Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Licenziamento illegittimo: tutele e reintegra

    Quando un licenziamento è illegittimo, cosa ottiene il lavoratore: il posto indietro o un risarcimento? La risposta dipende soprattutto da una data — il 7 marzo 2015 — e dal tipo di vizio. Da allora convivono due regimi di tutela molto diversi: l’art. 18 dello Statuto e il contratto a tutele crescenti. Capire quale si applica è il primo passo per difendersi. Ecco il quadro completo.

    Due regimi a seconda della data di assunzione

    Data di assunzione Regime applicabile
    Prima del 7 marzo 2015 Art. 18 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970)
    Dal 7 marzo 2015 Contratto a tutele crescenti (d.lgs. 23/2015)

    La distinzione non dipende dalla data del licenziamento ma dalla data di costituzione del rapporto: due colleghi licenziati lo stesso giorno possono avere tutele diverse a seconda di quando sono stati assunti.

    L’art. 18 dello Statuto (assunti ante 2015)

    Per gli assunti prima del 7/3/2015, nelle imprese sopra i 15 dipendenti (5 se agricole), vale l’art. 18, L. 300/1970, nel testo riformato dalla L. 92/2012 (legge Fornero), con tutele graduate secondo la gravità del vizio:

    • reintegrazione piena (con risarcimento integrale) per i licenziamenti nulli (discriminatori, ritorsivi, in violazione di divieti) e per quelli orali;
    • reintegrazione attenuata (indennità risarcitoria limitata, max 12 mensilità) per i licenziamenti disciplinari basati su un fatto insussistente o punito dal CCNL con sanzione conservativa, e per i GMO con manifesta insussistenza del fatto;
    • tutela solo indennitaria (tra un minimo e un massimo di mensilità) negli altri casi di ingiustificatezza;
    • indennità ridotta per i soli vizi formali o procedurali.

    Le tutele crescenti (assunti dal 2015)

    Per gli assunti dal 7/3/2015, il d.lgs. 23/2015 prevede di regola una indennità economica crescente con l’anzianità, con la reintegrazione limitata ai casi più gravi: licenziamenti nulli/discriminatori (a prescindere dalle dimensioni) e licenziamento disciplinare per insussistenza del fatto materiale contestato. La Corte costituzionale è più volte intervenuta sui meccanismi di calcolo, dichiarando illegittima la rigidità del criterio basato solo sull’anzianità di servizio e restituendo al giudice un margine di valutazione nella quantificazione dell’indennità.

    Le tre grandi categorie di vizio

    • Licenziamento nullo (discriminatorio, ritorsivo, in violazione di divieti come quello in periodo di maternità, oppure intimato in forma orale): la tutela è sempre la reintegrazione, in ogni regime e a prescindere dal numero di dipendenti;
    • Licenziamento ingiustificato (manca la giusta causa o il giustificato motivo): tutela reintegratoria o indennitaria secondo il regime e la gravità del vizio;
    • Vizi formali/procedurali (difetto di motivazione, violazione dell’art. 7 dello Statuto): di regola tutela economica.

    Il piccolo datore (sotto 15 dipendenti)

    Nelle imprese sotto i 15 dipendenti, la tutela è di norma solo economica (la cosiddetta tutela obbligatoria, già prevista dalla L. 604/1966), con importi più contenuti, salvo i licenziamenti nulli/discriminatori, per i quali la reintegra opera comunque.

    I termini di impugnazione

    Qualunque sia il regime, il licenziamento va impugnato entro 60 giorni dalla comunicazione, con atto scritto (anche stragiudiziale), e il ricorso giudiziale va depositato entro i successivi 180 giorni (art. 6, L. 604/1966). Sono termini di decadenza: il loro mancato rispetto rende inutile anche il licenziamento più palesemente illegittimo. Per il giudizio si segue il rito del lavoro: si veda come fare causa al giudice del lavoro.

    La giusta causa e il giustificato motivo: il presupposto del licenziamento

    Prima di valutare la tutela contro l’illegittimità, occorre ricordare quando il licenziamento è legittimo. Il datore può recedere solo per:

    • giusta causa (art. 2119 c.c.): un fatto così grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto; consente il licenziamento in tronco, senza preavviso;
    • giustificato motivo soggettivo (art. 3, L. 604/1966): notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, meno grave della giusta causa, con preavviso;
    • giustificato motivo oggettivo (GMO): ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento (es. soppressione del posto).

    Se manca uno di questi presupposti, o se il fatto contestato è insussistente, il licenziamento è ingiustificato e scatta una delle tutele descritte. La giurisprudenza richiede inoltre il rispetto del principio di proporzionalità: la sanzione espulsiva dev’essere adeguata alla gravità della condotta, altrimenti il licenziamento disciplinare è illegittimo anche se il fatto è vero.

    Il procedimento disciplinare (art. 7 dello Statuto)

    Il licenziamento per motivi disciplinari deve seguire la procedura dell’art. 7, L. 300/1970: contestazione scritta e specifica dell’addebito, termine a difesa (di regola 5 giorni), eventuale audizione del lavoratore, e solo dopo l’irrogazione della sanzione. La violazione di questa sequenza è un vizio procedurale: comporta, nel regime delle tutele crescenti, una tutela di norma economica, salvo che il vizio nasconda l’assenza del fatto, nel qual caso si torna alla reintegra.

    Il commento alla giurisprudenza costituzionale

    Il regime delle tutele crescenti, nato per dare certezza al costo del licenziamento, è stato profondamente ridisegnato dalla Corte costituzionale con due pronunce cardine:

    • Corte cost. n. 194/2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015, nella parte in cui ancorava l’indennità per il licenziamento ingiustificato esclusivamente all’anzianità di servizio (due mensilità per anno). La Corte ha ritenuto il criterio rigido contrario ai principi di eguaglianza e ragionevolezza e alla tutela del lavoro (artt. 3, 4 e 35 Cost.), restituendo al giudice la discrezionalità di quantificare l’indennità tenendo conto, oltre all’anzianità, di numero di dipendenti, dimensioni dell’impresa, comportamento e condizioni delle parti.
    • Corte cost. n. 150/2020 ha esteso lo stesso principio all’art. 4 d.lgs. 23/2015, relativo ai licenziamenti con vizi formali e procedurali: anche qui l’aggancio alla sola anzianità è stato giudicato incostituzionale, perché inidoneo a riflettere la concreta gravità della violazione.

    L’effetto pratico è che, per gli assunti dal 2015, l’indennità non si calcola più con una formula automatica: il giudice motiva l’importo entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge. Questo riavvicina, nella sostanza, i due regimi sul piano della discrezionalità valutativa.

    Quanto si ottiene: confronto sintetico dei rimedi

    Tipo di vizio Art. 18 (ante 2015) Tutele crescenti (dal 2015)
    Nullo / discriminatorio / orale Reintegrazione piena + risarcimento Reintegrazione piena + risarcimento
    Disciplinare con fatto insussistente Reintegrazione attenuata (max 12 mensilità) Reintegrazione attenuata (insussistenza del fatto materiale)
    Ingiustificato (altri casi) Indennità tra minimo e massimo Indennità determinata dal giudice (dopo Corte cost. 194/2018)
    Vizio formale / procedurale Indennità ridotta Indennità determinata dal giudice (dopo Corte cost. 150/2020)
    Piccolo datore (<15 dip.) Tutela obbligatoria economica Indennità ridotta; reintegra solo se nullo/discriminatorio

    L’offerta di conciliazione

    Il d.lgs. 23/2015 prevede una offerta di conciliazione agevolata: entro il termine per impugnare, il datore può offrire al lavoratore un importo (parametrato all’anzianità) esente da imposte e contributi; l’accettazione, con assegno circolare, chiude la lite ed estingue il rapporto. È uno strumento deflattivo: conviene valutarlo confrontandolo con il possibile esito del giudizio.

    Spunti pratici

    Cosa fare:

    • verifica la data di assunzione: decide il regime (art. 18 o d.lgs. 23/2015);
    • impugna entro 60 giorni e deposita il ricorso entro i 180 successivi;
    • individua il tipo di vizio (nullità, ingiustificatezza, vizio formale): determina se spetta reintegra o indennità.

    Checklist difensiva:

    • recupera la lettera di licenziamento e verifica forma, motivazione e data;
    • controlla la data di assunzione sul contratto o sulle buste paga;
    • conta i dipendenti dell’azienda (soglia 15) per capire la tutela;
    • verifica il rispetto dell’art. 7 Statuto se il licenziamento è disciplinare;
    • impugna per iscritto entro 60 giorni e calendarizza il deposito del ricorso entro i 180 successivi;
    • valuta l’eventuale offerta di conciliazione alla luce dell’esito atteso.

    Errori da evitare:

    • credere che il licenziamento illegittimo dia sempre la reintegra: per gli assunti dal 2015 la regola è l’indennità;
    • lasciar scadere i 60 giorni: la decadenza è insanabile;
    • trascurare che il licenziamento discriminatorio dà sempre la reintegra, in qualunque regime e dimensione aziendale.

    Esempio pratico

    Tizio, assunto nel 2012, è licenziato per un fatto disciplinare poi rivelatosi insussistente: ricade nell’art. 18 con reintegrazione attenuata. Caio, assunto nel 2018 e licenziato per un vizio formale, ottiene invece, di regola, una indennità economica (d.lgs. 23/2015). Sempronia, licenziata perché incinta, ottiene in entrambi i regimi la reintegra, trattandosi di licenziamento nullo. Tutti devono comunque impugnare entro 60 giorni.

  • Dimissioni telematiche: procedura online e revoca entro 7 giorni

    Dal 12 marzo 2016 le dimissioni sono valide solo se date online: le dimissioni telematiche si inviano dal portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro (l’area che ha sostituito ClicLavoro) con SPID o CIE, oppure tramite un soggetto abilitato (patronato, sindacato, ente bilaterale, commissione di certificazione, Ispettorato del lavoro). Entro 7 giorni dall’invio si possono revocare con la stessa procedura, e il preavviso previsto dal CCNL resta dovuto. Qui sotto la procedura passo passo, i casi esclusi e le dimissioni per giusta causa.

    Perché le dimissioni telematiche

    L’art. 26 del d.lgs. 151/2015 ha introdotto l’obbligo di dimissioni telematiche per contrastare la piaga delle dimissioni in bianco: moduli firmati in bianco all’assunzione e utilizzati poi dal datore per far risultare un’uscita “volontaria”. Oggi le dimissioni e la risoluzione consensuale sono efficaci solo se rese con la procedura online; le dimissioni cartacee sono inefficaci. Il datore che altera i moduli rischia una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro (art. 26, comma 5).

    Come funziona la procedura

    Le dimissioni si trasmettono con un modulo telematico sul portale del Ministero del Lavoro (oggi integrato nei servizi online), tramite SPID o CIE, direttamente dal lavoratore oppure tramite un soggetto abilitato: patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissione di certificazione, consulente del lavoro o sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 26, comma 4). Il modulo, con data certa, viene reso disponibile al datore di lavoro e all’Ispettorato del lavoro.

    Come dare le dimissioni online, passo passo

    1. Accedi al servizio «Dimissioni volontarie» dal portale del Ministero del Lavoro con SPID o CIE. Se ti rivolgi a un soggetto abilitato non servono credenziali: vieni identificato e firmi una delega generata dal sistema.
    2. Scegli il tipo di comunicazione: dimissioni volontarie, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale oppure revoca di una comunicazione già inviata.
    3. Controlla i dati del rapporto. Per i rapporti iniziati dal 2008 il sistema li recupera dalle comunicazioni obbligatorie; per quelli precedenti indichi codice fiscale del datore, comune della sede di lavoro, data di inizio, tipo di contratto e l’indirizzo e-mail o PEC dell’azienda.
    4. Indica la data di decorrenza: è il giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro, quindi va calcolata tenendo conto del preavviso previsto dal contratto collettivo.
    5. Invia. Il modulo riceve data di trasmissione (marca temporale) e codice identificativo; il sistema lo invia in PDF al datore di lavoro e all’Ispettorato. L’app IO ti avvisa dell’inserimento, dell’eventuale revoca e della fine del periodo di revocabilità.

    Le istruzioni ufficiali sono nella pagina del Ministero e nella scheda INPS «Dimissioni volontarie».

    La revoca entro 7 giorni

    Profilo Regola
    Termine di revoca Entro 7 giorni dalla data di trasmissione
    Modalità Stessa procedura telematica
    Effetto Le dimissioni si considerano come non avvenute
    Dopo i 7 giorni Per lo stesso rapporto si possono inviare nuove dimissioni, che non sono più revocabili

    Il lavoratore può revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla data di trasmissione, con le stesse modalità telematiche (art. 26, comma 2): è un ripensamento garantito che annulla l’uscita. Durante questo periodo il rapporto prosegue regolarmente.

    I casi esclusi

    La procedura telematica non si applica in alcune ipotesi:

    • lavoro domestico (colf, badanti);
    • dimissioni e risoluzioni rese nelle sedi protette di conciliazione (sindacale, Ispettorato, commissioni di certificazione);
    • lavoratrici madri e lavoratori padri durante la gravidanza e nei primi tre anni di vita del bambino (o di accoglienza del minore adottato o in affidamento): le dimissioni e la risoluzione consensuale vanno convalidate dall’Ispettorato del lavoro e senza convalida non producono effetti (art. 55, comma 4, d.lgs. 151/2001). Chi si dimette nel periodo in cui vale il divieto di licenziamento non deve il preavviso;
    • i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (art. 26, comma 8-bis).

    Le dimissioni per giusta causa

    Se il lavoratore si dimette per giusta causa (art. 2119 c.c.) — ad esempio mancato pagamento dello stipendio, molestie, demansionamento grave, mobbing — pur usando la procedura telematica ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore e, ricorrendone i requisiti, alla NASpI, perché la giusta causa rende l’uscita “involontaria”. È però fondamentale documentare i motivi: si veda la guida sulla NASpI 2026. Le dimissioni per giusta causa trasmesse online prevalgono anche su una procedura di cessazione per assenza ingiustificata avviata dal datore (circolare del Ministero del Lavoro n. 6/2025).

    Dimissioni e assenza ingiustificata

    Il collegato lavoro (art. 19 L. 13 dicembre 2024, n. 203) ha aggiunto all’art. 26 il comma 7-bis: le cosiddette dimissioni per fatti concludenti. Le regole, con i chiarimenti della circolare del Ministero del Lavoro n. 6 del 27 marzo 2025:

    • Quando: assenza ingiustificata oltre il termine del CCNL applicato o, se il CCNL non lo prevede, oltre 15 giorni. Il termine contrattuale vale solo se più lungo di 15 giorni; i giorni si contano di calendario, salvo diversa previsione del CCNL.
    • Cosa fa il datore: se vuole chiudere il rapporto, dal sedicesimo giorno comunica l’assenza alla sede territoriale dell’Ispettorato, che può verificarla, e invia la comunicazione anche al lavoratore. L’effetto non è automatico: dipende dalla scelta del datore.
    • Effetti: il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore, senza la procedura telematica. La cessazione decorre dalla data indicata nel modello UNILAV, non prima della comunicazione all’Ispettorato; per l’assenza non sono dovuti retribuzione e contributi e, secondo il Ministero, il datore può trattenere l’indennità di mancato preavviso.
    • Come evitarlo: il lavoratore deve provare di non aver potuto comunicare i motivi dell’assenza per forza maggiore o per fatto del datore, per esempio un ricovero.
    • NASpI: la scheda INPS sulla NASpI include le dimissioni per fatti concludenti tra le cessazioni che non danno diritto all’indennità (circolare INPS n. 154 del 22 dicembre 2025).

    Gli effetti su preavviso e TFR

    Le dimissioni “ordinarie” obbligano il lavoratore a rispettare il preavviso previsto dal CCNL: in mancanza, il datore può trattenere la relativa indennità di mancato preavviso. Diverso il caso della giusta causa, dove è il datore a dover corrispondere l’indennità. In ogni caso restano dovuti il TFR (art. 2120 c.c.) e tutte le competenze maturate (ratei di ferie, tredicesima, permessi non goduti). La data di cessazione indicata nel modulo telematico è decisiva per il calcolo del preavviso e per la decorrenza dei termini della eventuale NASpI.

    Spunti pratici

    Cosa fare:

    • usa solo la procedura online (SPID/CIE o patronato): le dimissioni cartacee non valgono;
    • se ripensi, revoca entro 7 giorni con la stessa procedura;
    • per la giusta causa, documenta i motivi (diffide, prove del mancato pagamento) prima di dimetterti.

    Errori da evitare:

    • consegnare una lettera cartacea pensando di esserti dimesso: è inefficace;
    • dimettersi “semplicemente” sperando nella NASpI: spetta solo per giusta causa o nel periodo protetto;
    • assentarsi a lungo senza giustificazione: può valere come dimissioni e far perdere la NASpI;
    • indicare come decorrenza l’ultimo giorno di lavoro invece del giorno successivo, o dimenticare il preavviso nel calcolo della data.

    Esempio pratico

    Tizio trasmette le dimissioni col modulo telematico via SPID. Due giorni dopo cambia idea: le revoca con la stessa procedura entro i 7 giorni (art. 26, comma 2) e le dimissioni si considerano come mai avvenute. Caio, invece, si dimette per mancato pagamento di tre mensilità (giusta causa, art. 2119 c.c.): pur usando la procedura online, ha diritto all’indennità di mancato preavviso e, avendone i requisiti, alla NASpI.

    Fonti normative e portali ufficiali

  • Ferie non godute: prescrizione e monetizzazione

    “Ho anni di ferie arretrate: le perdo o me le pagano?” È una delle domande più frequenti e fraintese. La risposta è cambiata grazie alla giurisprudenza europea: oggi le ferie non godute sono molto più tutelate di un tempo. Vediamo cosa spetta davvero, durante e alla fine del rapporto, e quando il diritto si prescrive davvero.

    Il diritto alle ferie: fonte costituzionale e legale

    Il diritto alle ferie annuali retribuite ha rango costituzionale: l’art. 36 della Costituzione lo dichiara irrinunciabile. La legge ne fissa la misura minima in quattro settimane all’anno (art. 10, d.lgs. 66/2003), in attuazione della direttiva europea sull’orario di lavoro. I CCNL possono prevedere periodi più lunghi. Le ferie servono al recupero delle energie psicofisiche: per questo la legge ne ostacola la monetizzazione.

    Durante il rapporto: niente soldi, solo riposo

    In costanza di rapporto vale il divieto di monetizzazione delle ferie minime, cioè le 4 settimane: non possono essere sostituite da un’indennità (art. 10, comma 2, d.lgs. 66/2003). L’obiettivo è il riposo effettivo: il lavoratore deve goderle, non incassarle. Almeno due settimane vanno fruite nell’anno di maturazione e le restanti, di regola, nei 18 mesi successivi. Le ferie eccedenti il minimo legale (previste dai CCNL) seguono regole più flessibili e possono talvolta essere monetizzate.

    Alla cessazione: scatta l’indennità sostitutiva

    Quando il rapporto finisce e restano ferie maturate e non godute, il divieto cade: il lavoratore ha diritto all’indennità sostitutiva per le ferie residue, calcolata sulla retribuzione. È l’unico momento in cui le ferie “si monetizzano” legittimamente, qualunque sia la causa della cessazione (dimissioni, licenziamento, scadenza del termine).

    La svolta europea sulla prescrizione

    Per anni si riteneva che il diritto alle ferie (o all’indennità sostitutiva) si prescrivesse in cinque anni (art. 2948 c.c.). La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha cambiato il quadro: il diritto non si estingue automaticamente se il datore non ha messo il lavoratore concretamente in condizione di fruirle, invitandolo a goderle e informandolo che, in caso contrario, le avrebbe perse. La giurisprudenza interna ha recepito questo principio.

    Situazione Effetto sulla prescrizione
    Datore ha invitato per iscritto a fruire le ferie e informato della perdita La prescrizione può operare (decorso il termine)
    Datore inerte (nessun invito né informazione) Il diritto alle ferie/indennità non si prescrive

    L’onere di diligenza del datore

    La conseguenza pratica è un vero onere a carico del datore: deve sollecitare per iscritto il lavoratore a programmare e godere le ferie e avvisarlo che, in mancanza, potrebbe perderle. Solo così la prescrizione può cominciare a decorrere. In difetto, l’azienda rischia di dover pagare alla cessazione anni di ferie arretrate, perché il diritto resta integro.

    Ferie, malattia e altri istituti

    Le ferie interagiscono con altri istituti: la malattia sopravvenuta durante le ferie ne sospende il decorso se impedisce il recupero delle energie; le ferie non maturano, di regola, durante i periodi di sospensione non retribuita. Per il quadro generale delle assenze si veda la guida su assenze, permessi e congedi e quella sui permessi retribuiti.

    La maturazione e il calcolo dei giorni

    Le ferie maturano in proporzione al servizio prestato: chi lavora un anno intero matura l’intero monte ferie contrattuale (almeno le 4 settimane di legge), chi cessa a metà anno ne matura la metà (ratei). Il computo si fa per dodicesimi: per ogni mese di lavoro (o frazione superiore a quindici giorni) matura un dodicesimo del monte annuo. I CCNL precisano se le ferie si esprimono in giorni lavorativi o feriali e come incidono festività e riposi settimanali.

    Come si calcola l’indennità sostitutiva

    Alla cessazione, l’indennità per le ferie residue si determina moltiplicando i giorni non goduti per la retribuzione giornaliera, includendo di norma le voci fisse e continuative della retribuzione (la cosiddetta retribuzione “normale”). L’importo è assoggettato a contribuzione e tassazione come reddito di lavoro dipendente. Vale lo stesso meccanismo anche per i permessi e le ex festività (ROL) residui, secondo le previsioni del contratto collettivo.

    Voce Regola pratica
    Base di calcolo Retribuzione giornaliera (voci fisse e continuative)
    Giorni indennizzabili Tutte le ferie maturate e non godute residue
    Trattamento fiscale/contributivo Reddito di lavoro dipendente, soggetto a imposte e contributi
    Momento Solo alla cessazione del rapporto

    Il commento alla giurisprudenza europea

    La svolta sulla prescrizione nasce dalle sentenze gemelle della Corte di Giustizia UE del 6 novembre 2018, C-619/16 (Kreuziger) e C-684/16 (Max-Planck), che hanno interpretato l’art. 7 della direttiva 2003/88 sull’orario di lavoro. Il principio: il diritto alle ferie annuali retribuite non si estingue automaticamente alla fine del periodo di riferimento per il solo fatto che il lavoratore non le ha chieste, a meno che il datore non provi di averlo posto concretamente in grado di fruirle, invitandolo — se necessario formalmente — a goderle e informandolo, in modo accurato e tempestivo, che in difetto le perderebbe. La Corte ha aggiunto che ogni condotta del datore che possa dissuadere dal prendere le ferie è incompatibile con la finalità di riposo. La Cassazione ha recepito l’orientamento: la prescrizione del diritto alle ferie (e all’indennità sostitutiva) decorre solo se il datore ha adempiuto a quest’onere di sollecito e informazione.

    Casi particolari ed errori frequenti

    • Lavoratore in malattia prolungata: chi non ha potuto godere le ferie per malattia conserva il diritto, con un periodo di riporto più ampio fissato dalla giurisprudenza europea;
    • Ferie eccedenti il minimo: le settimane oltre le quattro di legge, previste dal CCNL, seguono le regole contrattuali e possono essere più facilmente monetizzate o azzerate;
    • Dirigenti e quadri: il diritto alle ferie minime resta irrinunciabile anche per loro;
    • Errore tipico del datore: non documentare gli inviti scritti a fruire le ferie, così impedendo alla prescrizione di decorrere e accumulando un debito alla cessazione;
    • Errore tipico del lavoratore: credere che le ferie “vecchie” siano comunque perse: senza solleciti del datore restano dovute.

    Spunti pratici

    Cosa fare (lavoratore):

    • sappi che le ferie arretrate non si perdono se il datore è rimasto inerte;
    • alla cessazione, chiedi l’indennità sostitutiva per tutti i giorni residui;
    • conserva buste paga e comunicazioni: provano i residui e l’eventuale inerzia del datore.

    Cosa fare (datore):

    • invita per iscritto i dipendenti a fruire le ferie e informa della possibile perdita;
    • documenta gli inviti: è la condizione perché la prescrizione decorra;
    • non sostituire con denaro le 4 settimane minime in costanza di rapporto.

    Esempio pratico

    Tizio lascia l’azienda con 40 giorni di ferie non godute accumulati in più anni, durante i quali il datore non lo ha mai invitato a fruirle né informato della possibile perdita. Ha diritto all’indennità sostitutiva per tutti i giorni residui, e quelli pregressi non si considerano prescritti, perché il datore non aveva adempiuto all’onere di sollecito e informazione richiesto dalla giurisprudenza europea. Se invece l’azienda avesse inviato solleciti scritti documentati, la prescrizione quinquennale avrebbe potuto operare sui giorni più lontani.

  • Art. 141 DPR 495/1992 – Strisce di margine della carreggiata

    Art. 141 DPR 495/1992 – Strisce di margine della carreggiata

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I margini della carreggiata sono segnalati con strisce di colore bianco.

    2. Le strisce di margine sono continue in corrispondenza delle corsie di emergenza e delle banchine; esse possono essere realizzate nei tratti di strada in cui vige il divieto di sosta.

    3. Le strisce di margine sono discontinue in corrispondenza di una strada con obbligo di dare precedenza, di diramazioni, di corsie di accelerazione e decelerazione, di piazzole o zone di sosta e di passi carrabili (fig. II.428/a, II.428/b, II.428/c). 4. La larghezza minima delle strisce di margine è di 25 cm per le autostrade e le strade extraurbane principali, ad eccezione delle rampe, di 15 cm per le rampe delle autostrade e delle strade extraurbane principali, per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere e di 12 cm per le strade locali.

    5. Le strisce di margine delle autostrade e delle strade extraurbane principali, nelle zone di nebbia o in quelle in cui si verificano frequenti condizioni atmosferiche avverse, possono essere dotate di elementi in rilievo che producono un effetto sonoro o inducono una vibrazione sul veicolo, per avvertire il conducente della sua posizione rispetto al margine della carreggiata; tale accorgimento può essere adottato tutte le volte che sia ritenuto necessario. In tale caso lo spessore della striscia, compresi gli elementi in rilievo, può raggiungere 6 mm. Sia i materiali da utilizzare per la costruzione degli elementi a rilievo, che il profilo degli stessi, sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

  • CCNL Pesca Marittima: indennità, trasferta e rientro del marittimo

    CCNL Pesca

    Indennità, trasferta e rientro del marittimo nel CCNL Pesca Marittima

    A bordo le indennità tipiche degli uffici cambiano volto: il luogo di lavoro è la nave, il vitto e l’alloggio arrivano dall’armatore e, a fine rapporto, c’è un diritto particolare: tornare a casa.

    In sintesi

    Nel lavoro a bordo la «trasferta» del lavoro di terra ha poco senso: il luogo di lavoro è la nave. Contano invece il vitto e l’alloggio forniti dall’armatore durante l’imbarco e il diritto al rientro del marittimo quando il rapporto cessa lontano dal porto di imbarco. Eventuali indennità specifiche di settore e la reperibilità dipendono dal CCNL. Importi e condizioni vanno verificati sul testo.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
    Parti firmatarie
    Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
    Decorrenza
    CCNL del 23 settembre 2022: in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 (art. 64, che prevede il rinnovo tacito di anno in anno in assenza di disdetta); minimi aggiornati dal verbale del 19 gennaio 2024; a settembre 2025 i sindacati hanno approvato la piattaforma per il rinnovo 2026-2029
    Riferimento di legge
    Codice della navigazione (rientro del marittimo, obblighi dell’armatore)
    Fonte
    Testo del CCNL 23 settembre 2022 (Federpesca, Coldiretti Impresa Pesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Pesca); minimi aggiornati dal verbale del 19 gennaio 2024

    Perché la «trasferta» a bordo è diversa

    Nel lavoro di terra la trasferta è l’invio temporaneo del lavoratore in una sede diversa da quella abituale, compensato da un’indennità. A bordo questo concetto ha poco senso: il luogo di lavoro è la nave stessa, che si sposta per sua natura. Per questo, nel settore della pesca, le tutele rilevanti non sono quelle della trasferta classica, ma quelle connesse all’imbarco: il sostentamento a bordo e il rientro a fine rapporto.

    Vitto e alloggio durante l’imbarco

    Durante la permanenza a bordo, il vitto e l’alloggio sono di norma forniti dall’armatore: l’equipaggio vive, dorme e si nutre sull’unità per la durata della battuta o della campagna. Non si tratta di un benefit accessorio, ma di una caratteristica strutturale del lavoro marittimo: senza vitto e alloggio a bordo la prestazione non sarebbe possibile. Le modalità concrete e gli eventuali aspetti economici (ad esempio le situazioni in cui il vitto non sia fornito) dipendono dal CCNL e vanno verificati sul testo.

    Il diritto al rientro del marittimo

    La tutela più caratteristica è il diritto al rientro. Quando il rapporto cessa o si risolve in un luogo diverso dal porto di imbarco, l’armatore è obbligato a provvedere al rientro del marittimo, che avviene con il ritorno al porto di imbarco o al luogo di assunzione, a scelta del marittimo. È una garanzia prevista dal Codice della navigazione, pensata per non lasciare il lavoratore lontano da casa, senza mezzi, al termine del rapporto. Le spese del rientro sono a carico dell’armatore.

    Indennità e tutele connesse all’imbarco
    Voce Natura A carico di
    Vitto e alloggio a bordo Tutela strutturale dell’imbarco Armatore
    Rientro del marittimo Rimborso/onere a fine rapporto fuori sede Armatore (Codice navigazione)
    Indennità specifiche di settore Se previste dal CCNL Da verificare sul testo
    Reperibilità a terra Eventuale, in attesa di imbarco Da verificare sul CCNL

    Nota: questa guida non riporta importi. La presenza e l’entità di indennità specifiche, le modalità del vitto e dell’alloggio e le eventuali forme di reperibilità vanno verificate sul testo del CCNL applicato.

    La reperibilità nella pesca

    La reperibilità intesa come disponibilità a essere chiamati fuori dall’orario di lavoro è un istituto più tipico del lavoro di terra. A bordo, durante l’imbarco, il marittimo è già a disposizione per le esigenze della navigazione, nei limiti dei riposi minimi previsti per la gente di mare. Eventuali forme di disponibilità a terra, in attesa di imbarco o tra una campagna e l’altra, e il loro eventuale compenso, vanno verificate sul CCNL.

    Natura delle indennità e TFR

    Ai fini del TFR e degli altri istituti conta la natura della singola voce. Le indennità con carattere retributivo e continuativo concorrono di regola alla base di calcolo; quelle che hanno natura di mero rimborso spese (come le spese di rientro) di norma non vi concorrono. La qualificazione di ciascuna voce va verificata nel CCNL e nelle previsioni applicabili.

    Casi pratici

    Tizio — Vitto e alloggio durante la campagna
    Tizio è imbarcato per una campagna di più settimane. Per tutta la durata vitto e alloggio sono forniti dall’armatore a bordo: non sostiene spese di mantenimento durante la navigazione, secondo la struttura tipica del lavoro marittimo.
    Caio — Rientro da un porto lontano
    Il rapporto di Caio cessa in un porto diverso da quello di imbarco. L’armatore è tenuto a provvedere al suo rientro al porto di imbarco o al luogo di assunzione, a scelta di Caio, sostenendone le spese: una tutela del Codice della navigazione.
    Sempronio — Indennità da qualificare ai fini del TFR
    Sempronio percepisce un’indennità di settore. Per capire se concorra al TFR occorre guardarne la natura: se è retributiva e continuativa concorre di regola alla base di calcolo; se è un rimborso spese, di norma no. La qualificazione si verifica sul CCNL.
  • Art. 140 DPR 495/1992 – Strisce di corsia

    Art. 140 DPR 495/1992 – Strisce di corsia

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il modulo di corsia, inteso come distanza tra gli assi delle strisce che delimitano la corsia, è funzione della sua destinazione, del tipo di strada, del tipo di veicoli in transito e della sua regolazione; il modulo va scelto tra i seguenti valori: 2,75 m – 3 m – 3,25 m – 3,5 m – 3,75 m; mentre per le corsie di emergenza il modulo va scelto nell'intervallo tra 2 e 3,5 m.

    2. Negli attestamenti delle intersezioni urbane il modulo di corsia può essere ridotto a 2,5 m, purché le corsie che adottano tale modulo non siano percorse dal trasporto pubblico o dal traffico pesante.

    3. La larghezza delle corsie di marcia lungo le strade deve essere mantenuta il più possibile costante, salvo che in prossimità delle intersezioni o in corrispondenza dei salvagenti posti sulle fermate dei tram; in curva deve essere realizzato idoneo allargamento in funzione del tipo di veicoli in transito e del raggio di curvatura.

    4. Nelle zone di attestamento, in prossimità delle intersezioni, le strisce di separazione delle corsie di marcia devono essere con- tinue, nel tratto immediatamente precedente la striscia di arresto, per una lunghezza minima di 30 m.

    5. Le strisce di corsia delle strade con diritto di precedenza possono essere prolungate all'interno delle aree di intersezione, purché tracciate in modo discontinuo; tuttavia le strisce di corsia non possono essere prolungate all'interno delle aree di intersezione, qualora esistano le strisce di guida di cui all'articolo

    143. 6. Le corsie riservate, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle altre corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza ed una gialla di 30 cm, distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della corsia riservata (fig. II.427/a).

    7. Le piste ciclabili, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza ed una gialla di 30 cm distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della pista ciclabile (fig. II.427/b).

  • Art. 139 DPR 495/1992 – Strisce di separazione dei sensi di marcia

    Art. 139 DPR 495/1992 – Strisce di separazione dei sensi di marcia

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La separazione dei sensi di marcia si realizza mediante una o due strisce longitudinali affiancate di colore bianco e di uguale larghezza; la distanza tra le due strisce affiancate deve essere non inferiore alla larghezza di una di esse.

    2. La striscia di separazione dei sensi di marcia deve essere continua: a) sulle carreggiate con una corsia per senso di marcia, allorché non si voglia consentire l'occupazione, neppure momentanea, della corsia adiacente per il sorpasso; b) in prossimità delle intersezioni a raso; c) nelle zone di attestamento; d) in prossimità degli attraversamenti pedonali e di quelli ciclabili; e) in prossimità di tratti stradali in cui la visibilità è ridotta, come nelle curve e sui dossi; f) in prossimità dei passaggi ferroviari a livello; g) in prossimità delle strettoie.

    3. Lungo le curve, sui dossi e nelle strettoie, non disciplinate con senso unico alternato, la striscia continua di separazione dei sensi di marcia deve avere lunghezza tale da impedire l'occupazione della corsia adiacente, per tutto il tratto in cui la visibilità non è sufficiente.

    4. Due strisce affiancate, di cui una continua ed una discontinua, devono essere impiegate allorché uno dei due sensi di marcia dispone di una distanza di visibilità ridotta (figg. da II.416 a II.424), ovvero per consentire la possibilità di sorpasso ai veicoli in uscita dalle aree di intersezione (fig. II.425); la lunghezza di tali strisce affiancate non deve essere inferiore a 30 m.

    5. Nel caso di due strisce affiancate, di cui una continua ed una discontinua, la striscia continua non impedisce al conducente, che ha effettuato un sorpasso consentito, di riprendere la sua posizione normale sulla carreggiata.

    6. Due strisce affiancate continue devono essere tracciate per separare i sensi di marcia nei seguenti casi: a) nelle strade a carreggiata unica a due o più corsie per senso di marcia (fig. II.426); b) quando due o più corsie nello stesso senso di marcia sono delimitate da strisce continue (fig. II.426); c) quando la separazione dei sensi di marcia non coincide con l'asse della carreggiata; d) quando si predispone uno spartitraffico, anche senza apposito manufatto, per conferire maggiore sicurezza alla circolazione distanziando i due sensi di marcia; in questo caso, se lo spazio tra le due strisce è superiore a 50 cm, esso dovrà essere evidenziato con le zebrature di cui all'articolo 150, comma

    2. 7. In presenza di sistemi di regolazione del traffico con corsie reversibili, le strisce di separazione delle corsie sono discontinue, del tipo "h" di cui alla tabella dell'articolo 138, comma 3, e i conducenti possono effettuare il cambio di corsia solo se autorizzati dalla apposita segnaletica semaforica.

    8. In tutti gli altri casi non previsti dal presente articolo le strisce di separazione dei sensi di marcia devono essere discontinue.

    9. Le strisce continue possono essere interrotte in corrispondenza di strade o accessi laterali, sempre che sia garantita una sufficiente visibilità per le manovre di attraversamento o di svolta.

    10. Le strisce longitudinali continue, connesse a strisce trasversali, che servono a delimitare gli stalli di sosta, possono essere sorpassate per la effettuazione delle manovre connesse con la sosta.

    11. Per preavvisare i conducenti dell'approssimarsi di una striscia longitudinale continua di separazione dei sensi di marcia, si possono adottare strisce longitudinali discontinue del tipo "d", di cui alla tabella dell'articolo 138, comma 3.

  • Art. 138 DPR 495/1992

    Art. 138 DPR 495/1992

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le strisce longitudinali servono per separare i sensi di marcia o le corsie di marcia, per delimitare la carreggiata ovvero per incanalare i veicoli verso determinate direzioni; la larghezza minima della strisce longitudinali, escluse quelle di margine, è di 15 cm per le autostrade e per le strade extraurbane principali, di 12 cm per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere e 10 cm per le strade locali.

    2. 2. Le strisce longitudinali si suddividono in: a) strisce di separazione dei sensi di marcia; b) strisce di corsia; c) strisce di margine della carreggiata; d) strisce di raccordo; e) strisce di guida sulle intersezioni.

    3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue (fig. II.415); le lunghezze dei tratti e degli intervalli delle strisce discontinue, nei rettilinei, sono stabilite nella seguente tabella: _____________________________________________________________________ Tipo di Tratto Intervallo Ambito di applicazione striscia m m _____________________________________________________________________ a 4,5 7,5 Per separazione dei sensi di marcia e delle corsie di marcia nei tratti con velocità di progetto superiore a 110 km/h _____________________________________________________________________ b 3,0 4,5 Per separazione dei sensi di marcia e delle corsie di marcia nei tratti con velocità di progetto tra 50 e 110 km/h _____________________________________________________________________ c 3,0 3,0 Per separazione dei sensi di marcia e delle corsie di marcia nei tratti con velocità non superiore a 50 km/h o in galleria _____________________________________________________________________ d 4,5 1,5 Per strisce di preavviso dello approssimarsi di una striscia continua _____________________________________________________________________ e 3,0 3,0 Per delimitare le corsie di accele- razione e decelerazione _____________________________________________________________________ f 1,0 1,0 Per strisce di margine, per inter- ruzione di linee continue in cor- rispondenza di accessi laterali o di passi carrabili _____________________________________________________________________ g 1,0 1,5 Per strisce di guida sulle inter- sezioni _____________________________________________________________________ h 4,5 3 Per strisce di separazione delle corsie reversibili _____________________________________________________________________

    4. In curva, gli intervalli delle strisce di tipo "a" e "b", di cui alla tabella del comma 3, possono essere ridotti in funzione dei raggi di curvatura fino alla lunghezza del tratto. Particolare cura deve essere posta nella riverniciatura delle linee discontinue affinchè i nuovi segmenti coincidano il più possibile con quelli vecchi, in modo da apparire chiari e nitidi, senza possibilità di errore.

    5. L'estesa di una striscia continua non deve essere inferiore a 30 m, salvo il caso in cui due intersezioni successive siano così ravvicinate da non consentire tale lunghezza… o in caso di raccordo con le linee di arresto.

    6. Il tracciamento delle strisce longitudinali è obbligatorio su tutti i tipi di strade, ad eccezione delle strade non dotate di pavimentazione idonea alla posa delle strisce, mentre è facoltativo su quelle locali.

  • Art. 137 DPR 495/1992 – Disposizioni generali sui segnali orizzontali

    Art. 137 DPR 495/1992 – Disposizioni generali sui segnali orizzontali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Tutti i segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari.

    2. I segnali orizzontali sono usati da soli, con autonomo valore prescrittivo quando non siano previsti altri specifici segnali, ovvero per integrare altri segnali.

    3. I segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano della pavimentazione. In caso di strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, il deflusso dell'acqua deve essere garantito mediante interruzioni delle stesse.

    4. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche, di antiscivolosità e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

    5. I colori dei segnali orizzontali sono i seguenti: a) bianco, b) giallo, c) azzurro, d) giallo alternato con il nero. Il loro impiego è specificato per ogni categoria di segnali negli articoli seguenti; possono essere adottati i colori della segnaletica verticale quando i relativi segnali vengono ripetuti sulla pavimentazione.

    6. Nessun altro segnale è consentito sulle carreggiate stradali all'infuori di quelli previsti dalle presenti norme; per indicazioni connesse a manifestazioni su strada o competizioni sportive, i segnali dovranno essere realizzati con materiale asportabile e rimossi prima del ripristino della normale circolazione.

    7. I segnali orizzontali devono essere mantenuti sempre efficienti: in caso di rifacimento della pavimentazione stradale, devono essere ripristinati nei tempi tecnici strettamente necessari. La mancanza dei segnali orizzontali, in caso di riapertura al traffico deve essere opportunamente segnalata con il prescritto segnale verticale.

    8. I segnali orizzontali, quando non siano più rispondenti allo scopo per il quale sono stati eseguiti, devono essere rimossi o sverniciati, con idonee tecniche esecutive tali da evitare, anche con il trascorrere del tempo, confusione con i nuovi segnali. Le superfici dalle quali è stata rimossa la segnaletica non devono scostarsi sostanzialmente, per quanto riguarda la loro rugosità, tonalità cromatica e caratteristiche di riflessione, dalla superficie stradale circostante. Il deflusso dell'acqua superficiale non deve essere ulteriormente ostacolato.

  • Art. 136 DPR 495/1992 – Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili

    Art. 136 DPR 495/1992 – Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire; possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1 indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. I simboli relativi ai segnali di cui al presente articolo possono essere utilizzati, in formato opportunamente ridotto, entro i segnali di preavviso, di preselezione, di direzione e di conferma. Le dimensioni sono riportate nella tabella II.8, salvo diversa indicazione; per le autostrade devono essere adottate dimensioni di 150 x 225 cm con proporzionale aumento delle altre grandezze. Se il servizio è fornito nell'ambito autostradale, i segnali sono a fondo verde.

    2. Il segnale di PRONTO SOCCORSO (fig. II.353) indica un posto sanitario organizzato per interventi di primo soccorso. Gli itinerari adducenti devono essere segnalati mediante analoghi cartelli di avvio, posti nelle intersezioni più importanti della viabilità principale.

    3. Il segnale ASSISTENZA MECCANICA (fig. II.354) indica una officina meccanica o similari lungo la viabilità extraurbana.

    4. Il segnale TELEFONO (fig. II.355) indica un punto o posto telefonico pubblico lungo la viabilità extraurbana.

    5. Il segnale RIFORNIMENTO (figg. II.356 e II.357) indica un impianto di distribuzione di carburante lungo la viabilità extraurbana.

    6. Il segnale FERMATA AUTOBUS (fig. II.358) indica i punti di fermata degli autoservizi di pubblico trasporto extraurbani. Lo spazio blu sottostante al quadrato bianco col simbolo nero può essere utilizzato per l'indicazione dei servizi in transito, loro destinazioni ed eventuali orari. Se tale spazio non è sufficiente, il segnale è integrato con un pannello modello II.6 avente le dimensioni della tabella II.9. Il segnale può essere usato anche lungo le strade entro il centro abitato.

    7. Il segnale FERMATA TRAM (fig. II.359) indica i punti di fermata di una linea tranviaria. Si applicano le disposizioni del comma

    6. 8. Il segnale INFORMAZIONI (fig. II.360) indica un posto di informazioni turistiche o di altra natura.

    9. Il segnale OSTELLO PER LA GIOVENTÙ (fig. II.361) indica un ostello o albergo per la gioventù.

    10. Il segnale AREA PER PICNIC (fig. II.362) indica uno spazio attrezzato con tavoli, panche ed altri eventuali arredi, ove l'utente della strada possa fermarsi e sostare.

    11. Il segnale CAMPEGGIO (fig. II.363) indica la vicinanza di una struttura ricettiva attrezzata ed autorizzata per l'attendamento di campeggiatori e la sosta di caravan e auto-caravan. È usato sulla viabilità extraurbana e su quella urbana periferica. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610.

    12. Il segnale RADIO INFORMAZIONI STRADALI (fig. II.364) indica agli utenti la frequenza d'onda sulla quale possono ricevere le notizie utili per la circolazione stradale. Sulle autostrade i segnali vanno posti 500 metri circa dopo la fine della corsia di accelerazione delle entrate. Sulla viabilità normale sono posti 1 km circa dopo la fine dei centri abitati. La fornitura e la posa in op- era sono a carico dell'ente proprietario, gestore o concessionario della strada.

    13. Il segnale MOTEL (fig. II.365) indica la vicinanza di un albergo prossimo alla strada, fuori dei centri abitati e deve essere usato solo sulle strade extraurbane. Sulle autostrade il simbolo può essere inserito nei preavvisi di area di servizio.

    14. I segnali BAR (fig. II.366) e RISTORANTE (fig. II.367) indicano rispettivamente la vicinanza di un esercizio di bar o di ristorante sulle strade extraurbane. Sulle autostrade il simbolo può essere inserito nei preavvisi di area di servizio. Questi segnali sono vietati nei centri abitati.

    15. I segnali PARCHEGGIO DI SCAMBIO con autobus, ovvero tram, ovvero metropolitana ed altri servizi di trasporto od itinerari pedonali (figg. da II.368 a II.371), indicano od avviano verso un parcheggio di scambio ubicato e predisposto vicino ad una fermata o un capolinea dei mezzi di trasporto o di itinerari pedonali. Nella zona a destra in basso del segnale possono essere inserite le indicazioni essenziali relative alle destinazioni od ai numeri distintivi delle linee di pubblico trasporto disponibili. Le dimensioni sono riportate nella tabella II.7. Può essere aggiunto un pannello integrativo modello II.6 con la eventuale denominazione della fermata.

    16. Il segnale AUTO SU TRENO E AUTO AL SEGUITO (figg. II.372 e II.373), posto nelle vicinanze di una stazione ferroviaria, avvia gli automobilisti al servizio di trasporto autovetture al seguito del viaggiatore. È installato a cura e spese dell'ente ferroviario previo accordo con l'ente proprietario della strada.

    17. Il segnale AUTO SU NAVE (fig. II.374) posto in vicinanza di un porto, all'ingresso di un centro abitato, lungo il percorso verso il porto, avvia ai moli o punti di imbarco autoveicoli su navi traghetto. È installato lungo determinati itinerari, od anche entro l'area portuale per smistare i veicoli verso singoli punti di imbarco in rapporto alle destinazioni delle navi. I segnali posti entro la zona portuale devono contenere l'indicazione della destinazione, ove esistono diversi attracchi. Tale indicazione deve essere espressa col nome dell'isola, della nazione o della città di sbarco, in lingua italiana e nella lingua del paese di destinazione. Si può anche fare uso della sigla automobilistica della nazione di destinazione, in lettere nere entro un ovale bianco. È vietato l'uso di questo segnale per indicare agenzie di viaggio. Può essere aggiunto pannello integrativo modello II. 6 ove si ritengano utili ulteriori informazioni, come la compagnia di navigazione, il molo o il punto di imbarco.

    18. Il segnale TAXI (fig. II.375) indica l'ubicazione di un'area di sosta riservata alle autovetture in servizio pubblico. L'area è delimitata da strisce gialle, integrata da iscrizioni orizzontali "TAXI". Le dimensioni normali sono di 40 x 6p0 cm, quelle grandi 60 x 90 cm.

    19. Per indicare le AREE DI SERVIZIO sulla viabilità extraurbana e su quella autostradale è impiegato un segnale composito (fig. II.376) ove sono riportati i simboli dei servizi esistenti utilizzando i simboli appropriati previsti nei commi precedenti. All'interno delle aree possono essere usati segnali con il solo simbolo del servizio per indicarne la localizzazione, ovvero i percorsi da seguire per raggiungerli.

    20. Il segnale AREA ATTREZZATA CON IMPIANTI DI SCARICO (fig. II.377) indica un'area attrezzata riservata alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan dotata di impianti igienico-sanitari, atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle auto-caravan e degli altri autoveicoli circolanti su strada dotati di analoghi impianti.

    21. Il segnale POLIZIA (figg. da II.378 a II.381) indica la sede più vicina di un posto o ufficio di un organo di polizia. Sul segnale devono essere indicate la località, la via ed il numero di telefono. È installato lungo la viabilità extraurbana in prossimità degli accessi ai centri abitati. Il segnale è a fondo bianco con scritte in nero ed ha dimensioni di 60 x 90 cm. È installato a cura e spese del comune in cui ha sede il posto o organo di polizia.

  • Art. 135 DPR 495/1992 – Segnali utili per la guida

    Art. 135 DPR 495/1992 – Segnali utili per la guida

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali utili per la guida devono essere collocati in prossimità del luogo indicato (segnali di localizzazione). Tali segnali possono essere preceduti da un segnale di tipo composito (segnale di preavviso), che riporta anche una freccia indicante la direzione da seguire, ed eventualmente possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1, indicante la distanza in metri tra il segnale e il luogo indicato. I segnali di questa categoria devono avere le dimensioni di cui alle tabelle II.6 e II.7, salvo diversa indicazione. Per le autostrade devono essere adottate dimensioni di 120 x 120 cm per il tipo quadrato, con proporzionale aumento delle altre grandezze, e colore di fondo verde, salvo le specifiche eccezioni. Se utilizzati come inserti, le loro dimensioni devono essere adeguate a quelle del segnale in cui sono inseriti ed alla relativa composizione grafica.

    2. Il segnale OSPEDALE (fig. II.302) deve essere usato per indicare la vicinanza di ospedali, case di cura, cliniche, istituti di ricovero per ammalati; esso ha, fra l'altro, lo scopo di invitare gli utenti della strada ad adottare le precauzioni dovute ed in particolare ad evitare i rumori. Il nome dell'ospedale o delle altre case indicate può essere riportato su pannello integrativo modello II.6; qualora l'ospedale comprenda un pronto soccorso, il segnale deve essere abbinato con quello di PRONTO SOCCORSO (figura II.353).

    3. Il segnale ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (fig. II.303) localizza un attraversamento pedonale non regolato da impianto semaforico e non in corrispondenza di intersezioni. Nel caso di segnale a luce propria, ne è consigliata la combinazione con apposite sorgenti di luce, per l'illuminazione concentrata sui segni orizzontali zebrati. È sempre a doppia faccia, anche se la strada è a senso unico, e va posto ai due lati della carreggiata, in corrispondenza dell'attraversamento, sulla eventuale isola spartitraffico salvagente intermedia, oppure al di sopra della carreggiata. Sulle strade extraurbane e su quelle urbane di scorrimento deve essere preceduto dal segnale di pericolo di cui alla figura II.13 con funzione di preavviso.

    4. Il segnale SCUOLABUS (fig. II.304) posto sul bordo del marciapiede indica la fermata dello scuolabus. L'installazione è sempre a doppia faccia ed ortogonale all'asse stradale. Se posto all'esterno di un autobus segnala che esso è adibito al trasporto di bambini da e per la scuola.

    5. Il segnale SOS (fig. II.305) localizza un dispositivo di chiamata di soccorso o di assistenza. È installato a doppia faccia ortogonale all'asse stradale.

    6. I segnali SOTTOPASSAGGIO PEDONALE (fig. II.306) e SOVRAPPASSAGGIO PEDONALE (fig. II.307) localizzano un sottopassaggio o un sovrappassaggio per l'attraversamento stradale. Sono installati a doppia faccia all'inizio della rampa. Ove necessario, possono essere montati anche a tre elementi con facce angolate tra loro di 60Œ. Stessa utilizzazione ha il segnale RAMPA PEDONALE INCLINATA (fig. II.308).

    7. Il segnale STRADA SENZA USCITA (fig. II.309), posto all'inizio di una strada, indica che la stessa è senza uscita per i veicoli. Il segnale ha simbolo fisso e topografia invariabile. Per segnalare l'intersezione di una strada con un'altra senza uscita si usa il segnale PREAVVISO DI STRADA SENZA USCITA (fig. II.310 e II.311). Le diverse figure rappresentano lo schema grafico più significativo della configurazione dei luoghi. Il simbolo costituito dalla sola barra rossa può essere applicato ed integrato anche nei preavvisi di intersezione o di preselezione, extraurbani (a fondo blu) ed urbani (a fondo bianco) per preavvisare un ramo a fondo cieco dell'intersezione.

    8. Il segnale VELOCITÀ CONSIGLIATA (fig. II.312) indica la velocità che si consiglia di non superare in condizioni ottimali di traffico e di tempo meteorologico. Può essere installato su strade extraurbane ed autostrade, in corrispondenza, ad esempio di curve pericolose o di tratti soggetti a forti venti, con eventuale pannello integrativo modello II.2. Al termine del tratto segnalato deve essere installato il segnale di FINE VELOCITÀ CONSIGLIATA (figura II.313).

    9. Il segnale STRADA RISERVATA AI VEICOLI A MOTORE (fig. II.314) indica l'inizio di una strada, diversa dall'autostrada, riservata alla circolazione dei veicoli a motore. Il segnale deve essere posto a tutti gli ingressi di tale strada e sostituisce i segnali di divieto riferiti ai veicoli senza motore. È da utilizzare sulle strade nelle quali si devono osservare le stesse norme che regolano la circolazione sulle autostrade. Il pannello integrativo modello II.1 può essere aggiunto per indicare la distanza, tra cartello ed inizio della strada, all'altezza dell'ultima intersezione utile. Ha dimensioni minime 90 x 90 cm. Ad ogni uscita deve essere installato il segnale FINE STRADA RISERVATA AI VEICOLI A MOTORE (fig. II.315).

    10. Il segnale GALLERIA (fig. II.316) indica l'inizio di una galleria naturale o artificiale; l'eventuale denominazione e la lunghezza possono essere indicati mediante pannelli integrativi rispettivamente modello II.6 e modello II.2. Il segnale ricorda le norme di comportamento da osservare nelle gallerie, e cioè: a) accendere le luci anabbaglianti; b) divieto di fermata e di sosta; c) divieto di compiere inversioni di marcia; d) spegnere il motore in caso di arresto per motivi di traffico. Il segnale è installato prima dell'imbocco della galleria.

    11. Il segnale PONTE (fig. II.317) indica l'inizio di un ponte, viadotto, cavalcavia, sovrappasso e similari; può essere integrato da pannelli modello II.6 e modello II.2 indicanti il nome del ponte o del corso d'acqua attraversato, e la lunghezza dell'opera d'arte espressa in metri. È installato all'inizio del ponte.

    12. Il segnale ZONA RESIDENZIALE (fig. II.318) indica l'inizio di una strada o zona a carattere abitativo e residenziale, nella quale vigono particolari cautele di comportamento. Può essere installato all'inizio o agli inizi della strada o zona residenziale. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA RESIDENZIALE (fig. II.319). Particolari regole di circolazione vigenti sulla strada o nella zona devono essere rese note con pannello integrativo di formato quadrato (tab. II.9).

    13. Il segnale AREA PEDONALE (fig. II.320) indica l'inizio della zona interdetta alla circolazione dei veicoli; può contenere deroghe per i velocipedi, per i veicoli al servizio di persone invalide con limitate capacità motorie od altre deroghe, limitazioni od eccezioni riportate su pannello integrativo. All'uscita viene posto il segnale FINE AREA PEDONALE (fig. II.321).

    14. Il segnale ZONA A TRAFFICO LIMITATO (fig. II.322/a) indica l'inizio dell'area in cui l'accesso e la circolazione sono limitati nel tempo o a particolari categorie di veicoli. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA A TRAFFICO LIMITATO (fig. II.322/b). Con lo stesso segnale sono indicate le zone di particolare rilevanza urbanistica di cui all'articolo 7, comma 8, del codice. Il segnale ZONA A VELOCITÀ LIMITATA (fig. II.323/a) indica l'inizio di un'area nella quale non è consentito superare la velocità indicata nel cartello. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA A VELOCITÀ LIMITATA (fig. II.323/b).

    15. Il segnale ATTRAVERSAMENTO CICLABILE (fig. II.324) localizza un attraversamento della carreggiata da parte di una pista ciclabile, contraddistinta da apposita segnaletica orizzontale. Sulle strade extraurbane e sulle strade urbane di scorrimento deve essere preceduto dal segnale triangolare di pericolo di cui alla figura II.14. Il segnale può essere impiegato in versione con illuminazione propria e in tal caso ne è consigliata la combinazione con apposite sorgenti di luce, per l'illuminazione concentrata sulla segnaletica orizzontale. Può essere installato a doppia faccia, ai due lati della carreggiata ovvero al di sopra della stessa. È sempre disposto in corrispondenza dell'attraversamento.

    16. Il segnale SVOLTA A SINISTRA preavvisa la obbligatorietà di manovre alternative per svoltare a sinistra quando, alla intersezione successiva, vige il divieto di svolta a sinistra, predisponendo il conducente ad eseguire una svolta di tipo semidiretto (fig. II.325) o una svolta di tipo indiretto (fig. II.326). La rifrangenza è applicata al bianco e al grigio. Il simbolismo dei segnali è fisso ed invariabile, qualunque sia la topografia dei luoghi. Il segnale INVERSIONE DI MARCIA (fig. II.327) è da considerare variante di uso specifico del segnale di svolta a sinistra di tipo semidiretto ed è impiegato per indicare la presenza di un manufatto sotto o sovrappassante una strada a carreggiate separate per consentire il ritorno nella direzione di provenienza.

    17. Il segnale PIAZZOLA (figg. II.328 e II.329) indica l'esistenza di una piazzola a lato della carreggiata per effettuare una fermata. È installato a circa 10 metri prima dell'inizio della piazzola. Il segnale SOS di cui al comma 5 non deve essere installato nel caso di impiego del segnale di figura II.329.

    18. Il segnale TRANSITABILITÀ (fig. II.330) presegnala lo stato temporaneo della transitabilità su strade di montagna, gli eventuali limiti di percorribilità, raccomanda pneumatici invernali o catene da neve, o impone queste ultime. Il cartello va posto all'inizio e lungo gli itinerari in salita, in corrispondenza delle intersezioni stradali nonché all'uscita di eventuali abitati intermedi. Si impiega quando sia necessario far conoscere in tempo utile condizioni stradali difficili o di totale intransitabilità. Il segnale comprende tre pannelli mobili, per un totale di sei facce, cinque delle quali contenenti messaggi differenti che possono apparire da soli o congiuntamente, secondo gli aspetti, le combinazioni ed i significati seguenti: _____________________________________________________________________ Pannello Aspetto e colore Significato (*) _____________________________________________________________________ a fondo verde e iscrizione aperto in bianco via libera oppure: fondo rosso e iscrizione chiuso in bianco strada intransitabile _____________________________________________________________________ b tutto bianco senza alcun simbolo oppure: segnale di figura II.87 catene da neve obbligatorie oppure: simboli II.181 e II.182 si raccomandano pneumatici invernali o catene da neve _____________________________________________________________________ c tutto bianco senza alcun simbolo oppure: nomi di località o progressive chilometriche punto fin dove la strada è percorribile _____________________________________________________________________ (*) Se il passo o il tratto terminale della strada è chiuso, il pannello "a" mostra il rosso e reca l'iscrizione "chiuso" ripetuto nelle lingue indicate in figura. Se il passo è aperto, il pannello "a" mostra il verde e reca l'iscrizione "aperto", ripetuto nelle stesse lingue. Se il passo è aperto, il pannello bianco "c" non porta alcuna iscrizione ed il pannello bianco "b", secondo lo stato della percorribilità, non reca alcuna iscrizione oppure mostra il segnale della figura II.87 con altezza di 30 cm: CATENE DA NEVE OBBLIGATORIE, ovvero i simboli II.181 e II.182: PNEUMATICI INVERNALI O CATENE RACCOMANDATI (figg. II.331, II.332, II.333). Se il passo è chiuso, il pannello bianco "c" può recare il nome della località e della progressiva chilometrica sino alla quale la strada è aperta ed il pannello "b", secondo lo stato di percorribilità fino alla località suddetta, mostra il segnale della figura II.87: CATENE DA NEVE OBBLIGATORIE ovvero i simboli II.181 e II.182: PNEUMATICI INVERNALI O CATENE RACCOMANDATI (figg. II.334, II.335, II.336). La rifrangenza è applicata a tutti i colori. Dimensioni consigliate: cartello principale 200 x 135 cm; pannelli a, b e c 35 x 105 cm.

    19. Il segnale USO CORSIE (figg. da II.337 a II.340) indica le modalità per l'utilizzo delle singole corsie costituenti la carreggiata ovvero disponibili nel senso di marcia. Può essere utilizzato per indicare la corsia destinata ai veicoli che procedono a velocità tale da costituire intralcio alla circolazione. Le dimensioni per le autostrade e altre strade aventi più corsie sono riportate nella figura II.337. I segnali di prescrizione inseriti nei cartelli hanno il diametro di cm 60 o

    40. 20. Il segnale VARIAZIONE CORSIE DISPONIBILI deve essere usato per segnalare una variazione del numero delle corsie disponibili nel senso di marcia in riduzione (figg. II.341 e II.343) ed in aumento (figg. II.342 e II.344). Le dimensioni sono le stesse del segnale di cui al comma

    19. Il segnale di preavviso, costituito da analogo segnale completo di pannello modello II.1, deve essere impiegato quando la corsia abbia lunghezza superiore a 500 m e compatibilmente con le condizioni e caratteristiche della strada.

    21. Il segnale AUTOSTRADA (fig. II.345) indica l'inizio di un'autostrada; le sue dimensioni sono di 300 x 170 cm, in formato ridotto (simbolo II.161), identifica, su segnali di preavviso, di preselezione, di direzione e di conferma, l'itinerario verso sistemi autostradali, tangenziali od anulari. In funzione di preavviso, posto all'inizio del tronco di raccordo tra viabilità ordinaria ed autostrada, vale a ricordare le norme di circolazione vigenti in autostrada (fig. II.347); le sue dimensioni minime sono di 300 x 120 cm la parte sinistra e 300 x 180 cm la parte destra.

    22. Il segnale FINE AUTOSTRADA (fig. II.346) è identico al segnale AUTOSTRADA, ma con una barra diagonale rossa. In funzione di preavviso è corredato da un pannello modello II.1 e le sue dimensioni sono uguali a quelle del segnale autostrada.

    23. I segnali INIZIO STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE e FINE STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE sono uguali a quelli di cui ai commi 21 e 22 ma con colore di fondo blu (figg. II.345, II.346, II.347).

    24. Il segnale SENSO UNICO PARALLELO (fig. II.348) deve essere usato nelle intersezioni per indicare che sulla strada intersecata la circolazione è regolata a senso unico, precisandone nel contempo il senso. È installato parallelamente all'asse stradale ed è opportuno che sia combinato con il segnale NOME-STRADA assumendone identiche dimensioni. Se l'intersezione è semaforizzata i due segnali possono essere applicati al palo sopra la lanterna semaforica. Se il segnale del SENSO UNICO è impiegato da solo ha dimensioni normali di 25 x 100 cm.

    25. Il segnale SENSO UNICO FRONTALE (fig. II.349) è installato normalmente all'asse della carreggiata e può integrare l'indicazione del segnale di cui al comma

    24. Il segnale indica che la strada è a senso unico e che quindi i conducenti possono utilizzarne l'intera larghezza. Viene installato a destra e a sinistra, all'inizio del senso unico, con eventuali ripetizioni a sinistra. Le dimensioni sono quelle di tabella II.6. I segnali SENSO UNICO PARALLELO e SENSO UNICO FRONTALE devono essere installati dopo aver posto in opera il segnale di SENSO VIETATO dal lato interdetto all'entrata.

    26. Il segnale PREAVVISO DI DEVIAZIONE CONSIGLIATA AUTOCARRI IN TRANSITO (fig. II.350) deve essere usato per presegnalare l'itinerario consigliato ai veicoli di massa superiore a 3.5 t per evitare che attraversino un centro abitato o parte di esso. Nel punto della deviazione deve essere usato il segnale DIREZIONE AUTOCARRI CONSIGLIATA (fig. II.351).

    27. Il segnale LIMITI DI VELOCITÀ GENERALI (fig. II.352) deve essere usato particolarmente in prossimità delle frontiere nazionali per indicare i limiti di velocità generali in vigore in Italia. Il nome, il contrassegno e la bandiera italiana sono posti nella parte alta del cartello. Il segnale indica i limiti di velocità generali in vigore nel seguente ordine dall'alto verso il basso: a) nel primo riquadro il limite massimo di velocità nei centri abitati; b) nel secondo, il limite massimo di velocità fuori dei centri abitati; c) nel terzo, il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane principali; d) nel quarto, il limite massimo di velocità sulle autostrade. Il bordo del cartello e la parte superiore sono a fondo blu o verde a seconda della viabilità su cui il segnale è installato, i riquadri sono a fondo bianco, i simboli dei primi due riquadri sono neri e il secondo è barrato da una linea rossa obliqua.

  • Art. 134 DPR 495/1992 – Segnali turistici e di territorio

    Art. 134 DPR 495/1992 – Segnali turistici e di territorio

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le indicazioni di questa categoria possono essere inserite nei segnali di cui agli articoli 127, 128, 130 e 131 e si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all'articolo 78, comma 2: a) turistiche; b) industriali, artigianali, commerciali; c) alberghiere; d) territoriali; e) di luoghi di pubblico interesse. I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli di cui alle figure da II.100 a II.231.

    2. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione di cui al presente regolamento. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo.

    3. L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali di cui al comma 1 è a carico del soggetto interessato all'installazione; qualora trattasi di soggetto diverso dall'ente proprietario della strada, dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest'ultimo, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione.

    4. I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco. Simboli, iscrizioni e composizione grafica sono esemplificati dalle figure II.294 e II.295. L'inizio del territorio comunale o di località entro il territorio comunale di particolare interesse può essere indicato con segnali rettangolari a fondo marrone di dimensioni ridotte.

    5. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1, lettera b) possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3.

    6. Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col "gruppo segnaletico unitario" ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di "zona industriale, zona artigianale, zona commerciale" (fig. II.296) che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione.

    7. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona…; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla "zona industriale" o "zona artigianale" o "zona commerciale" in genere (fig. II.297).

    8. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.

    9. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi. L'installazione di tale sistema segnaletico è subordinata alla autorizzazione dell'ente proprietario della strada che stabilirà le modalità per la posa in opera.

    10. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende: a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera b) seguente (fig. II.298); b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (fig. II.299); c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (figura II.300 e II.301).

    11. I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.