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Autore: Andrea Marton

  • Art. 511 Codice Civile: Spese

    Art. 511 Codice Civile: Spese

    Art. 511 c.c. Spese

    In vigore

    Le spese dell’apposizione dei sigilli, dell’inventario e di ogni altro atto dipendente dall’accettazione con beneficio d’inventario sono a carico dell’eredità. CAPO VI – Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede

  • Articolo 512 Codice Civile: Oggetto della separazione

    Articolo 512 Codice Civile: Oggetto della separazione

    Art. 512 c.c. Oggetto della separazione

    In vigore

    La separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l’hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell’erede. Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto. La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l’hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell’erede.

  • Articolo 513 Codice Civile: Separazione contro i legatari di specie

    Articolo 513 Codice Civile: Separazione contro i legatari di specie

    Art. 513 c.c. Separazione contro i legatari di specie

    In vigore

    I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie.

  • Art. 514 c.c.: Rapporti tra creditori separatisti e non separati

    Art. 514 c.c.: Rapporti tra creditori separatisti e non separati

    Art. 514 c.c. Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti

    In vigore

    separatisti I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l’hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti. Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte del patrimonio non è stata separata, il valore di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti. Quando la separazione è esercitata da creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza è anche accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori non separatisti di fronte ai legatari separatisti. Restano salve in ogni caso le cause di prelazione.

  • Articolo 515 Codice Civile: Cessazione della separazione

    Articolo 515 Codice Civile: Cessazione della separazione

    Art. 515 c.c. Cessazione della separazione

    In vigore

    L’erede può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione per il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizione o sottoposto a termine oppure è contestato.

  • Art. 516 Codice Civile: Termine per l’esercizio del diritto alla

    Art. 516 Codice Civile: Termine per l’esercizio del diritto alla

    Art. 516 c.c. Termine per l’esercizio del diritto alla separazione

    In vigore

    separazione Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall’apertura della successione.

  • Articolo 517 Codice Civile: Separazione riguardo ai mobili

    Articolo 517 Codice Civile: Separazione riguardo ai mobili

    Art. 517 c.c. Separazione riguardo ai mobili

    In vigore

    Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita mediante domanda giudiziale. La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo dell’aperta successione, il quale ordina l’inventario, se non è ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi. Riguardo ai mobili già alienati dall’erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.

  • Articolo 518 Codice Civile: Separazione riguardo agli immobili

    Articolo 518 Codice Civile: Separazione riguardo agli immobili

    Art. 518 c.c. Separazione riguardo agli immobili

    In vigore

    Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d’ipoteca, il diritto alla separazione si esercita mediante l’iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L’iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche, indicando il nome del defunto e quello dell’erede, se è conosciuto, e dichiarando che l’iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo. Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l’erede o il legatario, anche se anteriori. Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche. CAPO VII – Della rinunzia all'eredità

  • Articolo 519 Codice Civile: Dichiarazione di rinunzia

    Articolo 519 Codice Civile: Dichiarazione di rinunzia

    Art. 519 c.c. Dichiarazione di rinunzia

    In vigore

    La rinunzia all’eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni. La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.

  • Art. 520 c.c.: Rinunzia condizionata, a termine o parziale

    Art. 520 c.c.: Rinunzia condizionata, a termine o parziale

    Art. 520 c.c. Rinunzia condizionata, a termine o parziale

    In vigore

    È nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.