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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha salvato l’obbligo, per i Comuni con meno di 1.000 abitanti, di gestire in forma associata funzioni e servizi tramite unione, ma ha cancellato alcune regole di dettaglio che comprimevano l’autonomia organizzativa degli enti locali, in particolare quelle sulle maggioranze e sulla composizione degli organi dell’unione.

Di cosa si tratta

La normativa nazionale (art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, poi modificato dall’art. 19 del d.l. n. 95 del 2012) imponeva ai Comuni più piccoli di esercitare insieme, in forma di unione, funzioni e servizi, per ragioni di contenimento della spesa e coordinamento della finanza pubblica. Numerose Regioni (Toscana, Lazio, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, Campania, Lombardia e Sardegna) hanno impugnato la disciplina ritenendola lesiva dell’autonomia costituzionalmente garantita agli enti locali.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni ricorrenti hanno contestato l’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011 e le norme che lo hanno sostituito, lamentando la violazione — tra gli altri parametri — degli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione, sotto il profilo della compressione dell’autonomia organizzativa, finanziaria e funzionale dei Comuni e delle competenze regionali.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune previsioni di dettaglio: in particolare le parole che imponevano determinate maggioranze («a maggioranza dei componenti», «a maggioranza assoluta dei propri componenti») e la garanzia che uno dei due revisori appartenesse alle opposizioni. Ha invece dichiarato cessata la materia del contendere su gran parte dei commi dell’art. 16, ritenendo l’impianto dell’obbligo associativo non in contrasto con la Costituzione.

Il principio

L’obbligo di gestione associata per i piccoli Comuni risponde a esigenze di coordinamento della finanza pubblica e non viola di per sé l’autonomia locale; tuttavia il legislatore statale non può spingersi a disciplinare nel dettaglio le maggioranze interne e la composizione degli organi dell’unione, scelte che rientrano nell’autonomia organizzativa degli enti.

Domande e risposte

I piccoli Comuni sono obbligati a gestire i servizi in forma associata?

Sì: la Corte ha confermato la legittimità dell’obbligo, per i Comuni sotto una certa soglia di abitanti, di esercitare funzioni e servizi tramite unione, in nome del coordinamento della finanza pubblica.

Che cosa ha cancellato la Corte?

Ha dichiarato illegittime alcune regole di dettaglio sulle maggioranze necessarie per le decisioni degli organi dell’unione e sulla composizione dell’organo di revisione, perché invadevano l’autonomia organizzativa degli enti locali.

Perché molte Regioni hanno impugnato la norma?

Perché ritenevano che la disciplina statale comprimesse l’autonomia costituzionale dei Comuni e le competenze regionali in materia di ordinamento degli enti locali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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