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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge finanziaria 2011 del Friuli-Venezia Giulia, in particolare in materia rientrante nella competenza esclusiva statale. Su altre norme il giudizio si è estinto per rinuncia o è cessata la materia del contendere.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato più disposizioni della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 2010 (legge finanziaria 2011), contenenti misure eterogenee in materia di imposte, ambiente, sportello unico per le attività produttive e personale delle pubbliche amministrazioni. Nel corso del giudizio il Governo ha rinunciato parzialmente al ricorso.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato le questioni in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 117 (commi primo, secondo — lettere e, r ed s — e terzo) e 120 della Costituzione, oltre a norme dei Trattati europei e allo Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, lamentando l’invasione di competenze statali ed europee.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 10, commi 68 e 69, lettera a), 12, commi 30 e 31, e 14, commi 43 e 44, della legge regionale n. 22 del 2010, ravvisando in particolare la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione. Ha inoltre dichiarato l’estinzione del giudizio sulle norme oggetto di rinuncia e la cessazione della materia del contendere su un’ulteriore disposizione.
Il principio
Anche una Regione a statuto speciale deve rispettare i limiti delle competenze esclusive statali: la legge regionale non può invadere materie riservate allo Stato dall’art. 117, secondo comma, della Costituzione, pena la declaratoria di illegittimità costituzionale.
Domande e risposte
Cosa è stato dichiarato illegittimo?
Diverse disposizioni della legge finanziaria 2011 del Friuli-Venezia Giulia, tra cui norme degli artt. 10, 12 e 14 della legge regionale n. 22 del 2010, per violazione delle competenze esclusive statali.
Perché alcune questioni non sono state decise nel merito?
Perché il Governo ha rinunciato parzialmente al ricorso, con conseguente estinzione del giudizio, e su un’altra norma è cessata la materia del contendere.
Il fatto che il Friuli-Venezia Giulia sia Regione a statuto speciale cambia qualcosa?
No: anche le Regioni a statuto speciale devono rispettare le competenze esclusive che la Costituzione riserva allo Stato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, tra i parametri invocati.
- Art. 117 della Costituzione — riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni; la lettera r) del secondo comma riserva allo Stato il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati.
- Art. 120 della Costituzione — vieta alla Regione di ostacolare la libera circolazione di persone e cose e di limitare il diritto al lavoro, tra i parametri invocati.
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