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Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulle norme del codice civile relative alla comunicazione delle delibere condominiali ai condomini assenti. L’ordinanza di rimessione presentava gravi lacune nella descrizione del caso, con difetto di prova sulla rilevanza.

Di cosa si tratta

Le norme contestate sono gli artt. 1137, 1334 e 1335 del codice civile, che disciplinano l’impugnazione delle delibere condominiali (con termine di trenta giorni) e l’efficacia delle dichiarazioni dirette a una persona determinata, con la presunzione di conoscenza al momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario. La vicenda nasce dall’impugnazione di una delibera da parte di una condomina che non aveva potuto ritirare in tempo la raccomandata.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Catania ha sollevato la questione in riferimento all’art. 24 della Costituzione, nella parte in cui le norme non prevedono che la comunicazione della delibera al condomino assente sia assistita dalle stesse garanzie di conoscibilità previste per la notificazione degli atti giudiziari.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Ha rilevato che l’ordinanza di rimessione presentava numerose e gravi lacune nella descrizione della fattispecie — non chiariva tempi e modalità della giacenza e del ritiro, né il tipo di delibera impugnata — con conseguente difetto di prova sulla rilevanza; inoltre non era chiaro quale tipo di intervento additivo si chiedesse.

Il principio

L’ordinanza con cui il giudice solleva una questione di legittimità costituzionale deve descrivere in modo completo la fattispecie concreta: lacune e ambiguità nella ricostruzione del caso, che impediscono di valutare la rilevanza, rendono la questione manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

Qual era il problema del condomino?

Una condomina assente all’assemblea sosteneva di non aver potuto ritirare in tempo la raccomandata con la delibera, perdendo così la possibilità di impugnarla nei termini.

Perché la Corte non ha deciso nel merito?

Perché l’ordinanza del Tribunale di Catania descriveva il caso in modo lacunoso, senza chiarire tempi e modalità della comunicazione e il tipo di delibera, con conseguente difetto di prova sulla rilevanza.

Quale garanzia costituzionale era invocata?

L’art. 24 della Costituzione, a tutela del diritto di difesa e dell’effettiva conoscibilità dell’atto da impugnare.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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