Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Cambio mansioni e trasferimento di sede nel CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet) (art. 2103)

    CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

    Cambio mansioni e trasferimento di sede nel CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet) (art. 2103)

    Cambiare reparto, ruolo o punto vendita è frequente nei servizi, ma il datore deve rispettare l’art. 2103 c.c.: le nuove mansioni devono essere coerenti con l’inquadramento e il trasferimento di sede è legittimo solo per comprovate ragioni organizzative. Conoscere queste regole serve a distinguere una riorganizzazione legittima da un demansionamento illecito.

    In sintesi

    Il datore può assegnare mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale (art. 2103 c.c.). Le mansioni superiori danno diritto all’inquadramento definitivo dopo tre mesi (art. 56 del CCNL), salvo sostituzione di altro lavoratore in servizio e salva diversa volontà del lavoratore. Il demansionamento è legittimo solo per modifica degli assetti organizzativi, mantenendo livello e stipendio. Il trasferimento di sede serve comprovate ragioni organizzative (art. 186) e dà diritto ai rimborsi dell’art. 185; tutele rafforzate per chi assiste un disabile.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Cambio mansioni · Demansionamento legittimo · Promozione automatica · Trasferimento per ragioni organizzative
    Riferimenti
    Art. 2103 c.c. (jus variandi, trasferimento) · D.Lgs. 81/2015 · Art. 33 L. 104/1992 · CCNL Fiavet, artt. 56, 57 e 184-187
    Fonte
    Testo del CCNL del 24 luglio 2019 (Fiavet-Confcommercio) e accordo di rinnovo del 26 luglio 2024

    Il jus variandi: cosa può cambiare il datore

    Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:

    • alle mansioni dell’assunzione o a quelle dell’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
    • oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento.

    Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).

    Mansioni superiori e promozione automatica

    Quando il dipendente svolge mansioni di un livello superiore (ad esempio un addetto che coordina di fatto l’agenzia), gli spetta subito la retribuzione del livello più alto. Per il CCNL Fiavet (art. 56, comma 2, come riscritto dall’accordo del 26 luglio 2024) l’assegnazione diventa definitiva dopo tre mesi, salvo diversa volontà del lavoratore, a meno che sia avvenuta per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio. In caso di mansioni promiscue si guarda all’attività prevalente, tenendo conto di quella di maggior valore professionale, purché prestata abitualmente e non a titolo di addestramento o in via accessoria (art. 57).

    Quando il demansionamento è lecito

    Assegnare mansioni di livello inferiore è possibile solo se c’è una reale modifica degli assetti organizzativi che tocca la posizione del lavoratore (art. 2103 c.c.). Anche allora il datore deve conservare il livello e lo stipendio (l’art. 56 del CCNL impone di adibire il lavoratore alle mansioni di assunzione, a quelle del livello superiore acquisito o a mansioni equivalenti alle ultime svolte, senza diminuzione della retribuzione): un demansionamento «punitivo» o senza ragioni organizzative è illegittimo e dà diritto al risarcimento.

    Il trasferimento a un’altra sede

    Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.

    L’art. 186 del CCNL Fiavet richiama l’art. 13 dello Statuto dei lavoratori (comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive) e riconosce al lavoratore trasferito, in caso di successivo licenziamento, il rimborso delle spese di ritorno suo e della famiglia se il rientro avviene entro sei mesi. L’art. 185 attribuisce, per i trasferimenti di residenza, il rimborso delle spese di viaggio per sé e per ogni familiare a carico e del trasporto di mobilio e bagaglio, il rimborso dell’eventuale perdita di pigione fino a sei mesi e un’indennità pari a una mensilità della retribuzione normale (ridotta al 50% per chi non è capofamiglia o non ha congiunti a carico). Per la missione temporanea fuori residenza (art. 184) spettano il rimborso di viaggio, vitto e alloggio a piè di lista e un’indennità del 15% di un ventiseiesimo della retribuzione mensile per ogni giornata intera (10% tra 6 e 24 ore e per i viaggi abituali, 20% all’estero).

    Tutele rafforzate

    • chi assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33);
    • analoga tutela vale per il lavoratore con disabilità;
    • il rappresentante sindacale non può essere trasferito dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione (art. 22 Statuto).
    La distanza della nuova sede può avere effetti anche sulla NASpI: il rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km dalla residenza, o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, può dare diritto all’indennità di disoccupazione.

    L’accordo per cambiare mansioni

    Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.

    Casi pratici

    Tizio — demansionamento punitivo
    Dopo un diverbio, Tizio viene spostato da addetto alle vendite a mansioni dimesse, senza alcuna riorganizzazione aziendale. Manca il presupposto dell’art. 2103 c.c.: il demansionamento è illegittimo e Tizio può chiedere il reintegro nelle mansioni e il risarcimento del danno.
    Caia — chiude una filiale
    La filiale dove lavora Caia chiude. L’azienda la trasferisce a un’altra sede per comprovate ragioni organizzative: il trasferimento è legittimo e, se comporta il cambio di residenza, spettano i rimborsi dell’art. 185 del CCNL. Se però Caia assistesse un familiare disabile, non potrebbe essere trasferita senza il suo consenso (L. 104/1992).

    Domande frequenti

    Il datore può assegnarmi qualsiasi mansione?
    No. Può assegnarti le mansioni dell’assunzione o altre riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento (art. 2103 c.c.). Non può invece spostarti liberamente a mansioni di livello inferiore: il demansionamento è ammesso solo in casi tassativi, conservando livello e retribuzione.
    Cosa rischia il datore se mi demansiona illegittimamente?
    Il demansionamento illegittimo espone il datore a una condanna a ripristinare le mansioni dovute e a risarcire il danno, che può comprendere sia la perdita di professionalità sia il pregiudizio alla salute e alla dignità del lavoratore. In casi gravi il lavoratore può anche dimettersi per giusta causa.
    Posso rifiutare un trasferimento?
    Puoi opporti se il datore non dimostra comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.). Esistono poi tutele speciali: chi assiste un familiare disabile con i permessi della L. 104/1992, il lavoratore disabile e i rappresentanti sindacali non possono essere trasferiti senza il loro consenso o senza nulla osta.
    Il datore può declassarmi a mansioni inferiori?
    Solo in presenza di una reale modifica degli assetti organizzativi che incide sulla tua posizione (art. 2103 c.c.), e comunque conservando il tuo livello di inquadramento e il tuo stipendio. Un demansionamento senza ragioni organizzative o a fini punitivi è illegittimo e risarcibile.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). Periodo per la promozione e rimborsi per trasferte e trasferimenti sono quelli degli artt. 56, 57 e 184-187 del CCNL Fiavet (testo del 24 luglio 2019, con l’art. 56 riscritto dall’accordo del 26 luglio 2024).

  • Scatti di anzianità nel CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet): maturazione, numero e importo

    CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

    Scatti di anzianità nel CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet): maturazione, numero e importo

    Gli scatti di anzianità sono aumenti automatici della retribuzione legati agli anni di servizio. A differenza degli aumenti dei minimi (che arrivano con i rinnovi), gli scatti maturano a scadenze fisse e restano acquisiti. Il CCNL ne stabilisce numero massimo, cadenza e valore: ecco come funzionano e cosa controllare nel cedolino.

    In sintesi

    Lo scatto di anzianità è un aumento automatico che matura con gli anni di servizio. Il CCNL Fiavet (art. 155) riconosce sei scatti triennali, in cifra fissa per livello: da 30,47 € (7° livello) a 40,80 € (livello A). Gli scatti già maturati sono irreversibili ed entrano nella base di calcolo di TFR e tredicesima. Da non confondere con gli aumenti dei minimi tabellari dei rinnovi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fiavet-Confcommercio (datoriale) · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil (sindacali)
    Istituti trattati
    Aumenti periodici di anzianità · Maturazione · Importo per livello · Effetti su TFR e tredicesima
    Riferimenti
    Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Scatti previsti dal CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono gli scatti di anzianità

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

    La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

    Come matura lo scatto

    Lo scatto di anzianità si lega all’anzianità di servizio, cioè agli anni trascorsi alle dipendenze del datore. Il CCNL stabilisce gli elementi chiave:

    Elemento Regola tipica del CCNL
    Decorrenza dell’anzianità Dal compimento dei 18 anni di età per il personale assunto dal 1° giugno 1986; conta il servizio senza interruzione presso la stessa azienda o gruppo aziendale (art. 155, commi 1-2)
    Cadenza dello scatto Triennale; decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del triennio (art. 155, comma 3)
    Tetto massimo Sei scatti (otto per i dipendenti già in servizio al 30 aprile 1990, art. 156)
    Valore Cifra fissa per livello: A 40,80 €; B 39,25 €; 1° 37,70 €; 2° 36,15 €; 3° 34,86 €; 4° 33,05 €; 5° 32,54 €; 6° Super 31,25 €; 6° 30,99 €; 7° 30,47 €
    Importi e numero di scatti sono quelli degli artt. 155-156 del CCNL 24 luglio 2019; l’accordo di rinnovo del 26 luglio 2024 non li modifica. Con tutti e sei gli scatti maturati un lavoratore del 3° livello ha 6 × 34,86 = 209,16 € in più. La voce «scatti di anzianità» nel cedolino va confrontata con questi valori; se cambi livello, gli scatti già maturati sono ricalcolati al valore del nuovo livello, senza arretrati (art. 155, comma 5).

    Scatti e minimi tabellari: non confonderli

    Gli scatti dipendono dalla tua anzianità; gli aumenti dei minimi tabellari arrivano invece con i rinnovi del contratto e valgono per tutti. Sono due voci diverse della retribuzione.

    Decorrenza, irreversibilità e calcolo

    Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:

    • decorrenza: lo scatto si vede in busta paga dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio (art. 155, comma 3);
    • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
    • incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e, secondo il CCNL, delle mensilità aggiuntive.
    Per il lavoro a tempo parziale gli scatti, come le altre voci, sono di norma riproporzionati all’orario ridotto secondo le regole del contratto.

    Casi pratici

    Tizio — ha raggiunto il numero massimo
    Tizio lavora da molti anni e ha maturato tutti e sei gli scatti triennali previsti dal CCNL (diciotto anni di anzianità utile): raggiunto il tetto, non ne maturano altri, ma quelli già acquisiti restano in busta paga. Gli aumenti successivi potranno arrivare solo dai rinnovi dei minimi tabellari.
    Caia — part-time e scatti
    Caia lavora part-time. Matura comunque gli scatti di anzianità alle scadenze previste; l’importo, come le altre voci retributive, è riproporzionato in base all’orario ridotto, secondo le regole del CCNL.

    Domande frequenti

    Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
    No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato.
    Ogni quanto matura uno scatto?
    Nel CCNL Fiavet ogni tre anni di servizio continuativo presso la stessa azienda o gruppo, fino a sei scatti (art. 155); i dipendenti già in servizio al 30 aprile 1990 hanno otto scatti (art. 156). L’anzianità utile parte dai 18 anni di età.
    Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
    Di regola sì: l’anzianità di servizio che fa maturare gli scatti è quella presso lo stesso datore, e con un nuovo rapporto si riparte. Nel CCNL Fiavet l’anzianità utile è quella maturata senza interruzione presso la stessa azienda o gruppo aziendale (art. 155); un riconoscimento dell’anzianità pregressa può derivare solo da accordi specifici, per esempio nei cambi di appalto con clausola sociale.
    Che differenza c’è tra scatti di anzianità e aumenti del rinnovo?
    Gli scatti dipendono dalla tua anzianità di servizio e maturano a scadenze fisse, individuali. Gli aumenti dei minimi tabellari arrivano invece con il rinnovo del CCNL e valgono per tutti i lavoratori del livello. Sono due voci distinte della retribuzione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importi sono quelli degli artt. 155-156 del CCNL Fiavet (testo del 24 luglio 2019, non modificato dal rinnovo 2024).

  • CCNL Lapidei ed Escavazione: orario di lavoro e straordinari

    CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

    CCNL Lapidei ed Escavazione: orario di lavoro, turni e straordinari

    Nelle cave di marmo e negli stabilimenti di lavorazione lapidea i ritmi produttivi dipendono dalle stagioni, dalle commesse internazionali e dalla continuità degli impianti. Il CCNL Lapidei Industria disciplina l’orario, i turni e le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.

    In sintesi

    L’orario ordinario è di 40 ore settimanali su 5 giorni, con sabato libero. Le ore di ROL accumulano 64 ore annue (76 per i turni a ciclo continuo). Lo straordinario è maggiorato del 30%; il 6° giorno del 40%; il lavoro notturno del 18-50%. Il periodo di riferimento per la media è 4 mesi (6 mesi per autisti di trasporti esterni).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Marmomacchine · Anepla / Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Orario settimanale
    40 ore
    Riferimento CCNL
    Art. 12 – Orario di lavoro
    Vigenza
    1° aprile 2025 – 31 marzo 2028
    Riferimento di legge
    D.Lgs. 66/2003 (orario di lavoro)

    Tabella riepilogativa

    Maggiorazioni per lavoro straordinario e speciale – CCNL Lapidei Industria
    Tipologia Maggiorazione Nota
    Straordinario ordinario (oltre 8 ore/giorno) +30% Sul minimo tabellare orario
    Lavoro sul 6° giorno (sabato) +40% Giornata ordinariamente libera
    Lavoro festivo infrasettimanale +50% Festività nazionali e contrattuali
    Lavoro notturno ordinario +18% Ore notturne nell’orario regolare di turno
    Lavoro notturno straordinario +50% Oltre l’orario di turno notturno

    Le maggiorazioni si calcolano sulla quota oraria del minimo tabellare, ottenuta dividendo il totale mensile per 174. Per il lavoro a turni che prevede rotazione notturna sono previste apposite indennità definite a livello aziendale o in sede di contrattazione di secondo livello.

    Orario settimanale e distribuzione

    Il CCNL Lapidei Industria (art. 12) stabilisce che la durata massima dell’orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali, normalmente distribuite su cinque giornate lavorative (lunedì-venerdì) con il sabato quale giorno di riposo ordinario. La distribuzione dell’orario giornaliero può variare per accordo aziendale in ragione delle esigenze produttive.

    Per ogni turno lavorativo di 8 ore continuative è prevista una pausa di 10 minuti retribuita, computata come orario di lavoro a tutti gli effetti.

    Flessibilità e periodo di riferimento

    Il contratto consente la flessibilità dell’orario con un periodo di riferimento (media) di 4 mesi (6 mesi per i conducenti di automezzi adibiti al trasporto esterno). Entro tale periodo l’orario medio non può superare le 40 ore settimanali. Nelle settimane di punta produttiva si può lavorare più di 40 ore, compensando nelle settimane di calo. Le ore eccedenti la media di periodo sono straordinario a tutti gli effetti.

    ROL e riduzione dell’orario di lavoro

    Il pacchetto di Riduzione dell’Orario di Lavoro (ROL) è stato costruito attraverso successive stratificazioni contrattuali:

    • 28 ore annue (entro il 31 dicembre 1984);
    • +12 ore annue (dal 1° gennaio 1985);
    • +16 ore annue (dal 1° gennaio 1989);
    • +4 ore annue (dal 1° gennaio 1992);
    • +4 ore annue (dal 1° gennaio 1993).

    Il totale per i lavoratori su orario standard è pertanto di 64 ore annue di ROL. Per i lavoratori su tre turni avvicendati si aggiungono ulteriori 12 ore (4+4+4 dal 2001, 2002 e 2003), per un totale di 76 ore annue.

    Le ore di ROL non fruite nell’anno confluiscono nella banca ore individuale e vanno godute entro l’anno successivo (preavviso di 48 ore). Le ore residue al 31 dicembre vengono liquidate in busta paga.

    Specificità del lavoro in cava e sicurezza

    Le attività estrattive in cava a cielo aperto sono soggette a specifiche norme di sicurezza (D.P.R. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996), che influenzano l’organizzazione dell’orario. In particolare:

    • Le operazioni con esplosivi devono rispettare finestre temporali autorizzate e richiedono personale abilitato (artificieri); i tempi di preparazione e sicurezza post-brillamento rientrano nell’orario di lavoro.
    • Il lavoro a umido (taglio con acqua) in condizioni climatiche avverse può richiedere turnazioni diverse da quelle ordinarie.
    • Gli addetti a operazioni in quota o in sottosuolo devono rispettare i limiti di orario e i riposi obbligatori previsti dal D.Lgs. 81/2008.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio su tre turni, calcolo del compenso mensile
    Tizio lavora su tre turni avvicendati in uno stabilimento di segagione di Verona. L’orario è di 40 ore settimanali, ma il ciclo include turni notturni a rotazione. Per le ore notturne ordinarie (incluse nel turno standard) percepisce una maggiorazione del 18% sulla quota oraria. Il mese di ottobre include 6 turni notturni da 8 ore: la maggiorazione lorda è 6 × 8 × (2.111 / 174) × 18% = circa 131 € aggiuntivi.
    Caia – Impiegata, sabato lavorativo su richiesta
    Caia lavora come responsabile commerciale (livello B) in un’azienda di marmo di Carrara. A causa di una fiera internazionale, viene chiamata a lavorare il sabato per 8 ore. Trattandosi del 6° giorno lavorativo (giorno ordinariamente libero), le 8 ore sono retribuite con una maggiorazione del 40%: 8 × (2.277 / 174) × 1,40 = circa 148 € aggiuntivi.
    Sempronio – Ore di ROL accumulate e non godute
    Sempronio ha accumulato tutte le 64 ore di ROL dell’anno senza riuscire a fruirne per le esigenze produttive. Al 31 dicembre non ha goduto nemmeno un’ora. L’azienda è tenuta a liquidarle tutte in busta paga: 64 × (2.019 / 174) = circa 742 € lordi. Sempronio ha anche diritto a fruire del ROL dell’anno successivo con preavviso di 48 ore.

    Domande frequenti

    Quante ore si lavora a settimana nel CCNL Lapidei Industria?
    L’orario contrattuale è di 40 ore settimanali, distribuite normalmente su 5 giorni (lunedì-venerdì), con il sabato quale giorno di riposo ordinario.
    Come è retribuito lo straordinario nel CCNL Lapidei?
    Lo straordinario ordinario è maggiorato del 30%. Le ore sul 6° giorno del 40%. Il lavoro festivo del 50%. Il lavoro notturno ordinario del 18%, il notturno straordinario del 50%.
    Cosa sono le ore di ROL nel CCNL Lapidei?
    Le ore di ROL sono 64 annue (76 per i turnisti a ciclo continuo) e derivano dalla progressiva riduzione d’orario tra il 1984 e il 2003. Non fruite entro l’anno, vengono liquidate in busta paga il 31 dicembre.
    Quali sono i diritti per chi lavora su tre turni a ciclo continuo?
    I lavoratori su tre turni a ciclo continuo su 7 giorni beneficiano di 12 ore aggiuntive di ROL rispetto alle 64 ordinarie, per un totale di 76 ore annue.
    La pausa durante il turno è retribuita?
    Sì. Il CCNL prevede una pausa di 10 minuti retribuita per ogni giornata continuativa di 8 ore. È computata come orario di lavoro ai fini retributivi e contributivi.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lapidei ed Escavazione Industria del 10-14 luglio 2025, art. 12. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Reperibilità, trasferta e indennità nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

    CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Reperibilità, trasferta e indennità nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Dove il servizio non può fermarsi — impianti, assistenza, soccorso, presidio continuo — la reperibilità è un istituto centrale: compensa la disponibilità a intervenire fuori orario, mentre l’eventuale chiamata genera lavoro effettivo da retribuire a parte. A questo si affiancano trasferta e rimborsi spese.

    In sintesi

    La reperibilità compensa con un’indennità il vincolo di restare disponibili a intervenire fuori orario; l’intervento effettivo è lavoro a tutti gli effetti, da retribuire a parte e nel rispetto del riposo minimo di legge. A questo si aggiungono trasferta e rimborsi spese, con le soglie di esenzione dell’art. 51 TUIR.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Istituti trattati
    Reperibilità e interventi · Trasferta e rimborsi · Indennità di turno
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL 8 maggio 2025 (artt. 34, 71, 75)

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Nel CCNL Cemento la trasferta è regolata dall’art. 75 (rimborso a piè di lista di vitto e alloggio, viaggio al costo effettivo e un’indennità del 22% o del 10% della retribuzione giornaliera); le maggiorazioni di turno dall’art. 34 (42% sulle ore di notte, 6,5% sulle ore di giorno dal 1° luglio 2026); la reperibilità non ha un importo nazionale ed è regolata dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Reperibilità: disponibilità, chiamata e riposo

    Dove il servizio è continuo, la reperibilità è l’istituto attorno a cui ruota l’organizzazione fuori orario. È bene distinguere con precisione le sue tre fasi, perché ciascuna ha un trattamento proprio.

    La disponibilità

    È il solo vincolo di restare raggiungibili e pronti a intervenire. Non è lavoro effettivo: viene compensata da un’indennità di reperibilità, il cui importo nel settore è fissato dagli accordi aziendali: il CCNL nazionale non ne stabilisce la misura e richiama i servizi di reperibilità «regolamentati aziendalmente» (art. 71).

    L’intervento

    Se la chiamata arriva, le ore effettivamente lavorate sono retribuite a parte come lavoro prestato, con le maggiorazioni che ricorrono (notturne, festive). L’indennità di disponibilità non assorbe il compenso per l’intervento.

    Il riposo

    L’intervento incide sul riposo giornaliero: l’art. 7 del D.Lgs. 66/2003 garantisce 11 ore consecutive ogni 24. Quando la chiamata notturna comprime questo riposo, va riconosciuto un riposo compensativo. Anche il riposo settimanale e i limiti di durata massima vanno rispettati nella programmazione dei turni di reperibilità.

    La trasferta nel CCNL Cemento, Calce e Gesso (art. 75)

    Al lavoratore comandato occasionalmente e temporaneamente fuori sede l’azienda rimborsa:

    • vitto e alloggio a piè di lista, entro i limiti della normalità;
    • viaggio al costo effettivo;
    • un’indennità per ogni giorno fuori sede pari al 22% della retribuzione giornaliera se la trasferta richiede il pernottamento, al 10% se, senza pernottamento, la permanenza fuori sede supera l’orario normale. La retribuzione giornaliera è pari a 8/175 di minimo tabellare, superminimo, ex contingenza, EDR, scatti ed ex premio di produzione.

    L’azienda può sostituire rimborsi e indennità con una diaria forfettaria adeguata al costo della vita del luogo, e per trasferte lunghe le parti possono concordare un forfait per tutto il periodo. Spettano un anticipo adeguato e un preavviso di 48 ore (salvo casi eccezionali e trasferte con rientro in giornata); il trattamento vale anche nei festivi trascorsi fuori sede.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — reperibilità nel weekend con chiamata notturna
    Tizio è in reperibilità da sabato a domenica e percepisce la relativa indennità. Alle 2 di notte viene chiamato e lavora due ore. Quelle ore non sono coperte dalla sola indennità: vanno retribuite come lavoro effettivo, con la maggiorazione notturna del CCNL. Se l’intervento gli ha tolto parte del riposo, ha diritto a un riposo compensativo a tutela delle 11 ore di legge.
    Caia — settimana di reperibilità senza interventi
    Caia è reperibile per un’intera settimana ma non viene mai chiamata. Le spetta comunque l’indennità di reperibilità per ciascun giorno di disponibilità, feriali e festivi, negli importi fissati dall’accordo aziendale: l’indennità remunera il vincolo, non l’effettivo intervento.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Nel CCNL Cemento la trasferta dà il 22% della retribuzione giornaliera con pernottamento e il 10% senza (art. 75), oltre ai rimborsi; il turno dà il 42% sulle ore di notte e il 6,5% sulle ore di giorno dal 1° luglio 2026 (art. 34); l’indennità di reperibilità è fissata dall’accordo aziendale. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    Se durante la reperibilità non vengo chiamato, mi spetta comunque qualcosa?
    Sì: l’indennità di reperibilità remunera il vincolo di disponibilità, non l’intervento. Spetta per ogni giorno di reperibilità anche in assenza di chiamate, negli importi previsti dall’accordo aziendale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, premi e fedeltà.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Percentuali di trasferta e di turno dagli artt. 34 e 75 del CCNL 8 maggio 2025; gli importi della reperibilità dipendono dagli accordi aziendali.

  • Sanzioni disciplinari nel CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet): contestazione e difesa

    CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

    Sanzioni disciplinari nel CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet): contestazione e difesa

    Nei settori a contatto con il pubblico e negli uffici un errore con il cliente, alla cassa o sull’orario può dare luogo a un provvedimento disciplinare. Prima di multa o sospensione, però, il datore deve rispettare una procedura precisa: contestazione scritta, tempo per difendersi, proporzionalità. Conoscerla è il modo migliore per far valere i propri diritti.

    In sintesi

    Nessuna sanzione disciplinare è valida senza la procedura dell’art. 7 Statuto: contestazione scritta e tempestiva, almeno 5 giorni per le giustificazioni, possibile assistenza sindacale. La scala del CCNL (art. 133) va da rimprovero verbale e scritto a multa (fino a 3 ore di lavoro) e sospensione (fino a 5 giorni), fino al licenziamento; i tetti di legge sono 4 ore e 10 giorni. La sanzione deve essere proporzionata e si impugna entro 20 giorni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Codice disciplinare · Contestazione e difesa · Scala delle sanzioni · Impugnazione
    Riferimenti
    Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · Codice disciplinare del CCNL Fiavet (artt. 132-134)
    Fonte
    Testo del CCNL del 24 luglio 2019 (Fiavet-Confcommercio) e accordo di rinnovo del 26 luglio 2024

    Da dove nasce il potere disciplinare

    Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL Fiavet (artt. 132-134) traduce questi principi in un elenco di doveri, mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.

    La scala delle sanzioni disciplinari

    Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi assoluti sono fissati dalla legge; il CCNL è più restrittivo e stabilisce quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione.

    Sanzioni disciplinari — CCNL Fiavet (art. 133) e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
    Sanzione In che cosa consiste e quando si applica nel CCNL Limite CCNL Limite di legge
    Rimprovero verbale Mancanze di minor rilievo — Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
    Rimprovero scritto Mancanze di minor rilievo; normalmente alla prima mancanza — Richiede contestazione scritta e difesa
    Multa Mancanze di maggior rilievo; l'importo è devoluto a un centro di ricerca sociale Non superiore a tre ore di lavoro Fino a 4 ore di retribuzione base
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Mancanze di maggior rilievo; normalmente in caso di recidiva, in casi di maggiore gravità anche senza recidiva Non superiore a cinque giorni Fino a 10 giorni
    Licenziamento disciplinare Non è elencato nell'art. 133: l'art. 195 rinvia alle leggi 604/1966, 300/1970 e 108/1990 (giusta causa senza preavviso; giustificato motivo con preavviso per notevole inadempimento) — Giusta causa o giustificato motivo soggettivo

    Le mancanze punibili con rimprovero, multa o sospensione sono, secondo l'art. 133, comma 7: assenze ingiustificate fino a cinque giorni consecutivi o abbandono del posto; ritardi reiterati nell'inizio del lavoro, sospensioni o anticipi della cessazione; lavoro non svolto con assiduità o con negligenza; guasti non gravi per disattenzione; violazione del divieto di fumo; altre trasgressioni del contratto o atti che pregiudichino disciplina, morale, igiene e sicurezza dell'azienda.

    Le sanzioni e le mancanze della tabella sono quelle dell’art. 133 del CCNL imprese di viaggi e turismo (testo del 24 luglio 2019, non modificato dall’accordo del 2024).

    La procedura disciplinare passo per passo

    Anche per una contestazione su cassa, clienti o orario il datore deve rispettare l’art. 7 dello Statuto: è la procedura che rende valida la sanzione.

    1. Il codice disciplinare conoscibile

    Le mancanze sanzionabili e le relative sanzioni devono risultare da un codice disciplinare reso conoscibile ai lavoratori (di norma affisso). L’elenco di dettaglio è quello dell’art. 133, comma 7, del CCNL; le assenze devono essere giustificate per iscritto entro 24 ore (art. 134), e l’assenza ingiustificata può comportare, oltre alla perdita della retribuzione, una multa fino al 5% (assenza fino a tre giorni) o al 10% (fino a cinque giorni) della retribuzione non corrisposta.

    2. La contestazione scritta e tempestiva

    Il datore deve contestare l’addebito per iscritto, in modo specifico e tempestivo rispetto al fatto: una contestazione tardiva o generica è viziata e la sanzione cade.

    3. I 5 giorni per difendersi

    Il lavoratore ha almeno 5 giorni per replicare e portare le proprie ragioni, con facoltà di farsi assistere dal sindacato. Solo dopo, e valutate le giustificazioni, il datore può decidere la sanzione: per il CCNL (art. 133, comma 6) il provvedimento va comunicato con lettera raccomandata, con i motivi, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per le giustificazioni; trascorso il periodo senza provvedimento, le giustificazioni si intendono accolte.

    4. Proporzionalità e oblio

    La sanzione va commisurata alla gravità effettiva del comportamento; le sanzioni anteriori a 2 anni non possono più essere richiamate per aggravare quelle successive.

    Come si impugna una sanzione

    Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — contestazione tardiva sull’ammanco di cassa
    A Tizio viene contestato un ammanco di cassa avvenuto due mesi prima. Poiché la contestazione non è tempestiva rispetto al fatto, il provvedimento disciplinare risulta viziato sul piano procedurale e può essere annullato, a prescindere dal merito.
    Caia — difesa con assistenza sindacale
    Caia, addetta alla vendita, riceve la contestazione di un comportamento scorretto verso un cliente. Entro 5 giorni chiede di essere sentita con l’assistenza del rappresentante sindacale e fornisce la sua versione; il datore, valutate le giustificazioni, si limita a un rimprovero scritto.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
    Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
    Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
    No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
    Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
    Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
    La sanzione è valida se non mi hanno contestato nulla per iscritto?
    No. Salvo il semplice rimprovero verbale, ogni sanzione richiede una contestazione scritta, specifica e tempestiva e il rispetto dei 5 giorni per la difesa. Senza questi passaggi la sanzione è illegittima, a prescindere dal merito del fatto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Le mancanze e le sanzioni sono quelle dell’art. 133 del CCNL Fiavet (testo integrale letto).

  • Part-time, clausole elastiche e lavoro supplementare nel CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

    CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

    Part-time, clausole elastiche e lavoro supplementare nel CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

    In un settore dove il tempo parziale è la regola più che l’eccezione, conoscere le regole del lavoro supplementare e delle clausole elastiche è decisivo: sono gli strumenti con cui l’azienda adatta l’orario alle punte di attività, ma operano solo entro precisi limiti di legge e di contratto.

    In sintesi

    Il part-time può essere orizzontale, verticale o misto. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche permettono all’azienda di variare durata e collocazione dell’orario, ma richiedono i presupposti del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL: limiti, preavviso e compensi. Il trattamento è riproporzionato e vale il diritto di precedenza verso il tempo pieno.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare e clausole elastiche · Trasformazione e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Il CCNL (artt. 77-82) fissa questi valori: durata minima della prestazione (15 ore settimanali, 64 mensili o 600 annue, salvo diversa contrattazione integrativa), lavoro supplementare fino a 180 ore annue in assenza di accordi, preavviso di almeno due giorni per le clausole elastiche, variazione in aumento della durata fino al 30% della prestazione annua.

    Lavoro supplementare e clausole elastiche: gli strumenti di flessibilità

    Sono i due strumenti che, nei settori a part-time diffuso, consentono all’azienda di modulare l’orario. Operano però entro presupposti precisi del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL.

    Il lavoro supplementare

    È il lavoro reso oltre l’orario concordato nel contratto part-time, ma entro il limite del tempo pieno. La legge ne consente il ricorso e rimette al CCNL la disciplina. Il CCNL Fiavet (art. 78) affida alla contrattazione integrativa il numero massimo di ore annue; in assenza di accordo territoriale o aziendale, con specifiche esigenze organizzative il ricorso è consentito fino a 180 ore annue. Le ore supplementari sono utili per i ratei degli istituti contrattuali; il conguaglio di tredicesima, ferie e TFR avviene in via forfetaria applicando al compenso supplementare la maggiorazione del 30%.

    Le clausole elastiche

    Consentono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata. Richiedono un patto scritto e un preavviso di almeno due giorni (art. 81 CCNL). La durata può aumentare fino al 30% della prestazione annua concordata. Le ore richieste per variazione di collocazione sono pagate con una maggiorazione non inferiore all’1,5% sulla quota oraria; quelle richieste per aumento di durata con almeno il 30% più l’1,5%. In alternativa all’1,5% le parti possono concordare un’indennità annua di almeno 120 euro non cumulabili, pagata a quote mensili (art. 82). Dopo sei mesi il lavoratore può denunciare il patto, con un mese di preavviso, nei casi di tutela della salute, di altra attività lavorativa, di esigenze personali dell’art. 129, di patologie oncologiche o gravi, di figlio convivente fino a 13 anni o disabile, di studio. Il lavoratore non può subire un licenziamento per il rifiuto di sottoscrivere una clausola elastica.

    Per alcune categorie (studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori con figli piccoli, titolari di permessi L. 104) la legge prevede facoltà di revoca o di non adesione alle clausole elastiche.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — clausola elastica e variazione del turno
    Tizio è assunto part-time con orario pomeridiano. L’azienda gli chiede di anticipare il turno al mattino per due settimane. Può farlo solo in forza di una clausola elastica sottoscritta per iscritto, con il preavviso minimo di due giorni e la maggiorazione dell’1,5% sulle ore variate (art. 81 CCNL). Se Tizio non ha mai firmato alcuna clausola elastica, può legittimamente rifiutare la variazione.
    Caia — lavoro supplementare richiesto a fine turno
    Caia, part-time a 20 ore, lavora due ore in più per coprire un’assenza. Sono lavoro supplementare (restano sotto il tempo pieno) e vanno retribuite con la maggiorazione del 30% prevista in via forfetaria dall’art. 78 del CCNL (limite di 180 ore annue in assenza di accordi di secondo livello). Se il contratto non regola il supplementare, Caia può rifiutarlo solo per giustificati motivi.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse: per il supplementare il CCNL Fiavet prevede il 30% (art. 78), per lo straordinario il 30%, 40% o 50% a seconda dei casi (art. 116).
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    L’azienda può cambiarmi gli orari del part-time quando vuole?
    No. La variazione della collocazione oraria richiede una clausola elastica sottoscritta per iscritto, con preavviso di almeno due giorni lavorativi e le compensazioni previste dal CCNL. Senza clausola elastica firmata, la variazione può essere rifiutata.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015) e agli artt. 76-83 del CCNL del 24 luglio 2019, con le modifiche all’art. 78 dell’accordo del 26 luglio 2024.

  • Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    Il contratto a tempo parziale consente di ridurre l’orario rispetto al tempo pieno mantenendo tutte le tutele del lavoro subordinato, riproporzionate alla durata della prestazione. Forma scritta, lavoro supplementare, trasformazione e diritto di precedenza ne sono i punti chiave, regolati dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore.

    In sintesi

    Il contratto part-time richiede forma scritta con indicazione di durata e collocazione dell’orario. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche operano nei limiti di legge e di CCNL; il trattamento è riproporzionato; la trasformazione FT/PT è volontaria e opera il diritto di precedenza al tempo pieno (D.Lgs. 81/2015).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare · Trasformazione e diritto di precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    testo del CCNL 6 dicembre 2021 e accordo di rinnovo del 6 giugno 2024

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Lavoro supplementare e clausole elastiche

    Anche dove il part-time è meno diffuso, la sua gestione passa per due istituti che la legge disegna e il CCNL completa.

    Lavoro supplementare

    È la prestazione resa oltre l’orario part-time concordato, entro il limite del tempo pieno. Il D.Lgs. 81/2015 ne ammette il ricorso e rimette al CCNL la disciplina di numero massimo, causali e maggiorazione. È cosa diversa dallo straordinario, che presuppone il superamento del tempo pieno.

    Clausole elastiche

    Permettono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata; richiedono patto scritto, preavviso di due giorni lavorativi e compensazioni stabilite dal CCNL. Il rifiuto di sottoscriverle non può giustificare il licenziamento.

    Tutele per categorie protette

    Studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori di figli piccoli e titolari di permessi L. 104 godono di facoltà rafforzate di revoca o non adesione alle clausole elastiche e, in alcuni casi, di un diritto alla trasformazione del rapporto.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — trasformazione da tempo pieno a part-time
    Tizio chiede di passare al part-time. La trasformazione non è un atto unilaterale: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il suo rifiuto di trasformare il rapporto, o quello del datore, non può di per sé giustificare un licenziamento. Se in futuro vorrà tornare al tempo pieno, avrà un diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti.
    Caia — ferie e tredicesima nel part-time
    Caia è part-time verticale (lavora solo il mattino). Ferie, tredicesima e TFR le spettano riproporzionati alla durata effettiva della prestazione, secondo il principio di non discriminazione: non un trattamento diverso, ma proporzionato. La maturazione segue le regole del CCNL applicate alla quota di orario svolto.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    Da part-time ho diritto a tornare a tempo pieno?
    Hai un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL. La trasformazione vera e propria richiede comunque l’accordo tra le parti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Dimissioni nel CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri): come darle, preavviso e telematiche

    CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    Dimissioni nel CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri): come darle, preavviso e telematiche

    Quando un dipendente decide di lasciare il posto deve seguire la via telematica voluta dalla legge e rispettare il preavviso previsto dal contratto. Sapere come si compila il modulo, entro quando si può revocare e quando le dimissioni sono «per giusta causa» fa la differenza tra un’uscita ordinata e una piena di contenziosi.

    In sintesi

    Per dimettersi occorre il modulo telematico (art. 26 D.Lgs. 151/2015), compilabile online o tramite patronato/sindacato e revocabile entro 7 giorni. Il preavviso di dimissioni è di 2 mesi per quadri e impiegati di 1ª, 2ª e 3ª categoria e di 1 mese per la 4ª, 5ª e 6ª (art. 51 CCNL) e decorre dalla metà o dalla fine del mese; il mancato preavviso comporta un’indennità pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Giusta causa: niente preavviso, NASpI dovuta.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
    Istituti trattati
    Dimissioni volontarie · Preavviso da CCNL · Modulo telematico · Revoca entro 7 giorni
    Riferimenti
    Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Artt. 51 e 53 CCNL (preavviso e dimissioni)
    Fonte
    CCNL Quadri e Impiegati agricoli 18 giugno 2024 (testo pubblicato dalla Flai-Cgil)

    Che cosa sono le dimissioni

    Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

    Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

    Come si fa

    Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

    Modalità Come
    In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
    Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
    Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

    La revoca

    Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

    Eccezioni alla forma telematica

    Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

    Il preavviso e la sua durata

    Il recesso del lavoratore richiede un preavviso (art. 2118 c.c.), cioè un periodo in cui si continua a lavorare prima della cessazione effettiva. Per le dimissioni l’art. 51 del CCNL fissa una durata che dipende solo dalla categoria, non dall’anzianità:

    Preavviso di dimissioni – CCNL Quadri e Impiegati agricoli (art. 51)
    Categoria Preavviso
    Quadri e impiegati di 1ª, 2ª e 3ª categoria 2 mesi
    Impiegati di 4ª, 5ª e 6ª categoria 1 mese

    I termini più lunghi, graduati per anzianità (da 1 a 12 mesi), valgono per il licenziamento, non per le dimissioni. Se le dimissioni sono per giusta causa l’impiegato non deve il preavviso e ha diritto all’indennità sostitutiva; il CCNL cita come giusta causa la riduzione arbitraria dello stipendio, il mancato o ritardato pagamento per oltre tre mesi e la modifica non concordata del contratto individuale (art. 53). Le dimissioni vanno comunicate anche all’ENPAIA. Fonte: CCNL 18 giugno 2024.

    Mancato preavviso

    Se il dipendente lascia il lavoro senza rispettare il preavviso, deve al datore un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato, di norma trattenuta sul saldo finale. Il datore può comunque liberare anticipatamente il lavoratore, rinunciando al preavviso.

    Quando decorre

    Il CCNL fa decorrere i termini di preavviso dalla metà o dalla fine di ciascun mese (art. 51): la data di consegna delle dimissioni incide quindi sul giorno effettivo di uscita.

    Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

    Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
    Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
    Preavviso Dovuto: 2 mesi (quadri e 1ª-3ª cat.) o 1 mese (4ª-6ª) Non dovuto (recesso immediato)
    Modulo telematico Sì Sì
    NASpI Di regola no Sì, spetta
    Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
    La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

    Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

    La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

    • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
    • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
    • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

    In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

    Casi pratici

    Tizio — revoca delle dimissioni
    Tizio invia il modulo telematico ma, due giorni dopo, ci ripensa. Essendo entro i 7 giorni, revoca le dimissioni con la stessa procedura telematica: il rapporto prosegue come se nulla fosse, senza bisogno dell’accordo del datore.
    Caia — dimissioni per giusta causa
    A Caia non viene pagato lo stipendio per più mesi. Si dimette per giusta causa (art. 2119 c.c.) senza preavviso, indicandone i motivi: in questo caso, pur essendo dimissioni, le viene riconosciuta la NASpI perché la cessazione non è una libera scelta.

    Domande frequenti

    Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
    No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
    Devo per forza lavorare il preavviso?
    No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
    Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
    Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
    Posso ritirare le dimissioni dopo averle inviate?
    Sì: hai 7 giorni di tempo dalla trasmissione del modulo per revocarle, sempre per via telematica e senza bisogno del consenso del datore. Trascorsi i 7 giorni le dimissioni diventano definitive.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). Preavviso: artt. 51 e 53 del CCNL Quadri e Impiegati agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027).

  • Lavoro festivo, domenicale e notturno nel CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri): maggiorazioni

    CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    Lavoro festivo, domenicale e notturno nel CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri): maggiorazioni

    Aperture domenicali, festivi lavorati, turni serali: nel commercio, nel turismo e nei servizi il lavoro nei giorni e nelle ore «non ordinarie» è frequentissimo. La legge garantisce riposi e protezioni; la maggiorazione in busta paga è invece fissata dal CCNL applicato. Ecco come funziona e cosa controllare.

    In sintesi

    Il lavoro domenicale e festivo è ammesso nei settori a ciclo aperto, ma resta il diritto al riposo settimanale di 24 ore (di norma la domenica) e, se si lavora di domenica, a un riposo compensativo. Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003, periodo 24-5) comporta limiti di durata e sorveglianza sanitaria. Le maggiorazioni economiche sono stabilite dal CCNL applicato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
    Istituti trattati
    Lavoro domenicale e festivo · Maggiorazioni · Riposo compensativo · Lavoro notturno
    Riferimenti
    D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
    Fonte
    CCNL Quadri e Impiegati agricoli 18 giugno 2024 (testo pubblicato dalla Flai-Cgil)

    Che cosa è il lavoro notturno per la legge

    Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

    Limiti e tutele del lavoratore notturno

    • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
    • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
    • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

    Domeniche e festivi: riposo e compenso

    Il riposo settimanale di 24 ore coincide di regola con la domenica (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — commercio, turismo, servizi — si può lavorare la domenica facendo cadere il riposo in un altro giorno. In tal caso, e nei giorni festivi, il CCNL riconosce di norma una maggiorazione:

    Situazione Cosa prevede di norma il CCNL
    Lavoro nel giorno festivo Maggiorazione sulla retribuzione oraria; talvolta riposo compensativo
    Lavoro domenicale (riposo in altro giorno) Maggiorazione per il disagio della domenica lavorata
    Festività coincidente con la domenica Spesso una quota aggiuntiva a titolo di festività non goduta
    Lavoro serale/notturno Maggiorazione di turno secondo le fasce orarie del contratto
    Le percentuali sono quelle del CCNL applicato: la voce in busta paga va confrontata con le tabelle del contratto di settore.

    I riposi: i paletti che restano sempre

    Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

    Riposo Durata minima di legge Fonte
    Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
    Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

    Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

    Casi pratici

    Tizio — domenica al centro commerciale
    Tizio lavora la domenica in un punto vendita aperto. Il suo riposo settimanale viene spostato al martedì; per la domenica lavorata il CCNL gli riconosce la maggiorazione prevista, che ritrova nel cedolino del mese.
    Caia — festività infrasettimanale
    Caia lavora in una festività nazionale infrasettimanale. Le spetta la maggiorazione per il festivo lavorato; se invece la festività cade di domenica e non lavora, molti contratti riconoscono una quota a titolo di festività non goduta.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
    Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
    Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
    Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce di norma una maggiorazione.
    Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
    Dipende dal CCNL. La maggiorazione per il disagio (notturno, festivo, domenicale) e quella per lo straordinario rispondono a ragioni diverse e molti contratti ne prevedono il cumulo, talvolta con regole specifiche. Per il calcolo esatto si fa riferimento alle clausole del contratto applicato.
    Se lavoro di domenica ho diritto a un altro giorno di riposo?
    Sì. Il riposo settimanale di 24 ore consecutive resta un diritto: se lavori la domenica, deve essere garantito in un altro giorno. In più, per la domenica lavorata, il CCNL riconosce di norma una maggiorazione economica.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Cambio mansioni e trasferimento di sede nel CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri) (art. 2103)

    CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    Cambio mansioni e trasferimento di sede nel CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri) (art. 2103)

    Cambiare reparto, ruolo o punto vendita è frequente nei servizi, ma il datore deve rispettare l’art. 2103 c.c.: le nuove mansioni devono essere coerenti con l’inquadramento e il trasferimento di sede è legittimo solo per comprovate ragioni organizzative. Conoscere queste regole serve a distinguere una riorganizzazione legittima da un demansionamento illecito.

    In sintesi

    Il datore può assegnare mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale (art. 2103 c.c.). Le mansioni superiori, decorso il periodo del CCNL (in mancanza 6 mesi), danno diritto alla promozione. Il demansionamento è legittimo solo per modifica degli assetti organizzativi, mantenendo livello e stipendio. Il trasferimento di sede serve comprovate ragioni organizzative; tutele rafforzate per chi assiste un disabile.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · Cia · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia
    Istituti trattati
    Cambio mansioni · Demansionamento legittimo · Promozione automatica · Trasferimento per ragioni organizzative
    Riferimenti
    Art. 2103 c.c. (jus variandi, trasferimento) · D.Lgs. 81/2015 · Art. 33 L. 104/1992 · Inquadramento del CCNL
    Fonte
    CCNL Quadri e Impiegati agricoli 18 giugno 2024 (testo pubblicato dalla Flai-Cgil)

    Il jus variandi: cosa può cambiare il datore

    Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:

    • alle mansioni dell’assunzione o a quelle dell’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
    • oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento.

    Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).

    Mansioni superiori e promozione automatica

    Quando il dipendente svolge mansioni di un livello superiore (ad esempio un addetto che coordina di fatto il punto vendita), gli spetta subito la retribuzione del livello più alto. Trascorso il periodo previsto dal CCNL — in mancanza 6 mesi continuativi — ha diritto alla promozione definitiva, a meno che stia sostituendo un collega assente con diritto alla conservazione del posto.

    Quando il demansionamento è lecito

    Assegnare mansioni di livello inferiore è possibile solo se c’è una reale modifica degli assetti organizzativi che tocca la posizione del lavoratore (art. 2103 c.c.). Anche allora il datore deve conservare il livello e lo stipendio: un demansionamento «punitivo» o senza ragioni organizzative è illegittimo e dà diritto al risarcimento.

    Il trasferimento a un’altra sede

    Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.

    Tutele rafforzate

    • chi assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33);
    • analoga tutela vale per il lavoratore con disabilità;
    • il rappresentante sindacale non può essere trasferito dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione (art. 22 Statuto).
    La distanza della nuova sede può avere effetti anche sulla NASpI: il rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km dalla residenza, o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, può dare diritto all’indennità di disoccupazione.

    L’accordo per cambiare mansioni

    Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.

    Casi pratici

    Tizio — demansionamento punitivo
    Dopo un diverbio, Tizio viene spostato da addetto alle vendite a mansioni dimesse, senza alcuna riorganizzazione aziendale. Manca il presupposto dell’art. 2103 c.c.: il demansionamento è illegittimo e Tizio può chiedere il reintegro nelle mansioni e il risarcimento del danno.
    Caia — chiude un punto vendita
    Il negozio dove lavora Caia chiude. L’azienda la trasferisce a un altro punto vendita per comprovate ragioni organizzative: il trasferimento è legittimo. Se però Caia assistesse un familiare disabile, non potrebbe essere trasferita senza il suo consenso (L. 104/1992).

    Domande frequenti

    Il datore può assegnarmi qualsiasi mansione?
    No. Può assegnarti le mansioni dell’assunzione o altre riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento (art. 2103 c.c.). Non può invece spostarti liberamente a mansioni di livello inferiore: il demansionamento è ammesso solo in casi tassativi, conservando livello e retribuzione.
    Cosa rischia il datore se mi demansiona illegittimamente?
    Il demansionamento illegittimo espone il datore a una condanna a ripristinare le mansioni dovute e a risarcire il danno, che può comprendere sia la perdita di professionalità sia il pregiudizio alla salute e alla dignità del lavoratore. In casi gravi il lavoratore può anche dimettersi per giusta causa.
    Posso rifiutare un trasferimento?
    Puoi opporti se il datore non dimostra comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.). Esistono poi tutele speciali: chi assiste un familiare disabile con i permessi della L. 104/1992, il lavoratore disabile e i rappresentanti sindacali non possono essere trasferiti senza il loro consenso o senza nulla osta.
    Il datore può declassarmi a mansioni inferiori?
    Solo in presenza di una reale modifica degli assetti organizzativi che incide sulla tua posizione (art. 2103 c.c.), e comunque conservando il tuo livello di inquadramento e il tuo stipendio. Un demansionamento senza ragioni organizzative o a fini punitivi è illegittimo e risarcibile.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). Livelli, categorie e periodi per la promozione sono fissati dal CCNL vigente: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Scatti di anzianità nel CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri): maturazione, numero e importo

    CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    Scatti di anzianità nel CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri): maturazione, numero e importo

    Gli scatti di anzianità sono aumenti automatici della retribuzione legati agli anni di servizio. A differenza degli aumenti dei minimi (che arrivano con i rinnovi), gli scatti maturano a scadenze fisse e restano acquisiti. Il CCNL ne stabilisce numero massimo, cadenza e valore: ecco come funzionano e cosa controllare nel cedolino.

    In sintesi

    Lo scatto di anzianità è un aumento automatico che matura con gli anni di servizio. Nel CCNL Quadri e Impiegati agricoli lo scatto matura ogni due anni presso la stessa azienda, fino a un massimo di dodici, con un importo fisso nazionale da 22,21 € (6ª categoria) a 33,05 € (quadri e 1ª categoria) al mese (art. 34). Gli scatti già maturati sono irreversibili ed entrano nella base di calcolo di TFR e tredicesima. Da non confondere con gli aumenti dei minimi tabellari dei rinnovi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
    Istituti trattati
    Aumenti periodici di anzianità · Maturazione · Importo per livello · Effetti su TFR e tredicesima
    Riferimenti
    Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Art. 34 CCNL (aumenti periodici di anzianità)
    Fonte
    CCNL Quadri e Impiegati agricoli 18 giugno 2024 (testo pubblicato dalla Flai-Cgil)

    Che cosa sono gli scatti di anzianità

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

    La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

    Come matura lo scatto

    Lo scatto di anzianità si lega all’anzianità di servizio, cioè agli anni trascorsi alle dipendenze del datore. Il CCNL stabilisce gli elementi chiave:

    Elemento Regola del CCNL Quadri e Impiegati agricoli (art. 34)
    Anzianità utile Servizio prestato presso la stessa azienda
    Cadenza dello scatto Ogni biennio di anzianità
    Decorrenza Dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio
    Tetto massimo 12 scatti
    Valore Cifra fissa per categoria, uguale su tutto il territorio nazionale (tabella sotto)
    Categoria Importo mensile di ogni scatto
    Quadri e 1ª categoria 33,05 €
    2ª categoria 29,44 €
    3ª categoria 26,86 €
    4ª categoria 24,79 €
    5ª categoria 23,76 €
    6ª categoria 22,21 €
    Importi in vigore per gli scatti maturati dal 1° gennaio 1986 (art. 34 del CCNL 18 giugno 2024); per quelli maturati fino al 31 dicembre 1985 restano gli importi dei vecchi contratti integrativi. Con 12 scatti un impiegato di 2ª categoria arriva a 353,28 € al mese. I minimi di stipendio per categoria sono nella scheda sulle tabelle retributive degli impiegati agricoli.

    Scatti e minimi tabellari: non confonderli

    Gli scatti dipendono dalla tua anzianità; gli aumenti dei minimi tabellari arrivano invece con i rinnovi del contratto e valgono per tutti. Sono due voci diverse della retribuzione.

    Decorrenza, irreversibilità e calcolo

    Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:

    • decorrenza: lo scatto si vede in busta paga dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio (art. 34);
    • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
    • incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e, secondo il CCNL, delle mensilità aggiuntive.
    Se l’impiegato passa a una categoria superiore conserva il numero di scatti già maturati, che vengono rivalutati al nuovo importo, e continua a maturarne fino al massimo di dodici; la frazione di biennio in corso vale per lo scatto successivo (art. 34). I periodi di aspettativa non retribuita non fanno decorrere l’anzianità utile agli scatti (art. 49). Nel part-time gli istituti economici spettano in misura proporzionale all’orario (art. 11).

    Casi pratici

    Tizio — ha raggiunto il numero massimo
    Tizio, impiegato di 3ª categoria, lavora da 24 anni nella stessa azienda e ha maturato i 12 scatti previsti dal CCNL (12 × 26,86 = 322,32 € al mese): raggiunto il tetto, non ne maturano altri, ma quelli già acquisiti restano in busta paga. Gli aumenti successivi potranno arrivare solo dai rinnovi dei minimi tabellari.
    Caia — part-time e scatti
    Caia lavora part-time. Matura comunque gli scatti di anzianità alle scadenze previste; l’importo, come le altre voci retributive, spetta in proporzione all’orario ridotto (art. 11 CCNL): con un part-time al 50% in 4ª categoria ogni scatto vale 12,40 € invece di 24,79 €.

    Domande frequenti

    Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
    No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato.
    Ogni quanto matura uno scatto?
    Nel CCNL Quadri e Impiegati agricoli ogni due anni di servizio presso la stessa azienda, fino a un massimo di dodici scatti; lo scatto decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio (art. 34).
    Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
    Di regola sì: l’anzianità di servizio che fa maturare gli scatti è quella presso lo stesso datore, e con un nuovo rapporto si riparte. Alcuni CCNL o accordi possono riconoscere l’anzianità pregressa in casi particolari (ad esempio passaggi di appalto con clausola sociale): va verificato nel contratto applicato.
    Che differenza c’è tra scatti di anzianità e aumenti del rinnovo?
    Gli scatti dipendono dalla tua anzianità di servizio e maturano a scadenze fisse, individuali. Gli aumenti dei minimi tabellari arrivano invece con il rinnovo del CCNL e valgono per tutti i lavoratori del livello. Sono due voci distinte della retribuzione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importo degli scatti: art. 34 del CCNL Quadri e Impiegati agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027).

  • CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): periodo di prova 2026

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    CCNL Vetro e Lampade: periodo di prova — durata, forma scritta e recesso

    Il periodo di prova nel CCNL Vetro e Lampade varia da 2 a 6 mesi secondo il livello. La forma scritta è obbligatoria; la malattia sospende il computo. Ecco tutto ciò che serve sapere, sia dal lato del lavoratore sia del datore.

    In sintesi

    Nel CCNL Vetro e Lampade (art. 10) il periodo di prova va da 2 mesi (operai e livelli base) a 6 mesi (cat. A e B dei meccanizzati, livelli 7°-8° della trasformazione, 8°-9° del soffio, quadri e impiegati B-C delle lampade). La forma scritta è obbligatoria; malattia e infortunio sospendono il computo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    9 aprile 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Riferimento legge
    Art. 2096 c.c.; art. 10 d.lgs. 104/2022 (limite massimo 6 mesi)

    Tabella riepilogativa

    Durata del periodo di prova per sotto-settore e livello — CCNL Vetro e Lampade, art. 10
    Sotto-settore Livelli/Categorie Durata prova Gruppo
    Meccanizzati Cat. A e B 6 mesi —
    Meccanizzati Cat. C2 5 mesi —
    Meccanizzati Cat. C1 e D2 4 mesi gruppi 1 e 2
    Meccanizzati Cat. D1, D2 (gruppo 3), D3, E, F 2 mesi —
    Trasformazione Livelli 8 e 7 6 mesi —
    Trasformazione Livello 6A 5 mesi —
    Trasformazione Livelli 5 e 6 4 mesi gruppi 1 e 2
    Trasformazione Livello 5 (gruppo 3), livelli 4, 3, 2 e 1 2 mesi —
    Soffio, a mano e semiautomatici Livelli 9 e 8 6 mesi gruppo 1
    Soffio, a mano e semiautomatici Livello 6 4 mesi gruppo 1
    Soffio, a mano e semiautomatici Livelli 8a, 7 e 6 (gruppo 3), 5, 4, 3, 2 e 1 2 mesi —
    Lampade e display Livello A (quadri); B e C (impiegati) 6 mesi gruppo 1
    Lampade e display Livelli D, E, F, G, H e I (impiegati); D, E ed F (intermedi) 3 mesi gruppi 1 e 2
    Lampade e display Livelli E, F, G, H, I e L (operai) 2 mesi gruppo 3

    Come si legge: gruppo 1 = impiegati e quadri, gruppo 2 = intermedi, gruppo 3 = operai. Per amministrativi e tecnici con almeno un biennio di servizio in altre aziende la prova si riduce da 6 a 4 mesi e mezzo, da 5 a 3 mesi e mezzo, da 4 a 3 mesi. Fonte: art. 10 del CCNL 10 febbraio 2023 (testo Assovetro). Il rinnovo del 9 aprile 2026 non è stato verificato sul testo, che non risulta pubblicato in forma aperta.

    La forma scritta: obbligatoria e vincolante

    Il periodo di prova è valido solo se risulta da atto scritto inserito nel contratto di assunzione o in una lettera allegata. L’accordo verbale non è sufficiente. Il documento scritto deve indicare:

    • la durata esatta del periodo (in mesi), coerente con il livello di inquadramento;
    • il livello di inquadramento e le mansioni da svolgere;
    • la data di decorrenza del rapporto di lavoro.

    In assenza di forma scritta, per costante orientamento della giurisprudenza, il rapporto si considera a tempo indeterminato dal primo giorno, senza periodo di prova, con piena applicazione delle tutele in materia di licenziamento.

    Sospensione del periodo di prova

    Il CCNL e la giurisprudenza concordano che alcune vicende sospendono il decorso del periodo di prova, impedendo al datore di verificare effettivamente la prestazione:

    • Malattia e infortunio: il periodo si sospende e riprende alla guarigione del lavoratore;
    • Ferie: se godute durante la prova (anche se poco frequente), sospendono il computo;
    • Congedi obbligatori (maternità, paternità): la prova è sospesa per tutta la durata del congedo.

    La logica è semplice: il periodo di prova mira a verificare la prestazione del lavoratore e le sue capacità; ciò non è possibile in assenza del lavoratore dal luogo di lavoro.

    Il recesso durante la prova

    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione, senza preavviso e senza indennità sostitutiva. Il rapporto cessa alla comunicazione del recesso. Tuttavia esistono limiti invalicabili:

    • Il recesso del datore non può essere discriminatorio (es. per sesso, età, opinioni politiche, attività sindacale) né ritorsivo (es. per aver segnalato irregolarità): in questi casi è nullo e impugnabile;
    • Se il lavoratore non ha potuto svolgere la prova (es. è rimasto in malattia per tutto il periodo), il recesso al termine della prova può configurare abuso del diritto;
    • Le lavoratrici in stato di gravidanza non possono essere licenziate durante la prova per tale motivo (art. 54 d.lgs. 151/2001).

    Conferma e computo dell’anzianità

    Al termine del periodo di prova, se nessuna delle parti recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato senza alcuna comunicazione. Il periodo di prova viene computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti: scatti biennali, comporto per malattia, TFR, ferie maturate.

    Casi pratici

    Tizio — Prima assunzione, operaio cat. D settore meccanizzato
    Tizio viene assunto come operaio di processo categoria D3 in una grande vetreria di vetro piano. Il contratto indica un periodo di prova di 2 mesi (cat. D, operaio) a decorrere dal 1° febbraio 2026. A metà febbraio Tizio si ammala per 10 giorni con regolare certificato medico. Il periodo di prova si sospende per 10 giorni: la scadenza si posticipa al 10 aprile 2026 invece del 31 marzo. Il 10 aprile, senza comunicazione di recesso, il rapporto è confermato.
    Caia — Tecnica di laboratorio categoria B
    Caia viene assunta come tecnica di laboratorio, inquadrata al livello 7, in un’azienda di seconda lavorazione del vetro. Il periodo di prova contrattuale è di 6 mesi. Al quarto mese il responsabile decide di non confermarla, comunicandolo per iscritto. Caia non ha diritto a preavviso o indennità sostitutiva, ma verifica che la comunicazione non sia discriminatoria. Riceve la retribuzione per i giorni lavorati e la liquidazione del TFR maturato.
    Sempronio — Maestro soffiatore livello 8°A, prova assente
    Sempronio viene assunto verbalmente senza alcun riferimento scritto al periodo di prova. Dopo tre mesi l’azienda tenta di recedere sostenendo che «la prova è finita male». Sempronio si rivolge a Filctem-Cgil: in assenza di accordo scritto non esiste periodo di prova. Il rapporto è a tempo indeterminato dal primo giorno e il licenziamento deve seguire le regole ordinarie (giusta causa o giustificato motivo, con preavviso).

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova nel settore meccanizzato del vetro?
    Nel settore meccanizzato la durata è di 2 mesi per le categorie D1, D3, E ed F e per gli operai D2; di 4 mesi per C1 e D2 (gruppi 1 e 2); di 5 mesi per C2; di 6 mesi per A e B (art. 10).
    Il periodo di prova deve essere scritto nel contratto?
    Sì, deve risultare obbligatoriamente da atto scritto nel contratto di assunzione. In assenza, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza periodo di prova, con piena tutela del lavoratore.
    La malattia interrompe il periodo di prova nel CCNL Vetro?
    Sì, malattia, infortunio e ogni sospensione della prestazione sospendono il decorso del periodo di prova. Il computo riprende alla ripresa del lavoro e la scadenza si posticipa di altrettanti giorni.
    Durante la prova si può essere licenziati senza motivo?
    Sì, durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Tuttavia il recesso non può essere discriminatorio o ritorsivo, pena la nullità.
    Cosa succede se la prova termina senza comunicazioni?
    Se al termine del periodo di prova nessuna delle parti ha comunicato recesso, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sul testo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 10 febbraio 2023; il rinnovo del 9 aprile 2026 non è stato verificato sul testo. Le durate sono quelle dell’art. 10. Per situazioni specifiche si consulti un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.