Testo dell'articoloVigente
Art. 495 c.c. – Pagamento dei creditori e legatari
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell’art. 484 o dall’annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l’inventario sia posteriore alla dichiarazione, l’erede, quando creditori o legatari non si oppongono ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell’art. 503, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità.
Esaurito l’asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa determinata appartenente al testatore, nei limiti del valore del legato.
Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell’ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.
In sintesi
Indice dei contenuti
Funzione e struttura della norma
L'art. 495 c.c. disciplina la fase ordinaria di pagamento dei creditori ereditari e dei legatari, quando non vi è opposizione e l'erede non sceglie la via della liquidazione concorsuale. Il sistema è basato sul principio del prior in tempore potior in iure temperato dalle prelazioni: i creditori vengono pagati nell'ordine in cui si presentano, ma sempre rispettando le cause legittime di prelazione (ipoteca, pegno, privilegi).
Il termine di un mese
Il legislatore impone all'erede di attendere un mese dalla trascrizione dell'accettazione beneficiata (art. 484 c.c.) o dall'annotazione, se l'inventario è successivo. Questo termine ha funzione informativa: serve a dare pubblicità all'avvenuta accettazione beneficiata, consentendo ai creditori di organizzare le proprie pretese e, eventualmente, di proporre opposizione attivando la liquidazione concorsuale ex art. 498 c.c.
Prima della scadenza del mese, l'erede non può procedere a pagamenti, pena la possibile responsabilità verso i creditori che si fossero presentati successivamente con cause di prelazione poziori.
Il pagamento a misura che si presentano
Il principio è quello del pagamento per ordine cronologico di presentazione, salvo le prelazioni. L'erede paga il creditore A se si presenta per primo, salvo che il creditore B, che si presenti dopo, abbia un'ipoteca o un privilegio prevalente. Questo sistema ha un evidente difetto: penalizza i creditori meno informati o più lontani, e per questo il legislatore ha messo loro a disposizione lo strumento dell'opposizione.
I diritti di poziorità sono il temperamento essenziale: ipoteca (artt. 2808 e ss. c.c.), pegno (artt. 2784 e ss. c.c.), privilegi generali e speciali (artt. 2745 e ss. c.c.) devono essere rispettati anche se il creditore privilegiato si presenta dopo. L'erede che paghi un chirografario ignorando un privilegio noto risponderebbe verso il creditore privilegiato.
Il regresso contro i legatari
Una volta esaurito l'attivo ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti non possono più aggredire l'erede (che ha pagato fino a concorrenza dell'asse), ma hanno un diritto di regresso contro i legatari. Questa norma realizza un'importante regola di equilibrio: i legatari, beneficiari di una disposizione mortis causa che riduce l'attivo destinato ai creditori, devono rispondere, nei limiti del valore del legato ricevuto, verso i creditori del defunto.
Il regresso opera anche se il legato è di cosa determinata appartenente al testatore: il legatario non può schermarsi dietro la specifica individuazione del bene legato. La logica è che il defunto non poteva favorire i legatari a danno dei propri creditori (regola del nemo liberalis nisi liberatus).
La prescrizione triennale
Il diritto di regresso si prescrive in tre anni dall'ultimo pagamento, salvo che il credito originario non sia anteriormente prescritto. Questa prescrizione breve riflette l'esigenza di rapida definizione dei rapporti successori e di certezza per i legatari, che devono poter consolidare il loro acquisto. Il dies a quo è l'ultimo pagamento effettuato dall'erede ai creditori: solo a quel punto i creditori insoddisfatti sanno di non poter essere pagati con l'asse ereditario.
Caso pratico
Tizio, erede beneficiato di un asse netto di 100.000 euro, dopo un mese dalla trascrizione paga Caio (chirografario, presentatosi per primo) per 40.000 euro, Sempronio (chirografario) per 30.000 euro e Mevio (ipotecario) per 30.000 euro. L'attivo si esaurisce. Restano insoddisfatti due creditori per 20.000 euro complessivi. Il defunto aveva disposto un legato di 50.000 euro a favore della nipote Caia: i creditori insoddisfatti possono agire in regresso contro Caia entro tre anni dall'ultimo pagamento, recuperando fino a 20.000 euro nei limiti del valore del legato.
Domande frequenti
Quando l'erede può iniziare a pagare i creditori dopo l'accettazione con beneficio d'inventario?
Trascorso un mese dalla trascrizione dell'accettazione (art. 484 c.c.) o dall'annotazione, se non vi è opposizione e l'erede non intende promuovere la liquidazione concorsuale ex art. 503 c.c.
Come avviene il pagamento dei creditori ex art. 495 c.c.?
I creditori vengono pagati a misura che si presentano, secondo l'ordine cronologico, ma sempre salvi i diritti di poziorità: ipoteca, pegno e privilegi prevalgono sui crediti chirografari.
I creditori insoddisfatti possono agire contro i legatari?
Sì, esaurito l'attivo ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno diritto di regresso contro i legatari nei limiti del valore del legato, anche se si tratta di legato di cosa determinata appartenente al testatore.
In quanto tempo si prescrive il regresso contro i legatari?
Il regresso si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento effettuato dall'erede ai creditori, salvo che il credito originario non sia anteriormente prescritto.
Cosa succede se l'erede paga un chirografario ignorando un creditore privilegiato?
L'erede risponde verso il creditore privilegiato (titolare di ipoteca, pegno o privilegio) per la somma indebitamente pagata al chirografario in violazione dei diritti di poziorità.