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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 544 Codice Civile: Concorso di ascendenti legittimi e coniuge

    Articolo 544 Codice Civile: Concorso di ascendenti legittimi e coniuge

    Art. 544 c.c. Concorso di ascendenti legittimi e coniuge

    In vigore

    Quando chi muore non lascia figli (2), ma ascendenti […] (3) e il coniuge, a quest’ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto. In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall’articolo 569.

  • Articolo 548 Codice Civile: Diritti del coniuge separato

    Articolo 548 Codice Civile: Diritti del coniuge separato

    Art. 548 c.c. Diritti del coniuge separato

    In vigore

    Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell’articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L’assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.

  • Art. 549 c.c.: Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legi

    Art. 549 c.c.: Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legi

    Art. 549 c.c. Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari

    In vigore

    legittimari Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari salva l’applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro.

  • Articolo 550 Codice Civile: Lascito eccedente la porzione disponibile

    Articolo 550 Codice Civile: Lascito eccedente la porzione disponibile

    Art. 550 c.c. Lascito eccedente la porzione disponibile

    In vigore

    Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari, ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede. La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile. Se i legittimari sono più, occorre l’accordo di tutti perché la disposizione testamentaria abbia esecuzione. Le stesse norme si applicano anche se dell’usufrutto, della rendita o della nuda proprietà è stato disposto con donazione.

  • Articolo 551 Codice Civile: Legato in sostituzione di legittima

    Articolo 551 Codice Civile: Legato in sostituzione di legittima

    Art. 551 c.c. Legato in sostituzione di legittima

    In vigore

    Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima. Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario, la facoltà di chiedere il supplemento. Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l’eccedenza il legato grava sulla disponibile.

  • Articolo 552 Codice Civile: Donazione e legati in conto di legittima

    Articolo 552 Codice Civile: Donazione e legati in conto di legittima

    Art. 552 c.c. Donazione e legati in conto di legittima

    In vigore

    Il legittimario che rinunzia all’eredità, quando non si ha rappresentazione, può sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti; ma quando non vi è stata espressa dispensa dall’imputazione, se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni, restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l’eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest’ultimo. SEZIONE II – Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari

  • Art. 553 c.c.: Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in

    Art. 553 c.c.: Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in

    Art. 553 c.c. Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari

    In vigore

    in concorso con legittimari Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell’articolo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati.

  • Articolo 554 Codice Civile: Riduzione delle disposizioni testamentarie

    Articolo 554 Codice Civile: Riduzione delle disposizioni testamentarie

    Art. 554 c.c. Riduzione delle disposizioni testamentarie

    In vigore

    Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.

  • Articolo 555 Codice Civile: Riduzione delle donazioni

    Articolo 555 Codice Civile: Riduzione delle donazioni

    Art. 555 c.c. Riduzione delle donazioni

    In vigore

    Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima. Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.

  • Articolo 556 Codice Civile: Determinazione della porzione disponibile

    Articolo 556 Codice Civile: Determinazione della porzione disponibile

    Art. 556 c.c. Determinazione della porzione disponibile

    In vigore

    Per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750 , e sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.