Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara incostituzionali le norme della Regione Abruzzo che disciplinavano il transito diretto dei dirigenti in esubero e l’assegnazione di funzioni dirigenziali con relativo aumento di stipendio: invadono l’«ordinamento civile», riservato allo Stato.
Di cosa si tratta
Una legge abruzzese regolava il passaggio del personale dirigente delle aziende per il diritto allo studio nei ruoli regionali e la sostituzione del dirigente assente, con il riconoscimento del trattamento economico superiore. Il Governo l’ha impugnata.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 1, comma 1, e l’art. 2, commi 5, 6 e 7, della legge reg. Abruzzo n. 71 del 2012, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (giudizio in via principale).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 5, 6 e 7, mentre ha dichiarato inammissibile (per sopravvenuto difetto di interesse) la questione sull’art. 1, comma 1, relativa alla proroga delle graduatorie.
Il principio
La mobilità e il mutamento di mansioni nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato rientrano nell’«ordinamento civile», materia di competenza esclusiva statale: la Regione non può dettarne una disciplina propria e difforme.
Domande e risposte
Cosa prevedevano le norme regionali?
Il transito diretto nei ruoli regionali dei dirigenti in esubero e l’attribuzione di funzioni dirigenziali al funzionario sostituto con il relativo stipendio.
Perché sono incostituzionali?
Perché mobilità e mansioni del lavoro pubblico privatizzato appartengono all’«ordinamento civile», riservato allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Perché una questione è stata dichiarata inammissibile?
Perché la normativa statale di riferimento era stata modificata, facendo venire meno l’interesse del Governo a coltivare il ricorso su quel punto.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riserva allo Stato dell’«ordinamento civile» (secondo comma, lettera l)
- Art. 36 della Costituzione — principio della retribuzione proporzionata, richiamato per le mansioni superiori
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.