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Autore: Andrea Marton

  • Art. 531 c.c.: Inventario, amministrazione e rendimento dei conti

    Art. 531 c.c.: Inventario, amministrazione e rendimento dei conti

    Art. 531 c.c. Inventario, amministrazione e rendimento dei conti

    In vigore

    dei conti Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l’inventario, l’amministrazione e il rendimento di conti da parte dell’erede con beneficio d’inventario, sono comuni al curatore dell’eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per colpa.

  • Art. 532 Codice Civile: Cessazione della curatela per accettazio

    Art. 532 Codice Civile: Cessazione della curatela per accettazio

    Art. 532 c.c. Cessazione della curatela per accettazione dell’eredità

    In vigore

    dell'eredità Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l’eredità è stata accettata. CAPO IX – Della petizione di eredità

  • Art. 533 Codice Civile: Nozione

    Art. 533 Codice Civile: Nozione

    Art. 533 c.c. Nozione

    In vigore

    L’erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi. L’azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell’usucapione rispetto ai singoli beni.

  • Articolo 534 Codice Civile: Diritti dei terzi

    Articolo 534 Codice Civile: Diritti dei terzi

    Art. 534 c.c. Diritti dei terzi

    In vigore

    L’erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo. Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l’erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede. La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, se l’acquisto a titolo di erede e l’acquisto dall’erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell’acquisto da parte dell’erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l’erede apparente.

  • Articolo 535 Codice Civile: Possessore di beni ereditari

    Articolo 535 Codice Civile: Possessore di beni ereditari

    Art. 535 c.c. Possessore di beni ereditari

    In vigore

    Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore di beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni. Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una cosa dell’eredità, è solo obbligato a restituire all’erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo è ancora dovuto, l’erede subentra nel diritto di conseguirlo. È possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni ereditari, ritenendo per errore di essere erede. La buona fede non giova se l’errore dipende da colpa grave. CAPO X – Dei legittimari SEZIONE I – Dei diritti riservati ai legittimari

  • Art. 536 Codice Civile: Legittimari

    Art. 536 Codice Civile: Legittimari

    Art. 536 c.c. Legittimari

    In vigore

    Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti (2). Ai figli […] (3) sono equiparati […] (4) gli adottivi. A favore dei discendenti dei figli […] (5), i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli […] (5).

  • Articolo 537 Codice Civile: Riserva a favore dei figli

    Articolo 537 Codice Civile: Riserva a favore dei figli

    Art. 537 c.c. Riserva a favore dei figli

    In vigore

    Salvo quanto disposto dall’articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, […] (3) a questi è riservata la metà del patrimonio. Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli […] (4). […] (5).

  • Articolo 538 Codice Civile: Riserva a favore degli ascendenti

    Articolo 538 Codice Civile: Riserva a favore degli ascendenti

    Art. 538 c.c. Riserva a favore degli ascendenti

    In vigore

    Se chi muore non lascia figli […] (2), ma ascendenti […] (3), a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall’articolo 544. In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall’articolo 569.

  • Articolo 540 Codice Civile: Riserva a favore del coniuge

    Articolo 540 Codice Civile: Riserva a favore del coniuge

    Art. 540 c.c. Riserva a favore del coniuge

    In vigore

    A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’articolo 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

  • Articolo 542 Codice Civile: Concorso del coniuge con i figli

    Articolo 542 Codice Civile: Concorso del coniuge con i figli

    Art. 542 c.c. Concorso del coniuge con i figli

    In vigore

    Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, […] (1) a quest’ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge. Quando i figli […] (2), sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli […] (2), è effettuata in parti uguali. […] (3).