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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 157, quinto comma, cod. pen. in tema di prescrizione dei reati del giudice di pace: l’ordinanza di rimessione era priva di una descrizione adeguata del fatto e di motivazione.
Di cosa si tratta
Nel processo penale davanti al giudice di pace i termini di prescrizione variano a seconda delle pene applicabili. Il Tribunale di Firenze (sez. Empoli) riteneva irragionevole che reati più gravi si prescrivessero prima di quelli meno gravi.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 157, quinto comma, del codice penale, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non estende il termine triennale di prescrizione a tutti i reati di competenza del giudice di pace. Rimettente: Tribunale ordinario di Firenze, sezione distaccata di Empoli.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: l’ordinanza non descriveva i capi di imputazione, la data dei reati, né eventuali cause di interruzione o sospensione, impedendo il controllo sulla rilevanza.
Il principio
Il giudice che solleva una questione di costituzionalità deve descrivere compiutamente il fatto e motivare il contrasto: la genericità della prospettazione rende la questione inammissibile.
Domande e risposte
Su cosa verteva la questione?
Sui diversi termini di prescrizione dei reati di competenza del giudice di pace, ritenuti irragionevoli.
Perché la Corte non l’ha esaminata nel merito?
Perché l’ordinanza di rimessione era carente nella descrizione del fatto e nella motivazione sulla rilevanza.
Cosa significa «inammissibile»?
Che la Corte non ha potuto valutare la fondatezza per un difetto della domanda, senza pronunciarsi sul merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro evocato per asserita disparità di trattamento
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