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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionali le norme della Regione Abruzzo che disciplinavano il transito diretto dei dirigenti in esubero e l’assegnazione di funzioni dirigenziali con relativo aumento di stipendio: invadono l’«ordinamento civile», riservato allo Stato.

Di cosa si tratta

Una legge abruzzese regolava il passaggio del personale dirigente delle aziende per il diritto allo studio nei ruoli regionali e la sostituzione del dirigente assente, con il riconoscimento del trattamento economico superiore. Il Governo l’ha impugnata.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 1, comma 1, e l’art. 2, commi 5, 6 e 7, della legge reg. Abruzzo n. 71 del 2012, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (giudizio in via principale).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 5, 6 e 7, mentre ha dichiarato inammissibile (per sopravvenuto difetto di interesse) la questione sull’art. 1, comma 1, relativa alla proroga delle graduatorie.

Il principio

La mobilità e il mutamento di mansioni nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato rientrano nell’«ordinamento civile», materia di competenza esclusiva statale: la Regione non può dettarne una disciplina propria e difforme.

Domande e risposte

Cosa prevedevano le norme regionali?

Il transito diretto nei ruoli regionali dei dirigenti in esubero e l’attribuzione di funzioni dirigenziali al funzionario sostituto con il relativo stipendio.

Perché sono incostituzionali?

Perché mobilità e mansioni del lavoro pubblico privatizzato appartengono all’«ordinamento civile», riservato allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Perché una questione è stata dichiarata inammissibile?

Perché la normativa statale di riferimento era stata modificata, facendo venire meno l’interesse del Governo a coltivare il ricorso su quel punto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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