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La Corte costituzionale ha giudicato legittima la norma che esclude il regime cautelare di favore per i tossicodipendenti (arresti domiciliari finalizzati al recupero) quando si procede per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il legislatore può ragionevolmente riservare un trattamento più rigoroso ai reati associativi più gravi.
Di cosa si tratta
L’art. 89, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti) prevede che il regime agevolato dei commi 1 e 2 — pensato per consentire al tossicodipendente di curarsi anziché restare in carcere — non si applichi quando si procede per il delitto associativo di cui all’art. 74 dello stesso testo unico. Il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, ha dubitato della costituzionalità di questa esclusione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Catanzaro ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 27, secondo comma, e 32 della Costituzione, lamentando una tutela ridotta del diritto alla salute del tossicodipendente imputato di reato associativo e un’ingiustificata disparità rispetto ai tossicodipendenti imputati di altri reati.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione in rapporto a tutti i parametri invocati. Ha osservato che, dopo precedenti declaratorie di illegittimità del regime cautelare obbligatorio, il giudice può comunque valorizzare le caratteristiche del singolo caso, e che il legislatore, nella sua discrezionalità e salvo il limite della ragionevolezza, può escludere da un regime di favore i soggetti imputati di reati di particolare gravità.
Il principio
Rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della ragionevolezza, modulare il regime cautelare in funzione della gravità del reato; escludere i reati associativi sugli stupefacenti dal trattamento di favore previsto per i tossicodipendenti non viola il diritto alla salute né il principio di uguaglianza.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 89 del Testo unico stupefacenti?
Consente, in linea generale, al tossicodipendente in custodia cautelare di accedere agli arresti domiciliari per seguire un programma terapeutico di recupero, salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Perché questo regime non si applica ai reati associativi?
Perché il comma 4 lo esclude per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74): la Corte ha ritenuto ragionevole questa scelta vista la maggiore gravità del reato.
La norma viola il diritto alla salute?
No: secondo la Corte il diritto alla salute resta tutelato e la diversificazione del trattamento rientra nella discrezionalità non irragionevole del legislatore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato sotto il profilo della asserita disparità di trattamento tra tossicodipendenti.
- Art. 13 della Costituzione — tutela la libertà personale, incisa dalla custodia cautelare in carcere.
- Art. 27 della Costituzione — sancisce la presunzione di non colpevolezza dell’imputato fino alla condanna definitiva.
- Art. 32 della Costituzione — tutela il diritto alla salute, qui invocato per il tossicodipendente in custodia cautelare.
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