Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo): periodo di prova

    CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo)

    CCNL Radio e TV Private Aeranti-Corallo: periodo di prova

    Il periodo di prova nelle emittenti radiotelevisive locali va dai 30 giorni lavorativi per i livelli base ai sei mesi per i Quadri: ecco durate, forma scritta, recesso e tutele durante la prova.

    In sintesi

    Nel CCNL Aeranti-Corallo il periodo di prova dura al massimo 120 giorni di calendario per i Quadri, 90 per il 1° livello, 60 per il 2° e il 3°, 30 per il 4° e il 5° (art. 20). Deve risultare da atto scritto; durante la prova ciascuna parte può recedere senza preavviso, con disdetta scritta. Se malattia o infortunio interrompono la prova, il lavoratore la completa se rientra entro tre mesi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriale)
    Aeranti-Corallo (Aeranti + Associazione Corallo)
    Parti firmatarie (sindacali)
    CISAL Terziario con assistenza CISAL
    Vigenza
    1° febbraio 2026 – 31 dicembre 2028
    Riferimento legge
    Art. 2096 c.c.; D.Lgs. 104/2022 (limiti periodo prova nei contratti a tempo determinato)

    Tabella riepilogativa

    Durata massima del periodo di prova per livello – CCNL Aeranti-Corallo (art. 20)
    Livello Durata massima Note
    Quadro (A e B) 120 giorni di calendario Il livello più alto
    1° livello 90 giorni di calendario Il più alto dei livelli ordinari
    2° e 3° livello 60 giorni di calendario
    4° e 5° livello 30 giorni di calendario Il 5° è il livello più basso
    Apprendisti 30 giorni lavorativi Art. 67
    Tempo determinato 1 giorno ogni 15 di calendario Da 2 a 15 giorni per contratti fino a 6 mesi, fino a 30 tra 6 e 12 mesi (art. 73 CCNL, art. 7 D.Lgs. 104/2022)

    Fonte: artt. 20, 67 e 73 del testo del CCNL del 16 febbraio 2026. Le durate sono massimi: la lettera di assunzione può fissarne una più breve. Superata la prova senza disdetta, l’assunzione è confermata e il periodo conta nell’anzianità di servizio.

    Forma scritta: obbligo e conseguenze dell’omissione

    Il periodo di prova deve essere stabilito per iscritto nella lettera di assunzione o nel contratto individuale (art. 2096 c.c.). La clausola deve indicare la durata e il livello di inquadramento. L’art. 20 del CCNL Aeranti-Corallo richiede che la durata risulti da atto scritto e che anche la disdetta durante la prova sia data per iscritto.

    Se manca la forma scritta, il periodo di prova è giuridicamente inesistente: il rapporto si considera instaurato a tempo indeterminato senza prova fin dall’origine. Ciò significa che il datore di lavoro non potrà avvalersi della liberà di recesso tipica del periodo di prova e dovrà rispettare le ordinarie regole sul licenziamento (giusta causa, giustificato motivo, preavviso).

    Recesso durante il periodo di prova

    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e senza dover indicare alcuna motivazione. È la caratteristica principale di questo istituto: consente sia al lavoratore di valutare l’adeguatezza del posto, sia al datore di verificare le capacità professionali.

    Limiti al recesso che restano in vigore anche durante la prova:

    • Il recesso non può essere discriminatorio (fondato su sesso, età, origini, orientamento sessuale, opinioni politiche, appartenenza sindacale ecc.): è nullo di pieno diritto.
    • Il recesso non può essere ritorsivo (es. punire chi ha segnalato violazioni di sicurezza o esercitato un diritto sindacale).
    • In caso di recesso durante la prova nei confronti di una lavoratrice in stato di gravidanza, si applica il divieto di licenziamento previsto dal D.Lgs. 151/2001 (tutela della maternità), che è norma di legge inderogabile.

    Sospensione del periodo di prova

    Le durate del CCNL sono in giorni di calendario. Se la prova è interrotta da malattia, infortunio sul lavoro o altra sospensione prevista dalla legge, il lavoratore è ammesso a completarla se è in grado di riprendere servizio entro tre mesi (art. 20). La legge aggiunge che malattia, infortunio e congedi di maternità o paternità obbligatori prolungano la prova per un periodo pari all’assenza (art. 7, comma 3, D.Lgs. 104/2022).

    Trattamento economico durante la prova

    Durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto al pieno trattamento economico contrattuale del livello di inquadramento: minimo tabellare, eventuali scatti già maturati, quota giornaliera di tredicesima e accantonamento TFR. Non è ammessa una retribuzione ridotta durante la prova.

    In caso di recesso (da parte di uno dei due contraenti) prima del termine della prova, spettano al lavoratore:

    • Retribuzione per i giorni effettivamente lavorati.
    • Quota di tredicesima (proporzionale ai mesi/giorni lavorati).
    • TFR per il periodo di servizio (art. 2120 c.c.).
    • Ferie maturate e non godute (indennità sostitutiva).

    Periodo di prova e contratto a tempo determinato

    Dal D.Lgs. 104/2022 (recepimento della direttiva UE 2019/1152), il periodo di prova nei contratti a tempo determinato è proporzionato alla durata del contratto: un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario, con un minimo di 2 giorni e un massimo di 15 giorni per i contratti fino a 6 mesi e di 30 giorni per quelli tra 6 e 12 mesi, salvo disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi (art. 7, comma 2, D.Lgs. 104/2022, come modificato dalla L. 203/2024). Il CCNL Aeranti-Corallo rinvia a questa regola (art. 73). In caso di rinnovo per le stesse mansioni non si può chiedere una nuova prova.

    Casi pratici

    Tizio – Tecnico al 3° livello, prova senza forma scritta
    Tizio inizia a lavorare come tecnico audio in una radio locale senza sottoscrivere una lettera di assunzione scritta. Dopo 20 giorni l’emittente lo informa verbalmente di non voler proseguire il rapporto, richiamandosi al periodo di prova. Tizio si rivolge a CISAL Terziario: in assenza di atto scritto, la prova non è valida e il recesso costituisce licenziamento illegittimo, con diritto al preavviso o all’indennità sostitutiva e alle tutele di legge.
    Caia – Operatrice di ripresa in prova, malattia nel mezzo
    Caia è assunta al 3° livello con 60 giorni di calendario di prova a partire dal 2 marzo 2026: senza assenze la prova finirebbe il 30 aprile. Dal 20 al 31 marzo è in malattia (12 giorni). Poiché rientra entro tre mesi, può completare la prova (art. 20 del CCNL), che si prolunga di 12 giorni, fino al 12 maggio (art. 7 D.Lgs. 104/2022).
    Sempronio – Quadro B che recede durante la prova
    Sempronio viene assunto come Quadro B in una TV locale con 120 giorni di prova, il massimo per i quadri. Dopo 3 mesi decide di dimettersi per un’opportunità migliore. Essendo in prova, può farlo senza obbligo di preavviso e senza indennità sostitutiva. Ha però diritto alla retribuzione dei giorni lavorati, alla quota di tredicesima maturata e al TFR per il periodo effettivo di servizio.

    Domande frequenti

    Il periodo di prova nel CCNL Radio TV Aeranti-Corallo deve essere scritto?
    Sì, deve risultare da atto scritto. Senza forma scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova e il lavoratore non può essere licenziato liberamente.
    Durante la prova il datore può licenziare senza motivo?
    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza motivazione e senza preavviso, salvo il divieto di recesso discriminatorio o ritorsivo (che è sempre nullo).
    La malattia durante il periodo di prova sospende il computo?
    Sì. Sì. Se la prova è interrotta da malattia, infortunio o altra sospensione di legge, il lavoratore può completarla se rientra entro tre mesi (art. 20 del CCNL); per legge la prova si prolunga per la durata dell’assenza.
    Cosa spetta al lavoratore se il datore recede durante la prova?
    Il lavoratore ha diritto alla retribuzione per i giorni lavorati, alla quota di tredicesima maturata e al TFR proporzionale. Non ha diritto al preavviso né all’indennità sostitutiva, salvo diversa previsione individuale.
    Il periodo di prova vale nell’anzianità di servizio?
    Sì. Se il rapporto viene confermato, il periodo di prova si computa integralmente nell’anzianità di servizio per tutti gli effetti: TFR, scatti, ferie, comporto malattia.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL per il personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali sottoscritto da Aeranti-Corallo e CISAL Terziario, vigente dal 1° febbraio 2026 al 31 dicembre 2028. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL, CISAL Terziario) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Dimissioni nel CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato): preavviso, modulo telematico, giusta causa

    CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    Dimissioni nel CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato): preavviso, modulo telematico, giusta causa

    Dare le dimissioni non significa solo «andare via»: la legge impone una procedura precisa — il modulo telematico — e prevede un preavviso la cui durata è fissata dal CCNL in base al livello e alla qualifica (operaio o impiegato). Conoscere regole e tempi evita di perdere l’indennità di mancato preavviso o, nei casi gravi, di rinunciare alla NASpI.

    In sintesi

    Le dimissioni sono il recesso del lavoratore (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni. Va rispettato il preavviso fissato dall’art. 56 del CCNL per livello e qualifica, da 15 a 120 giorni dal 6 giugno 2024: se non lo si lavora, si versa l’indennità sostitutiva. Per giusta causa (art. 2119 c.c.) niente preavviso e spetta la NASpI.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil
    Istituti trattati
    Recesso con preavviso (art. 2118 c.c.) · Giusta causa (art. 2119 c.c.) · Dimissioni telematiche · Indennità di mancato preavviso
    Riferimenti
    Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
    Fonte
    testo del CCNL 6 dicembre 2021; accordo di rinnovo del 6 giugno 2024 (nuovo art. 56)

    Che cosa sono le dimissioni

    Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

    Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

    Come si fa

    Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

    Modalità Come
    In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
    Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
    Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

    La revoca

    Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

    Eccezioni alla forma telematica

    Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

    Il preavviso: a cosa serve e quanto dura

    Chi recede dal contratto a tempo indeterminato deve dare un preavviso (art. 2118 c.c.): un periodo durante il quale il rapporto continua, per consentire all’azienda di organizzare la sostituzione. Nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato la durata dipende dal livello e, nel settore alimentare, dalla qualifica di operaio o impiegato; l’anzianità di servizio non conta. I termini valgono allo stesso modo per licenziamento e dimissioni e sono quelli dell’art. 56 come riscritto dall’accordo di rinnovo del 6 giugno 2024:

    Preavviso di licenziamento e dimissioni – settore alimentare (art. 56, dal 6 giugno 2024)
    Livello Operai Impiegati
    1°S — 120 giorni
    1° — 90 giorni
    2° — 45 giorni
    3°A 45 giorni 45 giorni
    3° 45 giorni 45 giorni
    4° 30 giorni 30 giorni
    5° 15 giorni 30 giorni
    6° 15 giorni —
    Preavviso di licenziamento e dimissioni – settore panificazione (art. 56, dal 6 giugno 2024)
    Livelli Preavviso
    A1S, A1 45 giorni
    A2, A3, A4 30 giorni
    B1, B2, B3S 45 giorni
    B3, B4 15 giorni

    Prima del rinnovo 2024 i termini erano più brevi (ad esempio 15 giorni di calendario per gli operai di 4°-6° livello e per i livelli A2-A4 della panificazione). Il dettaglio per il licenziamento è nella scheda preavviso e licenziamento.

    Se non lavoro il preavviso

    Il lavoratore può anche andarsene subito, ma in tal caso deve al datore un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato. In pratica l’importo viene trattenuto dalle competenze di fine rapporto. Il datore, dal canto suo, può rinunciare a tutto o parte del preavviso.

    Decorrenza

    Per gli impiegati i termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese (art. 56): chi si dimette il 10 del mese vede partire il preavviso dal 15. Per gli operai il contratto non fissa una decorrenza particolare. Licenziamento e dimissioni vanno comunque comunicati per iscritto.

    Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

    Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
    Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
    Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
    Modulo telematico Sì Sì
    NASpI Di regola no Sì, spetta
    Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
    La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

    Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

    La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

    • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
    • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
    • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

    In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

    Casi pratici

    Tizio — dimissioni con preavviso lavorato
    Tizio, operaio di IV livello, trova un nuovo impiego. Invia il modulo telematico di dimissioni e lavora i 30 giorni di preavviso previsti per gli operai di 4° livello del settore alimentare (art. 56, dal 6 giugno 2024): alla cessazione riceve TFR e competenze maturate, senza alcuna trattenuta per mancato preavviso.
    Caia — uscita immediata e indennità
    Caia deve iniziare subito altrove e non lavora il preavviso. L’azienda le trattiene dal saldo l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Avrebbe potuto chiedere al datore di rinunciare al preavviso, ma questi ha preferito l’indennità.

    Domande frequenti

    Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
    No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
    Devo per forza lavorare il preavviso?
    No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
    Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
    Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
    Quanto dura il preavviso di dimissioni nel mio caso?
    Dipende dal livello e, nel settore alimentare, dalla qualifica: dal 6 giugno 2024 va da 15 giorni (operai di 5° e 6° livello, livelli B3 e B4 della panificazione) a 120 giorni (impiegati di livello 1°S). Un panettiere di livello A2 deve 30 giorni, un commesso B2 45 giorni. L’anzianità di servizio non incide.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima e mensilità aggiuntive e malattia e infortunio.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso è quella dell’art. 56 del CCNL Area Alimentazione-Panificazione, nel testo sostituito dall’accordo di rinnovo del 6 giugno 2024.

  • Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato): turni e maggiorazioni

    CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato): turni e maggiorazioni

    Nei cicli produttivi su turni il lavoro di notte, di domenica e nei giorni festivi è spesso la regola. La legge fissa limiti e tutele (durata, riposi, sorveglianza sanitaria), mentre la maggiorazione economica di queste prestazioni è stabilita dal CCNL. Vediamo cosa spetta e quali sono i paletti invalicabili.

    In sintesi

    Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) è quello svolto nel periodo di almeno 7 ore tra le 24 e le 5; per i lavoratori notturni l’orario medio non supera le 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria. Restano fermi il riposo di 11 ore al giorno e di 24 ore a settimana, di regola di domenica. Le maggiorazioni le fissa il CCNL: nella panificazione il notturno (dalle 21 alle 4) vale +50%, la domenica di produzione e vendita del pane +75%, i festivi +20%, lo straordinario +30% (art. 24-bis); nel settore alimentare notturno +30%, festivo +40%, straordinario festivo e domenicale +60% (art. 24).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil
    Istituti trattati
    Lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) · Maggiorazioni di turno · Festività · Riposo settimanale
    Riferimenti
    D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
    Fonte
    testo del CCNL 6 dicembre 2021 (artt. 24 e 24-bis), non modificati dall’accordo di rinnovo del 6 giugno 2024

    Che cosa è il lavoro notturno per la legge

    Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

    Limiti e tutele del lavoratore notturno

    • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
    • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
    • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

    Le maggiorazioni del CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato

    La legge non fissa l’importo della maggiorazione per il lavoro notturno, festivo o domenicale: lo fa il CCNL, che per le imprese artigiane distingue due tabelle. Nella panificazione vale l’art. 24-bis, con una fascia notturna propria (dalle 21 alle 4); nel settore alimentare vale l’art. 24. Le percentuali si applicano sulla retribuzione globale di fatto (panificazione) o sulla retribuzione normale (alimentare).

    Maggiorazioni nelle imprese di panificazione (art. 24-bis)
    Prestazione Maggiorazione
    Lavoro straordinario (oltre 8 ore al giorno o 40 alla settimana, massimo 2 ore al giorno) 30%
    Lavoro notturno (dalle ore 21 alle ore 4) 50%
    Festività nazionali e infrasettimanali lavorate 20%
    Domenica: produzione, confezionamento, distribuzione e vendita del pane (anche con riposo compensativo in altro giorno) 75% (non cumulabile)
    Domenica: produzione e vendita di generi diversi dal pane 30%

    Nella panificazione la maggiorazione domenicale del 75% non si cumula con altre; le altre maggiorazioni, a qualsiasi titolo, non si cumulano oltre il 55%. Lo straordinario è ammesso fino a 280 ore annue per lavoratore.

    Maggiorazioni nel settore alimentare artigiano (art. 24)
    Prestazione Maggiorazione
    Lavoro straordinario diurno 30%
    Lavoro straordinario notturno (anche in turni avvicendati) 50%
    Lavoro nei giorni festivi 40%
    Lavoro straordinario festivo e domenicale 60%
    Lavoro domenicale con riposo compensativo 10%
    Lavoro notturno 30%
    Lavoro straordinario festivo notturno 60%
    Lavoro a turni in ciclo continuo, in orario notturno 30%
    Nel settore alimentare le percentuali non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore (art. 24). Fonte: testo del CCNL 6 dicembre 2021, artt. 24 e 24-bis.

    Turni e rotazioni

    Nei cicli continui il personale ruota su turni (mattina, pomeriggio, notte). Il CCNL artigiano non prevede un’indennità di turno separata: nel settore alimentare il lavoro a turni a ciclo continuo in orario notturno è maggiorato del 30% (art. 24); nella panificazione ogni ora resa tra le 21 e le 4 è maggiorata del 50% (art. 24-bis).

    I riposi: i paletti che restano sempre

    Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

    Riposo Durata minima di legge Fonte
    Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
    Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

    Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

    Casi pratici

    Tizio — turno notturno abituale
    Tizio lavora stabilmente sul turno di notte in un ciclo continuo. Se lavora in un panificio, ogni ora tra le 21 e le 4 gli viene pagata con la maggiorazione del 50% sulla retribuzione globale di fatto (art. 24-bis); la sua media oraria resta entro le 8 ore nelle 24 e viene sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica.
    Caia — festivo lavorato
    Caia è chiamata a lavorare in un giorno festivo per un’urgenza di produzione. Se lavora nella panificazione, le ore della festività sono pagate con la maggiorazione del 20% (art. 24-bis); in un laboratorio del settore alimentare la maggiorazione del lavoro festivo è del 40% (art. 24).

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
    Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
    Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
    Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce una maggiorazione: nella panificazione il 75% per chi produce o vende il pane, il 30% per gli altri generi; nel settore alimentare il 10% se si gode il riposo compensativo in altro giorno.
    Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
    No. Nel settore alimentare le percentuali non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore, e per le combinazioni il CCNL prevede voci apposite (straordinario notturno 50%, straordinario festivo notturno 60%). Nella panificazione la maggiorazione domenicale del 75% non si cumula con altre e le restanti maggiorazioni non possono superare insieme il 55% (art. 24-bis).
    Di quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?
    Nella panificazione il lavoro svolto dalle 21 alle 4 è maggiorato del 50% sulla retribuzione globale di fatto (art. 24-bis). Nel settore alimentare il lavoro notturno è maggiorato del 30%, lo straordinario notturno del 50% (art. 24).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono quelle degli artt. 24 e 24-bis del CCNL Area Alimentazione-Panificazione del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024.

  • Trasferimento e cambio mansioni nel CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato): l’art. 2103 c.c.

    CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    Trasferimento e cambio mansioni nel CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato): l’art. 2103 c.c.

    Il datore può spostare l’operaio da un reparto all’altro o assegnargli macchine diverse, ma non in modo illimitato: l’art. 2103 del codice civile fissa i confini del cosiddetto jus variandi. Stesso discorso per il trasferimento a un’altra sede, che richiede ragioni serie e dimostrabili. Vediamo cosa può e cosa non può fare l’azienda.

    In sintesi

    L’art. 2103 c.c. consente di adibire il lavoratore alle mansioni dell’assunzione o ad altre dello stesso livello e categoria legale. Per le mansioni superiori scatta il diritto alla promozione dopo il periodo fissato dal CCNL (in mancanza 6 mesi). Il demansionamento è ammesso solo in caso di riorganizzazione, con conservazione del livello e della retribuzione. Il trasferimento richiede comprovate ragioni tecnico-organizzative.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI (datoriali) · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil (sindacali)
    Istituti trattati
    Jus variandi (art. 2103 c.c.) · Mansioni equivalenti · Mansioni superiori e promozione · Trasferimento di sede
    Riferimenti
    Art. 2103 c.c. (jus variandi, trasferimento) · D.Lgs. 81/2015 · Art. 33 L. 104/1992 · Inquadramento del CCNL
    Fonte
    testo del CCNL 6 dicembre 2021 e accordo di rinnovo del 6 giugno 2024

    Il jus variandi: cosa può cambiare il datore

    Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:

    • alle mansioni dell’assunzione o a quelle dell’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
    • oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento.

    Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).

    Mansioni superiori: quando scatta la promozione

    Se l’operaio viene adibito a mansioni di un livello superiore — ad esempio conduce stabilmente un macchinario più complesso — ha diritto fin da subito al trattamento economico corrispondente. Inoltre, decorso il periodo fissato dal CCNL (in sua mancanza 6 mesi continuativi), l’assegnazione diventa definitiva e matura il diritto alla promozione, salvo che lo svolgimento serva a sostituire un collega assente con diritto alla conservazione del posto (ferie, malattia, maternità).

    Il demansionamento «da riorganizzazione»

    L’art. 2103 c.c. ammette l’assegnazione a mansioni di un livello inferiore — purché della stessa categoria legale — solo quando c’è una modifica degli assetti organizzativi che incide sulla posizione del lavoratore. Anche in questo caso restano fermi il livello di inquadramento e il trattamento retributivo già raggiunti: lo stipendio non si tocca.

    Il trasferimento a un’altra sede

    Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.

    Tutele rafforzate

    • chi assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33);
    • analoga tutela vale per il lavoratore con disabilità;
    • il rappresentante sindacale non può essere trasferito dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione (art. 22 Statuto).
    La distanza della nuova sede può avere effetti anche sulla NASpI: il rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km dalla residenza, o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, può dare diritto all’indennità di disoccupazione.

    L’accordo per cambiare mansioni

    Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.

    Casi pratici

    Tizio — mansioni superiori e promozione
    Tizio, operaio, conduce stabilmente da otto mesi una linea che richiede un inquadramento superiore. Ha diritto fin dall’inizio alla paga del livello più alto e, superato il periodo previsto dal CCNL, alla promozione definitiva, perché non sta sostituendo nessun collega assente.
    Caia — trasferimento senza ragioni provate
    Caia viene trasferita in un’altra unità produttiva senza che l’azienda indichi ragioni tecniche o organizzative concrete. Il trasferimento è illegittimo: l’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

    Domande frequenti

    Il datore può assegnarmi qualsiasi mansione?
    No. Può assegnarti le mansioni dell’assunzione o altre riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento (art. 2103 c.c.). Non può invece spostarti liberamente a mansioni di livello inferiore: il demansionamento è ammesso solo in casi tassativi, conservando livello e retribuzione.
    Cosa rischia il datore se mi demansiona illegittimamente?
    Il demansionamento illegittimo espone il datore a una condanna a ripristinare le mansioni dovute e a risarcire il danno, che può comprendere sia la perdita di professionalità sia il pregiudizio alla salute e alla dignità del lavoratore. In casi gravi il lavoratore può anche dimettersi per giusta causa.
    Posso rifiutare un trasferimento?
    Puoi opporti se il datore non dimostra comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.). Esistono poi tutele speciali: chi assiste un familiare disabile con i permessi della L. 104/1992, il lavoratore disabile e i rappresentanti sindacali non possono essere trasferiti senza il loro consenso o senza nulla osta.
    Se svolgo mansioni superiori da mesi, ho diritto al passaggio di livello?
    Sì. Hai diritto subito alla retribuzione del livello superiore e, decorso il periodo fissato dal CCNL (in mancanza 6 mesi continuativi), alla promozione definitiva. L’unica eccezione è quando stai sostituendo un collega assente che ha diritto alla conservazione del posto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). Livelli, categorie e periodi per la promozione sono fissati dal CCNL vigente: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Scatti di anzianità nel CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato): come maturano e quanto valgono

    CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    Scatti di anzianità nel CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato): come maturano e quanto valgono

    Con il passare degli anni in azienda la busta paga cresce anche grazie agli scatti di anzianità: aumenti periodici che premiano l’esperienza maturata. Non li prevede la legge, ma il CCNL, che ne fissa cadenza, numero e importo per livello. Vediamo come maturano, quando si vedono in busta paga e perché incidono anche su TFR e mensilità aggiuntive.

    In sintesi

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione legati all’anzianità di servizio, previsti dal CCNL (non dalla legge). Maturano a cadenza fissa, di norma ogni biennio o triennio, fino a un numero massimo, con importo per livello fissato dal contratto. Una volta maturati restano acquisiti e, essendo parte della retribuzione, incidono su TFR (art. 2120 c.c.) e mensilità aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI (datoriali) · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil (sindacali)
    Istituti trattati
    Scatti di anzianità · Anzianità di servizio · Cadenza e numero massimo · Incidenza su TFR e mensilità aggiuntive
    Riferimenti
    Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Scatti previsti dal CCNL
    Fonte
    testo del CCNL 6 dicembre 2021 e accordo di rinnovo del 6 giugno 2024

    Che cosa sono gli scatti di anzianità

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

    La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

    Quanti scatti e ogni quanto: la struttura

    Il CCNL costruisce gli scatti su tre variabili che conviene leggere insieme nelle tabelle del contratto applicato:

    Variabile Come funziona di norma
    Cadenza Lo scatto matura a scadenze fisse, spesso ogni 2 o 3 anni di servizio
    Numero massimo Il contratto fissa un tetto al numero di scatti complessivamente maturabili
    Importo Cifra fissa che varia per livello di inquadramento, indicata nelle tabelle del CCNL
    Numero, cadenza e importo NON sono fissati dalla legge: dipendono dal CCNL applicato e dagli accordi. Per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    Cosa succede con il passaggio di livello

    Se l’operaio passa a un livello superiore, molti CCNL prevedono la rivalutazione degli scatti già maturati al nuovo valore, oppure il loro consolidamento: la regola precisa è nel contratto di settore.

    Decorrenza, irreversibilità e calcolo

    Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:

    • decorrenza: lo scatto si vede in busta paga dal primo giorno del mese in cui matura l’anzianità richiesta (o dal mese successivo, secondo il CCNL);
    • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
    • incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e, secondo il CCNL, delle mensilità aggiuntive.
    Per il lavoro a tempo parziale gli scatti, come le altre voci, sono di norma riproporzionati all’orario ridotto secondo le regole del contratto.

    Casi pratici

    Tizio — il primo scatto
    Tizio, operaio assunto a tempo indeterminato, raggiunge l’anzianità di servizio prevista dal CCNL per il primo scatto. Dal mese di maturazione la sua busta paga aumenta dell’importo fissato dal contratto per il suo livello; l’aumento resta acquisito anche in futuro.
    Caia — scatti e TFR
    Caia ha maturato più scatti negli anni. Quando cessa il rapporto, gli scatti — essendo parte stabile della retribuzione — concorrono alla base di calcolo del TFR (art. 2120 c.c.) e della tredicesima: il loro effetto va quindi ben oltre il singolo cedolino.

    Domande frequenti

    Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
    No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato.
    Ogni quanto matura uno scatto?
    Dipende dal CCNL: molti contratti prevedono una maturazione a cadenza fissa, spesso ogni due o tre anni di servizio, fino a un numero massimo di scatti. Per la cadenza esatta e il tetto applicabili al tuo settore occorre consultare le tabelle del contratto nazionale.
    Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
    Di regola sì: l’anzianità di servizio che fa maturare gli scatti è quella presso lo stesso datore, e con un nuovo rapporto si riparte. Alcuni CCNL o accordi possono riconoscere l’anzianità pregressa in casi particolari (ad esempio passaggi di appalto con clausola sociale): va verificato nel contratto applicato.
    Gli scatti di anzianità si perdono se cambio mansione o livello?
    No, gli scatti già maturati sono acquisiti in via definitiva e non si perdono. In caso di passaggio di livello il CCNL stabilisce se vengono rivalutati al nuovo importo o consolidati: la regola precisa è nel contratto applicato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importo degli scatti sono fissati dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • CCNL Aninsei Scuola Privata: orario di insegnamento, attività funzionali e straordinari

    CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    Orario di insegnamento e attività funzionali nel CCNL Aninsei

    L’orario di lavoro di un docente di scuola privata laica non si misura solo con le ore in classe. Il CCNL Aninsei distingue le ore di insegnamento frontale — diverse per ogni ordine scolastico — dalle attività funzionali (collegi, scrutini, riunioni) che si aggiungono fino a un massimo annuo.

    In sintesi

    Il CCNL Aninsei fissa 18 ore settimanali di insegnamento per la scuola secondaria, 24 ore per la primaria e 34 ore per la scuola dell’infanzia. A queste si sommano fino a 100 ore annue di attività funzionali (ridotte a 60 per i part-time a metà orario). Il personale ATA e i direttivi lavorano 38 ore settimanali. Lo straordinario è retribuito con maggiorazioni dal 25% al 65% (art. 38) o, per i livelli I-IV, compensato con ore libere.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Aninsei (Confindustria Federvarie) · Uil-Scuola Rua
    Data rinnovo
    15 giugno 2024
    Vigenza
    1° settembre 2024 – 31 dicembre 2027
    Ambito
    Scuole private laiche non religiose aderenti ad Aninsei

    Tabella riepilogativa

    Orario di lavoro nel CCNL Aninsei per profilo
    Profilo / Livello Ore settimanali insegnamento Attività funzionali annue Note
    Docente scuola secondaria (liv. VI) 18 ore Max 100 ore Nelle 100 ore rientrano anche la sostituzione di colleghi assenti senza congruo preavviso e le attività di sostegno (art. 33)
    Docente scuola primaria (liv. V) 24 ore Max 100 ore  
    Insegnante scuola dell’infanzia (liv. IV) 34 ore Max 100 ore Assistenza e vigilanza durante la refezione contano come ore di lezione (art. 33)
    Educatore di asilo nido (liv. IV) 36 ore Max 100 ore 36 ore anche per educatori di convitto, operatori di ludoteca e istruttori parascolastici (art. 33)
    Docente part-time (≤ metà orario) Proporzionale Max 60 ore Riduzione proporzionale delle funzionali
    Personale ATA (liv. I-V Area Prima) 38 ore settimanali — Straordinario fino a 120 ore l’anno (art. 38)
    Direttivi (liv. VIII A-B) 38 ore settimanali — Orario gestionale, non di insegnamento

    L’orario di insegnamento è l’orario «frontale» in aula o con gli alunni. Le ore di preparazione delle lezioni e di correzione delle verifiche non sono conteggiate nelle ore contrattuali, ma rientrano nella professionalità docente.

    Ore di insegnamento: la specificità della scuola privata

    Uno degli elementi distintivi del rapporto di lavoro nelle scuole private laiche è che l’orario di insegnamento è stabilito direttamente dal CCNL, senza rinvio al calendario ministeriale. Ciò significa che:

    • Il datore di lavoro organizza il monte-ore annuale e settimanale secondo le proprie esigenze didattiche, nel rispetto del tetto contrattuale;
    • Le ore di lezione oltre l’orario settimanale possono essere richieste come prolungamento d’orario (art. 35): fino a 24 ore per chi ne ha 18, fino a 32 per la primaria (24) e fino a 38 per l’infanzia (34); ogni ora oltre la 18ª, 24ª o 34ª è pagata l’80% di un 18esimo, 24esimo o 34esimo della retribuzione globale;
    • Le sospensioni didattiche (vacanze natalizie, pasquali, estive) non interrompono il rapporto di lavoro: la retribuzione mensile rimane invariata anche nei periodi in cui non vi è attività in aula, a condizione che il calendario sia stabilito dall’istituto e non da terzi.

    Le attività funzionali: massimale annuo

    Le attività funzionali comprendono tutte le attività accessorie connesse al normale funzionamento della scuola che i docenti sono tenuti a svolgere al di fuori dell’insegnamento frontale:

    • Collegi docenti e consigli di classe;
    • Scrutini ed esami;
    • Incontri con le famiglie;
    • Attività di programmazione didattica;
    • Riunioni di plesso o di settore.

    Il massimale è di 100 ore annue per i docenti a tempo pieno (ridotte a 60 ore per i docenti con orario pari o inferiore alla metà di quello contrattuale). Tutte le ore funzionali rientrano nel trattamento economico contrattuale già corrisposto mensilmente e non danno diritto a compenso aggiuntivo. Fanno eccezione le ore eccedenti il massimale: queste vengono retribuite, senza maggiorazione, in un’unica soluzione con il cedolino del mese di settembre dell’anno scolastico successivo.

    Orario del personale ATA

    Il personale ATA — ausiliari, assistenti, segretari, tecnici — ha un orario settimanale di 38 ore, con distribuzione e turnazione definite negli accordi di istituto (art. 21). Le ore eccedenti le 38 settimanali, se autorizzate, sono straordinario, fino a un massimo di 120 ore l’anno, con le maggiorazioni dell’art. 38; per i livelli I-IV, a richiesta, possono essere recuperate con ore libere entro il mese successivo.

    Lavoro straordinario e festivo

    L’art. 38 del CCNL Aninsei considera notturno il lavoro dalle 22 alle 6 (per i corsi serali, dall’ora in cui finiscono di norma le lezioni) e festivo quello di domenica e nelle festività nazionali. Lo straordinario è quello eccezionale, non programmabile, oltre l’orario contrattuale ed espressamente assegnato dal legale rappresentante o dal preside delegato; quello non autorizzato non è retribuito.

    Maggiorazioni dell’art. 38 sulla quota oraria della retribuzione
    Prestazione Maggiorazione
    Ora ordinaria notturna +25%
    Ora ordinaria festiva +40%
    Straordinario diurno feriale coefficiente 1,25 (+25%)
    Straordinario notturno feriale coefficiente 1,45 (+45%)
    Straordinario festivo coefficiente 1,50 (+50%)
    Straordinario notturno festivo coefficiente 1,65 (+65%)
    • Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.
    • Limiti: fino a 120 ore l’anno per il personale non docente; per i docenti con monte ore (livelli IV, V e VII) fino a un terzo dell’assegnazione ordinaria annua.
    • Per il personale non docente dei livelli I-IV le ore straordinarie, a richiesta, possono essere compensate con ore libere da fruire entro il mese successivo.
    • Le festività civili e religiose che cadono di domenica sono pagate con un 26esimo della retribuzione globale in più, oltre alla normale retribuzione.

    Fonte: CCNL Aninsei 2024-2027, artt. 33, 35 e 38.

    Casi pratici

    Tizio – Docente secondaria (18 ore) e collegi extra
    Tizio insegna storia in un liceo privato laico. Nell’anno scolastico 2025-2026 il dirigente convoca 12 collegi docenti e 24 consigli di classe: complessivamente 90 ore funzionali. Rientrano nel massimale contrattuale di 100 ore e non danno diritto ad alcun compenso aggiuntivo. Se in corso d’anno vengono convocate ulteriori 15 ore di riunioni, le 5 ore eccedenti (105 – 100 = 5) saranno retribuite a settembre 2026 al suo importo orario ordinario, senza maggiorazione.
    Caia – Docente infanzia (34 ore), part-time a metà
    Caia lavora a metà orario come insegnante di scuola dell’infanzia: 17 ore settimanali anziché 34. Il suo massimale di attività funzionali si riduce a 60 ore annue (e non 100). Se in un anno scolastico svolge 65 ore di riunioni e collegi, le 5 ore eccedenti saranno retribuite separatamente a settembre.
    Sempronio – Bidello (ATA livello I) chiamato a sostituire il collega
    Sempronio lavora 38 ore settimanali come ausiliare. In una settimana il datore gli chiede di svolgere 42 ore perché un collega è assente. Le 4 ore eccedenti le 38 ordinarie sono straordinario. Sempronio ha diritto al compenso con la maggiorazione del 25% (coefficiente 1,25 dell’art. 38) oppure, a sua richiesta, a ore libere da fruire entro il mese successivo, perché è un livello I.

    Domande frequenti

    Quante ore insegna un docente di scuola secondaria nel CCNL Aninsei?
    18 ore settimanali di insegnamento frontale, più fino a 100 ore annue di attività funzionali (collegi, scrutini, incontri famiglie). Le ore funzionali eccedenti le 100 vengono retribuite a settembre dell’anno successivo.
    Le attività funzionali sono retribuite extra?
    No, sono già incluse nella retribuzione mensile fino al massimale di 100 ore (60 per i part-time a metà orario). Solo le ore eccedenti il massimale vengono retribuite in aggiunta, senza maggiorazione, nel cedolino di settembre.
    Quante ore lavora il personale ATA?
    38 ore settimanali, distribuibili su cinque o sei giorni lavorativi. Le ore eccedenti sono straordinario soggetto alle maggiorazioni contrattuali.
    Come viene retribuito il lavoro straordinario?
    Con una maggiorazione sulla retribuzione oraria ordinaria: circa il 25% per lo straordinario diurno feriale, percentuali più elevate per il lavoro festivo e notturno. In alternativa, è possibile compensare con riposo compensativo.
    Un docente deve essere retribuito durante le vacanze scolastiche?
    Sì. Nelle scuole private laiche il rapporto di lavoro è a tempo pieno per tutto l’anno contrattuale: la retribuzione mensile è dovuta anche nei periodi di sospensione didattica, a condizione che il calendario sia imposto dall’istituto o da normative di terzi e non da accordi diversi.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi 2025-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e congedi, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei) del 15 giugno 2024, vigente dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, la Uil-Scuola Rua o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Croce Rossa Italiana: orario di lavoro e straordinari

    CCNL Croce Rossa Italiana

    CCNL Croce Rossa Italiana: orario di lavoro e straordinari

    Il personale dipendente CRI opera in un contesto di emergenza e assistenza che richiede turni, reperibilità e lavoro notturno. Il CCNL definisce l’orario ordinario, i limiti massimi, le maggiorazioni per straordinario e le specificità del settore come il tempo di vestizione.

    In sintesi

    L’orario ordinario è di 38 ore settimanali su 5-6 giorni; il limite massimo di 48 ore medie su 12 mesi. Le maggiorazioni per lavoro supplementare e straordinario (art. 55) vanno dal 25% (supplementare diurno) al 50% (festivo notturno); le ore ordinarie di notte, festivo e festivo notturno hanno invece indennità fisse di 2,50, 2,00 e 4,50 euro l’ora (art. 57). Il tetto è di 150 ore annue (250 per comprovate esigenze). Il tempo di vestizione è demandato alla contrattazione di secondo livello (art. 61); gli spostamenti nell’assistenza domiciliare sono orario di lavoro (art. 64).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    CCNL
    27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022 (in ultrattività)
    Articoli di riferimento
    Artt. 26, 27, 53, 55, 56, 57, 61, 64 CCNL; d.lgs. 66/2003

    Orario ordinario e distribuzione settimanale

    Il CCNL CRI fissa l’orario di lavoro ordinario in 38 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni a seconda delle esigenze organizzative del comitato o della struttura. Questa flessibilità risponde alle peculiarità di un’organizzazione che gestisce emergenze, pronto soccorso, assistenza domiciliare e altre attività che non si esauriscono entro i classici orari di ufficio.

    Il contratto prevede che l’orario medio, straordinari compresi, non superi le 48 ore settimanali calcolate su un arco di 12 mesi, in ossequio all’art. 4 del d.lgs. 66/2003. L’orario può essere programmato con calendari plurisettimanali o annuali, con settimane da un minimo di 28 a un massimo di 44 ore, compensate tra loro: il maggior lavoro delle settimane lunghe non dà diritto a straordinario (art. 26, commi 2-5).

    Tabella riepilogativa: maggiorazioni e indennità

    Maggiorazioni per lavoro supplementare e straordinario (art. 55) e indennità sulle ore ordinarie (art. 57)
    Tipo di prestazione Maggiorazione
    Ore supplementari diurne (part-time) +25%
    Straordinario diurno +20 (nel testo del CCNL la cifra è scritta senza il simbolo %)
    Lavoro supplementare o straordinario notturno (22-6) +30%
    Lavoro supplementare o straordinario festivo diurno +30%
    Lavoro supplementare o straordinario festivo notturno +50%
    Ore ordinarie in servizio notturno / festivo / festivo notturno (art. 57) indennità di 2,50 € / 2,00 € / 4,50 € lordi l’ora

    Le percentuali si applicano sulla quota oraria della retribuzione dell’art. 53: la paga giornaliera è 1/26 delle componenti (retribuzione di posizione, retribuzione individuale di anzianità, indennità per mansioni superiori) e la paga oraria si ottiene dividendo la paga giornaliera per 6,33 (cioè la retribuzione mensile per 164,58). Le maggiorazioni non si cumulano tra loro e sostituiscono le indennità dell’art. 57. Il lavoro supplementare è quello oltre l’orario ordinario, lo straordinario quello oltre l’orario pieno: il testo fissa quel limite sia a 38 ore (comma 6) sia a 40 ore (comma 2). Per i part-time le ore aggiuntive fino al tempo pieno di 38 ore sono pagate con la maggiorazione del 25% (art. 35, comma 10).

    Riposo giornaliero e settimanale

    Il d.lgs. 66/2003, applicabile anche al personale CRI, garantisce:

    • Riposo giornaliero: almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore tra la fine di un turno e l’inizio del successivo.
    • Riposo settimanale: almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di regola la domenica. Il CCNL (art. 28) lo dichiara irrinunciabile; se non cade di domenica, la domenica è considerata normale giornata di lavoro e si applica l’indennità dell’art. 57. L’art. 27 ammette deroghe al riposo giornaliero e alla durata del lavoro notturno solo in casi elencati (servizi di emergenza-urgenza oltre il turno, cambio turno, chiamata in reperibilità, trasferimenti oltre 12 ore, maxi-emergenze, grandi eventi non programmabili, attività umanitarie straordinarie).
    • Pausa: per turni di più di 6 ore consecutive, il lavoratore ha diritto a una pausa.

    Vestizione e spostamenti nell’assistenza domiciliare

    Il CCNL del 27 maggio 2020 tratta due aspetti che interessano il personale operativo:

    • Tempo di vestizione: l’ente fornisce a sue spese divise, indumenti e dispositivi di protezione (art. 61); la quantificazione dei tempi di vestizione e le modalità di fruizione, se dovuti, sono demandate alla contrattazione di secondo livello. Il CCNL nazionale non fissa quindi un numero di minuti.
    • Spostamenti nell’assistenza domiciliare: per il personale impegnato in attività domiciliari, il tempo di spostamento tra il primo utente e i successivi è orario di lavoro, esclusi il tragitto verso il primo domicilio e il ritorno dall’ultimo; si aggiunge una indennità di flessibilità di 1,80 euro per ogni giornata di effettivo lavoro di assistenza domiciliare (art. 64).

    La vestizione va quindi cercata nell’accordo aziendale; gli spostamenti domiciliari sono regolati direttamente dal CCNL.

    Lavoro notturno: definizione e tutele aggiuntive

    Il lavoro notturno è disciplinato dagli artt. 11-15 del d.lgs. 66/2003. Il lavoratore notturno è colui che svolge almeno tre ore del proprio orario di lavoro giornaliero nelle ore notturne (di regola 22:00-6:00) per un numero minimo di giorni stabilito dalla legge o dal CCNL. Per i lavoratori notturni è prevista:

    • una visita medica preventiva e periodica;
    • il diritto al passaggio al lavoro diurno in caso di controindicazioni sanitarie certificate;
    • per le ore ordinarie, l’indennità notturna di 2,50 euro l’ora (4,50 euro se festivo notturno); per le ore di lavoro supplementare o straordinario, la maggiorazione del 30% (50% se festivo notturno).

    Casi pratici

    Tizio — Autista soccorritore con turni festivi
    Tizio (categoria C) lavora un turno festivo dalle 6:00 alle 22:00 (16 ore). Le prime 8 ore (fino alle 14:00) rientrano nell’orario ordinario: spetta l’indennità festiva di 2,00 euro l’ora, cioè 16,00 euro. Le ore da 14:00 a 22:00 sono straordinario festivo diurno, con la maggiorazione del 30% sulla quota oraria, non cumulabile con l’indennità. Nessuna ora notturna in questo turno.
    Caia — Infermiera domiciliare e spostamenti
    Caia (categoria D) presta servizio di assistenza domiciliare con turni da 38 ore settimanali. Per l’art. 64 gli spostamenti tra un utente e l’altro (mediamente 45 minuti al giorno) sono conteggiati nell’orario di lavoro e retribuiti come ore ordinarie; non conta il tragitto verso il primo utente né quello di ritorno dall’ultimo. Per ogni giornata di lavoro domiciliare le spetta anche l’indennità di flessibilità di 1,80 euro.
    Sempronio — Part-time e ore supplementari
    Sempronio ha un contratto part-time da 25 ore settimanali. In una settimana lavora 30 ore per coprire un’assenza. Le prime 5 ore aggiuntive (da 25 a 30 ore) sono ore supplementari, maggiorate del 25%. Le ore fino al tempo pieno di 38 sarebbero ancora supplementari; solo quelle oltre il tempo pieno sarebbero straordinario.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL CRI?
    38 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. Il limite massimo assoluto è di 48 ore medie su un periodo di 12 mesi.
    Quanto vale lo straordinario notturno?
    Il lavoro supplementare o straordinario notturno è maggiorato del 30% sulla quota oraria (art. 55); se cade in giorno festivo la maggiorazione sale al 50%. Le ore ordinarie notturne danno invece diritto a un’indennità di 2,50 euro l’ora (4,50 se festivo notturno).
    Il tempo per vestirsi è retribuito?
    Dipende dall’accordo aziendale: l’art. 61 del CCNL demanda alla contrattazione di secondo livello la quantificazione dei tempi di vestizione, se dovuti, e le modalità di fruizione. Il tempo che il lavoratore passa a disposizione dell’ente è comunque orario di lavoro secondo i principi generali del d.lgs. 66/2003.
    Posso essere obbligato a lavorare la domenica?
    Sì, il riposo settimanale è di regola la domenica ma può cadere in un altro giorno; in tal caso la domenica lavorata è considerata normale giornata di lavoro e spetta l’indennità festiva di 2,00 euro l’ora (art. 28 e art. 57). Il riposo settimanale resta irrinunciabile.
    Quante ore di riposo ho tra un turno e l’altro?
    Almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore, in base all’art. 27 del CCNL e al d.lgs. 66/2003. L’art. 27 ammette deroghe solo nei casi elencati, e la prestazione in deroga che si aggiunge all’orario settimanale è pagata come straordinario.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL del personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana 2020-2022 (artt. 26, 27, 28, 53, 55, 57, 61, 64), letto sul testo del CCNL CRI 2020-2022 (PDF), e al d.lgs. 66/2003. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Animazione Turistica: periodo di prova 2024

    CCNL Animazione Turistica

    CCNL Animazione Turistica: periodo di prova

    Quanto dura il periodo di prova per un animatore o un capo villaggio? È valido anche nei contratti stagionali? Questa guida spiega le regole del periodo di prova nel CCNL Turismo (Federalberghi-Faita), con attenzione alle specificità del lavoro stagionale nell’animazione.

    In sintesi

    Il CCNL Turismo (art. 107) fissa la prova in giorni di effettiva prestazione: da 15 giorni (6° e 7° livello, dove sta l’addetto ai servizi animazione) a 180 giorni (quadri); 45 giorni per il capo animazione (3° livello). Nelle aziende di stagione la prova è di 14 giorni lavorativi per tutti (art. 208). Il periodo di prova deve essere scritto nel contratto individuale e, se il lavoratore è malato, i giorni di assenza non si computano.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lato datoriale)
    Federalberghi · Faita
    Parti firmatarie (lato sindacale)
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    5 luglio 2024
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova nel CCNL Turismo Federalberghi-Faita (art. 107; aziende di stagione: art. 208)
    Livello Durata Profili dell’animazione nel CCNL
    A e B (quadri) 180 giorni —
    1° 150 giorni —
    2° 75 giorni —
    3° 45 giorni Capo animazione
    4° e 5° 30 giorni Addetto ai servizi animazione/miniclub con almeno 15 mesi di esperienza (5°)
    6S 20 giorni —
    6° e 7° 15 giorni Addetto ai servizi animazione/miniclub (6°)
    Aziende di stagione, tutti i livelli 14 giorni lavorativi Nessuna prova se riassunti con la stessa qualifica

    Contano solo le giornate di effettiva prestazione, entro il limite di sei mesi dell’art. 10 L. 604/1966. Chi viene riassunto entro due anni con la stessa qualifica nella stessa azienda, avendo già superato la prova, ne è dispensato. Fonte: artt. 107 e 208 del testo del CCNL Turismo Federalberghi-Faita coordinato con l’accordo di rinnovo del 5 luglio 2024. L’animazione non ha un CCNL unico: questa scheda fa riferimento al CCNL Turismo Federalberghi-Faita, che inquadra il capo animazione al 3° livello e l’addetto ai servizi animazione/miniclub al 6° livello (al 5° con almeno 15 mesi di esperienza). Alcune imprese di animazione applicano contratti diversi: conta quello indicato nella lettera di assunzione.

    Forma scritta obbligatoria

    Il periodo di prova deve risultare da atto scritto, inserito direttamente nel contratto individuale di lavoro o in una clausola allegata. In assenza di forma scritta, il rapporto si considera instaurato senza periodo di prova, con piena tutela del lavoratore fin dal primo giorno.

    La clausola deve indicare:

    • la durata del periodo di prova;
    • il livello di inquadramento e le mansioni assegnate;
    • la data di decorrenza del contratto.

    Periodo di prova nei contratti stagionali

    Il lavoro nell’animazione turistica è prevalentemente stagionale: i contratti durano tipicamente da 2 a 6 mesi, con punte concentrare nella stagione estiva (giugno-settembre) o invernale (dicembre-marzo per le località montane). Anche i contratti a tempo determinato stagionali possono prevedere un periodo di prova.

    Tuttavia, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che il periodo di prova debba essere proporzionato alla durata del contratto: un periodo di prova di 2 mesi su un contratto stagionale di 2 mesi è sproporzionato e potrebbe essere dichiarato nullo, privando il datore della facoltà di recesso libero. Nel CCNL Turismo il problema è risolto dal contratto: nelle aziende di stagione la prova è di 14 giorni lavorativi per tutto il personale e non si applica a chi ha già lavorato nella stessa azienda con la stessa qualifica (art. 208).

    Recesso durante il periodo di prova

    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso né indennità sostitutiva. Il rapporto cessa con la comunicazione del recesso.

    Limiti al recesso del datore:

    • Il recesso non può essere discriminatorio (per sesso, religione, sindacalizzazione, et cetera).
    • Il recesso non può essere ritorsivo (es. per aver segnalato irregolarità).
    • Se la struttura non ha effettivamente consentito lo svolgimento della prestazione (es. l’animatore è rimasto ammalato per tutto il periodo), il recesso potrebbe configurarsi come abuso del diritto.

    Cosa spetta al lavoratore al termine anticipato per recesso in prova

    Anche in caso di recesso durante la prova, il lavoratore ha diritto a tutte le competenze maturate fino a quel momento:

    • Retribuzione per i giorni effettivamente lavorati;
    • Rateo di tredicesima e quattordicesima per i giorni di servizio;
    • Rateo ferie non godute;
    • TFR maturato;
    • Indennità sostitutiva di vitto e alloggio, se dovuta.

    Sospensione del periodo di prova

    Malattia, infortunio e maternità sospendono il decorso del periodo di prova: i giorni di assenza non vengono computati e, alla ripresa del lavoro, il periodo di prova ricomincia a decorrere dal punto in cui si era interrotto. La logica è garantire al datore un’effettiva verifica della prestazione lavorativa, escludendo i giorni in cui questa non si è concretamente svolta.

    Casi pratici

    Tizio — Animatore stagionale, prova proporzionata
    Tizio firma un contratto stagionale dal 1° giugno al 31 agosto 2026 come addetto ai servizi animazione (6° livello) in un villaggio che apre solo d’estate. La prova è di 14 giorni lavorativi (art. 208): se entro la quattordicesima giornata lavorata nessuno recede, il contratto prosegue fino al 31 agosto. L’estate successiva, se riassunto con la stessa qualifica, non farà una nuova prova.
    Caia — Malattia durante la prova
    Caia è addetta ai servizi animazione (6° livello) in un villaggio aperto tutto l’anno, in prova dal 1° giugno: la prova è di 15 giorni di effettiva prestazione (art. 107). Dopo 9 giornate lavorate si ammala per 12 giorni: le giornate di malattia non contano, e alla ripresa le restano 6 giornate di lavoro effettivo per completare la prova.
    Sempronio — Recesso del datore senza prova scritta
    Sempronio viene assunto verbalmente come animatore: il contratto scritto non contiene alcuna clausola di prova. Dopo 20 giorni il direttore della struttura lo informa che «il rapporto non si conferma». Sempronio contesta il recesso: in assenza di prova scritta, la struttura non può recedere senza preavviso e senza giustificato motivo. Si rivolge al sindacato, che ottiene il rispetto dei termini di preavviso e il pagamento di tutte le competenze.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova per un animatore al 4° livello?
    Nel CCNL Turismo (art. 107) il 4° e il 5° livello hanno 30 giorni di effettiva prestazione; l’addetto ai servizi animazione/miniclub è però inquadrato al 6° livello (15 giorni) o, con almeno 15 mesi di esperienza, al 5° (30 giorni). Nelle aziende di stagione la prova è di 14 giorni lavorativi. La durata va scritta nella lettera di assunzione.
    Il periodo di prova è valido anche nei contratti stagionali?
    Sì, ma deve essere proporzionato alla durata del contratto. Nel CCNL Turismo, nelle aziende di stagione, la prova è di 14 giorni lavorativi per tutti e non si ripete per chi torna con la stessa qualifica (art. 208).
    Se recedo durante la prova, ho diritto al TFR?
    Sì. Anche in caso di recesso in prova, spettano tutte le competenze maturate: retribuzione per i giorni lavorati, ratei di tredicesima e quattordicesima, ferie non godute e TFR.
    Cosa succede se la struttura non inserisce la clausola di prova nel contratto?
    Il rapporto si considera instaurato senza prova. Il datore non può recedere liberamente senza preavviso: deve rispettare i termini di preavviso contrattuale o corrispondere l’indennità sostitutiva.
    La malattia sospende il periodo di prova anche nei contratti stagionali?
    Sì. La malattia sospende il computo del periodo di prova: i giorni di assenza non si contano. Alla ripresa, la prova riprende da dove era rimasta. Questo vale anche per i contratti stagionali.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo del 5 luglio 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Aeroportuali e Handling: preavviso, licenziamento e dimissioni

    CCNL Servizi Aeroportuali e Handling

    Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Aeroportuali e Handling

    Le regole sul preavviso nel CCNL Trasporto Aereo per il personale di terra: durata per livello e anzianità, indennità sostitutiva, forme di licenziamento e la clausola sociale come scudo nei cambi di gestore o di società di handling.

    In sintesi

    Nella Sezione Handlers del CCNL Trasporto Aereo (art. H34) il preavviso di licenziamento è di 20 giorni per ogni anno di anzianità (minimo 2 e massimo 8 mesi per i livelli 1S, 1, 2A e 2B; minimo 1 e massimo 7 mesi per gli altri) e per le dimissioni è la metà. Il mancato rispetto genera l’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva. La clausola sociale, elemento fondante del settore aeroportuale, garantisce la continuità occupazionale nei cambi di gestione e di appalto dei servizi di handling.

    Dati contrattuali

    Preavviso di licenziamento (livelli 3-9)
    20 giorni per ogni anno di anzianità: minimo 1 mese, massimo 7 mesi (art. H34)
    Preavviso di licenziamento (livelli 1S, 1, 2A, 2B)
    20 giorni per ogni anno di anzianità: minimo 2 mesi, massimo 8 mesi; dimissioni: la metà dei termini
    Indennità sostitutiva preavviso
    Retribuzione equivalente ai giorni di preavviso non lavorato
    Clausola sociale
    Art. CCNL + D.Lgs. 18/1999 – tutela occupazionale nei cambi di gestione
    Rinnovo Gestori
    4 giugno 2025 – vigenza 2025-2027
    Rinnovo Handlers
    25 ottobre 2023 – vigenza fino 31 dicembre 2025

    Tabella riepilogativa: preavviso per livello e anzianità

    Preavviso di licenziamento nella Sezione Handlers (art. H34)
    Livelli Regola Minimo Massimo
    1S, 1, 2A, 2B 20 giorni per ogni anno di anzianità 2 mesi 8 mesi
    3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 20 giorni per ogni anno di anzianità 1 mese 7 mesi

    Fonte: art. H34 della Parte specifica Sezione Handlers del 25 ottobre 2023. L’anno di anzianità non compiuto si conta per dodicesimi, con la frazione di almeno 15 giorni come mese intero. Per le dimissioni i termini sono ridotti alla metà. I termini decorrono dalla metà o dalla fine del mese; il preavviso sostituito dall’indennità è computato nell’anzianità ai fini del TFR. Per la Sezione Gestori vale la rispettiva parte specifica, che non abbiamo letto.

    Preavviso: obblighi e conseguenze del mancato rispetto

    Il preavviso è l’obbligo di comunicare in anticipo la volontà di sciogliere il rapporto di lavoro. Il suo scopo è consentire alla controparte di organizzarsi: il datore trova un sostituto, il lavoratore cerca un nuovo impiego. Il preavviso vale sia per il licenziamento che per le dimissioni.

    Se il datore licenzia il lavoratore senza rispettare il preavviso (licenziamento in tronco, non per giusta causa), deve corrispondere l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di preavviso. L’indennità sostitutiva include la retribuzione mensile comprensiva di tutte le voci contrattuali (paga base, contingenza, scatti, indennità fisse).

    Viceversa, se il lavoratore si dimette senza rispettare il preavviso, il datore può trattenere l’importo equivalente dalla liquidazione finale (TFR, ratei mensilità aggiuntive, ecc.).

    Giusta causa: il licenziamento senza preavviso

    Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) consente al datore di recedere immediatamente, senza preavviso né indennità sostitutiva, quando si verifica un fatto «che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro». Nel settore aeroportuale, data la delicatezza delle operazioni (sicurezza dei voli, gestione di passeggeri vulnerabili, accesso ad aree airside ristrette), la giurisprudenza ha riconosciuto come giusta causa:

    • il furto o la sottrazione di bagagli dei passeggeri;
    • la violazione delle norme di sicurezza aeroportuale con potenziale rischio per la safety;
    • l’accesso abusivo a zone airside o a dati riservati dei passeggeri;
    • la falsa attestazione di presenza in servizio.

    Qualsiasi licenziamento (anche per giusta causa) deve essere preceduto dalla procedura disciplinare prevista dall’art. 7 Statuto dei Lavoratori: contestazione scritta dell’addebito, diritto del lavoratore a presentare le proprie giustificazioni entro 5 giorni, decisione motivata. L’omissione della procedura rende illegittimo il licenziamento.

    La clausola sociale: il meccanismo chiave del settore

    L’elemento contrattuale più specifico del settore aeroportuale in materia di cessazione del rapporto è la clausola sociale. Quando un contratto di gestione aeroportuale o di servizi di handling viene trasferito da un operatore a un altro (per gara pubblica, scadenza di contratto, cambio di vettore di riferimento), il CCNL e il D.Lgs. 18/1999 impongono all’impresa subentrante di assorbire il personale dell’impresa uscente.

    Il meccanismo prevede:

    • L’impresa uscente comunica per iscritto all’impresa subentrante l’elenco dei lavoratori coinvolti, con livelli e anzianità, con almeno 25 giorni di anticipo.
    • L’impresa subentrante è tenuta ad assumere il personale, mantenendo il livello di inquadramento e l’anzianità maturata ai fini contrattuali.
    • Non è previsto un nuovo periodo di prova per le mansioni già svolte.
    • Il TFR e i ratei maturati presso l’impresa cedente vengono liquidati dall’impresa uscente o trasferiti, secondo quanto previsto dall’accordo di passaggio.

    La clausola sociale non è assoluta: la Corte di Cassazione ha chiarito che il subentrante può rifiutare l’assorbimento se vi sono ragioni organizzative o economiche documentate. In questo caso il lavoratore non assorbito ha diritto al licenziamento con preavviso e indennità dall’impresa uscente.

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni senza preavviso: trattenuta in busta
    Tizio, handler al 4° livello con 3 anni di anzianità, si dimette il 1° giugno 2026 volendo iniziare il nuovo lavoro il 15 giugno. Per il licenziamento il termine sarebbe 20 giorni × 3 anni = 60 giorni; per le dimissioni è la metà, 30 giorni (art. H34; il minimo per le dimissioni sarebbe di 15 giorni). Non rispetta il preavviso per 15 giorni. Il datore trattiene dalla liquidazione finale (TFR e ratei) l’equivalente della retribuzione di 15 giorni. Tizio può ridurre la trattenuta accordandosi con il datore su una data di cessazione anticipata consensuale.
    Caia – Cambio di gestore aeroportuale: clausola sociale attivata
    Caia lavora per la società X che gestisce i servizi di handling all’aeroporto Y. Il contratto di appalto scade il 31 dicembre 2026. Dal 1° gennaio 2027 subentra la società Z. La clausola sociale impone a Z di assumere tutto il personale di X impiegato in quei servizi, inclusa Caia, con il suo livello 3° e 5 anni di anzianità. Caia non viene licenziata da X per effetto del cambio: il suo rapporto si trasferisce a Z. Non dovrà fare un nuovo periodo di prova e non perderà gli scatti di anzianità maturati.
    Sempronio – Licenziamento per giusta causa: procedura disciplinare
    Sempronio è colto a sottrarre oggetti di valore dal bagaglio di un passeggero. Il datore avvia la procedura disciplinare: contestazione scritta il 10 luglio 2026, 5 giorni per le controdeduzioni (Sempronio non presenta giustificazioni convincenti), lettera di licenziamento per giusta causa il 20 luglio 2026. Il licenziamento è senza preavviso. Sempronio impugna il licenziamento davanti al Giudice del Lavoro entro 60 giorni, ma la prova filmata è schiacciante: il licenziamento viene confermato.

    Domande frequenti

    Quanto dura il preavviso per un addetto di rampa al 4° livello?
    Nella Sezione Handlers (art. H34) il preavviso di licenziamento è di 20 giorni per ogni anno di anzianità, con minimo di 1 mese e massimo di 7 mesi per i livelli diversi da 1S, 1, 2A e 2B; per le dimissioni è la metà. Esempio: 5 anni di anzianità = 100 giorni di licenziamento, 50 giorni di dimissioni.
    Il preavviso vale anche per le dimissioni?
    Sì. I termini di preavviso si applicano sia al licenziamento che alle dimissioni. Se il lavoratore non rispetta il preavviso, il datore trattiene l’importo corrispondente dalla liquidazione finale.
    La clausola sociale impedisce il licenziamento nei cambi di appalto?
    La clausola sociale impone al subentrante di assorbire il personale dell’uscente con mantenimento di anzianità e livello. Il lavoratore non viene licenziato per effetto del mero cambio di operatore. Solo ragioni organizzative documentate possono giustificare la mancata assunzione da parte del subentrante.
    Cosa si intende per giusta causa nel settore aeroportuale?
    Giusta causa è un fatto grave che non consente la prosecuzione del rapporto. Nel settore aeroportuale: furto di bagagli, violazione delle norme di sicurezza safety, accesso abusivo ad aree riservate, falsa attestazione di presenza. Richiede sempre la procedura disciplinare preventiva.
    Cos’è l’indennità sostitutiva del preavviso?
    È l’importo che la parte che non rispetta il preavviso deve corrispondere all’altra, pari alla retribuzione che sarebbe maturata nel periodo di preavviso non lavorato. È imponibile fiscalmente e soggetta a contribuzione previdenziale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo della Parte Specifica Gestori Aeroportuali del 4 giugno 2025 e al rinnovo Handlers del 25 ottobre 2023. I termini di preavviso riportati sono quelli dell’art. H34 della Sezione Handlers del 25 ottobre 2023; per la Sezione Gestori vale la rispettiva parte specifica. Per situazioni specifiche consultare Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo (o Fit-Cisl per gli handlers), un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cemento, Calce e Gesso: orario di lavoro e straordinari

    CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Regole sull’orario normale, i turni, il lavoro notturno e le maggiorazioni per straordinario nelle industrie del cemento, calce, gesso e malte, con focus sulle particolarità del ciclo continuo.

    In sintesi

    Il CCNL fissa 40 ore settimanali su 5 giorni (per i turnisti su tre turni in media su 8 settimane). Lo straordinario diurno è maggiorato del 30%; il notturno fuori turno del 50% per operai e intermedi e del 55% per gli impiegati. Nei turni avvicendati spetta il 42% sulle ore di notte e, sulle ore di giorno, il 6,5% dal 1° luglio 2026 e il 7% dal 1° luglio 2027.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    8 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Orario normale
    40 ore settimanali su 5 giorni
    Base legale
    D.Lgs. 66/2003 (orario di lavoro)

    Tabella riepilogativa delle maggiorazioni

    Maggiorazioni dell’art. 71 in vigore dal 1° gennaio 2023 – CCNL Cemento, Calce e Gesso
    Tipo di prestazione Operai Intermedi Impiegati
    Straordinario diurno (oltre 40 ore settimanali) 30% 30% 30%
    Notturno (22-6) non compreso in turni avvicendati 50% 50% 55%
    Notturno continuativo di guardiania, custodia, pulizia locali 30% — —
    Straordinario notturno 60% 60% 75%
    Lavoro ordinario festivo 50% 50% 55%
    Straordinario festivo 60% 60% 75%
    Straordinario festivo notturno 70% 70% 100%
    Ordinario festivo notturno 60% 60% 75%
    Turni avvicendati (art. 34): ore di notte 42%
    Turni avvicendati: ore di giorno 6% (6,5% dal 1° luglio 2026, 7% dal 1° luglio 2027)
    Turni avvicendati: ore di giorno la domenica 40%

    Le percentuali dell’art. 71 si applicano alla retribuzione oraria, cioè alla retribuzione mensile (minimo tabellare, superminimo, ex contingenza, EDR, scatti) divisa per 175; non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore. Le ore di notte e di domenica comprese in regolari turni periodici non prendono le percentuali dell’art. 71 ma quelle di turno dell’art. 34. Fonte: artt. 33, 34 e 71 del CCNL 8 maggio 2025 (Feneal-Uil).

    L’orario normale e la distribuzione settimanale

    Il CCNL stabilisce che l’orario di lavoro normale è pari a 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni lavorativi. La distribuzione su 5 giorni è la regola generale; in alcuni stabilimenti con particolari esigenze produttive la distribuzione può essere articolata diversamente tramite accordo aziendale.

    Il D.Lgs. 66/2003 fissa il limite legale di 48 ore medie settimanali (compreso lo straordinario) nel periodo di riferimento: il CCNL lo porta a sei mesi (art. 33), elevabile dalla Direzione con la RSU. Per i turnisti su tre turni le 40 ore si intendono come media su 8 settimane.

    Il lavoro a turni nelle cementerie

    Il settore del cemento è caratterizzato dalla presenza di impianti che operano in regime di ciclo continuo: i forni rotativi per la produzione del clinker non possono essere spenti e riaccesi frequentemente senza costi energetici e rischi tecnici enormi. Questa esigenza produttiva si traduce in una regolamentazione specifica del lavoro su turni:

    • Tre turni giornalieri coprono le 24 ore (mattina, pomeriggio, notte), ruotando su tutti i giorni della settimana incluso il sabato, la domenica e i festivi.
    • I lavoratori a ciclo continuo maturano 80 ore annue di riduzione d’orario, contro le 64 dei lavoratori giornalieri e su due turni, fruite di norma a gruppi di 8 ore; a tutti spettano inoltre 32 ore (4 gruppi di 8) per le festività soppresse.
    • Dal 2026 anche i turnisti del primo e del terzo turno (prima solo quelli del secondo turno) ricevono 4 ore di riposo compensativo per le giornate della vigilia di Natale (24 dicembre) e della vigilia di Capodanno (31 dicembre), che in regime turnistico ricadono spesso come giorni lavorativi.
    • La maggiorazione mensile del lavoro diurno per turnisti passa dal 6% al 6,5% dal 1° luglio 2026 e al 7% dal 1° luglio 2027; si applica alle ore lavorate di giorno in turno, sia su tre sia su due turni, sulla retribuzione composta da minimo, superminimo, ex contingenza, EDR e scatti.

    Il lavoro notturno: definizione e tutele

    Ai fini contrattuali il lavoro notturno è quello tra le 22 e le 6; ai fini di legge (D.Lgs. 66/2003) il CCNL considera la fascia 22-5. Il lavoratore notturno non può svolgere più di 8 ore nelle 24 ore in media. Il CCNL prevede:

    • Maggiorazione del 50% per operai e intermedi e del 55% per gli impiegati se il notturno non è compreso in turni avvicendati; del 42% nei turni avvicendati;
    • Visite mediche preventive e periodiche a carico del datore per i lavoratori notturni (per legge, in mancanza di regole del contratto, chi lavora almeno 3 ore di notte per almeno 80 giorni l’anno);
    • Diritto al trasferimento a lavoro diurno in caso di problemi di salute documentati dal medico competente.

    Indennità per lavoratori in sottosuolo e aree disagiate

    Il CCNL prevede un’indennità mensile aggiuntiva per i lavoratori addetti a mansioni in sottosuolo (gallerie, cunicoli, opere nel sottosuolo). L’art. 79 ne fissa la misura mensile: 1,19 euro per l’area direttiva (2° e 1° livello), 0,98 euro per l’area concettuale e 0,77 euro per l’area specialistica.

    Casi pratici

    Tizio – Conduttore forni a ciclo continuo
    Tizio lavora su tre turni settimanali in una cementeria con forno rotativo sempre acceso. Dal 1° luglio 2026 sulle ore di giorno in turno riceve il 6,5% (prima il 6%) e sulle ore di notte il 42% della retribuzione oraria. Come turnista su tre turni matura 80 ore annue di riduzione d’orario, oltre alle 32 ore per le festività soppresse e alle ferie.
    Caio – Impiegato tecnico e ore di straordinario
    Caio è un tecnico di processo AC1 che in un mese lavora 48 ore nella settimana di messa a punto di un nuovo impianto: 8 ore in più rispetto alle 40 ordinarie. Le 8 ore di straordinario diurno sono maggiorate del 30% sulla sua retribuzione oraria (paga mensile divisa per 175, il divisore dell’art. 71). L’azienda deve erogare la maggiorazione con il cedolino del mese in cui è stata svolta la prestazione aggiuntiva.
    Sempronia – Operaia in turno di notte e vigilia di Natale
    Sempronia è operaia AS1 assegnata al turno di notte (22:00-06:00) del 24 dicembre 2026. Dal 2026 il CCNL riconosce anche al primo e al terzo turno 4 ore di riposo compensativo per ciascuna vigilia di Natale e Capodanno. Inoltre l’intera prestazione notturna è maggiorata del 42% sulla retribuzione oraria.

    Domande frequenti

    Qual è l’orario settimanale nel CCNL Cemento, Calce e Gesso?
    L’orario normale è di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni lavorativi. Accordi aziendali possono prevedere articolazioni diverse nell’ambito delle norme di legge.
    Quanto è maggiorata un’ora di straordinario?
    Il lavoro straordinario diurno oltre le 40 ore è maggiorato del 30% per tutte le categorie. Il notturno fuori turno è maggiorato del 50% (operai e intermedi) o 55% (impiegati), lo straordinario notturno del 60% o 75%; le percentuali non si cumulano e la maggiore assorbe la minore.
    I lavoratori a ciclo continuo hanno diritti particolari?
    Sì. Hanno 80 ore annue di riduzione d’orario (64 per giornalieri e due turni), il 42% sulle ore di notte in turno e, sulle ore di giorno, il 6,5% dal 1° luglio 2026 e il 7% dal 1° luglio 2027.
    Quante ore di straordinario sono consentite all’anno?
    Il CCNL non fissa un tetto in ore: lo straordinario deve essere eccezionale e giustificato da ragioni obiettive, indifferibili e occasionali; oltre questi casi va concordato prima con la RSU, e l’azienda comunica ogni mese alla RSU le ore svolte. Resta il limite della durata media di 48 ore settimanali, calcolata su sei mesi (art. 33).
    Il lavoro festivo è obbligatorio nelle cementerie?
    Le lavorazioni a ciclo continuo richiedono presenza anche nei festivi. In tal caso il lavoratore ha diritto alla maggiorazione contrattuale (50-55%) oppure, se concordato, al riposo compensativo in altra giornata.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, premi e fedeltà.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025 e al testo del CCNL Cemento, Calce e Gesso. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Aninsei Scuola Privata Laica: preavviso, licenziamento e dimissioni

    CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Aninsei

    Quanto preavviso deve dare o ricevere un lavoratore di una scuola privata laica? Il CCNL Aninsei stabilisce termini precisi in base al livello di inquadramento e all’anzianità, con regole specifiche sul divieto di preavviso durante la malattia e le ferie.

    In sintesi

    Nel CCNL Aninsei il preavviso varia da 1 mese (livelli I-II, meno di 10 anni) a 4 mesi (livelli VIII A-B). I docenti (livelli III-VII) hanno sempre 3 mesi. Il preavviso non può decorrere durante la malattia o le ferie. Chi non lo rispetta deve pagare l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione lorda del periodo non lavorato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Aninsei (Confindustria Federvarie) · Uil-Scuola Rua
    Data rinnovo
    15 giugno 2024
    Vigenza
    1° settembre 2024 – 31 dicembre 2027
    Nota legale
    Le tutele contro il licenziamento illegittimo sono fissate dalla L. 300/1970 (Statuto Lavoratori) e dal D.Lgs. 23/2015

    Tabella riepilogativa

    Termini di preavviso per livello e anzianità – CCNL Aninsei
    Livello Profilo tipico Preavviso fino a 10 anni Preavviso oltre 10 anni
    I – II Ausiliari, assistenti, operatori tecnici 1 mese 2 mesi
    III – VII Educatori, docenti di ogni ordine, segretari, coordinatori 3 mesi 3 mesi
    VIII A – VIII B Direttori, presidi 4 mesi 4 mesi

    I termini valgono sia per il licenziamento (da parte del datore) sia per le dimissioni (da parte del lavoratore). Non esiste nel CCNL Aninsei una distinzione tra i termini in caso di licenziamento e in caso di dimissioni: il preavviso è uguale per entrambe le parti.

    Quando decorre il preavviso

    Il preavviso si computa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso, salvo diversa previsione contrattuale. È necessario che la comunicazione sia in forma scritta: una lettera di licenziamento o di dimissioni verbale non è valida ai fini della decorrenza del preavviso.

    Due divieti importanti:

    • Il preavviso non può essere comunicato durante la malattia del lavoratore. Se comunicato in tale periodo, il preavviso è inefficace e non inizia a decorrere fino alla guarigione.
    • Il preavviso non può coincidere con le ferie: se il lavoratore è in ferie, il termine inizia a decorrere al rientro.

    L’indennità sostitutiva del preavviso

    Se una delle parti sceglie di non lavorare il periodo di preavviso, deve corrispondere all’altra un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale lorda che sarebbe spettata per il periodo di preavviso non lavorato. Nella base di calcolo rientrano minimo tabellare, salario di anzianità e superminimo. Non rientrano le voci variabili (straordinari, indennità festive).

    Casi tipici di mancato preavviso:

    • Il datore licenzia con effetto immediato (salvo giusta causa): deve pagare l’indennità sostitutiva al lavoratore;
    • Il lavoratore si dimette senza lavorare il preavviso: deve pagare l’indennità al datore (il datore può anche trattenerla dal TFR o dal saldo finale).

    Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo

    Il preavviso non è dovuto in caso di licenziamento per giusta causa, ovvero quando il comportamento del lavoratore è talmente grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto (es. furto, violenza, grave violazione dei doveri professionali). In questo caso il rapporto cessa immediatamente senza indennità.

    Diverso è il licenziamento per giustificato motivo (soggettivo per inadempimento meno grave, o oggettivo per ragioni economiche/organizzative): in questo caso il preavviso è dovuto.

    Attenzione: prima di procedere al licenziamento disciplinare, il datore deve seguire la procedura di contestazione preventiva (art. 7 L. 300/1970): comunicare per iscritto i fatti contestati, consentire al lavoratore di difendersi entro 5 giorni, e solo allora irrogare la sanzione.

    Dimissioni: modalità e limiti

    Le dimissioni del lavoratore devono essere presentate telematicamente tramite il portale del Ministero del Lavoro (obbligo introdotto dal D.Lgs. 151/2015): il lavoratore accede con SPID o CIE e invia la comunicazione. La comunicazione via portale ministeriale è la forma valida; le dimissioni su carta non bastano. Il datore può accettare le dimissioni con effetto immediato (pagando l’indennità del preavviso) oppure richiedere che il lavoratore lavori il periodo previsto.

    Casi pratici

    Tizio – Bidello con 12 anni di servizio, licenziato
    Tizio è ausiliare scolastico (livello I) con 12 anni di servizio. Il datore intende licenziarlo per riduzione del personale (giustificato motivo oggettivo). Il preavviso è di 2 mesi (livello I, oltre 10 anni). Il datore può scegliere: tenere Tizio al lavoro per 2 mesi, oppure pagare l’indennità sostitutiva pari a 2 mensilità di retribuzione lorda (circa 2.645 euro a dicembre 2026). L’indennità è soggetta a IRPEF ma non a contributi INPS.
    Caia – Docente che si dimette durante la malattia
    Caia (livello VI) è in malattia da 3 settimane. Decide di dimettersi. Invia le dimissioni telematicamente. Il datore le fa presente che il preavviso non può decorrere durante la malattia: il termine di 3 mesi comincierà solo dal giorno in cui Caia rientra in servizio. Se Caia vuole anticipare la cessazione, deve pagare l’indennità sostitutiva del preavviso per i mesi non lavorati.
    Sempronio – Preside licenziato senza preavviso
    Sempronio (livello VIII B) viene licenziato con lettera che indica effetto immediato, senza che il datore adduca giusta causa. Il preavviso dovuto è di 4 mesi. Non avendo lavorato il preavviso, il datore deve corrispondere a Sempronio l’indennità sostitutiva pari a 4 mensilità di retribuzione lorda. Sempronio può anche impugnare il licenziamento per vizi formali o di sostanza entro 60 giorni dalla ricezione della lettera.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso deve dare un docente di scuola secondaria che si dimette?
    3 mesi, indipendentemente dall’anzianità di servizio. Il termine è lo stesso sia per le dimissioni sia per il licenziamento.
    Il preavviso può essere dato durante la malattia?
    No. Il preavviso non può essere comunicato al lavoratore malato né può decorrere durante le ferie. Inizia solo al rientro in servizio.
    Cosa succede se non rispetto il preavviso?
    Chi non rispetta il preavviso deve pagare l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale lorda per il periodo non lavorato. Il datore può trattenere l’importo dal saldo finale.
    Il licenziamento per giusta causa richiede il preavviso?
    No. In caso di giusta causa il rapporto cessa immediatamente, senza preavviso né indennità sostitutiva. Prima di procedere, il datore deve contestare i fatti per iscritto e concedere al lavoratore 5 giorni per difendersi.
    Come si presentano le dimissioni nel settore privato?
    Le dimissioni devono essere presentate telematicamente tramite il portale del Ministero del Lavoro (accesso con SPID o CIE), come previsto dal D.Lgs. 151/2015. Le dimissioni su carta non sono valide come unico strumento.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi 2025-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, ferie, permessi e congedi, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima e mensilità aggiuntive e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei) del 15 giugno 2024, vigente dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027. Le tutele contro il licenziamento illegittimo sono fissate dalla L. 300/1970 e dal D.Lgs. 23/2015. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, la Uil-Scuola Rua o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Indennità di turno, trasferta e reperibilità nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    Indennità di turno, trasferta e reperibilità nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    Nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato i turni sono compensati con maggiorazioni percentuali (art. 43) e la trasferta con rimborsi e indennità giornaliere (art. 85); una vera indennità di reperibilità non è prevista dal testo nazionale e dipende dagli accordi aziendali o regionali. Le voci hanno regimi fiscali diversi.

    In sintesi

    I turni avvicendati sono compensati con le maggiorazioni dell’art. 43, distinte da quelle per notturno e festivo; la trasferta con il rimborso delle spese e un’indennità del 50% della retribuzione giornaliera per gli operai della chimica (40% per gli impiegati). Il testo nazionale non prevede un importo di reperibilità. Le voci hanno regimi fiscali differenti e incidono su TFR e mensilità aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Istituti trattati
    Maggiorazioni di turno · Trasferta e rimborsi · Reperibilità
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · Artt. 43 e 85 del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario (nessun importo nel CCNL nazionale) Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Maggiorazione di turno (art. 43) Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; chimica: +3% turni diurni, +40% ciclo continuo notturno; ceramica: +10% turni notturni, +10% o +20% la domenica
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Trasferta (art. 85), settore chimica-gomma-plastica-vetro: rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio e delle spese vive; per gli operai un’indennità del 50% della retribuzione giornaliera (mensile ÷ 25) se la missione dura da 12 a 24 ore, moltiplicata per i giorni oltre le 24 ore, ridotta al 35% dopo il primo mese e al 20% dopo il secondo, e al 20% se i viaggi sono la caratteristica delle mansioni; per gli impiegati il 40% della retribuzione giornaliera (minimo tabellare più contingenza ÷ 25) fino a 6 giorni, il 25% da 7 a 30 giorni, il 20% dal secondo mese. Ceramica: rimborso delle spese vive, ore di viaggio pagate come lavorative se nell’orario, indennità chilometrica da convenire. Le soglie di esenzione fiscale sono invece di legge e valgono per tutti i settori.

    Turni: maggiorazioni dell’art. 43

    Per il lavoro a turni il CCNL non prevede un’indennità fissa, ma maggiorazioni percentuali sulla retribuzione oraria. Nel settore chimica-gomma-plastica-vetro: +3% per i turni diurni avvicendati, +40% per i turni a ciclo continuo notturni, +65% per lo straordinario notturno. Nella ceramica: +10% per il lavoro notturno nei turni avvicendati, +10% per le domeniche nei turni diurni e +20% nei turni notturni. Le percentuali non sono cumulabili: si applica la maggiore.

    Turni e maggiorazioni

    Le maggiorazioni sono percentuali sulla retribuzione oraria individuale (più l’utile di cottimo per i cottimisti) e si applicano alle ore effettivamente prestate in turno, in fascia notturna o festiva. Poiché il CCNL stabilisce che la maggiore assorbe la minore, due maggiorazioni non si sommano.

    Turni e riposi

    La programmazione dei turni deve rispettare i vincoli del D.Lgs. 66/2003: riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24, riposo settimanale e limiti alla durata media dell’orario. Per il lavoro notturno il decreto pone tutele aggiuntive, tra cui la sorveglianza sanitaria.

    Effetti sulla retribuzione differita

    Avendo natura retributiva continuativa, le maggiorazioni di turno rientrano di norma nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive. Per le ore di lavoro notturno la maggiorazione è considerata anche per il calcolo delle ferie e della tredicesima, in dodicesimi, nell’Area Tessile-Moda (art. 43); per l’Area Chimica/Ceramica non abbiamo trovato una regola analoga nel testo.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — turno notturno in ciclo avvicendato
    Tizio lavora in una ceramica artigiana nei turni avvicendati e questa settimana è di notte. In busta paga trova la maggiorazione del 10% prevista per il lavoro notturno nei turni avvicendati; se un giorno fa invece straordinario notturno, la maggiorazione è del 45%. Le percentuali non si sommano: si applica la maggiore.
    Caia — corso di formazione fuori sede
    Caia, impiegata, è inviata due giorni a un corso in un’altra città. È una trasferta fuori Comune: l’azienda rimborsa viaggio e pernottamento a piè di lista (non imponibili) e, per l’impiegato in missione, il CCNL prevede un’indennità giornaliera del 40% della retribuzione giornaliera (minimo tabellare più contingenza ÷ 25) se la missione dura oltre 12 ore. Se riceve anche un’indennità forfettaria, questa è esente solo nei limiti ridotti previsti per il rimborso misto.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Per i turni nell’art. 43 (maggiorazioni percentuali) e per la trasferta nell’art. 85 (per esempio 50% della retribuzione giornaliera per gli operai della chimica, 40% per gli impiegati). Per la reperibilità il CCNL nazionale non fissa un importo: dipende dagli accordi aziendali o regionali. Le soglie di esenzione fiscale sono invece di legge.
    Maggiorazione di turno e maggiorazione notturna sono la stessa cosa?
    No: la maggiorazione di turno (per esempio +3% per i turni diurni avvicendati nella chimica, +10% per il notturno nei turni avvicendati nella ceramica) compensa l’inserimento nella rotazione; la maggiorazione notturna è una percentuale sulle ore di notte. Per l’art. 43 le percentuali non si cumulano: si applica la maggiore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, gratifica estiva e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Gli importi e le percentuali sono quelli degli artt. 43 e 85 del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato (testo 14 dicembre 2017); la reperibilità, non disciplinata dal testo nazionale, dipende dagli accordi aziendali o regionali applicabili.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.