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La Corte respinge (con inammissibilità e manifesta infondatezza) le questioni sollevate contro la soppressione di alcuni tribunali minori e sezioni distaccate. La riforma rientra in una scelta organizzativa rimessa al Governo, attuata nel rispetto dei criteri di delega.
Di cosa si tratta
La riforma della geografia giudiziaria (legge n. 148 del 2011 e d.lgs. n. 155 del 2012) ha soppresso vari tribunali e sezioni distaccate. Diversi giudici hanno contestato la legittimità di queste scelte, lamentando danni per cittadini e avvocati.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011 e gli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 155 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 70, 72, 76, 77, 81 e 97 Cost. I rimettenti erano i Tribunali di Camerino, Bassano del Grappa, Saluzzo, Latina (sez. Gaeta), Nicosia e il Giudice di pace di Rossano.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi di vari soggetti esterni, manifestamente inammissibili le questioni del Giudice di pace di Rossano e manifestamente infondate tutte le altre, richiamando la sentenza n. 237 del 2013.
Il principio
La revisione delle circoscrizioni giudiziarie è una misura organizzativa basata su istruttoria tecnica; non viola i criteri di delega né i parametri costituzionali, garantendo una giustizia complessivamente più efficiente.
Domande e risposte
Cosa contestavano i tribunali?
La soppressione delle proprie sedi e l’accorpamento ad altri tribunali disposti dalla riforma della geografia giudiziaria.
Perché le questioni sono state respinte?
Perché la riforma è una scelta organizzativa basata su criteri di delega e istruttoria tecnica, già ritenuta legittima con la sentenza n. 237 del 2013.
La soppressione viola il giudice naturale (art. 25)?
No: il giudice naturale è quello precostituito per legge, e la nuova organizzazione è appunto stabilita per legge.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e accesso alla giustizia
- Art. 76 della Costituzione — rispetto dei criteri di delega legislativa
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