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La Corte costituzionale ha salvato, con un’interpretazione adeguatrice, la norma sui termini del procedimento disciplinare a carico del personale di polizia penitenziaria dopo un processo penale. Il termine va inteso come decorrente dal momento in cui l’Amministrazione ha effettiva conoscenza della sentenza, e così interpretata la disposizione è legittima.
Di cosa si tratta
L’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 449 del 1992 stabilisce che, quando da un procedimento penale emergono fatti rilevanti, l’appartenente alla polizia penitenziaria deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro termini perentori decorrenti dalla pubblicazione o dalla notificazione della sentenza. Il TAR Lazio dubitava che tali termini operassero anche in caso di sentenza di proscioglimento per prescrizione, a prescindere dall’effettiva conoscenza da parte dell’Amministrazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR per il Lazio ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, ritenendo che il decorso del termine senza che l’Amministrazione abbia avuto conoscenza della sentenza violasse i principi di uguaglianza, ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata, nei sensi di cui in motivazione. Ha accolto un’interpretazione costituzionalmente orientata, già sperimentata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il termine decorre dal momento in cui l’Amministrazione ha conoscenza della sentenza: così intesa, la disposizione non viola i parametri invocati.
Il principio
Quando una disposizione ammette un’interpretazione conforme a Costituzione, il giudice deve adottarla anziché chiedere la declaratoria di illegittimità: il termine per il procedimento disciplinare a carico del personale di polizia penitenziaria va computato dal momento in cui l’Amministrazione ha effettiva conoscenza della sentenza penale.
Domande e risposte
Da quando decorre il termine per il procedimento disciplinare?
Dal momento in cui l’Amministrazione ha effettiva conoscenza della sentenza penale: è l’interpretazione costituzionalmente orientata accolta dalla Corte.
Perché la Corte non ha annullato la norma?
Perché la disposizione ammette un’interpretazione conforme a Costituzione, già seguita dal Consiglio di Stato: la questione è stata quindi dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione.
Cosa lamentava il TAR Lazio?
Che far decorrere il termine senza che l’Amministrazione conoscesse la sentenza violasse i principi di uguaglianza, ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e di ragionevolezza, invocato a tutela della parità di trattamento.
- Art. 97 della Costituzione — sancisce il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione, parametro centrale della questione.
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