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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del federalismo fiscale municipale che, in caso di mancata registrazione del contratto di locazione, sostituiva d’ufficio durata e canone fissandoli per legge (durata di quattro anni e canone ridotto). La disposizione eccedeva i limiti della delega legislativa.

Di cosa si tratta

L’art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011 (federalismo fiscale municipale) prevedeva che, per i contratti di locazione abitativa non registrati nei termini, la durata fosse ricondotta d’ufficio a quattro anni dalla registrazione e il canone fissato in misura ridotta, estendendo la disciplina anche ai contratti registrati per importi inferiori al reale o ai comodati fittizi. Cinque tribunali (Salerno, Palermo, Firenze, Genova e Roma-Ostia) ne hanno dubitato.

La questione di legittimità costituzionale

I giudici rimettenti hanno sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 42, 53, 55, 70, 76 e 97 della Costituzione, denunciando in particolare l’eccesso di delega (art. 76), poiché la legge delega non conteneva principi e criteri direttivi idonei a giustificare un meccanismo di sostituzione sanzionatoria del contenuto contrattuale.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011 per contrasto con l’art. 76 della Costituzione, restando assorbiti gli ulteriori profili. Ha inoltre dichiarato manifestamente inammissibile una delle questioni sollevate dal Tribunale di Roma-Ostia sul comma 8.

Il principio

Una delega legislativa è legittima solo se la legge delega fissa principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato: il governo non poteva, in assenza di tali criteri, introdurre d’ufficio una drastica riscrittura sanzionatoria della durata e del canone dei contratti di locazione non registrati.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la norma dichiarata incostituzionale?

Che, in caso di contratto di locazione non registrato nei termini, la durata fosse fissata d’ufficio in quattro anni e il canone ridotto per legge, con estensione ai contratti registrati per importi inferiori al reale e ai comodati fittizi.

Perché è stata cancellata?

Per eccesso di delega (art. 76 Cost.): la legge delega sul federalismo municipale non conteneva criteri idonei a giustificare un simile meccanismo di sostituzione sanzionatoria del contenuto del contratto.

Quanti giudici avevano sollevato la questione?

Cinque: i Tribunali di Salerno, Palermo, Firenze, Genova e Roma (sezione distaccata di Ostia).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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