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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 557 Codice Civile: Soggetti che possono chiedere la riduzione

    Articolo 557 Codice Civile: Soggetti che possono chiedere la riduzione

    Art. 557 c.c. Soggetti che possono chiedere la riduzione

    In vigore

    La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa. Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione. I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d’inventario.

  • Art. 558 c.c.: Modo di ridurre le disposizioni testamentarie

    Art. 558 c.c.: Modo di ridurre le disposizioni testamentarie

    Art. 558 c.c. Modo di ridurre le disposizioni testamentarie

    In vigore

    La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente senza distinguere tra eredi e legatari. Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.

  • Articolo 559 Codice Civile: Modo di ridurre le donazioni

    Articolo 559 Codice Civile: Modo di ridurre le donazioni

    Art. 559 c.c. Modo di ridurre le donazioni

    In vigore

    Le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori.

  • Art. 560 Codice Civile: Riduzione del legato o della donazione d

    Art. 560 Codice Civile: Riduzione del legato o della donazione d

    Art. 560 c.c. Riduzione del legato o della donazione d’immobili

    In vigore

    d'immobili Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall’immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente. Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell’immobile una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l’immobile si deve lasciare per intero nell’eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l’eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l’immobile, compensando in danaro i legittimari. Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l’immobile, purché il valore di esso non superi l’importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.

  • Articolo 561 Codice Civile: Restituzione degli immobili

    Articolo 561 Codice Civile: Restituzione degli immobili

    Art. 561 c.c. Restituzione degli immobili

    In vigore

    Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario […] (1) può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell’articolo 2652. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652. (2) Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri. (3) Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. (4) I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.

  • Art. 562 c.c.: Insolvenza del donatario soggetto a riduzione

    Art. 562 c.c.: Insolvenza del donatario soggetto a riduzione

    Art. 562 c.c. Insolvenza del donatario soggetto a riduzione

    In vigore

    riduzione Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563 (1), e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.

  • Art. 563 c.c.: Azione contro gli aventi causa dai donatari sogge

    Art. 563 c.c.: Azione contro gli aventi causa dai donatari sogge

    Art. 563 c.c. Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione

    In vigore

    La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell’articolo 2690.

  • Art. 564 Codice Civile: Condizioni per l’esercizio dell’azione d

    Art. 564 Codice Civile: Condizioni per l’esercizio dell’azione d

    Art. 564 c.c. Condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione

    In vigore

    riduzione Il legittimario che non ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all’eredità. Questa disposizione non si applica all’erede che ha accettato col beneficio d’inventario e che ne è decaduto. In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato. Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente. La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori. Ogni cosa che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione. TITOLO II – Delle successioni legittime

  • Articolo 565 Codice Civile: Categorie dei successibili

    Articolo 565 Codice Civile: Categorie dei successibili

    Art. 565 c.c. Categorie dei successibili

    In vigore

    Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti […] (1), agli ascendenti […] (2), ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.

  • Articolo 566 Codice Civile: Successione dei figli

    Articolo 566 Codice Civile: Successione dei figli

    Art. 566 c.c. Successione dei figli

    In vigore

    Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.