Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 160 DPR 495/1992 – Lanterne semaforiche veicolari di corsia

    Art. 160 DPR 495/1992 – Lanterne semaforiche veicolari di corsia

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le lanterne semaforiche veicolari di corsia sono a tre luci a forma di frecce luminose su fondo nero circolare disposte verticalmente nel seguente modo: freccia rossa in alto, freccia gialla al centro, freccia verde in basso (figure II.450 e II.451).

    2. La sequenza di accensione delle luci è identica a quella prevista dall'articolo 159, comma

    3. 3. Le lanterne semaforiche veicolari di corsia possono essere usate solo in presenza, sulla carreggiata stradale, di corsie specializzate per le manovre relative alle direzioni indicate dalle frecce e solo se la suddivisione delle correnti di traffico in fasi semaforiche lo richiede.

    4. Le frecce possono avere qualsiasi inclinazione, coerentemente con il ramo dell'intersezione verso cui devono dirigersi i veicoli.

    5. Nelle intersezioni tra strade formanti angolo retto, o prossimo a 90 gradi, nel caso in cui esista una corsia mista per due manovre, le relative frecce colorate possono essere accoppiate in un'unica luce.

  • Art. 159 DPR 495/1992 – Lanterne semaforiche veicolari normali

    Art. 159 DPR 495/1992 – Lanterne semaforiche veicolari normali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le lanterne semaforiche veicolari normali sono a tre luci colorate di forma circolare, disposte verticalmente nel seguente modo: luce rossa in alto, luce gialla al centro e luce verde in basso (fig. II.449).

    2. Nei casi in cui le lanterne semaforiche veicolari sono incorpo- rate nella segnaletica di indicazione posta al di sopra della carreggiata, la disposizione delle luci può essere orizzontale con luce rossa a sinistra, luce gialla al centro e luce verde a destra (fig. II.232).

    3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente: a) luce verde, b) luce gialla, c) luce rossa.

    4. Nei sensi unici alternati, la lanterna semaforica veicolare normale può essere integrata da una seconda luce rossa, posta al di sopra di essa, in modo da assicurare la segnalazione di rosso anche in caso di bruciatura della lampada di una delle due luci. 5. Se la manovra di svolta a destra è consentita con continuità, la lanterna semaforica veicolare normale può essere integrata con una luce verde direzionale posizionata in basso, a destra della luce verde veicolare.

  • Art. 158 DPR 495/1992 – Funzione delle lanterne semaforiche

    Art. 158 DPR 495/1992 – Funzione delle lanterne semaforiche

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le lanterne semaforiche, escluse le lanterne semaforiche gialle lampeggianti, servono per regolare, nel tempo, l'avanzamento delle correnti di traffico in una intersezione o in un tronco stradale.

  • Art. 157 DPR 495/1992 – Segnali luminosi di indicazione

    Art. 157 DPR 495/1992 – Segnali luminosi di indicazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali stradali di indicazione di maggiore importanza possono essere illuminati per trasparenza, purché colori, dimensioni e forme siano quelli prescritti per i normali segnali verticali, ne venga assicurata l'uniformità di illuminazione e non producano abbagliamento.

  • Art. 156 DPR 495/1992 – Segnali luminosi di pericolo e di prescrizione

    Art. 156 DPR 495/1992 – Segnali luminosi di pericolo e di prescrizione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali stradali verticali di pericolo e di prescrizione possono essere illuminati per trasparenza, purché colori, dimensioni e forme siano quelli prescritti per i normali segnali verticali, ne venga assicurata l'uniformità di illuminazione e non producano abbagliamento.

  • Art. 155 DPR 495/1992 – Segnali orizzontali vietati

    Art. 155 DPR 495/1992 – Segnali orizzontali vietati

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Nessun altro segno non rimovibile è consentito sulle carreggiate stradali, soggette a pubblico transito all'infuori di quelli previsti dalle presenti norme, escludendosi anche indicazioni connesse con gare su strada o competizioni sportive.

  • Art. 154 DPR 495/1992 – Altri dispositivi per segnaletica orizzontale

    Art. 154 DPR 495/1992 – Altri dispositivi per segnaletica orizzontale

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I dispositivi come chiodi, inserti e simili, devono essere installati a raso della pavimentazione o sporgenti al massimo 3 cm.

    2. Le serie di chiodi a larga testa o di inserti possono essere realizzate con qualunque materiale, purché idoneo per visibilità, durata e antiscivolosità a costituire segno sulla carreggiata. Possono essere impiegate, con significato di striscia continua, dovunque questa trovi applicazione in base agli articoli precedenti.

    3. La distanza tra i bordi di due elementi successivi dei suddetti dispositivi non deve essere superiore a 100 cm.

    4. I dispositivi per la realizzazione dei segni sulla carreggiata sono soggetti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

  • Art. 153 DPR 495/1992 – Dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali

    Art. 153 DPR 495/1992 – Dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali possono essere usati per rafforzare i segnali orizzontali.

    2. Essi devono avere il corpo e la parte rifrangente dello stesso colore della segnaletica orizzontale di cui costituiscono rafforzamento.

    3. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610. 3. I dispositivi non devono sporgere più di 2,5 cm sul piano della pavimentazione e devono essere fissati al fondo stradale con idonei adesivi o altri sistemi tali da evitare distacchi sotto la sollecitazione del traffico. La spaziatura di posa dei dispositivi deve essere di 15 m in rettilineo e di 5 m in curva. 4. Le caratteristiche dimensionali, fotometriche, colorimetriche e di resistenza all'impatto, nonché i loro metodi di misura, sono stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

  • Art. 152 DPR 495/1992 – Altri segnali orizzontali

    Art. 152 DPR 495/1992 – Altri segnali orizzontali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali orizzontali di cantiere sono disciplinati dall'articolo

    35. 2. Gli spazi riservati allo stazionamento sulla carreggiata dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, non fisicamente delimitati, devono essere segnalati con una striscia gialla continua di larghezza 12 cm. In corrispondenza della parte di delimitazione parallela al margine della carreggiata è vietata la sosta in permanenza.

    3. Tratti di strada lungo i quali la sosta è vietata possono essere indicati con segni orizzontali consistenti in segmenti alternati di colore giallo e nero tracciati sulla faccia verticale del ciglio del marciapiede o della parete che delimita la strada (fig. II.448). 4. Nei centri abitati, ove le caratteristiche ambientali lo richiedano, per i segnali a validità diurna e in zone con illuminazione pubblica efficiente, la segnaletica orizzontale può essere realizzata anche con materiale lapideo. 5. Per quanto attiene ad altri dispositivi per segnali orizzontali essi sono regolati dall'articolo 154.

  • Art. 151 DPR 495/1992 – Strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico collettivo di linea

    Art. 151 DPR 495/1992 – Strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico collettivo di linea

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico collettivo di linea sono costituite da una striscia longitudinale gialla discontinua, posta ad una distanza minima di 2,70 m dal marciapiede o dalla striscia di margine continua, e da due strisce trasversali gialle continue che si raccordano perpendicolarmente alle precedenti; nel caso di golfi di fermata le strisce trasversali possono non essere tracciate. La larghezza delle strisce è di 12 cm.

    2. La zona di fermata è suddivisa in tre parti: la prima e l'ultima di lunghezza pari a 12 m, necessarie per l'effettuazione delle manovre di accostamento al marciapiede e di reinserimento nel flusso di traffico da parte del veicolo; la zona centrale deve avere una lunghezza minima pari alla lunghezza, maggiorata di 2 m, del veicolo più lungo che effettua la fermata.

    3. La prima e l'ultima parte possono essere evidenziate mediante tracciamento di una striscia gialla a zig zag (fig. II.447).

    4. Sulla pavimentazione all'interno della zona di fermata deve essere apposta l'iscrizione BUS.

    5. Nelle zone di fermata è vietata la sosta dei veicoli.

  • Art. 150 DPR 495/1992 – Presegnalamento di isole di traffico o di ostacoli entro la carreggiata

    Art. 150 DPR 495/1992 – Presegnalamento di isole di traffico o di ostacoli entro la carreggiata

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le isole di traffico a raso sulla pavimentazione ed i triangoli di presegnalamento delle isole di traffico in rilievo devono essere evidenziati mediante zebrature poste entro le strisce di raccordo per l'incanalamento dei veicoli o tra queste ed il bordo della carreggiata.

    2. Le strisce delle zebrature devono essere di colore bianco, inclinate di almeno 45 rispetto alla corsia di marcia e di larghezza non inferiore a 30 cm; gli intervalli tra le strisce sono di larghezza doppia rispetto alle strisce (fig. II.446).

    3. Le strisce di raccordo sono bianche.

    4. Sulle zone di presegnalamento è vietata la sosta.

  • Art. 149 DPR 495/1992 – Strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata

    Art. 149 DPR 495/1992 – Strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La delimitazione degli stalli di sosta è effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l'inizio, la fine o la suddivisione degli stalli entro i quali dovrà essere parcheggiato il veicolo.

    2. La delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce (fig. II.444) è obbligatoria ovunque gli stalli siano disposti a spina (con inclinazione di 45Œ rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli) ed a pettine (con inclinazione di 90Œ rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli); è consigliata quando gli stalli sono disposti longitudinalmente (parallelamente all'asse della corsia adiacente agli stalli).

    3. I colori delle strisce di delimitazione degli stalli di sosta sono: a) bianco per gli stalli di sosta non a pagamento; b) azzurro per gli stalli di sosta a pagamento; c) giallo per gli stalli di sosta riservati.

    4. Gli stalli di sosta riservati devono portare l'indicazione, mediante iscrizione o simbolo, della categoria di veicolo cui lo stallo è riservato.

    5. Gli stalli di sosta riservati alle persone invalide devono essere delimitati da strisce gialle e contrassegnati sulla pavimentazione dall'apposito simbolo; devono, inoltre, essere affiancati da uno spazio libero necessario per consentire l'apertura dello sportello del veicolo nonché la manovra di entrata e di uscita dal veicolo, ovvero per consentire l'accesso al marciapiede (figure II.445/a, II.445/b, II.445/c).

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.