Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 18/2014 – Rinnovo della notifica nulla nel processo amministrativo

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 44, comma 4, del Codice del processo amministrativo: subordinare il rinnovo della notifica nulla alla causa non imputabile al ricorrente non viola la delega, vista la peculiarità del giudizio amministrativo.

    Di cosa si tratta

    Nel processo amministrativo, se la notifica del ricorso è nulla e il destinatario non si costituisce, il rinnovo è possibile solo se l’esito negativo dipende da causa non imputabile al notificante — regola più rigorosa di quella civile (art. 291 c.p.c.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 44, comma 4, dell’Allegato 1 al d.lgs. n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), in riferimento all’art. 76 Cost. (eccesso di delega rispetto all’art. 44 della legge n. 69 del 2009). Rimettente: TAR Puglia, sezione di Lecce.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. La premessa del rimettente era erronea: l’art. 291 c.p.c. non esprime un principio generale applicabile al processo amministrativo, che ha struttura propria, con termini perentori e senza contumacia.

    Il principio

    Il legislatore delegato poteva legittimamente dettare una disciplina più rigorosa del rinnovo della notifica, perché il processo amministrativo non è vincolato a tutte le regole del processo civile.

    Domande e risposte

    Qual era la differenza contestata?

    Nel processo amministrativo il rinnovo della notifica nulla è ammesso solo per causa non imputabile al notificante, a differenza del processo civile.

    Perché la Corte ha respinto la questione?

    Perché l’art. 291 c.p.c. non è un principio generale estensibile al giudizio amministrativo, che ha caratteristiche strutturali proprie.

    Cosa comporta per chi ricorre?

    Un onere di diligenza maggiore nella notifica del ricorso, coerente con i termini perentori del processo amministrativo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 17/2014 – Mobilità dei dirigenti regionali e «ordinamento civile»

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara incostituzionali le norme della Regione Abruzzo che disciplinavano il transito diretto dei dirigenti in esubero e l’assegnazione di funzioni dirigenziali con relativo aumento di stipendio: invadono l’«ordinamento civile», riservato allo Stato.

    Di cosa si tratta

    Una legge abruzzese regolava il passaggio del personale dirigente delle aziende per il diritto allo studio nei ruoli regionali e la sostituzione del dirigente assente, con il riconoscimento del trattamento economico superiore. Il Governo l’ha impugnata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, comma 1, e l’art. 2, commi 5, 6 e 7, della legge reg. Abruzzo n. 71 del 2012, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (giudizio in via principale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 5, 6 e 7, mentre ha dichiarato inammissibile (per sopravvenuto difetto di interesse) la questione sull’art. 1, comma 1, relativa alla proroga delle graduatorie.

    Il principio

    La mobilità e il mutamento di mansioni nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato rientrano nell’«ordinamento civile», materia di competenza esclusiva statale: la Regione non può dettarne una disciplina propria e difforme.

    Domande e risposte

    Cosa prevedevano le norme regionali?

    Il transito diretto nei ruoli regionali dei dirigenti in esubero e l’attribuzione di funzioni dirigenziali al funzionario sostituto con il relativo stipendio.

    Perché sono incostituzionali?

    Perché mobilità e mansioni del lavoro pubblico privatizzato appartengono all’«ordinamento civile», riservato allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    Perché una questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché la normativa statale di riferimento era stata modificata, facendo venire meno l’interesse del Governo a coltivare il ricorso su quel punto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 16/2014 – Prescrizione dei reati di competenza del giudice di pace

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 157, quinto comma, cod. pen. in tema di prescrizione dei reati del giudice di pace: l’ordinanza di rimessione era priva di una descrizione adeguata del fatto e di motivazione.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale davanti al giudice di pace i termini di prescrizione variano a seconda delle pene applicabili. Il Tribunale di Firenze (sez. Empoli) riteneva irragionevole che reati più gravi si prescrivessero prima di quelli meno gravi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 157, quinto comma, del codice penale, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non estende il termine triennale di prescrizione a tutti i reati di competenza del giudice di pace. Rimettente: Tribunale ordinario di Firenze, sezione distaccata di Empoli.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: l’ordinanza non descriveva i capi di imputazione, la data dei reati, né eventuali cause di interruzione o sospensione, impedendo il controllo sulla rilevanza.

    Il principio

    Il giudice che solleva una questione di costituzionalità deve descrivere compiutamente il fatto e motivare il contrasto: la genericità della prospettazione rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Su cosa verteva la questione?

    Sui diversi termini di prescrizione dei reati di competenza del giudice di pace, ritenuti irragionevoli.

    Perché la Corte non l’ha esaminata nel merito?

    Perché l’ordinanza di rimessione era carente nella descrizione del fatto e nella motivazione sulla rilevanza.

    Cosa significa «inammissibile»?

    Che la Corte non ha potuto valutare la fondatezza per un difetto della domanda, senza pronunciarsi sul merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 15/2014 – Soppressione dei piccoli tribunali e revisione delle circoscrizioni giudiziarie

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte respinge (con inammissibilità e manifesta infondatezza) le questioni sollevate contro la soppressione di alcuni tribunali minori e sezioni distaccate. La riforma rientra in una scelta organizzativa rimessa al Governo, attuata nel rispetto dei criteri di delega.

    Di cosa si tratta

    La riforma della geografia giudiziaria (legge n. 148 del 2011 e d.lgs. n. 155 del 2012) ha soppresso vari tribunali e sezioni distaccate. Diversi giudici hanno contestato la legittimità di queste scelte, lamentando danni per cittadini e avvocati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011 e gli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 155 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 70, 72, 76, 77, 81 e 97 Cost. I rimettenti erano i Tribunali di Camerino, Bassano del Grappa, Saluzzo, Latina (sez. Gaeta), Nicosia e il Giudice di pace di Rossano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi di vari soggetti esterni, manifestamente inammissibili le questioni del Giudice di pace di Rossano e manifestamente infondate tutte le altre, richiamando la sentenza n. 237 del 2013.

    Il principio

    La revisione delle circoscrizioni giudiziarie è una misura organizzativa basata su istruttoria tecnica; non viola i criteri di delega né i parametri costituzionali, garantendo una giustizia complessivamente più efficiente.

    Domande e risposte

    Cosa contestavano i tribunali?

    La soppressione delle proprie sedi e l’accorpamento ad altri tribunali disposti dalla riforma della geografia giudiziaria.

    Perché le questioni sono state respinte?

    Perché la riforma è una scelta organizzativa basata su criteri di delega e istruttoria tecnica, già ritenuta legittima con la sentenza n. 237 del 2013.

    La soppressione viola il giudice naturale (art. 25)?

    No: il giudice naturale è quello precostituito per legge, e la nuova organizzazione è appunto stabilita per legge.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 14/2014 – Spese di bonifica nel fallimento e anticipazione dell’erario

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione: l’art. 146 del Testo unico sulle spese di giustizia non è irragionevole perché non prevede l’anticipazione erariale delle spese di bonifica dei beni fallimentari. Per quelle situazioni l’ordinamento offre già altri strumenti (norme ambientali e processuali).

    Di cosa si tratta

    Nel fallimento di un’impresa il cui stabilimento era contaminato da amianto, il curatore non aveva fondi per la bonifica (oltre 250.000 euro). Il giudice delegato del Tribunale di Cosenza chiedeva che l’erario anticipasse quelle spese, come avviene per altri costi della procedura.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico spese di giustizia), nella parte in cui non consente di porre a carico dell’erario le spese di gestione e bonifica dei beni fallimentari. Il giudice rimettente (Giudice delegato ai fallimenti del Tribunale di Cosenza) invocava il «canone della ragionevolezza», che la Corte ricollega all’art. 3 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. La norma serve ad assicurare gli atti funzionali alla procedura concorsuale, non la gestione dei beni; per le bonifiche provvedono altre disposizioni (d.lgs. n. 152 del 2006 e art. 260 cod. proc. pen.).

    Il principio

    Non si può estendere l’anticipazione erariale prevista per le spese di giustizia a costi con diversa funzione, come la bonifica ambientale, per cui l’ordinamento prevede già rimedi specifici.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il giudice?

    Che lo Stato anticipasse le spese di bonifica dei beni del fallimento, non avendone la procedura.

    Perché la Corte ha detto no?

    Perché l’art. 146 riguarda spese funzionali alla procedura concorsuale, non la gestione dei beni; per le bonifiche esistono altre norme.

    Chi paga allora la bonifica?

    Secondo la Corte intervengono le norme ambientali (d.lgs. n. 152/2006, artt. 191, 192, 250, 252) e, in caso di sequestro, l’art. 260 cod. proc. pen.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 53/2014 – Insindacabilità parlamentare: ammissibile il conflitto sollevato dal giudice

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con questa ordinanza, resa nella fase di ammissibilità, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Monza contro una delibera di insindacabilità del Senato. Si tratta di una decisione preliminare: la Corte verifica solo la sussistenza dei requisiti del conflitto, non il merito.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda una deliberazione del Senato del 21 dicembre 2012 che aveva dichiarato l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dall’allora senatore Raffaele (detto Lino) Iannuzzi nei confronti del magistrato Luca Tescaroli, in un articolo di stampa per il quale pendeva procedimento penale per diffamazione davanti al Tribunale di Monza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Monza, sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione, sostenendo che mancasse il «nesso funzionale» tra le opinioni del senatore e l’esercizio delle funzioni parlamentari e chiedendo l’annullamento della delibera di insindacabilità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione, riconoscendo la legittimazione del Tribunale di Monza, quale organo giurisdizionale in posizione di indipendenza, e quella del Senato della Repubblica, e ravvisando la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla sua competenza. Ha quindi disposto le comunicazioni e le notifiche per la prosecuzione del giudizio nel merito.

    Il principio

    Nella fase di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato la Corte verifica, senza contraddittorio, soltanto la sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo: la decisione di ammissibilità lascia impregiudicato il merito, che sarà deciso in una successiva pronuncia.

    Domande e risposte

    Cosa significa che il conflitto è «ammissibile»?

    Significa che la Corte, in una fase preliminare e senza contraddittorio, ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti del conflitto, consentendone la prosecuzione; non ha ancora deciso chi abbia ragione nel merito.

    Chi sono le parti del conflitto?

    Il Tribunale ordinario di Monza, che ha sollevato il conflitto come organo giurisdizionale, e il Senato della Repubblica, autore della delibera di insindacabilità.

    Qual è la norma costituzionale al centro del conflitto?

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione, che disciplina l’insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — sancisce, al primo comma, l’insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni: è il parametro al centro del conflitto.
  • Corte cost. n. 52/2014 – Comunicazione della delibera condominiale e diritto di difesa

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulle norme del codice civile relative alla comunicazione delle delibere condominiali ai condomini assenti. L’ordinanza di rimessione presentava gravi lacune nella descrizione del caso, con difetto di prova sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Le norme contestate sono gli artt. 1137, 1334 e 1335 del codice civile, che disciplinano l’impugnazione delle delibere condominiali (con termine di trenta giorni) e l’efficacia delle dichiarazioni dirette a una persona determinata, con la presunzione di conoscenza al momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario. La vicenda nasce dall’impugnazione di una delibera da parte di una condomina che non aveva potuto ritirare in tempo la raccomandata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Catania ha sollevato la questione in riferimento all’art. 24 della Costituzione, nella parte in cui le norme non prevedono che la comunicazione della delibera al condomino assente sia assistita dalle stesse garanzie di conoscibilità previste per la notificazione degli atti giudiziari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Ha rilevato che l’ordinanza di rimessione presentava numerose e gravi lacune nella descrizione della fattispecie — non chiariva tempi e modalità della giacenza e del ritiro, né il tipo di delibera impugnata — con conseguente difetto di prova sulla rilevanza; inoltre non era chiaro quale tipo di intervento additivo si chiedesse.

    Il principio

    L’ordinanza con cui il giudice solleva una questione di legittimità costituzionale deve descrivere in modo completo la fattispecie concreta: lacune e ambiguità nella ricostruzione del caso, che impediscono di valutare la rilevanza, rendono la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Qual era il problema del condomino?

    Una condomina assente all’assemblea sosteneva di non aver potuto ritirare in tempo la raccomandata con la delibera, perdendo così la possibilità di impugnarla nei termini.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché l’ordinanza del Tribunale di Catania descriveva il caso in modo lacunoso, senza chiarire tempi e modalità della comunicazione e il tipo di delibera, con conseguente difetto di prova sulla rilevanza.

    Quale garanzia costituzionale era invocata?

    L’art. 24 della Costituzione, a tutela del diritto di difesa e dell’effettiva conoscibilità dell’atto da impugnare.

    Norme collegate

    • Art. 24 della Costituzione — garantisce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, qui invocato sotto il profilo della conoscibilità dell’atto da impugnare.
  • Corte cost. n. 58/2014 – Permesso di soggiorno e precedenti penali: questione inammissibile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata sul Testo unico immigrazione in materia di rilascio e revoca del permesso di soggiorno in presenza di precedenti penali. La censura non ha superato il vaglio di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    La questione riguardava gli artt. 4, comma 3, 9, comma 4, e 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione), che disciplinano i presupposti, legati anche a precedenti penali, per l’ingresso, il soggiorno e il permesso dello straniero. La questione era sorta davanti al TAR per la Calabria, sezione di Reggio Calabria, in una controversia tra un cittadino straniero e il Ministero dell’interno.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per la Calabria ha sollevato la questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell’asserita irragionevolezza e disparità di trattamento della disciplina sui presupposti penali rilevanti ai fini del soggiorno dello straniero.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, 9, comma 4, e 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione dal TAR per la Calabria.

    Il principio

    Anche le questioni sui presupposti penali per il soggiorno dello straniero devono essere prospettate in modo da superare il vaglio di ammissibilità quanto a rilevanza e adeguatezza della motivazione: in difetto, la Corte ne dichiara la manifesta inammissibilità senza esaminarle nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa disciplinano le norme contestate?

    Gli artt. 4, 9 e 26 del Testo unico immigrazione regolano i presupposti, legati anche a precedenti penali, per l’ingresso, il soggiorno e il permesso dello straniero.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità delle norme.

    Quale parametro era stato invocato?

    L’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell’irragionevolezza e della disparità di trattamento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 57/2014 – Legge elettorale e reato di immigrazione clandestina: questioni inammissibili

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate da un giudice di pace su norme della legge elettorale e sul reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero. Le censure non superavano il vaglio di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo aveva sollevato, con due ordinanze, questioni su disposizioni della legge elettorale per Camera e Senato (d.P.R. n. 361 del 1957 e d.lgs. n. 533 del 1993, nel testo della legge n. 270 del 2005) e sul reato di immigrazione clandestina e sui relativi trattenimenti (art. 10-bis e art. 14, commi 5-bis e 5-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, Testo unico immigrazione).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice rimettente ha invocato numerosi parametri, tra cui gli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49, 56, 58 e 67 della Costituzione, oltre all’art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU, contestando sia il sistema elettorale sia la disciplina penale dell’immigrazione irregolare.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni: sia quelle sulle norme elettorali della legge n. 270 del 2005, sia quelle sul reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero e sui relativi trattenimenti previsti dal Testo unico immigrazione.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale devono superare un rigoroso vaglio di ammissibilità quanto a rilevanza nel giudizio principale e adeguata motivazione: le censure prive di questi requisiti, come quelle qui formulate dal giudice di pace su legge elettorale e immigrazione, sono manifestamente inammissibili.

    Domande e risposte

    Su cosa verteva la questione?

    Su norme della legge elettorale per Camera e Senato e sul reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero, con i relativi trattenimenti, previsti dal Testo unico immigrazione.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato manifestamente inammissibili tutte le questioni sollevate dal Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo, senza esaminarle nel merito.

    Perché «manifestamente inammissibili»?

    Perché le questioni non superavano il vaglio preliminare di ammissibilità, relativo in particolare alla rilevanza nel giudizio principale e alla correttezza della prospettazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 56/2014 – IRAP e società di factoring: restituzione degli atti al giudice

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, senza decidere nel merito la questione sull’applicazione dell’IRAP a una società di factoring. La restituzione consente al giudice di riesaminare la questione alla luce della situazione normativa sopravvenuta.

    Di cosa si tratta

    La questione riguardava l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, istitutivo dell’IRAP, come modificato dall’art. 6 del d.l. n. 185 del 2008 (convertito dalla legge n. 2 del 2009), in un contenzioso tra una società di factoring (Meliorfactor s.p.a., poi incorporata in Emilia Romagna Factor s.p.a.) e l’Agenzia delle entrate di Milano.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della disciplina IRAP applicabile alla società di factoring, nell’ambito del giudizio tributario pendente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, senza pronunciarsi nel merito. La restituzione è lo strumento con cui la Corte rinvia al giudice rimettente la rivalutazione della questione quando mutamenti normativi o di contesto possono incidere sulla sua rilevanza o fondatezza.

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, sopravvengono modifiche del quadro normativo idonee a incidere sulla questione, la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice rimettente, perché ne verifichi nuovamente rilevanza e non manifesta infondatezza.

    Domande e risposte

    Cosa significa «restituzione degli atti»?

    È la decisione con cui la Corte rinvia gli atti al giudice che aveva sollevato la questione, perché la riesamini, di regola alla luce di sopravvenienze normative, senza pronunciarsi sul merito.

    La Corte ha detto se l’IRAP si applica al factoring?

    No: con questa ordinanza non ha deciso nel merito la questione, limitandosi a restituire gli atti alla Commissione tributaria regionale della Lombardia.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Commissione tributaria regionale della Lombardia, in un contenzioso tra una società di factoring e l’Agenzia delle entrate.

  • Corte cost. n. 55/2014 – Insindacabilità parlamentare: annullata la delibera del Senato

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha stabilito che non spettava al Senato dichiarare insindacabili, come opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, le dichiarazioni di un senatore oggetto di un procedimento penale per diffamazione. Mancava il «nesso funzionale» tra le opinioni e l’attività parlamentare, e la delibera è stata annullata.

    Di cosa si tratta

    Il caso nasce da un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: il Senato, con deliberazione del 30 novembre 2011, aveva dichiarato l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dall’allora senatore Raffaele (detto Lino) Iannuzzi nei confronti del dott. Gian Carlo Caselli, per le quali pendeva procedimento penale davanti al GIP del Tribunale di Milano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto, sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, riguardava l’art. 68, primo comma, della Costituzione: si contestava che le dichiarazioni del senatore potessero ricondursi all’esercizio delle funzioni parlamentari, in assenza del necessario nesso funzionale con un atto tipico del mandato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica affermare che quelle dichiarazioni costituivano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., e ha conseguentemente annullato la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato il 30 novembre 2011.

    Il principio

    La prerogativa di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione copre solo le opinioni legate da un nesso funzionale con l’attività parlamentare; in mancanza di tale collegamento il Senato non può sottrarre il parlamentare al giudizio penale, e l’eventuale delibera di insindacabilità va annullata.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare?

    È la garanzia, prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione, per cui i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni.

    Perché la delibera del Senato è stata annullata?

    Perché mancava il «nesso funzionale» tra le dichiarazioni del senatore e un atto tipico dell’attività parlamentare: la prerogativa non poteva quindi applicarsi.

    Cosa significa la decisione per il processo penale?

    Con l’annullamento della delibera, viene meno l’ostacolo alla prosecuzione del procedimento penale per diffamazione davanti al giudice.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — sancisce, al primo comma, l’insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni: è il parametro centrale del conflitto.
  • Corte cost. n. 54/2014 – Legge finanziaria del Friuli-Venezia Giulia e competenze statali

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge finanziaria 2011 del Friuli-Venezia Giulia, in particolare in materia rientrante nella competenza esclusiva statale. Su altre norme il giudizio si è estinto per rinuncia o è cessata la materia del contendere.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato più disposizioni della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 2010 (legge finanziaria 2011), contenenti misure eterogenee in materia di imposte, ambiente, sportello unico per le attività produttive e personale delle pubbliche amministrazioni. Nel corso del giudizio il Governo ha rinunciato parzialmente al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato le questioni in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 117 (commi primo, secondo — lettere e, r ed s — e terzo) e 120 della Costituzione, oltre a norme dei Trattati europei e allo Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, lamentando l’invasione di competenze statali ed europee.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 10, commi 68 e 69, lettera a), 12, commi 30 e 31, e 14, commi 43 e 44, della legge regionale n. 22 del 2010, ravvisando in particolare la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione. Ha inoltre dichiarato l’estinzione del giudizio sulle norme oggetto di rinuncia e la cessazione della materia del contendere su un’ulteriore disposizione.

    Il principio

    Anche una Regione a statuto speciale deve rispettare i limiti delle competenze esclusive statali: la legge regionale non può invadere materie riservate allo Stato dall’art. 117, secondo comma, della Costituzione, pena la declaratoria di illegittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa è stato dichiarato illegittimo?

    Diverse disposizioni della legge finanziaria 2011 del Friuli-Venezia Giulia, tra cui norme degli artt. 10, 12 e 14 della legge regionale n. 22 del 2010, per violazione delle competenze esclusive statali.

    Perché alcune questioni non sono state decise nel merito?

    Perché il Governo ha rinunciato parzialmente al ricorso, con conseguente estinzione del giudizio, e su un’altra norma è cessata la materia del contendere.

    Il fatto che il Friuli-Venezia Giulia sia Regione a statuto speciale cambia qualcosa?

    No: anche le Regioni a statuto speciale devono rispettare le competenze esclusive che la Costituzione riserva allo Stato.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, tra i parametri invocati.
    • Art. 117 della Costituzione — riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni; la lettera r) del secondo comma riserva allo Stato il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati.
    • Art. 120 della Costituzione — vieta alla Regione di ostacolare la libera circolazione di persone e cose e di limitare il diritto al lavoro, tra i parametri invocati.