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Autore: Andrea Marton

  • Art. 491 Codice Civile: Responsabilità dell’erede nell’amministrazione

    Art. 491 Codice Civile: Responsabilità dell’erede nell’amministrazione

    Art. 491 c.c. Responsabilità dell’erede nell’amministrazione

    In vigore

    nell'amministrazione L’erede con beneficio d’inventario non risponde dell’amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave.

  • Art. 492 Codice Civile: Garanzia

    Art. 492 Codice Civile: Garanzia

    Art. 492 c.c. Garanzia

    In vigore

    Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l’erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili compresi nell’inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.

  • Art. 493 c.c.: Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazio

    Art. 493 c.c.: Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazio

    Art. 493 c.c. Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione

    In vigore

    autorizzazione L’erede decade dal beneficio d’inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l’autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile. Per i beni mobili l’autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d’inventario.

  • Art. 494 Codice Civile: Omissioni o infedeltà nell’inventario

    Art. 494 Codice Civile: Omissioni o infedeltà nell’inventario

    Art. 494 c.c. Omissioni o infedeltà nell’inventario

    In vigore

    Dal beneficio d’inventario decade l’erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell’inventario beni appartenenti all’eredità, o che ha denunziato in mala fede, nell’inventario stesso, passività non esistenti.

  • Articolo 495 Codice Civile: Pagamento dei creditori e legatari

    Articolo 495 Codice Civile: Pagamento dei creditori e legatari

    Art. 495 c.c. Pagamento dei creditori e legatari

    In vigore

    Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell’articolo 484 o dall’annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l’inventario sia posteriore alla dichiarazione, l’erede, quando creditori o legatari non si oppongono ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell’articolo 503, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità. Esaurito l’asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa determinata appartenente al testatore, nei limiti del valore del legato. Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell’ultimo pagamento salvo che il credito sia anteriormente prescritto.

  • Articolo 496 Codice Civile: Rendimento del conto

    Articolo 496 Codice Civile: Rendimento del conto

    Art. 496 c.c. Rendimento del conto

    In vigore

    L’erede ha l’obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all’erede.

  • Articolo 497 Codice Civile: Mora nel rendimento del conto

    Articolo 497 Codice Civile: Mora nel rendimento del conto

    Art. 497 c.c. Mora nel rendimento del conto

    In vigore

    L’erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest’obbligo. Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore.

  • Art. 498 Codice Civile: Liquidazione dell’eredità in caso di opp

    Art. 498 Codice Civile: Liquidazione dell’eredità in caso di opp

    Art. 498 c.c. Liquidazione dell’eredità in caso di opposizione

    In vigore

    opposizione Qualora entro il termine indicato nell’articolo 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l’erede non può eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità nell’interesse di tutti i creditori e legatari. A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell’opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell’aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito. L’invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed è pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia (1).

  • Articolo 499 Codice Civile: Procedura di liquidazione

    Articolo 499 Codice Civile: Procedura di liquidazione

    Art. 499 c.c. Procedura di liquidazione

    In vigore

    Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l’erede provvede, con l’assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie. Se l’alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate sino a che l’acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente. L’erede forma, sempre con l’assistenza del notaio, lo stato di graduazione. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l’attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti. Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche l’oggetto di un legato di specie, sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari.

  • Articolo 500 Codice Civile: Termine per la liquidazione

    Articolo 500 Codice Civile: Termine per la liquidazione

    Art. 500 c.c. Termine per la liquidazione

    In vigore

    L’autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine all’erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione.