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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione: l’art. 146 del Testo unico sulle spese di giustizia non è irragionevole perché non prevede l’anticipazione erariale delle spese di bonifica dei beni fallimentari. Per quelle situazioni l’ordinamento offre già altri strumenti (norme ambientali e processuali).

Di cosa si tratta

Nel fallimento di un’impresa il cui stabilimento era contaminato da amianto, il curatore non aveva fondi per la bonifica (oltre 250.000 euro). Il giudice delegato del Tribunale di Cosenza chiedeva che l’erario anticipasse quelle spese, come avviene per altri costi della procedura.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico spese di giustizia), nella parte in cui non consente di porre a carico dell’erario le spese di gestione e bonifica dei beni fallimentari. Il giudice rimettente (Giudice delegato ai fallimenti del Tribunale di Cosenza) invocava il «canone della ragionevolezza», che la Corte ricollega all’art. 3 Cost.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. La norma serve ad assicurare gli atti funzionali alla procedura concorsuale, non la gestione dei beni; per le bonifiche provvedono altre disposizioni (d.lgs. n. 152 del 2006 e art. 260 cod. proc. pen.).

Il principio

Non si può estendere l’anticipazione erariale prevista per le spese di giustizia a costi con diversa funzione, come la bonifica ambientale, per cui l’ordinamento prevede già rimedi specifici.

Domande e risposte

Cosa chiedeva il giudice?

Che lo Stato anticipasse le spese di bonifica dei beni del fallimento, non avendone la procedura.

Perché la Corte ha detto no?

Perché l’art. 146 riguarda spese funzionali alla procedura concorsuale, non la gestione dei beni; per le bonifiche esistono altre norme.

Chi paga allora la bonifica?

Secondo la Corte intervengono le norme ambientali (d.lgs. n. 152/2006, artt. 191, 192, 250, 252) e, in caso di sequestro, l’art. 260 cod. proc. pen.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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