori

    Articolo 458 Codice Civile: Divieto di patti successori

    Art. 458 c.c. Divieto di patti successori

    In vigore

    Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, (1)è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.

  • Art. 459 Codice Civile: Acquisto dell’eredità

    Art. 459 Codice Civile: Acquisto dell’eredità

    Art. 459 c.c. Acquisto dell’eredità

    In vigore

    L’eredità si acquista con l’accettazione. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.

  • Art. 460 Codice Civile: Poteri del chiamato prima dell’accettazione

    Art. 460 Codice Civile: Poteri del chiamato prima dell’accettazione

    Art. 460 c.c. Poteri del chiamato prima dell’accettazione

    In vigore

    Il chiamato all’eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione. Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio. Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell’eredità a norma dell’articolo 528.

  • Art. 461 c.c.: Rimborso delle spese sostenute dal chiamato

    Art. 461 c.c.: Rimborso delle spese sostenute dal chiamato

    Art. 461 c.c. Rimborso delle spese sostenute dal chiamato

    In vigore

    chiamato Se il chiamato rinunzia alla eredità, le spese sostenute per gli atti indicati dall’articolo precedente sono a carico dell’eredità. CAPO II – Della capacità di succedere