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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 521 Codice Civile: Retroattività della rinunzia

    Articolo 521 Codice Civile: Retroattività della rinunzia

    Art. 521 c.c. Retroattività della rinunzia

    In vigore

    Chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.

  • Articolo 522 Codice Civile: Devoluzione nelle successioni legittime

    Articolo 522 Codice Civile: Devoluzione nelle successioni legittime

    Art. 522 c.c. Devoluzione nelle successioni legittime

    In vigore

    Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 571. Se il rinunziante è solo, l’eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.

  • Art. 523 c.c.: Devoluzione nelle successioni testamentarie

    Art. 523 c.c.: Devoluzione nelle successioni testamentarie

    Art. 523 c.c. Devoluzione nelle successioni testamentarie

    In vigore

    Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell’articolo 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell’articolo 677.

  • Art. 524 c.c.: Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori

    Art. 524 c.c.: Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori

    Art. 524 c.c. Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori

    In vigore

    creditori Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare la eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.

  • Articolo 525 Codice Civile: Revoca della rinunzia

    Articolo 525 Codice Civile: Revoca della rinunzia

    Art. 525 c.c. Revoca della rinunzia

    In vigore

    Fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell’eredità.

  • Articolo 526 Codice Civile: Impugnazione per violenza o dolo

    Articolo 526 Codice Civile: Impugnazione per violenza o dolo

    Art. 526 c.c. Impugnazione per violenza o dolo

    In vigore

    La rinunzia all’eredità si può impugnare solo se è l’effetto di violenza o di dolo. L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.

  • Articolo 527 Codice Civile: Sottrazione di beni ereditari

    Articolo 527 Codice Civile: Sottrazione di beni ereditari

    Art. 527 c.c. Sottrazione di beni ereditari

    In vigore

    I chiamati all’eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici nonostante la loro rinunzia. CAPO VIII – Dell'eredità giacente

  • Articolo 528 Codice Civile: Nomina del curatore

    Articolo 528 Codice Civile: Nomina del curatore

    Art. 528 c.c. Nomina del curatore

    In vigore

    Quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia (1) e iscritto nel registro delle successioni.

  • Articolo 529 Codice Civile: Obblighi del curatore

    Articolo 529 Codice Civile: Obblighi del curatore

    Art. 529 c.c. Obblighi del curatore

    In vigore

    Il curatore è tenuto a procedere all’inventario dell’eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell’eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.

  • Articolo 530 Codice Civile: Pagamento dei debiti ereditari

    Articolo 530 Codice Civile: Pagamento dei debiti ereditari

    Art. 530 c.c. Pagamento dei debiti ereditari

    In vigore

    Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale. Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.