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Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate da un giudice di pace su norme della legge elettorale e sul reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero. Le censure non superavano il vaglio di ammissibilità.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo aveva sollevato, con due ordinanze, questioni su disposizioni della legge elettorale per Camera e Senato (d.P.R. n. 361 del 1957 e d.lgs. n. 533 del 1993, nel testo della legge n. 270 del 2005) e sul reato di immigrazione clandestina e sui relativi trattenimenti (art. 10-bis e art. 14, commi 5-bis e 5-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, Testo unico immigrazione).
La questione di legittimità costituzionale
Il giudice rimettente ha invocato numerosi parametri, tra cui gli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49, 56, 58 e 67 della Costituzione, oltre all’art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU, contestando sia il sistema elettorale sia la disciplina penale dell’immigrazione irregolare.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni: sia quelle sulle norme elettorali della legge n. 270 del 2005, sia quelle sul reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero e sui relativi trattenimenti previsti dal Testo unico immigrazione.
Il principio
Le questioni di legittimità costituzionale devono superare un rigoroso vaglio di ammissibilità quanto a rilevanza nel giudizio principale e adeguata motivazione: le censure prive di questi requisiti, come quelle qui formulate dal giudice di pace su legge elettorale e immigrazione, sono manifestamente inammissibili.
Domande e risposte
Su cosa verteva la questione?
Su norme della legge elettorale per Camera e Senato e sul reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero, con i relativi trattenimenti, previsti dal Testo unico immigrazione.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato manifestamente inammissibili tutte le questioni sollevate dal Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo, senza esaminarle nel merito.
Perché «manifestamente inammissibili»?
Perché le questioni non superavano il vaglio preliminare di ammissibilità, relativo in particolare alla rilevanza nel giudizio principale e alla correttezza della prospettazione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, tra i numerosi parametri invocati dal rimettente.
- Art. 48 della Costituzione — disciplina il diritto di voto, evocato in relazione alla legge elettorale.
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