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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata sul Testo unico immigrazione in materia di rilascio e revoca del permesso di soggiorno in presenza di precedenti penali. La censura non ha superato il vaglio di ammissibilità.

Di cosa si tratta

La questione riguardava gli artt. 4, comma 3, 9, comma 4, e 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione), che disciplinano i presupposti, legati anche a precedenti penali, per l’ingresso, il soggiorno e il permesso dello straniero. La questione era sorta davanti al TAR per la Calabria, sezione di Reggio Calabria, in una controversia tra un cittadino straniero e il Ministero dell’interno.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR per la Calabria ha sollevato la questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell’asserita irragionevolezza e disparità di trattamento della disciplina sui presupposti penali rilevanti ai fini del soggiorno dello straniero.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, 9, comma 4, e 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione dal TAR per la Calabria.

Il principio

Anche le questioni sui presupposti penali per il soggiorno dello straniero devono essere prospettate in modo da superare il vaglio di ammissibilità quanto a rilevanza e adeguatezza della motivazione: in difetto, la Corte ne dichiara la manifesta inammissibilità senza esaminarle nel merito.

Domande e risposte

Cosa disciplinano le norme contestate?

Gli artt. 4, 9 e 26 del Testo unico immigrazione regolano i presupposti, legati anche a precedenti penali, per l’ingresso, il soggiorno e il permesso dello straniero.

Come ha deciso la Corte?

Ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità delle norme.

Quale parametro era stato invocato?

L’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell’irragionevolezza e della disparità di trattamento.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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