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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 471 Codice Civile: Eredità devolute a minori o interdetti

    Articolo 471 Codice Civile: Eredità devolute a minori o interdetti

    Art. 471 c.c. Eredità devolute a minori o interdetti

    In vigore

    Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d’inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.

  • Art. 472 c.c.: Eredità devolute a minori emancipati o a inabilit

    Art. 472 c.c.: Eredità devolute a minori emancipati o a inabilit

    Art. 472 c.c. Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati

    In vigore

    inabilitati I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredità, se non col beneficio d’inventario, osservate le disposizioni dell’articolo 394.

  • Art. 473 c.c.: Eredità devolute a persone giuridiche od a enti

    Art. 473 c.c.: Eredità devolute a persone giuridiche od a enti

    Art. 473 c.c. Eredità devolute a persone giuridiche od a enti

    In vigore

    associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti (1) L’accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d’inventario. Il presente articolo non si applica alle società.

  • Articolo 474 Codice Civile: Modi di accettazione

    Articolo 474 Codice Civile: Modi di accettazione

    Art. 474 c.c. Modi di accettazione

    In vigore

    L’accettazione può essere espressa o tacita.

  • Articolo 475 Codice Civile: Accettazione espressa

    Articolo 475 Codice Civile: Accettazione espressa

    Art. 475 c.c. Accettazione espressa

    In vigore

    L’accettazione è espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede. È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine. Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.

  • Articolo 476 Codice Civile: Accettazione tacita

    Articolo 476 Codice Civile: Accettazione tacita

    Art. 476 c.c. Accettazione tacita

    In vigore

    L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

  • Art. 477 c.c.: Donazione, vendita e cessione dei diritti di succ

    Art. 477 c.c.: Donazione, vendita e cessione dei diritti di succ

    Art. 477 c.c. Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione

    In vigore

    successione La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all’eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell’eredità.

  • Articolo 478 Codice Civile: Rinunzia che importa accettazione

    Articolo 478 Codice Civile: Rinunzia che importa accettazione

    Art. 478 c.c. Rinunzia che importa accettazione

    In vigore

    La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.

  • Articolo 479 Codice Civile: Trasmissione del diritto di accettazione

    Articolo 479 Codice Civile: Trasmissione del diritto di accettazione

    Art. 479 c.c. Trasmissione del diritto di accettazione

    In vigore

    Se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi. Se questi non sono d’accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l’eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato. La rinunzia all’eredità propria del trasmittente include rinunzia all’eredità che al medesimo è devoluta.

  • Articolo 480 Codice Civile: Prescrizione

    Articolo 480 Codice Civile: Prescrizione

    Art. 480 c.c. Prescrizione

    In vigore

    Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni. Il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione e, in caso d’istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa (1). Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.