Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due norme della Regione Veneto: una che escludeva dalla valutazione ambientale alcune varianti urbanistiche e una in materia di commercio su aree pubbliche. Inammissibile invece la censura su un’altra disposizione regionale in materia ambientale.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato gli artt. 4 e 16 della legge regionale Veneto n. 55 del 2012 (procedure urbanistiche semplificate) e l’art. 5 della legge regionale n. 8 del 2013 (commercio su aree pubbliche), ritenendoli invasivi di competenze statali, in particolare in materia di tutela dell’ambiente. Una delle norme era collegata a una disciplina già dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 58 del 2013.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato le questioni lamentando la violazione dell’art. 117 della Costituzione, in particolare del secondo comma, lettera s), che riserva allo Stato la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché dei vincoli derivanti dalla normativa nazionale ed europea in materia ambientale e di concorrenza.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 della legge regionale n. 55 del 2012 e dell’art. 5, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 8 del 2013. Ha invece dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 4 della legge regionale n. 55 del 2012, sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Il principio

La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, comprese le regole sulla valutazione ambientale, è competenza esclusiva dello Stato: la Regione non può introdurre esclusioni o deroghe che incidano su tale materia trasversale, né comprimere la disciplina nazionale del commercio su aree pubbliche.

Domande e risposte

Quali norme venete sono state cancellate?

L’art. 16 della legge regionale n. 55 del 2012 e l’art. 5, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 8 del 2013 in materia di commercio su aree pubbliche.

Perché sono state dichiarate illegittime?

Perché invadevano la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, garantita dall’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La Corte ha accolto tutte le censure del Governo?

No: la questione sull’art. 4 della legge regionale n. 55 del 2012 è stata dichiarata inammissibile.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.