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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge finanziaria 2011 del Friuli-Venezia Giulia, in particolare in materia rientrante nella competenza esclusiva statale. Su altre norme il giudizio si è estinto per rinuncia o è cessata la materia del contendere.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato più disposizioni della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 2010 (legge finanziaria 2011), contenenti misure eterogenee in materia di imposte, ambiente, sportello unico per le attività produttive e personale delle pubbliche amministrazioni. Nel corso del giudizio il Governo ha rinunciato parzialmente al ricorso.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato le questioni in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 117 (commi primo, secondo — lettere e, r ed s — e terzo) e 120 della Costituzione, oltre a norme dei Trattati europei e allo Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, lamentando l’invasione di competenze statali ed europee.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 10, commi 68 e 69, lettera a), 12, commi 30 e 31, e 14, commi 43 e 44, della legge regionale n. 22 del 2010, ravvisando in particolare la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione. Ha inoltre dichiarato l’estinzione del giudizio sulle norme oggetto di rinuncia e la cessazione della materia del contendere su un’ulteriore disposizione.

Il principio

Anche una Regione a statuto speciale deve rispettare i limiti delle competenze esclusive statali: la legge regionale non può invadere materie riservate allo Stato dall’art. 117, secondo comma, della Costituzione, pena la declaratoria di illegittimità costituzionale.

Domande e risposte

Cosa è stato dichiarato illegittimo?

Diverse disposizioni della legge finanziaria 2011 del Friuli-Venezia Giulia, tra cui norme degli artt. 10, 12 e 14 della legge regionale n. 22 del 2010, per violazione delle competenze esclusive statali.

Perché alcune questioni non sono state decise nel merito?

Perché il Governo ha rinunciato parzialmente al ricorso, con conseguente estinzione del giudizio, e su un’altra norma è cessata la materia del contendere.

Il fatto che il Friuli-Venezia Giulia sia Regione a statuto speciale cambia qualcosa?

No: anche le Regioni a statuto speciale devono rispettare le competenze esclusive che la Costituzione riserva allo Stato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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