Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 183 DPR 495/1992 – Visibilità degli agenti del traffico

    Art. 183 DPR 495/1992 – Visibilità degli agenti del traffico

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice, durante i servizi previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del codice, quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno che di notte, mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme confezionati con tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca.

    2. Nelle ore notturne e negli altri casi di scarsa visibilità, il personale di cui al comma 1 deve indossare almeno il berretto o il casco, ovvero altro copricapo, e manicotti sugli avambracci di tessuto come indicato al comma 1 (fig. II.475/a). I predetti capi di vestiario possono essere di tipo asportabile. Il casco protettivo previsto dall'articolo 171 del codice deve essere corredato di una fascia in pellicola vinilica bianca rifrangente di altezza non inferiore a 3 cm.

    3. È consentito l'uso di gambali o di fasce su di essi, in tessuto rifrangente quando si opera in particolari condizioni di visibilità notturna (fig. II.475/b).

    4. Anche i cinturoni, le bandoliere, gli spallacci, le fondine, i borselli ed altri capi od oggetti di buffetteria possono essere utilmente confezionati in tutto o in parte con tessuti rifrangenti.

    5. I capi di vestiario o dell'uniforme quali cappotti, impermeabili, giacche a vento, giubbetti o simili devono essere dotati di bande in tessuto rifrangente, di almeno 2 cm, a contorno della fascia toracica e del bordo inferiore.

    6. Apposito capo di vestiario in tessuto rifrangente bianco o grigio – argento della foggia indicata nella figura II.476 è consigliato come dotazione del personale in servizio di pattuglia per indossarlo, ai fini di cui al comma 1, durante gli interventi di emergenza o durante le operazioni di intervento negli incidenti stradali o di deviazione del traffico.

    7. Le norme del presente articolo si applicano anche al personale militare in servizio a norma dell'articolo 12, comma 4 del codice.

    8. I tessuti rifrangenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere uguali a quelli utilizzati per gli indumenti previsti dall'articolo 37, comma 4, cui deve essere aggiunto il tessuto rifrangente bianco.

    9. La pellicola vinilica bianca rifrangente di cui al comma 2 deve avere caratteristiche fotometriche corrispondenti alla classe 1 del disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma 9.

  • Art. 182 DPR 495/1992 – Altri segnali degli agenti del traffico

    Art. 182 DPR 495/1992 – Altri segnali degli agenti del traffico

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Quando sia necessario arrestare tutta la circolazione per consentire il passaggio di veicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, l'agente preposto alla regolazione del traffico deve fare uso di un fischietto emettendo un suono prolungato. A questo segnale i veicoli ed i pedoni in procinto di impegnare una intersezione devono immediatamente fermarsi fino al successivo segnale di via libera, dato con due suoni brevi di fischietto. Quelli che si trovano entro l'area di intersezione devono affrettarsi a sgomberarla.

    2. Un suono prolungato di fischietto, in altre circostanze, può essere utilizzato per intimare l'alt al trasgressore di norme della circolazione.

  • Art. 181 DPR 495/1992 – Segnali manuali degli agenti del traffico

    Art. 181 DPR 495/1992 – Segnali manuali degli agenti del traffico

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 43 del codice, per consentire il deflusso delle correnti veicolari di svolta a sinistra, fermando le correnti veicolari dirette provenienti in senso contrario, gli agenti preposti alla regolazione del traffico devono effettuare il segnale manuale con le braccia distese orizzontalmente e perpendicolarmente tra loro, dirette rispettivamente verso la direzione di provenienza e di destinazione della o delle correnti di svolta.

    2. Altre segnalazioni manuali degli agenti preposti alla regolazione del traffico sono: a) l'oscillazione di una luce rossa con significato di "arresto" per gli utenti della strada verso i quali la luce rossa è diretta; b) l'intimazione dell'alt o di via libera effettuata con l'apposito segnale distintivo di cui all'articolo 24.

  • Art. 180 DPR 495/1992 – Dissuasori di sosta

    Art. 180 DPR 495/1992 – Dissuasori di sosta

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I dissuasori di sosta sono dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate. Essi possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva.

    2. Tali dispositivi devono armonizzarsi con gli arredi stradali e assolvere anche a funzioni accessorie quali la delimitazione di zone pedonali, aree di parcheggio riservate, zone verdi, aiuole e spazi riservati per altri usi.

    3. Nella funzione di arredo stradale i dissuasori sono di tipologie diverse tra le quali l'ente proprietario della strada può individuare quelle più confacenti alle singole specifiche necessità, alle tradizioni locali e all'ambiente urbano.

    4. I dissuasori assumono forma di pali, paletti, colonne a blocchi, cordolature, cordoni ed anche cassonetti e fioriere ancorché integrati con altri sistemi di arredo. I dissuasori devono esercitare un'azione di reale impedimento al transito sia come altezza sul piano viabile sia come spaziamento tra un elemento e l'altro, se trattasi di componenti singoli disposti lungo un perimetro.

    5. I dissuasori possono essere di qualunque materiale: calcestruzzo, ferro, ghisa, alluminio, legno o plastica a fiamma autoestinguente. Devono essere visibili e non devono,, per forma od altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini.

    6. I dissuasori di sosta devono essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada.

  • Art. 179 DPR 495/1992 – Rallentatori di velocità

    Art. 179 DPR 495/1992 – Rallentatori di velocità

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Su tutte le strade, per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocità costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione.

    2. I sistemi di rallentamento ad effetto ottico sono realizzati mediante applicazione in serie di almeno 4 strisce bianche rifrangenti con larghezza crescente nel senso di marcia e distanziamento decrescente. La prima striscia deve avere una larghezza di 20 cm, le successive con incremento di almeno 10 cm di larghezza (figura II.473).

    3. I sistemi di rallentamento ad effetto acustico sono realizzati mediante irruvidimento della pavimentazione stradale ottenuta con la scarificazione o incisione superficiale della stessa o con l'applicazione di strati sottili di materiale in rilievo in aderenza, eventualmente integrato con dispositivi rifrangenti. Tali dispositivi possono anche determinare effetti vibratori di limitata intensità.

    4. Sulle strade dove vige un limite di velocità inferiore o uguale ai 50 km/h si possono adottare dossi artificiali evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli (fig. II.474) visibili sia di giorno che di notte.

    5. I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.

    6. I dossi di cui al comma 4, sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso. In funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni: a) per limiti di velocità pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm; b) per limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm; c) per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm. I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c) può essere realizzato anche in conglomerato. Nella zona interessata dai dossi devono essere adottate idonee misure per l'allontanamento delle acque. Nelle installazioni in serie la distanza tra i rallentatori di cui al comma 4, deve essere compresa tra 20 e 100 m a seconda della sezione adottata.

    7. Il presegnalamento è costituito dal segnale di cui alla figura II.2 di formato preferibilmente ridotto, posto almeno 20 m prima. Ad esso è abbinato il segnale di cui alla figura II.50 di formato ridotto, con un valore compreso tra 50 e 20, salvo che sulla strada non sia già imposto un limite massimo di velocità di pari entità. Una serie di rallentatori deve essere indicata mediante analoghi segnali e pannello integrativo con la parola "serie" oppure "n.. rallentatori".

    8. I rallentatori di velocità prefabbricati devono essere fortemente ancorati alla pavimentazione, onde evitare spostamenti o distacchi dei singoli elementi o parte di essi, e devono essere facilmente rimovibili. La superficie superiore dei rallentatori sia prefabbricati che strutturali deve essere antisdrucciolevole.

    9. I dispositivi rallentatori di velocità prefabbricati devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale…. Tutti i tipi di rallentatori sono posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada che ne determina il tipo e la ubicazione.

  • Art. 178 DPR 495/1992 – Elementi prefabbricati per salvagenti pedonali e delimitatori di corsia

    Art. 178 DPR 495/1992 – Elementi prefabbricati per salvagenti pedonali e delimitatori di corsia

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Gli elementi prefabbricati per salvagenti pedonali sono realizzati generalmente in calcestruzzo, costituiti da sezioni componibili mediante appositi incastri. Essi devono essere impiegati solo nelle zone urbane per la creazione di isole pedonali di rifugio ovvero piattaforme di carico. 2. Le corsie riservate, in cui è permesso il transito solo a determinate categorie di veicoli, possono essere delimitate, fisicamente, dalle strisce di corsia di cui all'articolo 140, commi 6 e 7, oppure con elementi in rilievo tali da realizzare una cordolatura longitudinale. In tal caso, gli elementi in rilievo sostituiscono la striscia gialla.

    3. Gli elementi in rilievo, da utilizzare principalmente in ambito urbano, sono costituiti da manufatti in materiale plastico o gomma di colore giallo. Devono essere dotati di un solido sistema di fissaggio alla pavimentazione in modo da impedirne lo spostamento o il distacco per effetto delle sollecitazioni derivanti dal traffico e devono essere posizionati in modo da consentire il deflusso delle acque piovane.

    4. Gli elementi devono avere una larghezza compresa tra i 15 e 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm con una consistenza ed un profilo tale da consentirne il sormonto in caso di necessità. Possono essere dotati di inserti rifrangenti o di altri sistemi catadiottrici per renderli maggiormente visibili.

    5. I delimitatori di corsia di cui ai commi 3 e 4 devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada.

  • Art. 177 DPR 495/1992 – Segnalazione delle isole di traffico

    Art. 177 DPR 495/1992 – Segnalazione delle isole di traffico

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. L'approssimarsi di un'isola di traffico di qualunque tipo deve essere segnalato da una striscia bianca continua di sufficiente lunghezza e da opportuna zebratura nella parte di pavimentazione stradale che precede la testata dell'isola così come precisato all'articolo

    150. 2. In dette zone zebrate possono impiegarsi serie di elementi paralleli a profilo sporgente leggermente dal piano viabile disposti secondo l'obliquità della zebratura.

    3. Gli elementi, con spigoli opportunamente arrotondati, non devono sporgere più di 5 cm e devono essere verniciati in bianco. La distanza tra due elementi successivi deve essere di massima di 2 m.

    4. I cigli delle isole di traffico e dei salvagente possono essere resi meglio visibili mediante applicazione di strisce verticali gialle rifrangenti e nere.

    5. La testata delle isole di traffico deve essere segnalata mediante il dispositivo a luce propria di cui all'articolo 170, comma 5, o con dispositivo a luce riflessa di colore giallo.

    6. I dispositivi a luce riflessa, denominati delineatori speciali di ostacolo (fig. II.472), sono in genere a sezione semicircolare, per consentire una buona individuazione da diverse posizioni di avvicinamento ed hanno uno sviluppo minimo di 40 cm di semicirconferenza per 50 cm di altezza. Devono essere completamente rifrangenti e, se usati in sostituzione delle colonnine luminose o in combinazione con esse, sono di colore giallo.

    7. Quando viene segnalata la testata o i fronti delle isole di traffico, il delineatore speciale di ostacolo deve essere accoppiato ai vari segnali indicanti i passaggi obbligatori o consentiti (figg. II.82/a, II.82/b e II.83).

  • Art. 176 DPR 495/1992 – Modalità di realizzazione delle isole di traffico

    Art. 176 DPR 495/1992 – Modalità di realizzazione delle isole di traffico

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le isole di traffico possono essere realizzate nei seguenti modi: a) isole a raso: sono realizzate mediante strisce di colore bianco (fig. II.446) ovvero con chiodi a larga testa, od emisfere. Queste ultime devono avere un profilo schiacciato con diametro variabile da 30 a 50 cm e devono essere di colore bianco; b) isole delimitate da elementi verticali: sono realizzate con paletti, paline, birilli, coni, e simili disposti lungo il perimetro dell'isola. La distanza tra un elemento e l'altro deve essere tale da definire perfettamente i margini dell'isola; c) isole permanenti: possono essere realizzate mediante getto di calcestruzzo cementizio ovvero mediante cordolatura in calcestruzzo o pietra da taglio ovvero altro materiale e sistemazione interna a prato. I cigli possono essere del tipo a barriera o del tipo sormontabile. Quando l'isola venga interessata da un attraversamento pedonale e costituisce zona di rifugio deve essere interrotta per una larghezza pari a quella del passaggio pedonale onde permettere ai pedoni l'attraversamento a raso della pavimentazione stradale.

    2. La zona delimitata dal perimetro dell'isola è vietata alla circolazione di tutti i veicoli, ma può essere usata dai pedoni come rifugio per l'attraversamento della carreggiata stradale, allorché l'isola sia interessata da un passaggio pedonale.

    3. Il sistema a raso dovrà di massima essere adottato durante il periodo di sperimentazione dell'isola di traffico.

  • Art. 175 DPR 495/1992 – Dispositivi di segnalazione di ostacoli

    Art. 175 DPR 495/1992 – Dispositivi di segnalazione di ostacoli

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Gli ostacoli, le anomalie e i punti critici stradali, ove non siano eliminabili, devono essere segnalati in tutti i casi in cui sia giudicato necessario a causa della loro posizione aumentarne la visibilità, particolarmente nelle ore notturne.

    2. Gli ostacoli, esistenti entro o vicino la carreggiata, che comportino restrizioni di spazio o pericolo per la circolazione, devono essere segnalati mediante strisce alternate tracciate sull'ostacolo bianche rifrangenti e nere, inclinate a 45 in basso verso il lato dove i veicoli transitano; possono essere realizzate anche su una superficie indipendente da applicare sull'ostacolo (fig- ure II.470 e II.471).

    3. Quando l'ostacolo è localizzato entro la carreggiata, e vi sia incertezza da quale lato transitare, devono essere posti i prescritti segnali di passaggi obbligatori o consentiti (figg. II.82/a, II.82/b e II.83) diretti dalla parte dove i veicoli devono o possono transitare.

    4. In aggiunta al segnalamento sugli ostacoli posti entro la carreggiata, la segnalazione del loro approssimarsi deve essere effettuata mediante zebrature sulla pavimentazione, ovvero con strisce orizzontali oblique di incanalamento.

    5. I cigli dei marciapiedi possono essere resi meglio visibili mediante applicazione di strisce alternate di colori contrastanti (bianco e nero o, se vige il divieto di sosta, con strisce alternate di colori giallo e nero).

    6. Le cuspidi di aiuole o spartitraffico possono essere presegnalate con appositi dispositivi che devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

  • CCNL Pesca Marittima: lavoro notturno, festivo e domenicale a bordo

    CCNL Pesca

    Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Pesca Marittima

    Il pesce non conosce calendario: si pesca di notte, all’alba, nei festivi. Per chi è imbarcato il lavoro notturno e festivo è la regola, non l’eccezione, e la disciplina si adatta a questa realtà.

    In sintesi

    A bordo il lavoro notturno e festivo è una caratteristica ordinaria del mestiere. La disciplina segue i limiti di riposo della gente di mare e il sistema retributivo «alla parte», che già tiene conto della natura dell’attività. Il CCNL non prevede una maggiorazione generale per il notturno a bordo (è compreso nella «parte», art. 9); dà un’indennità giornaliera di almeno 22 € per le uscite di sabato e domenica concordate in marineria e maggiorazioni del 25-40% solo per lo straordinario a terra e oltre gli stretti. Per il personale di terra valgono le regole ordinarie.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
    Parti firmatarie
    Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
    Decorrenza
    CCNL del 23 settembre 2022: in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 (art. 64, che prevede il rinnovo tacito di anno in anno in assenza di disdetta); minimi aggiornati dal verbale del 19 gennaio 2024; a settembre 2025 i sindacati hanno approvato la piattaforma per il rinnovo 2026-2029
    Riferimento di legge
    Normativa speciale sui riposi della gente di mare; Codice della navigazione
    Fonte
    Testo del CCNL 19 marzo 2019 (Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Pesca); rinnovi del 23 settembre 2022 (testo integrale pubblicato da Federpesca) e del 19 gennaio 2024

    Notte e festivi: la normalità della pesca

    In molti settori il lavoro notturno e festivo è un’eccezione, compensata da maggiorazioni. Nella pesca la situazione è rovesciata: moltissime tecniche di pesca si praticano di notte o all’alba (basti pensare alla pesca con le lampare, attratta dalla luce) e l’attività non si ferma necessariamente nei giorni festivi, soprattutto nelle battute d’altura e oceaniche. Il lavoro notturno e festivo è quindi una caratteristica ordinaria del mestiere, che la disciplina del settore tiene presente.

    Il sistema «alla parte» e la natura dell’attività

    Questa peculiarità incide sul trattamento economico. Nel sistema «alla parte», la prestazione dell’equipaggio — comprese le ore notturne e festive necessarie a portare a casa il pescato — è compensata attraverso la quota del ricavato e il minimo monetario garantito, che già riflettono la natura dell’attività. Per questo non sempre il lavoro notturno o festivo assume, a bordo, la forma di una maggiorazione oraria separata come negli altri settori. Il CCNL lo dice espressamente: il trattamento economico del lavoro notturno è «ricompreso» nella retribuzione dell’art. 22, cioè nella «parte» (art. 9 del testo del CCNL del 19 marzo 2019). Sono notturne le ore dalle 22 alle 6; i minori di 18 anni non possono lavorare a bordo dalle 22 alle 7.

    I limiti di riposo della gente di mare

    Anche se il lavoro notturno è frequente, ciò non significa assenza di limiti. La normativa speciale per la gente di mare fissa l’orario massimo di lavoro e i periodi minimi di riposo entro un determinato arco temporale, proprio per prevenire l’affaticamento, particolarmente pericoloso a bordo durante le ore notturne. Il rispetto di questi limiti è una garanzia di sicurezza per l’intero equipaggio.

    Lavoro notturno e festivo nel settore della pesca
    Aspetto Nella pesca Riferimento
    Lavoro notturno Frequente e ordinario (es. pesca con lampare) Limiti di riposo gente di mare
    Sabato e domenica (pesca costiera e mediterranea) Riposo settimanale di almeno 48 ore, di regola sabato e domenica; con accordo di marineria si può pescare fino a 45 giornate l’anno, da recuperare, con indennità di almeno 22 € al giorno Art. 15 CCNL
    Festività lavorate in deroga Recupero entro 10 giorni lavorativi prima o 20 dopo; indennità di almeno 22 € al giorno Art. 69 CCNL
    Festivi in navigazione (navigazione a turni di guardia, tipica della pesca oceanica) Un giorno di riposo per ogni domenica o festività passata in navigazione, mezza giornata per i semifestivi Art. 34 CCNL
    Compenso del notturno Compreso nella quota «alla parte», con il minimo garantito Artt. 9 e 22 CCNL
    Straordinario A terra: +25% (art. 27). Oltre gli stretti: +25% diurno, +30% notturno o festivo, +40% notturno festivo (art. 28) Quota oraria = (importo fisso + valore mensa) / 173
    Riposo Almeno 10 ore su 24 e 77 su 7 giorni (oppure massimo 14 ore di lavoro su 24 e 72 su 7) Art. 18 D.Lgs. 66/2003
    Personale di terra Regole ordinarie su notturno/festivo CCNL personale non imbarcato

    Nota: articoli del testo del CCNL del 19 marzo 2019 (Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Pesca). L’importo di 22 € vale dal 1° ottobre 2022 (artt. 15 e 69 del CCNL 23 settembre 2022; il testo 2019 indicava 18 €).

    Riposi compensativi e recuperi

    Quando l’attività prosegue di notte o nei giorni festivi, il bilanciamento avviene di norma attraverso i riposi compensativi e i periodi di recupero previsti dalla disciplina marittima e dal CCNL. Al rientro in porto e tra una campagna e l’altra sono programmati periodi di riposo. La logica è compensare l’intensità del lavoro a bordo con un adeguato recupero, anche in funzione della sicurezza.

    Il personale di terra

    Per gli addetti che lavorano a terra (uffici, magazzino, lavorazione del pescato) il lavoro notturno, festivo e domenicale segue le regole ordinarie degli altri settori, con le relative maggiorazioni previste dal contratto per il personale non imbarcato: una disciplina distinta da quella dell’equipaggio.

    Casi pratici

    Tizio — Pesca notturna con le lampare
    Tizio è imbarcato su un’unità che pratica la pesca con le lampare, attiva di notte. Il lavoro notturno è la normalità del suo mestiere: la sua prestazione è compensata attraverso la quota «alla parte» e il minimo garantito, nel rispetto dei periodi minimi di riposo previsti per la gente di mare.
    Caio — Battuta che prosegue nel giorno festivo
    Caio è in una battuta d’altura che prosegue in un giorno festivo. L’attività non si ferma, ma il lavoro è organizzato in modo da garantire i riposi minimi; il bilanciamento avviene con i riposi compensativi previsti dalla disciplina marittima e dal CCNL.
    Sempronia — Turno notturno a terra in stabilimento
    Sempronia lavora a terra nello stabilimento e svolge un turno notturno per la lavorazione del pescato fresco. Per lei valgono le regole ordinarie sul lavoro notturno del personale non imbarcato, con le maggiorazioni previste dal contratto.
  • Art. 174 DPR 495/1992 – Delineatori speciali

    Art. 174 DPR 495/1992 – Delineatori speciali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I delineatori speciali sottoindicati sono utilizzati come dispositivi permanenti nei casi previsti dal presente articolo: a) delineatori per galleria; b) delineatori per strade di montagna; c) delineatori per curve strette o tornanti; d) delineatori per intersezioni a "T"; e) delineatori modulari di curva; f) delineatori di accesso; g) dispositivi luminosi di delineazione.

    2. I delineatori speciali temporanei vengono usati nelle zone di cantiere o deviazioni conseguenti a lavori in corso ed hanno caratteristiche e modalità di applicazione stabilite all'articolo

    33. 3. I delineatori speciali permanenti di cui al comma 1 hanno le seguenti tipologie e norme d'uso: a) Delineatori per gallerie (fig. II.464). Sono obbligatori nelle gallerie non illuminate ed in quelle non rettilinee, e sono raccomandati in tutte le gallerie almeno per 100 m nel tratto iniziale. Sono costituiti da pannelli rifrangenti di dimensioni di 20 cm di base per 80 cm di altezza, di colore giallo in gallerie a senso unico. Se la galleria è a doppio senso di marcia, i pannelli devono essere a doppia faccia, rossa in destra e bianca in sinistra. I pannelli devono essere opportunamente fissati in modo che non possa modificarsi nel tempo la loro posizione; in presenza di barriere di sicurezza non devono sporgere verso la carreggiata rispetto alle barriere stesse. La distanza fra i pannelli deve essere al massimo di 20 m. Tale distanza deve essere opportunamente ridotta fino ad un minimo di 8 m se la galleria è in curva ed in prossimità degli imbocchi, per i primi 10 elementi. I delineatori speciali per gallerie possono essere utilmente impiegati anche per evidenziare deviazioni o strettoie permanenti della carreggiata. b) Delineatori per strade di montagna (fig. II.465). Devono essere usati nelle strade soggette ad alto innevamento, la loro ubicazione deve essere scelta in modo che, anche in presenza di forte innevamento, sia individuabile il tracciato stradale. Possono essere realizzati con materiali e sezioni diverse, purché in grado di resistere alle sollecitazioni proprie dell'ambiente di montagna e a quelle derivanti dalle operazioni di sgombero della neve. Il delineatore, la cui altezza deve essere scelta in modo che non venga coperto dal massimo manto nevoso prevedibile, deve presentare fasce alternate, di altezza ciascuna di 50 cm, di colore giallo e nero. Almeno una delle fasce alte deve essere realizzata con pellicola rifrangente di colore giallo. c) Delineatore di curva stretta o di tornante (fig. II.466). Segnala l'andamento del percorso di una curva stretta permanente, ovvero un "tornante". Il segnale è costituito da un pannello rettangolare, posto orizzontalmente, recante un disegno a punte di freccia bianche su fondo nero, orientate nella direzione di marcia del veicolo cui è diretto. Sulle strade extraurbane è obbligatorio in tutte le curve di raggio inferiore a 30 m e di sviluppo tale da determinare mancanza di visibilità. Tale pannello va installato sul lato esterno della curva in posizione mediana e ortogonalmente alla visuale dei conducenti cui è rivolto. Nelle strade a doppio senso di marcia i segnali in questione devono essere posti in opera orientati per ogni direzione di marcia, in modo da essere visibili soltanto dalla parte del conducente cui si riferiscono. Le dimensioni sono: 1) normale: 60 x 240 cm; 2) grande: 90 x 360 cm. L'altezza di posa viene fissata caso per caso, a seconda della configurazione dei luoghi e delle altimetrie, in modo tale che il pannello ricada il più possibile entro il cono visivo dei conducenti. d) Delineatore per intersezioni a "T" (fig. II.467). Deve essere posto di fronte al ramo della intersezione che non prosegue, al di sotto del gruppo o dei gruppi segnaletici di direzione, ove esistenti, e parallelamente alla strada che continua. È costituito da un pannello rettangolare posto con il lato maggiore orizzontale, recante un disegno a punte di freccia bianche su fondo nero, orientate nelle due direzioni esterne. È obbligatorio, essendo l'unico dispositivo di segnalamento di tale punto anomalo. Le dimensioni sono: 1) normale: 60 x 240 cm; 2) grande: 90 x 360 cm. Il segnale è posto in opera a cura e spese dell'ente proprietario della strada che non prosegue. e) Delineatori modulari di curva (fig. II.468). Sono da considerare una sezione modulare del delineatore di curva stretta. Sono impiegati in serie di più elementi per evidenziare il lato esterno delle curve stradali di raggio superiore a 30 m e curve autostradali, quando sia necessario migliorare la visibilità dell'andamento della strada a distanza. Sono costituiti da un pannello quadrato delle dimensioni di 60 x 60 cm sulla viabilità ordinaria e 90 x 90 cm sulle autostrade e strade extraurbane principali, con un disegno a punta di freccia bianca su fondo nero. Lo spaziamento longitudinale fra gli elementi è di massima quello previsto dalla tabella seguente; esso deve essere tale che, in ogni caso, almeno tre delineatori devono essere sempre nel cono visivo del conducente. Raggio della curva Spaziamento longitudinale (metri) (metri) __ __ da 30 a

    50………. 8 da 50 a 100……… 12 da 100 a

    200……… 20 da 200 a

    400……… 30 oltre 400 (se necessario).. da 30 a 50 f) Delineatori di accesso (fig. II.469). Per particolari esigenze della circolazione possono essere adottati paletti aventi le superfici laterali a strisce alterne bianche e rosse di altezza di 20 cm. La sezione di questi paletti può essere circolare, quadrata, rettangolare o triangolare. Tale tipo di delineatore sarà adottato per delimitare i due lati degli accessi stradali secondari non altrimenti presegnalati, e quelli che, per la loro ubicazione particolare, risultino difficilmente individuabili. I paletti devono avere altezza minima di 1 m da terra, sezione atta a garantire una buona visibilità a distanza, ed essere completamente rifrangenti. g) Dispositivi di delineazione luminosa. Curve, punti critici o altre anomalie stradali possono essere evidenziate con dispositivi di delineazione luminosi purché colori, forme e modalità d'uso assicurino l'uniformità di illuminazione e l'assenza di abbagliamento. Tali dispositivi sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che ne autorizza l'uso per le situazioni specifiche.

  • Art. 173 DPR 495/1992 – Delineatori normali di margine

    Art. 173 DPR 495/1992 – Delineatori normali di margine

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I delineatori normali di margine (fig. II.463) devono essere installati lungo quei tronchi stradali, fuori dei centri abitati, nei quali la velocità locale predominante, l'andamento planoaltimetrico o le condizioni climatiche locali rendono necessario visualizzare a distanza l'andamento dell'asse stradale.

    2. Su tratti di strada omogenei l'installazione dei delineatori deve essere continuativa, evitando installazioni saltuarie e usando lo stesso tipo di delineatore.

    3. I delineatori devono essere spaziati di una distanza costante in rettilineo, al massimo 50 m, ed infittiti in curva con criterio differenziale in relazione al raggio di curvatura. Gli intervalli di posa devono comunque essere il più possibile uniformi sullo stesso tratto di strada, in modo da costituire una guida ottica omogenea.

    4. Indicativamente va adottata la spaziatura risultante dalla seguente tabella: Raggio della curva Spaziamento longitudinale (metri) (metri) __ __ Fino a 30……. 6 da 30 a

    50……. 8 da 50 a 100…… 12 da 100 a

    200…… 20 da 200 a

    400…… 30 oltre 400……. intervallo adottato in rettilineo La spaziatura deve essere adeguatamente ridotta anche in rettilineo in zone abitualmente nebbiose.

    5. Devono essere collocati al limite esterno della banchina e comunque a non meno di 50 cm dal bordo esterno della carreggiata.

    6. L'altezza fuori terra del delineatore deve essere compresa fra 70 e 110 cm; la sezione, preferibilmente trapezoidale con spigoli arrotondati, deve potersi inscrivere in un rettangolo di 10 x 12 cm con lato minore parallelo all'asse stradale.

    7. I delineatori devono essere di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, nella quale devono essere inseriti elementi rifrangenti volti verso le correnti di traffico interessate, con le seguenti modalità: a) nelle strade o carreggiate a senso unico: nel delineatore di destra, deve apparire un solo elemento rifrangente di colore giallo della superficie minima di 60 cm(Elevato al Quadrato); nel delineatore di sinistra devono apparire due elementi rifrangenti gialli posti in verticale ed opportunamente distanziati fra loro, ciascuno con superficie attiva minima di 30 cm(Elevato al Quadrato); b) nelle strade a doppio senso di marcia: sul lato destro deve apparire un elemento rifrangente di colore rosso, sul lato sinistro deve apparire un elemento rifrangente di colore bianco; entrambi gli elementi rifrangenti devono avere una superficie minima di 60 cm(Elevato al Quadrato).

    8. Il materiale e le caratteristiche devono essere tali da non costituire pericolo in caso di collisione da parte dei veicoli.

    9. Le caratteristiche fisiche e chimiche dei materiali da usare per la costruzione dei delineatori normali, le dimensioni e le forme degli stessi, nonché i requisiti fotometrici e colorimetrici degli elementi rifrangenti sono stabiliti con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

    10. In presenza di barriere di sicurezza, muri, parapetti o altri impedimenti, i delineatori possono essere sostituiti da elementi rifrangenti, fissati ai manufatti, aventi le medesime dimensioni e caratteristiche, posti anche nell'onda del nastro della barriera o al di sopra di esso; è opportuno che l'altezza da terra degli elementi rifrangenti sia la stessa di quelli inseriti nei delineatori normali.

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