Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Edilizia Cooperative: orario di lavoro e straordinari 2025

    CCNL Edilizia (Cooperative)

    CCNL Edilizia Cooperative: orario di lavoro e straordinari 2025-2028

    Il cantiere edile ha ritmi dettati dal meteo, dalle commesse e dalla stagionalità. Il CCNL Edilizia Cooperative disciplina orario, straordinario e recuperi con regole che riflettono questa discontinuità strutturale.

    In sintesi

    Orario normale di 40 ore settimanali di media annua, massimo 10 al giorno. Per gli operai lo straordinario è ammesso fino a 250 ore l’anno, di cui 150 con il consenso del lavoratore. Maggiorazioni: diurno 35%, festivo 45%, festivo straordinario 55%; il notturno degli operai è al 25%.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
    Parti firmatarie (sindacali)
    FENEAL-UIL · FILCA-CISL · FILLEA-CGIL
    Ultimo rinnovo
    21 febbraio 2025
    Vigenza
    1° febbraio 2025 – 30 giugno 2028

    Tabella riepilogativa

    Orario e maggiorazioni – CCNL Edilizia Cooperative
    Voce Operai Impiegati
    Orario normale 40 ore settimanali di media annua, massimo 10 ore al giorno 40 ore settimanali di media annua, massimo 10 ore al giorno
    Ore di sabato con orario su 6 giorni +8% +8%
    Straordinario diurno +35% +35%
    Lavoro festivo +45% +45%
    Festivo straordinario +55% +55%
    Notturno non in turni regolari +25% +34%
    Straordinario notturno +40% +47%
    Festivo notturno +50% +50%
    Festivo notturno straordinario +70% +70%
    Limite annuo di straordinario 250 ore, di cui 150 con il consenso del lavoratore Limiti di legge
    Permessi individuali 88 ore l’anno, 1 ora ogni 20 lavorate Riposi annui previsti dal CCNL per gli impiegati

    Ore notturne: dalle 22 alle 6. Per gli operai il contratto delle cooperative prevede anche l’8% per il lavoro diurno in turni regolari avvicendati, l’11% per il notturno in turni, l’8% per il guardiano notturno, il 15% per i lavori che si possono eseguire solo di notte e l’8% per il lavoro domenicale con riposo compensativo. Nell’edilizia industriale alcune di queste percentuali sono più alte (per esempio il notturno degli operai è al 28%).

    L’orario normale

    L’orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali di media annua, con un massimo di 10 ore al giorno. Gli orari delle varie località li fissano i contratti integrativi territoriali, che ripartiscono l’orario normale nei mesi dell’anno. Le ore oltre gli orari così stabiliti sono straordinario.

    Se per esigenze tecniche l’orario normale va distribuito su sei giorni, il lavoro del sabato deve essere concordato tra la cooperativa e la RSU, e le ore del sabato hanno una maggiorazione dell’8%. Per gli impiegati addetti ai cantieri vale la disciplina dell’orario degli operai.

    Lo straordinario: limiti e preavviso

    Per gli operai lo straordinario è ammesso nei limiti di 250 ore annue, di cui 150 con il consenso del lavoratore: la regola è stata introdotta dal rinnovo del 21 febbraio 2025 sia nel contratto dell’industria sia in quello delle cooperative. La cooperativa chiede lo straordinario con un preavviso di 72 ore, salvo necessità urgenti, indifferibili od occasionali. Lo straordinario di sabato va comunicato prima alla RSU e ogni due mesi la cooperativa informa la RSU sulle ore fatte.

    Per gli impiegati lo straordinario è ammesso secondo le norme di legge e va autorizzato prima per iscritto, salvo i casi di urgenza.

    Le maggiorazioni degli operai si calcolano sugli elementi della retribuzione indicati dal contratto (paga base, ex indennità di contingenza, elemento territoriale); per i cottimisti si tiene conto anche dell’utile di cottimo.

    Maltempo e sospensioni

    Le sospensioni del lavoro per maltempo sono coperte dalla cassa integrazione ordinaria dell’INPS, che nell’edilizia ha regole proprie per gli eventi meteo. Gli integrativi territoriali e gli accordi aziendali possono regolare i recuperi delle ore perse, nel rispetto del limite di 10 ore al giorno.

    I permessi individuali

    Gli operai maturano permessi individuali retribuiti di un’ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivo, fino a 88 ore l’anno. La cooperativa paga in busta, a ogni periodo di paga, il 4,95% sulle ore lavorate a questo titolo. Per gli operai discontinui (come i guardiani) i permessi maturano più lentamente.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio oltre le prime 100 ore
    A ottobre Tizio ha già fatto 110 ore di straordinario e il capocantiere gliene chiede altre 20. Il contratto ammette 250 ore annue, di cui 150 solo con il consenso del lavoratore: le ore oltre le prime 100 richiedono quindi il suo accordo. La richiesta va fatta con 72 ore di preavviso, salvo urgenze.
    Caio – Notte in galleria
    Caio, operaio di una cooperativa, lavora di notte fuori da turni regolari per un intervento di manutenzione: per le ore tra le 22 e le 6 ha diritto al 25% in più. Se quelle ore sono anche straordinarie, la maggiorazione è del 40%.
    Sempronio – Domenica su un cantiere urgente
    Sempronio lavora una domenica per mettere in sicurezza una copertura. Se la domenica è lavoro festivo ha diritto al 45%; se sono ore straordinarie, al 55%. Se invece la cooperativa gli dà un riposo compensativo in un altro giorno, per il lavoro domenicale spetta l’8%.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL Edilizia Cooperative?
    40 ore settimanali di media annua, con un massimo di 10 ore al giorno. La ripartizione nei mesi dell’anno la fissano i contratti integrativi territoriali.
    Quante ore di straordinario si possono fare?
    Per gli operai 250 ore l’anno, di cui 150 solo con il consenso del lavoratore, con un preavviso di 72 ore salvo urgenze. Per gli impiegati valgono i limiti di legge.
    Quanto vale la maggiorazione per lo straordinario?
    Straordinario diurno 35%, festivo 45%, festivo straordinario 55%, festivo notturno straordinario 70%. Lo straordinario notturno vale 40% per gli operai e 47% per gli impiegati.
    Quanto vale il lavoro notturno?
    Per gli operai delle cooperative il notturno fuori da turni regolari è pagato il 25% in più (l’11% se in turni avvicendati); per gli impiegati il 34%.
    Il sabato lavorato è straordinario?
    Se l’orario è su cinque giorni, le ore del sabato oltre l’orario sono straordinario. Se l’orario normale è distribuito su sei giorni, cosa che va concordata con la RSU, le ore del sabato sono ordinarie con una maggiorazione dell’8%.

    Fonti: Testo CCNL cooperative edili, artt. 46, 59 e 90 (Fillea Cgil) · Verbale di rinnovo 21/2/2025, allegato 6 (straordinario, art. 59 cooperative) · Lavoro Diritti Europa, retribuzioni nei CCNL edili (2022). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, gratifica natalizia e EVR.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia (Industria e Cooperative) del 21 febbraio 2025. Le percentuali di maggiorazione sono quelle del contratto nazionale; accordi territoriali possono prevedere condizioni migliorative. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Occhialeria: preavviso e licenziamento 2026

    CCNL Occhialeria (Anfao)

    CCNL Occhialeria: preavviso e licenziamento 2026

    I termini di preavviso nel CCNL Occhialeria dipendono dalla categoria: 12 o 18 giorni per gli operai, termini in mesi crescenti con l’anzianità per le qualifiche intermedie. Conoscerli è fondamentale sia per chi intende dimettersi sia per le aziende che devono gestire un recesso dal rapporto di lavoro.

    In sintesi

    Nel CCNL Occhialeria il preavviso degli operai è di 12 giorni (livelli 1, 2, 3 e 3S) o 18 giorni (livelli 4 e 4S, art. 82); per le qualifiche intermedie va da mezzo mese a 2 mesi secondo livello e anzianità, e chi si dimette deve la metà (art. 89). In mancanza di preavviso si deve l’indennità sostitutiva. Il licenziamento per giusta causa esime dal preavviso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
    Ipotesi di rinnovo
    30 gennaio 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Norma di legge
    Art. 2118 c.c. (preavviso); art. 2119 c.c. (giusta causa); L. 604/1966 (licenziamenti individuali)

    Tabella riepilogativa

    Termini di preavviso nel CCNL Occhialeria (artt. 82 e 89)
    Categoria Livello Anzianità Preavviso di licenziamento
    Operai (art. 82) 1, 2, 3, 3S qualunque 12 giorni
    Operai (art. 82) 4, 4S qualunque 18 giorni
    Qualifiche intermedie (art. 89) 5 fino a 5 anni 1 mese
    Qualifiche intermedie (art. 89) 5 oltre 5 e fino a 10 anni 1 mese e mezzo
    Qualifiche intermedie (art. 89) 5 oltre 10 anni 2 mesi
    Qualifiche intermedie (art. 89) 4, 4S fino a 5 anni mezzo mese
    Qualifiche intermedie (art. 89) 4, 4S oltre 5 e fino a 10 anni 1 mese
    Qualifiche intermedie (art. 89) 4, 4S oltre 10 anni 1 mese e mezzo

    Fonti: art. 82 nel testo in vigore dal 1° luglio 2017 riportato dallaccordo di rinnovo del 4 dicembre 2020 (il testo del CCNL 9 novembre 2013 prevedeva 6 e 12 giorni); art. 89 del testo 2013. Le dimissioni seguono gli stessi termini degli operai; per le qualifiche intermedie il dimissionario deve la metà dei termini di licenziamento. Il preavviso decorre in qualunque giorno della settimana per gli operai, dalla metà o dalla fine del mese per le qualifiche intermedie, e non può coincidere con le ferie. I termini degli impiegati sono nell’art. 99, che non abbiamo potuto leggere in una fonte aperta: per loro fa fede il testo applicato in azienda.

    Cos’è il preavviso e a chi si applica

    Il preavviso è il periodo che deve intercorrere tra la comunicazione del recesso dal rapporto di lavoro e la sua effettiva cessazione. È previsto dall’art. 2118 c.c. e si applica sia al licenziamento (recesso del datore) sia alle dimissioni (recesso del lavoratore). Durante il preavviso il rapporto di lavoro prosegue normalmente: il lavoratore ha diritto alla retribuzione completa e continua a maturare ferie e TFR.

    Il preavviso serve a dare a entrambe le parti il tempo di organizzarsi: il datore trova un sostituto, il lavoratore trova una nuova occupazione.

    Indennità sostitutiva del preavviso

    Se il datore di lavoro decide di far cessare immediatamente il rapporto (senza far lavorare il lavoratore durante il preavviso), deve corrispondere un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo non lavorato. Analogamente, se il lavoratore si dimette senza rispettare il preavviso, deve corrispondere al datore la stessa somma.

    L’indennità è pari alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso (artt. 82 e 89); il datore può trattenerla dalle competenze dovute al lavoratore.

    Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo

    Il CCNL Occhialeria si inserisce nel quadro generale della L. 604/1966 e della L. 300/1970:

    • Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto nemmeno temporaneamente. Non richiede preavviso. Esempi: furto, violenza fisica, falsificazione di documenti. La valutazione di gravità è rimessa al giudice, sulla base delle circostanze concrete.
    • Giustificato motivo soggettivo: inadempimento contrattuale di gravità non tale da costituire giusta causa (es. reiterate assenze ingiustificate dopo contestazione disciplinare). Richiede il preavviso e il previo procedimento disciplinare.
    • Giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento dell’impresa (es. soppressione del posto). Richiede il preavviso e, per le aziende sopra i 15 dipendenti, la verifica dei requisiti di legge e contrattuale.

    Dimissioni: procedura telematica obbligatoria

    Dal 2016 (D.Lgs. 151/2015, art. 26) le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere effettuate attraverso la procedura telematica obbligatoria sul portale del Ministero del Lavoro (tramite PIN INPS o CAF/patronato). Senza questo adempimento le dimissioni sono prive di efficacia. La procedura telematica non si applica alle dimissioni avvenute durante il periodo di prova o per giusta causa del lavoratore.

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni di un operaio con 5 anni di anzianità
    Tizio, operaio al livello 3 con 5 anni di anzianità, decide di dimettersi per accettare un’offerta di lavoro migliore. Il suo preavviso è di 12 giorni (art. 82), uguale per licenziamento e dimissioni e senza scaglioni di anzianità. Comunica le dimissioni tramite il portale ministeriale e lavora i 12 giorni, che possono partire in qualunque giorno della settimana. L’azienda potrebbe decidere di esonerarlo dal lavorare durante il preavviso, pagandogli l’indennità sostitutiva.
    Caia – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
    Caia (livello 5, 7 anni di anzianità) viene licenziata per soppressione del suo ruolo a seguito di una riorganizzazione produttiva (automazione del reparto lenti). Il datore è tenuto a rispettare il preavviso di 1 mese e mezzo (art. 89: livello 5, oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità), con decorrenza dalla metà o dalla fine del mese e comunicazione scritta. Durante il preavviso Caia matura TFR e ferie; al termine riceve il TFR completo, le ferie non godute e l’eventuale preavviso pagato. Può impugnare il licenziamento entro 60 giorni (art. 6 L. 604/1966) se ritiene che il giustificato motivo non sussista.
    Sempronio – Licenziamento per giusta causa: nessun preavviso
    Sempronio (livello 4) viene sorpreso a fotografare i processi produttivi riservati per conto di un concorrente. Il datore avvia il procedimento disciplinare (contestazione + audizione), poi intima il licenziamento per giusta causa. Non è dovuto alcun preavviso: Sempronio cessa immediatamente il servizio. Riceve il TFR maturato (non perde il TFR) ma non l’indennità sostitutiva. Può impugnare il licenziamento entro 60 giorni.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso deve dare un operaio in caso di dimissioni?
    Per gli operai dei livelli 1, 2, 3 e 3S: 12 giorni; per i livelli 4 e 4S: 18 giorni (art. 82, testo in vigore dal 1° luglio 2017). Per le qualifiche intermedie chi si dimette deve la metà dei termini di licenziamento, che crescono con l’anzianità (art. 89).
    Cosa è l’indennità sostitutiva del preavviso?
    È l’importo pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso non lavorato. Deve essere corrisposta se il datore dispensa il lavoratore dal lavorare durante il preavviso, o se il lavoratore si dimette senza rispettarlo.
    Il licenziamento per giusta causa richiede preavviso?
    No. Il licenziamento per giusta causa (comportamento gravissimo) è immediatamente efficace, senza preavviso né indennità sostitutiva. Rimane sempre il diritto al TFR maturato.
    Come ci si dimette nel CCNL Occhialeria?
    Le dimissioni devono essere effettuate tramite la procedura telematica obbligatoria sul portale del Ministero del Lavoro (tramite PIN INPS, CAF o patronato), pena la loro inefficacia. L’eccezione riguarda le dimissioni durante il periodo di prova.
    Il lavoratore può essere licenziato durante la malattia?
    No, se il periodo di comporto non è ancora scaduto: la durata del comporto è nella scheda su malattia e infortunio.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL 2026, maternità congedi e tutele 2026, tredicesima, PPVA e premi 2026 e malattia e infortunio 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’ipotesi di rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritta il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. I termini di preavviso indicati nella tabella sono quelli degli artt. 82 e 89 del testo 2013 e dell’accordo del 4 dicembre 2020; i rinnovi successivi potrebbero averli modificati. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro: orario di lavoro e straordinari del socio lavoratore

    CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Il socio lavoratore di cooperativa ha un orario di lavoro regolato dal CCNL di settore applicabile; la flessibilità mutualistica consente modulazioni in risposta alle commesse, ma sempre entro i limiti legali e contrattuali.

    In sintesi

    L’orario ordinario è quello del CCNL di settore (di norma 40 ore settimanali). Le maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo si applicano integralmente. Il regolamento interno può prevedere, in caso di crisi, una temporanea riduzione dell’orario previa delibera assembleare, nel rispetto dei limiti legali e del trattamento minimo.

    Dati contrattuali

    Orario ordinario
    Come da CCNL di settore applicabile (di norma 40 ore/settimana)
    Limite legale straordinario
    250 ore/anno (D.Lgs. 66/2003); limite CCNL spesso inferiore
    Notturno
    Maggiorazioni come da CCNL di settore
    Flessibilità in crisi
    Ammessa previa delibera assembleare (L.142/2001, art.6)
    Norma di legge
    D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (orario di lavoro)

    L’orario ordinario nel lavoro cooperativo

    L’orario di lavoro del socio lavoratore con rapporto subordinato è regolato dal CCNL di settore richiamato dal regolamento interno della cooperativa, in conformità al D.Lgs. 66/2003. L’orario normale ordinario è generalmente pari a 40 ore settimanali, organizzate secondo le esigenze produttive della cooperativa.

    Alcuni CCNL cooperativi prevedono orari ridotti: ad esempio il CCNL Cooperative Metalmeccaniche, rinnovato nel 2025, segue la stessa struttura del CCNL Industria con possibilità di orario multiperiodale. Il CCNL Edilizia Cooperative ha proprie regole di distribuzione dell’orario legate alla stagionalità del settore.

    Straordinario, notturno e lavoro festivo

    Le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e nei giorni festivi sono quelle previste dal CCNL di settore applicabile. Si applicano identicamente al socio lavoratore e al lavoratore dipendente ordinario, poiché il CCNL è integralmente richiamato.

    Il limite massimo legale di 250 ore di straordinario annuo (D.Lgs. 66/2003) si applica al socio lavoratore. I CCNL di settore spesso fissano limiti più bassi (ad esempio 200 ore) e prevedono procedure di autorizzazione e comunicazione ai rappresentanti sindacali.

    Flessibilità mutualistica: la modulazione dell’orario in crisi

    La specificita del modello cooperativo emerge nella gestione delle crisi aziendali. La L.142/2001, art.6, consente al regolamento interno di prevedere la temporanea riduzione dell’orario di lavoro dei soci in caso di difficoltà temporanee o riduzione di commesse, quale alternativa al licenziamento. Questa sospensione parziale del rapporto mutualistica:

    • è deliberata dall’assemblea dei soci;
    • è proporzionale alla riduzione dell’attività;
    • mantiene il trattamento minimo di legge;
    • è temporanea con obbligo di ripristino al normale orario al cessare della causa.

    Questa flessibilità è distinta dalla Cassa Integrazione Guadagni, alla quale le cooperative di produzione e lavoro possono accedere solo se rientrano nei requisiti dimensionali e settoriali previsti dalla L. 234/2021 (Riforma degli ammortizzatori sociali).

    Part-time e lavoro supplementare

    Il socio lavoratore può instaurare un rapporto di lavoro a tempo parziale. In tal caso si applicano le regole del D.Lgs. 81/2015 sul lavoro part-time: divieto di discriminazione rispetto al tempo pieno, proporzionalità di tutti gli istituti contrattuali, obbligo di forma scritta della clausola di riduzione.

    Il lavoro supplementare (ore eccedenti l’orario part-time ma inferiori all’ordinario) è retribuito con le maggiorazioni previste dal CCNL di settore applicabile.

    Tabella riepilogativa

    Orario e maggiorazioni nel lavoro cooperativo (struttura generale)
    Tipo di prestazione Regolamentazione Note
    Orario ordinario CCNL di settore (di norma 40 h/sett.) Può variare per settore
    Straordinario diurno Maggiorazione CCNL (tipicamente 25-40%) Limite 250 h/anno ex D.Lgs. 66/2003
    Notturno ordinario Maggiorazione CCNL (tipicamente 15-30%) Notte: ore 22-6 per la legge
    Straordinario notturno Maggiorazione CCNL (cumulativa, tipicamente 50-60%) Cumulabile con maggiorazione notturna
    Festivo Maggiorazione CCNL (tipicamente 30-60%) Più recupero del riposo o indennizzo
    Riduzione orario in crisi Regolamento interno (L.142/2001, art.6) Previa delibera assembleare, temporanea

    Le percentuali di maggiorazione indicate sono solo esempi tipici. Le misure esatte dipendono dal CCNL di settore applicabile. Verificare sempre il testo aggiornato del proprio CCNL.

    Casi pratici

    Tizio – Straordinario in cooperativa logistica
    Tizio è socio lavoratore al 4° livello di una cooperativa logistica che applica il CCNL Logistica. In dicembre, per far fronte ai picchi di commesse, svolge 20 ore di straordinario diurno. Il CCNL Logistica prevede una maggiorazione del 30% sullo straordinario diurno: Tizio riceve il 130% della retribuzione oraria ordinaria per quelle 20 ore.
    Caia – Riduzione orario per crisi temporanea
    La cooperativa di Caia (settore pulizie industriali) perde temporaneamente due commesse principali. L’assemblea dei soci delibera, ai sensi del regolamento interno, una riduzione dell’orario settimanale da 40 a 32 ore per tre mesi. La retribuzione di Caia si riduce proporzionalmente ma non scende sotto il minimo garantito. Al termine dei tre mesi, le commesse si ripristinano e l’orario torna a 40 ore.
    Sempronio – Socio part-time
    Sempronio è socio lavoratore part-time (24 ore/settimana) in una cooperativa edile. Il CCNL Edilizia Cooperative si applica in proporzione alle ore lavorate. Quando svolge ore di lavoro supplementare fino a 40 ore, le maggiorazioni si applicano secondo la percentuale prevista dal CCNL per il lavoro supplementare nel part-time.

    Domande frequenti

    Quante ore lavora settimanalmente il socio lavoratore di cooperativa?
    L’orario settimanale ordinario è quello previsto dal CCNL di settore applicabile, di norma 40 ore. Alcune cooperative applicano CCNL con orario ridotto. L’orario è indicato nel regolamento interno e nella lettera di ammissione.
    Lo straordinario del socio lavoratore è retribuito come per i dipendenti ordinari?
    Sì. Le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo previste dal CCNL di settore si applicano anche al socio lavoratore con rapporto subordinato, poiché il CCNL è integralmente richiamato dal regolamento interno.
    La cooperativa può ridurre unilateralmente l’orario in caso di calo commesse?
    Può farlo previa delibera assembleare e nei limiti del regolamento interno (L.142/2001, art.6), ma non unilateralmente. La riduzione deve essere temporanea e non può scendere sotto i minimi di legge.
    Il socio lavoratore part-time ha diritto alle stesse tutele?
    Sì, proporzionalmente. Si applica il principio di non discriminazione del D.Lgs. 81/2015 e il CCNL di settore.
    Le banche ore e il ROL si applicano al socio lavoratore?
    Sì. I meccanismi di banca ore, ROL ed ex festività previsti dal CCNL di settore si applicano anche al socio lavoratore, in virtù del rinvio integrale operato dal regolamento interno.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, ferie, permessi e ROL del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore e tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Per i limiti esatti di orario e le maggiorazioni occorre consultare il testo del CCNL di settore applicabile alla propria cooperativa. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Calzaturiero Industria: preavviso e licenziamento 2024

    CCNL Calzaturiero (Industria)

    CCNL Calzaturiero Industria: preavviso e licenziamento 2024

    Il preavviso di licenziamento e di dimissioni nel CCNL Calzaturiero Industria è differenziato per categoria (operai, intermedi, impiegati) e anzianità di servizio. Operai e apprendisti hanno il termine più breve (2 settimane), i dirigenti/quadri quello più lungo (fino a 5 mesi).

    In sintesi

    Nel CCNL Calzaturiero Industria il preavviso per operai e apprendisti è di 2 settimane lavorative. Per gli impiegati varia da 1 mese (4°-2° livello, fino a 5 anni) a 5 mesi (8° livello, oltre 10 anni). Per gli intermedi va da 1 mese a 2 mesi. In mancanza di preavviso è dovuta la relativa indennità sostitutiva.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    17 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Riferimento legge
    Art. 2118-2119 c.c.; L. 604/1966; L. 300/1970

    Tabella riepilogativa dei preavvisi

    Preavvisi di licenziamento e dimissioni – CCNL Calzaturiero Industria (aziende industriali)
    Categoria Livello Fino a 5 anni 5-10 anni Oltre 10 anni
    Operai e apprendisti Tutti 2 settimane lavorative 2 settimane lavorative 2 settimane lavorative
    Intermedi 5° 1 mese 1 mese 1,5 mesi
    Intermedi 6° 1 mese 1,5 mesi 2 mesi
    Impiegati 4°-3°-2° 1 mese 1,5 mesi 2 mesi
    Impiegati 6°-5° 1,5 mesi 2 mesi 2,5 mesi
    Impiegati 7° 2 mesi 3 mesi 4 mesi
    Quadri 8° 3 mesi 4 mesi 5 mesi

    I preavvisi indicati si applicano sia al licenziamento (da parte del datore) sia alle dimissioni (da parte del lavoratore). Il preavviso degli impiegati decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 del mese.

    Il preavviso: funzione e decorrenza

    Il preavviso (art. 2118 c.c.) è il termine che deve intercorrere tra la comunicazione della risoluzione del rapporto e la sua cessazione effettiva. Ha una funzione di protezione reciproca: consente al lavoratore di cercare una nuova occupazione e al datore di trovare un sostituto.

    Per gli operai il preavviso può iniziare qualsiasi giorno della settimana. Per gli impiegati e gli intermedi, il preavviso decorre dal primo o dal sedicesimo giorno del mese: la comunicazione fatta il 10 febbraio, ad esempio, inizia a decorrere il 16 febbraio.

    Indennità sostitutiva del preavviso

    Se una delle parti non rispetta il preavviso (risoluzione in tronco), deve corrispondere all’altra un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe stata dovuta per i giorni/mesi non lavorati. La base di calcolo include minimo tabellare, scatti di anzianità e superminimi.

    Il datore che licenzia senza preavviso deve pagare l’indennità sostitutiva come ultima voce in busta paga. Il lavoratore che si dimette senza rispettare il preavviso vede trattenuta dalla liquidazione finale la quota equivalente.

    Licenziamento: distinzione legge-CCNL

    È importante distinguere tra le diverse tipologie di licenziamento disciplinate dalla legge e le regole di preavviso del CCNL:

    • Licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.): risolve il rapporto in tronco senza preavviso né indennità sostitutiva. Richiede una mancanza grave tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
    • Licenziamento per giustificato motivo soggettivo: inadempimento contrattuale del lavoratore non sufficientemente grave da costituire giusta causa; richiede il preavviso o la sua indennità sostitutiva;
    • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: ragioni organizzative o economiche dell’azienda; richiede il preavviso e, per le imprese sopra certi limiti, la procedura di conciliazione preventiva (D.Lgs. 23/2015);
    • Licenziamento illegittimo: il lavoratore può impugnarlo entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione (art. 6 L. 604/1966).

    Dimissioni: procedura e decorrenza

    Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta, con comunicazione al datore di lavoro. Dal 2016 le dimissioni volontarie devono essere rassegnate tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (modulo telematico), pena l’inefficacia, salvo i casi di dimissioni durante la maternità/paternità o in sede protetta.

    Le dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento della retribuzione, mobbing accertato) esonerano il lavoratore dall’obbligo di preavviso e danno diritto alla NASpI.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio che si dimette
    Tizio (2° livello, 6 anni di anzianità) decide di dimettersi per accettare un nuovo lavoro che inizia tra 3 settimane. Il preavviso per gli operai è di 2 settimane lavorative: Tizio deve comunicare le dimissioni almeno 2 settimane prima della data di cessazione desiderata. Le comunica il 1° giugno: il rapporto cessa il 15 giugno. Tizio rispetta il preavviso e non subirà trattenute sulla liquidazione.
    Caia – Impiegata licenziata (6° livello, 8 anni)
    Caia (6° livello, 8 anni di anzianità) riceve il licenziamento per giustificato motivo oggettivo il 5 marzo 2026. La fascia di anzianità è 5-10 anni, il livello è 6°-5°: il preavviso è di 2 mesi. Poiché il preavviso per gli impiegati decorre dal 1° o dal 16° del mese, la comunicazione del 5 marzo fa partire il preavviso il 16 marzo. La cessazione avviene il 16 maggio 2026. In questo periodo Caia continua a lavorare e percepire la normale retribuzione.
    Sempronio – Quadro licenziato in tronco
    Sempronio (8° livello, 12 anni di anzianità) viene licenziato per giusta causa a seguito di una grave violazione delle politiche aziendali. Il datore non è tenuto a rispettare il preavviso di 5 mesi né a pagare l’indennità sostitutiva, essendo il licenziamento per giusta causa. Sempronio ha 60 giorni dalla ricezione della lettera per impugnare il licenziamento e verificare se la «giusta causa» invocata sia effettivamente tale o se il licenziamento sia ritorsivo/sproporzionato.

    Domande frequenti

    Quante settimane di preavviso deve dare un operaio calzaturiero?
    Gli operai e gli apprendisti del CCNL Calzaturiero Industria devono rispettare un preavviso di 2 settimane lavorative, indipendentemente dall’anzianità di servizio.
    Quanto preavviso spetta a un impiegato al 6° livello con 7 anni di anzianità?
    Per un impiegato ai livelli 6°-5° con anzianità compresa tra 5 e 10 anni, il preavviso è di 2 mesi.
    Cosa succede se il datore licenzia senza preavviso?
    Il datore deve corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione che sarebbe spettata per i giorni di preavviso non goduti.
    Cosa succede se il lavoratore si dimette senza rispettare il preavviso?
    Il datore può trattenere dalla liquidazione finale l’importo equivalente ai giorni di preavviso non rispettati (trattenuta del preavviso).
    Il licenziamento per giusta causa richiede il preavviso?
    No. Il licenziamento per giusta causa è in tronco e non richiede il rispetto del preavviso né il pagamento dell’indennità sostitutiva.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima e premi di risultato e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024. I preavvisi indicati si riferiscono alle aziende industriali (Assocalzaturifici). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Contratto a tempo determinato nel CCNL Cemento, Calce e Gesso: causali e durata

    CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Contratto a tempo determinato nel CCNL Cemento, Calce e Gesso: causali e durata

    Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL 8 maggio 2025

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi —
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Durata, causali e limiti

    La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

    Durata e causali

    La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.

    Proroghe e rinnovi

    Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).

    Conversione e precedenza

    Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — quinta proroga
    Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
    Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
    Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
    Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, premi e fedeltà.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Quando il lavoratore viola gli obblighi di diligenza o le regole aziendali — soprattutto in materia di sicurezza, macchinari e organizzazione della produzione — il datore può reagire con un provvedimento disciplinare. La legge fissa però un percorso rigido a tutela del lavoratore: senza contestazione e diritto di difesa la sanzione è illegittima.

    In sintesi

    Il datore può sanzionare le mancanze del lavoratore solo seguendo l’art. 7 dello Statuto: codice disciplinare affisso, contestazione scritta e specifica, almeno 5 giorni per difendersi con assistenza sindacale. Le sanzioni vanno dal rimprovero alla multa (max 4 ore di retribuzione) e alla sospensione (max 10 giorni), fino al licenziamento nei casi gravi. Sanzione proporzionata; impugnabile entro 20 giorni.

    Dati contrattuali

    CCNL applicato
    Non esiste un contratto unico: la cooperativa applica il CCNL del suo settore (edilizia, metalmeccanica, logistica, pulizie…), richiamato nel regolamento interno (art. 6 L. 142/2001)
    Istituti trattati
    Codice disciplinare · Contestazione dell’addebito · Multa e sospensione · Licenziamento disciplinare
    Riferimenti
    Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · Codice disciplinare del CCNL
    Fonte
    L. 142/2001, artt. 3 e 6; CCNL di settore applicato dalla cooperativa

    Da dove nasce il potere disciplinare

    Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.

    La scala delle sanzioni disciplinari

    Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.

    Sanzioni disciplinari — tipologia e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
    Sanzione In che cosa consiste Limite di legge
    Rimprovero verbale Richiamo orale per mancanze lievi Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
    Ammonizione (rimprovero scritto) Richiamo formale messo agli atti Richiede contestazione scritta e difesa
    Multa Trattenuta una tantum sulla retribuzione Fino a 4 ore di retribuzione base
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Allontanamento temporaneo non retribuito Fino a 10 giorni
    Licenziamento disciplinare Sanzione espulsiva per mancanze gravi Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
    L’elenco delle mancanze e la sanzione corrispondente sono fissati dal codice disciplinare del CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    La procedura disciplinare passo per passo

    L’art. 7 dello Statuto dei lavoratori detta una sequenza obbligatoria: saltarne un passaggio rende la sanzione illegittima.

    1. Il codice disciplinare reso pubblico

    Il datore può punire solo mancanze previste da un codice disciplinare portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Le specifiche infrazioni e le sanzioni corrispondenti sono indicate dal CCNL applicato.

    2. La contestazione dell’addebito

    Prima di ogni sanzione (tranne il semplice rimprovero verbale) il datore deve contestare per iscritto il fatto in modo specifico, immediato e immutabile: il lavoratore deve sapere con precisione di che cosa è accusato.

    3. Il diritto di difesa

    Il lavoratore ha almeno 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni, anche oralmente, e può farsi assistere da un rappresentante sindacale. La sanzione non può essere applicata prima che sia decorso questo termine.

    4. La sanzione proporzionata

    La sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto (art. 2106 c.c.) e graduata secondo la recidiva. Oltre 2 anni dall’applicazione non se ne può più tenere conto.

    Come si impugna una sanzione

    Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — multa per violazione delle norme di sicurezza
    A Tizio viene contestato per iscritto di non aver indossato i dispositivi di protezione. Presenta le sue giustificazioni entro 5 giorni con l’assistenza del delegato sindacale; il datore, ritenuto il fatto provato ma non grave, applica una multa pari a 3 ore di retribuzione, entro il limite di legge delle 4 ore.
    Caia — sospensione e recidiva
    Caia riceve una sospensione di 3 giorni per ripetute assenze ingiustificate. Una precedente ammonizione scritta, risalente a oltre 2 anni prima, non può essere richiamata per aggravare la sanzione: la legge ne impedisce l’uso decorso quel termine.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
    Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
    Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
    No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
    Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
    Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
    Possono multarmi più di 4 ore di retribuzione?
    No. La multa disciplinare non può superare l’importo di 4 ore della retribuzione base, e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione non può eccedere i 10 giorni (art. 7 Statuto). Le ipotesi più gravi rientrano semmai nel licenziamento disciplinare.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, ferie, permessi e ROL del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore e tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Per l’elenco delle mancanze e delle sanzioni corrispondenti si rinvia sempre al codice disciplinare del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • CCNL Energia e Petrolio: orario di lavoro, turni e straordinari

    CCNL Energia e Petrolio

    Orario di lavoro, turni e straordinari nel CCNL Energia e Petrolio

    Il settore energia e petrolio è caratterizzato da impianti che non si fermano mai: raffinerie, depositi, pozzi estrattivi. Il CCNL disciplina due regimi di orario — giornaliero e a turni — con specifiche regole sul ciclo continuo, sullo straordinario e sulle indennità connesse.

    In sintesi

    I giornalieri lavorano 37 ore e 40 minuti a settimana su 5 giorni. I turnisti a ciclo continuo (raffinerie, impianti 24/24) svolgono 231 giornate da 8 ore l’anno. Lo straordinario è maggiorato dal 10% (diurno feriale) all’85% (notturno festivo). Il 24 e il 31 dicembre sono giornate di riposo intero dal rinnovo 2025.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    16 aprile 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Novità 2025
    Giornate annue turnisti ridotte da 231,5 a 231; 24 e 31 dicembre riposo intero

    Tabella riepilogativa

    Regime orario per tipologia di lavoratore — CCNL Energia e Petrolio
    Tipologia Ore/settimana o giornate/anno Distribuzione Divisore orario
    Lavoratori giornalieri 37 ore 40 min/settimana 5 giorni; sabato non lavorativo 174,5 ore/mese
    Turnisti ciclo continuo 24/24 (raffinerie, E&P) 231 giornate × 8 ore = 1.848 ore/anno Turni rotanti: mattino, pomeriggio, notte 174,5 ore/mese
    Turnisti tipo B (attività non ciclo continuo) 245,5 giornate/anno Turni diurni con alcune coperture notturne 174,5 ore/mese
    Logistica (distribuzione carburanti) 1.952 ore/anno su 244 giornate Turni da 4 a 12 ore 174,5 ore/mese

    Il rinnovo 2025-2027 ha ridotto le giornate annue dei turnisti ciclo continuo da 231,5 a 231, con beneficio di mezza giornata aggiuntiva di riposo per i lavoratori interessati.

    Il ciclo continuo: specificità di raffinerie e impianti E&P

    Il ciclo continuo riguarda gli impianti che operano ininterrottamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza possibilità di interruzione per ragioni tecniche o di sicurezza (raffinerie, impianti di stoccaggio di carburanti, piattaforme di estrazione offshore, impianti GPL). Per questi lavoratori il contratto prevede:

    • Rotazione obbligatoria su tre turni (mattino, pomeriggio, notte) con cadenza definita dall’organizzazione aziendale e comunicata con congruo preavviso alla RSU.
    • 231 giornate lavorative annue (comprensive delle ferie), ciascuna di 8 ore. Le restanti giornate dell’anno sono di riposo, compensando il lavoro domenicale e notturno.
    • Indennità di turno: il CCNL riconosce una quota di maggiorazione per ogni ora lavorata in turno notturno (dalle 22:00 alle 06:00).
    • Flessibilità aziendale: su accordo con la RSU è possibile portare le giornate fino a 244/anno con corrispondente adeguamento salariale.

    Maggiorazioni per lavoro straordinario

    Il lavoro straordinario va autorizzato e compensato con una maggiorazione calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale mensile, ottenuta dividendo la RGM per 174,5.

    Percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario — CCNL Energia e Petrolio
    Tipo di prestazione Maggiorazione
    Straordinario diurno feriale (37h40’–39h settimanali) +10%
    Straordinario diurno feriale (oltre 39h settimanali) +25%
    Lavoro domenicale diurno +55%
    Lavoro notturno feriale (22:00–06:00) +65%
    Lavoro domenicale notturno +75%
    Lavoro festivo notturno +85%

    Le percentuali si applicano alla quota oraria della RGM (RGM ÷ 174,5). La RGM comprende il minimo tabellare, l’EDR IPCA, gli scatti di anzianità e le indennità fisse continuative.

    Novità del rinnovo 2025: il 24 e il 31 dicembre

    Il rinnovo del 16 aprile 2025 ha convertito il 24 dicembre e il 31 dicembre in giornate di riposo intero per tutti i lavoratori. In precedenza, in base alla prassi del settore, queste giornate erano solo parzialmente libere (pomeriggio). L’impatto è rilevante per i turnisti degli impianti a ciclo continuo, per i quali le aziende devono gestire la copertura con personale in straordinario o con rotazioni alternative, concordate con la RSU.

    Flessibilità dell’orario e accordi aziendali

    Il CCNL prevede che le modifiche all’organizzazione dei turni debbano essere comunicate alla RSU con almeno 3 giorni di preavviso (salvo emergenze). Le aziende possono attivare regimi di flessibilità (es. banca ore, orari multiperiodali) attraverso accordi di secondo livello, nel rispetto del monte ore annuo contrattuale. Eventuali superamenti del monte ore programmato configurano straordinario con le relative maggiorazioni.

    Casi pratici

    Tizio — Operatore di raffineria in turno notturno festivo
    Tizio lavora al livello 4/4 in una raffineria. La sua RGM al 1° gennaio 2026 è circa 2.647 € (TEM 2.596,61 € + EDR 51 €). La quota oraria è 2.647 ÷ 174,5 = 15,17 €. Il 6 gennaio (festivo) lavora il turno di notte. La maggiorazione è l’85%: ogni ora vale 15,17 × 1,85 = 28,06 €. Per 8 ore di turno festivo notturno percepisce circa 224 € lordi in aggiunta alla normale retribuzione mensile.
    Caia — Impiegata giornaliera, straordinario diurno
    Caia è impiegata di concetto al livello 3/4, regime giornaliero. In una settimana particolarmente intensa lavora 41 ore. Le prime 37h40′ sono retribuite normalmente. Le ore tra 37h40′ e 39h (1h20′) ricevono il 10% di maggiorazione; le ore da 39h a 41h (2h) ricevono il 25%. Con una RGM di circa 2.995 € (TEM 2.938,31 + EDR 57,71) la quota oraria è 17,17 €. Lo straordinario aggiuntivo vale circa 23 € per la fascia 10% e 34 € per la fascia 25%.
    Sempronio — Autista cisternista ADR, turno domenicale diurno
    Sempronio lavora nella distribuzione carburanti, livello 5/4. Il suo turno domenicale diurno è retribuito con il 55% di maggiorazione. Con RGM di circa 2.322 € (TEM 2.277,08 + EDR 44,73) la quota oraria è 13,31 €. Per 8 ore di domenica diurna percepisce 13,31 × 1,55 × 8 = 165 € circa, in aggiunta alla retribuzione della giornata.

    Domande frequenti

    Quante ore lavora a settimana un dipendente del settore energia e petrolio?
    I lavoratori giornalieri lavorano 37 ore e 40 minuti a settimana su 5 giorni. Il sabato non è giornata lavorativa. I turnisti a ciclo continuo hanno un monte ore annuo di 1.848 ore (231 giornate × 8 ore).
    Come funziona il ciclo continuo nelle raffinerie?
    Gli impianti a ciclo continuo operano 24 ore su 24 per 7 giorni su 7. I lavoratori ruotano su tre turni di 8 ore (mattino, pomeriggio, notte). Il CCNL prevede 231 giornate lavorative annue, con specifiche indennità di turno notturno e festivo.
    Qual è la maggiorazione per lo straordinario notturno festivo?
    Lo straordinario notturno festivo è maggiorato dell’85% sulla quota oraria della retribuzione globale mensile. È la maggiorazione più alta prevista dal CCNL Energia e Petrolio.
    Come si calcola la paga oraria per lo straordinario?
    La quota oraria si ottiene dividendo la retribuzione globale mensile per 174,5. Su questa quota si applica la percentuale di maggiorazione (10%, 25%, 55%, 65%, 75%, 85%) a seconda della tipologia di prestazione.
    Il 24 e il 31 dicembre sono lavorativi nel CCNL Energia e Petrolio?
    No, dal rinnovo del 16 aprile 2025 il 24 e il 31 dicembre sono giornate di riposo intero per tutti i lavoratori. L’eventuale lavoro in tali giornate rientra nelle regole dello straordinario festivo.
    Esistono indennità specifiche per i turnisti con lunga anzianità?
    Sì, il CCNL prevede un’indennità personale fissa per i lavoratori con lunga anzianità in turni, calcolata sulla media delle indennità di turno degli ultimi tre anni. Viene mantenuta in caso di uscita dai turni per avanzamento o riorganizzazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Energia e Petrolio del 16 aprile 2025 (vigenza 2025-2027). Per la disciplina dettagliata dei turni e delle indennità fare riferimento al testo contrattuale completo disponibile tramite Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil o Confindustria Energia. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Lavoro festivo, domenicale e notturno nel CCNL Animazione Turistica: maggiorazioni

    CCNL Animazione Turistica

    Lavoro festivo, domenicale e notturno nel CCNL Animazione Turistica: maggiorazioni

    Aperture domenicali, festivi lavorati, turni serali: nel commercio, nel turismo e nei servizi il lavoro nei giorni e nelle ore «non ordinarie» è frequentissimo. La legge garantisce riposi e protezioni; la maggiorazione in busta paga è invece fissata dal CCNL applicato. Ecco come funziona e cosa controllare.

    In sintesi

    Il lavoro domenicale e festivo è ammesso nei settori a ciclo aperto, ma resta il diritto al riposo settimanale di 24 ore (di norma la domenica) e, se si lavora di domenica, a un riposo compensativo. Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003, periodo 24-5) comporta limiti di durata e sorveglianza sanitaria. Le maggiorazioni economiche sono stabilite dal CCNL applicato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    CCNL Turismo: Federalberghi · Faita-Federcamping · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Istituti trattati
    Lavoro domenicale e festivo · Maggiorazioni · Riposo compensativo · Lavoro notturno
    Riferimenti
    D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL Turismo coordinato con l’accordo di rinnovo del 5 luglio 2024

    Che cosa è il lavoro notturno per la legge

    Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

    Limiti e tutele del lavoratore notturno

    • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
    • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
    • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

    Domeniche e festivi: riposo e compenso

    Il riposo settimanale di 24 ore coincide di regola con la domenica (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — commercio, turismo, servizi — si può lavorare la domenica facendo cadere il riposo in un altro giorno. In tal caso, e nei giorni festivi, il CCNL Turismo riconosce queste maggiorazioni:

    Maggiorazioni nel CCNL Turismo, comparto aziende alberghiere
    Situazione Cosa prevede il CCNL Turismo
    Lavoro nel giorno festivo Oltre alla normale retribuzione, le ore lavorate pagate con la maggiorazione del 20% (artt. 127 e 220)
    Lavoro domenicale (riposo in altro giorno) Indennità del 10% della quota oraria della paga base per ogni ora ordinaria lavorata di domenica (art. 126)
    Festività coincidente con il riposo settimanale Una giornata di retribuzione in più, senza maggiorazioni (art. 127)
    Lavoro notturno ordinario (dalle 24 alle 6) +25%; +12% per il personale con qualifica notturna (art. 216)
    Straordinario diurno / notturno (dalle 24 alle 6) +30% / +60%; il notturno straordinario non si cumula con il notturno ordinario (art. 219)
    Fonte: artt. 126, 127, 216, 219 e 220 del testo del CCNL Turismo Federalberghi-Faita coordinato con l’accordo di rinnovo del 5 luglio 2024. Per i lavoratori notturni ai sensi del D.Lgs. 66/2003 il CCNL fissa il periodo notturno dalle 23:30 alle 6:30 (art. 218). L’animazione non ha un CCNL unico: questa scheda fa riferimento al CCNL Turismo Federalberghi-Faita, che inquadra il capo animazione al 3° livello e l’addetto ai servizi animazione/miniclub al 6° livello (al 5° con almeno 15 mesi di esperienza). Alcune imprese di animazione applicano contratti diversi: conta quello indicato nella lettera di assunzione.

    I riposi: i paletti che restano sempre

    Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

    Riposo Durata minima di legge Fonte
    Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
    Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

    Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

    Casi pratici

    Tizio — domenica al centro commerciale
    Tizio lavora la domenica in un punto vendita aperto. Il suo riposo settimanale viene spostato al martedì; per ogni ora ordinaria lavorata di domenica il CCNL Turismo gli riconosce un’indennità pari al 10% della quota oraria della paga base (art. 126), che ritrova nel cedolino del mese.
    Caia — festività infrasettimanale
    Caia lavora in una festività nazionale infrasettimanale. Oltre alla normale retribuzione le spettano le ore lavorate con la maggiorazione del 20% (art. 220); se invece la festività coincide con il suo riposo settimanale, il CCNL Turismo le riconosce una giornata di retribuzione in più (art. 127).

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
    Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
    Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
    Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce di norma una maggiorazione.
    Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
    Nel CCNL Turismo no, per il notturno: la maggiorazione dello straordinario notturno (60%) non si cumula con quella del lavoro ordinario notturno (25%) e la maggiore assorbe la minore (art. 219).
    Se lavoro di domenica ho diritto a un altro giorno di riposo?
    Sì. Il riposo settimanale di 24 ore consecutive resta un diritto: se lavori la domenica, deve essere garantito in un altro giorno. In più, per la domenica lavorata, il CCNL riconosce di norma una maggiorazione economica.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali riportate sono quelle del CCNL Turismo, comparto alberghi; con un contratto diverso valgono quelle di quel contratto.

  • Cambio mansioni e trasferimento di sede nel CCNL Animazione Turistica (art. 2103)

    CCNL Animazione Turistica

    Cambio mansioni e trasferimento di sede nel CCNL Animazione Turistica (art. 2103)

    Cambiare reparto, ruolo o punto vendita è frequente nei servizi, ma il datore deve rispettare l’art. 2103 c.c.: le nuove mansioni devono essere coerenti con l’inquadramento e il trasferimento di sede è legittimo solo per comprovate ragioni organizzative. Conoscere queste regole serve a distinguere una riorganizzazione legittima da un demansionamento illecito.

    In sintesi

    Il datore può assegnare mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale (art. 2103 c.c.). Le mansioni superiori, decorso il periodo del CCNL (in mancanza 6 mesi), danno diritto alla promozione. Il demansionamento è legittimo solo per modifica degli assetti organizzativi, mantenendo livello e stipendio. Il trasferimento di sede serve comprovate ragioni organizzative; tutele rafforzate per chi assiste un disabile.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federalberghi · Faita · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Cambio mansioni · Demansionamento legittimo · Promozione automatica · Trasferimento per ragioni organizzative
    Riferimenti
    Art. 2103 c.c. (jus variandi, trasferimento) · D.Lgs. 81/2015 · Art. 33 L. 104/1992 · Inquadramento del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL Turismo coordinato con l’accordo di rinnovo del 5 luglio 2024

    Il jus variandi: cosa può cambiare il datore

    Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:

    • alle mansioni dell’assunzione o a quelle dell’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
    • oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento.

    Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).

    Mansioni superiori e promozione automatica

    Quando il dipendente svolge mansioni di un livello superiore (ad esempio un addetto che coordina di fatto il punto vendita), gli spetta subito la retribuzione del livello più alto. Trascorso il periodo previsto dal CCNL — in mancanza 6 mesi continuativi — ha diritto alla promozione definitiva, a meno che stia sostituendo un collega assente con diritto alla conservazione del posto.

    Quando il demansionamento è lecito

    Assegnare mansioni di livello inferiore è possibile solo se c’è una reale modifica degli assetti organizzativi che tocca la posizione del lavoratore (art. 2103 c.c.). Anche allora il datore deve conservare il livello e lo stipendio: un demansionamento «punitivo» o senza ragioni organizzative è illegittimo e dà diritto al risarcimento.

    Il trasferimento a un’altra sede

    Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.

    Tutele rafforzate

    • chi assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33);
    • analoga tutela vale per il lavoratore con disabilità;
    • il rappresentante sindacale non può essere trasferito dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione (art. 22 Statuto).
    La distanza della nuova sede può avere effetti anche sulla NASpI: il rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km dalla residenza, o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, può dare diritto all’indennità di disoccupazione.

    L’accordo per cambiare mansioni

    Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.

    Casi pratici

    Tizio — demansionamento punitivo
    Dopo un diverbio, Tizio viene spostato da addetto alle vendite a mansioni dimesse, senza alcuna riorganizzazione aziendale. Manca il presupposto dell’art. 2103 c.c.: il demansionamento è illegittimo e Tizio può chiedere il reintegro nelle mansioni e il risarcimento del danno.
    Caia — chiude un punto vendita
    Il negozio dove lavora Caia chiude. L’azienda la trasferisce a un altro punto vendita per comprovate ragioni organizzative: il trasferimento è legittimo. Se però Caia assistesse un familiare disabile, non potrebbe essere trasferita senza il suo consenso (L. 104/1992).

    Domande frequenti

    Il datore può assegnarmi qualsiasi mansione?
    No. Può assegnarti le mansioni dell’assunzione o altre riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento (art. 2103 c.c.). Non può invece spostarti liberamente a mansioni di livello inferiore: il demansionamento è ammesso solo in casi tassativi, conservando livello e retribuzione.
    Cosa rischia il datore se mi demansiona illegittimamente?
    Il demansionamento illegittimo espone il datore a una condanna a ripristinare le mansioni dovute e a risarcire il danno, che può comprendere sia la perdita di professionalità sia il pregiudizio alla salute e alla dignità del lavoratore. In casi gravi il lavoratore può anche dimettersi per giusta causa.
    Posso rifiutare un trasferimento?
    Puoi opporti se il datore non dimostra comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.). Esistono poi tutele speciali: chi assiste un familiare disabile con i permessi della L. 104/1992, il lavoratore disabile e i rappresentanti sindacali non possono essere trasferiti senza il loro consenso o senza nulla osta.
    Il datore può declassarmi a mansioni inferiori?
    Solo in presenza di una reale modifica degli assetti organizzativi che incide sulla tua posizione (art. 2103 c.c.), e comunque conservando il tuo livello di inquadramento e il tuo stipendio. Un demansionamento senza ragioni organizzative o a fini punitivi è illegittimo e risarcibile.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). Livelli, categorie e periodi per la promozione sono fissati dal CCNL vigente: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Scatti di anzianità nel CCNL Animazione Turistica: maturazione, numero e importo

    CCNL Animazione Turistica

    Scatti di anzianità nel CCNL Animazione Turistica: maturazione, numero e importo

    Gli scatti di anzianità sono aumenti automatici della retribuzione legati agli anni di servizio. A differenza degli aumenti dei minimi (che arrivano con i rinnovi), gli scatti maturano a scadenze fisse e restano acquisiti. Il CCNL ne stabilisce numero massimo, cadenza e valore: ecco come funzionano e cosa controllare nel cedolino.

    In sintesi

    Lo scatto di anzianità è un aumento automatico che matura con gli anni di servizio. Nel CCNL Turismo gli scatti sono sei, triennali, in cifra fissa per livello: da 30,47 € (7° livello) a 40,80 € (quadri A) al mese ciascuno; l’addetto ai servizi animazione (6° livello) prende 30,99 € per scatto. Gli scatti già maturati sono irreversibili ed entrano nella base di calcolo di TFR e tredicesima. Da non confondere con gli aumenti dei minimi tabellari dei rinnovi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    CCNL Turismo: Federalberghi · Faita-Federcamping · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Istituti trattati
    Aumenti periodici di anzianità · Maturazione · Importo per livello · Effetti su TFR e tredicesima
    Riferimenti
    Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Scatti previsti dal CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL Turismo coordinato con l’accordo di rinnovo del 5 luglio 2024

    Che cosa sono gli scatti di anzianità

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

    La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

    Come matura lo scatto

    Lo scatto di anzianità si lega all’anzianità di servizio, cioè agli anni trascorsi alle dipendenze del datore. Il CCNL stabilisce gli elementi chiave:

    Elemento Regola tipica del CCNL
    Decorrenza dell’anzianità Dalla data di assunzione
    Cadenza dello scatto Ogni tre anni di servizio senza interruzione presso la stessa azienda o gruppo
    Tetto massimo Sei scatti
    Valore Importo fisso per livello (tabella qui sotto)
    Scatti di anzianità nel CCNL Turismo (art. 158): importo mensile di ciascuno dei sei scatti triennali
    Livello Importo di uno scatto Sei scatti (massimo)
    A 40,80 € 244,80 €
    B 39,25 € 235,50 €
    1° 37,70 € 226,20 €
    2° 36,15 € 216,90 €
    3° (capo animazione) 34,86 € 209,16 €
    4° 33,05 € 198,30 €
    5° 32,54 € 195,24 €
    6S 31,25 € 187,50 €
    6° (addetto ai servizi animazione/miniclub) 30,99 € 185,94 €
    7° 30,47 € 182,82 €
    Gli scatti decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del triennio; in caso di passaggio a un livello superiore gli scatti già maturati sono ricalcolati al nuovo valore quando matura il successivo, senza arretrati. L’anzianità utile è quella prestata senza interruzione del rapporto: il testo nazionale non prevede il cumulo di contratti stagionali separati. Fonte: art. 158 del testo del CCNL Turismo Federalberghi-Faita coordinato con l’accordo di rinnovo del 5 luglio 2024. L’animazione non ha un CCNL unico: questa scheda fa riferimento al CCNL Turismo Federalberghi-Faita, che inquadra il capo animazione al 3° livello e l’addetto ai servizi animazione/miniclub al 6° livello (al 5° con almeno 15 mesi di esperienza). Alcune imprese di animazione applicano contratti diversi: conta quello indicato nella lettera di assunzione.

    Scatti e minimi tabellari: non confonderli

    Gli scatti dipendono dalla tua anzianità; gli aumenti dei minimi tabellari arrivano invece con i rinnovi del contratto e valgono per tutti. Sono due voci diverse della retribuzione.

    Decorrenza, irreversibilità e calcolo

    Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:

    • decorrenza: nel CCNL Turismo lo scatto si vede in busta paga dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio;
    • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
    • incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e, secondo il CCNL, delle mensilità aggiuntive.
    Per il lavoro a tempo parziale gli scatti, come le altre voci, sono di norma riproporzionati all’orario ridotto secondo le regole del contratto.

    Casi pratici

    Tizio — ha raggiunto il numero massimo
    Tizio lavora da molti anni e ha maturato tutti gli scatti previsti dal CCNL: raggiunto il tetto, non ne maturano altri, ma quelli già acquisiti restano in busta paga. Gli aumenti successivi potranno arrivare solo dai rinnovi dei minimi tabellari.
    Caia — part-time e scatti
    Caia lavora part-time. Matura comunque gli scatti di anzianità alle scadenze previste; l’importo, come le altre voci retributive, è riproporzionato in base all’orario ridotto, secondo le regole del CCNL.

    Domande frequenti

    Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
    No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato.
    Ogni quanto matura uno scatto?
    Nel CCNL Turismo ogni tre anni di servizio senza interruzione presso la stessa azienda o gruppo, fino a sei scatti; ciascuno vale da 30,47 € (7° livello) a 40,80 € (quadri A) al mese.
    Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
    Di regola sì: l’anzianità di servizio che fa maturare gli scatti è quella presso lo stesso datore, e con un nuovo rapporto si riparte. Alcuni CCNL o accordi possono riconoscere l’anzianità pregressa in casi particolari (ad esempio passaggi di appalto con clausola sociale): va verificato nel contratto applicato.
    Che differenza c’è tra scatti di anzianità e aumenti del rinnovo?
    Gli scatti dipendono dalla tua anzianità di servizio e maturano a scadenze fisse, individuali. Gli aumenti dei minimi tabellari arrivano invece con il rinnovo del CCNL e valgono per tutti i lavoratori del livello. Sono due voci distinte della retribuzione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero e importi riportati sono quelli dell’art. 158 del CCNL Turismo; con un contratto diverso valgono quelli di quel contratto.

  • Dimissioni nel CCNL Animazione Turistica: come darle, preavviso e telematiche

    CCNL Animazione Turistica

    Dimissioni nel CCNL Animazione Turistica: come darle, preavviso e telematiche

    Quando un dipendente decide di lasciare il posto deve seguire la via telematica voluta dalla legge e rispettare il preavviso previsto dal contratto. Sapere come si compila il modulo, entro quando si può revocare e quando le dimissioni sono «per giusta causa» fa la differenza tra un’uscita ordinata e una piena di contenziosi.

    In sintesi

    Per dimettersi occorre il modulo telematico (art. 26 D.Lgs. 151/2015), compilabile online o tramite patronato/sindacato e revocabile entro 7 giorni. Il preavviso, la cui durata è stabilita dal CCNL, decorre di norma dal 1° o dal 16 del mese; il mancato preavviso comporta un’indennità pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Giusta causa: niente preavviso, NASpI dovuta.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    CCNL Turismo: Federalberghi · Faita-Federcamping · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Istituti trattati
    Dimissioni volontarie · Preavviso da CCNL · Modulo telematico · Revoca entro 7 giorni
    Riferimenti
    Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL Turismo coordinato con l’accordo di rinnovo del 5 luglio 2024

    Che cosa sono le dimissioni

    Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

    Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

    Come si fa

    Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

    Modalità Come
    In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
    Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
    Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

    La revoca

    Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

    Eccezioni alla forma telematica

    Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

    Il preavviso e la sua durata

    Il recesso del lavoratore richiede un preavviso (art. 2118 c.c.), cioè un periodo in cui si continua a lavorare prima della cessazione effettiva. La sua durata è stabilita dal CCNL e cresce, in genere, con il livello e con l’anzianità: nel CCNL Turismo i termini sono quelli della tabella qui sotto, uguali per dimissioni e licenziamento. Nelle aziende di stagione il preavviso del personale a tempo indeterminato è di 15 giorni (art. 210).

    Preavviso nel CCNL Turismo (art. 187), uguale per licenziamento e dimissioni
    Livello Fino a 5 anni Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
    A e B (quadri) 4 mesi 5 mesi 6 mesi
    1° 2 mesi 3 mesi 4 mesi
    2° e 3° (es. capo animazione) 1 mese 45 giorni 2 mesi
    4° e 5° 20 giorni 30 giorni 45 giorni
    6S, 6° (es. addetto animazione/miniclub) e 7° 15 giorni 20 giorni 20 giorni

    L’animazione non ha un CCNL unico: questa scheda fa riferimento al CCNL Turismo Federalberghi-Faita, che inquadra il capo animazione al 3° livello e l’addetto ai servizi animazione/miniclub al 6° livello (al 5° con almeno 15 mesi di esperienza). Alcune imprese di animazione applicano contratti diversi: conta quello indicato nella lettera di assunzione. Fonte: artt. 187-189 e 210 del testo del CCNL Turismo Federalberghi-Faita coordinato con l’accordo di rinnovo del 5 luglio 2024.

    Mancato preavviso

    Se il dipendente lascia il lavoro senza rispettare il preavviso, deve al datore un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato, di norma trattenuta sul saldo finale. Il datore può comunque liberare anticipatamente il lavoratore, rinunciando al preavviso.

    Quando decorre

    Il CCNL Turismo non fa decorrere il preavviso da date fisse come il 1° o il 16 del mese: conta la data in cui le dimissioni arrivano al datore. Il datore può rinunciare al preavviso su richiesta del dimissionario; se invece vuole chiudere prima di sua iniziativa, deve pagare l’indennità per il periodo mancante (art. 189).

    Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

    Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
    Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
    Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
    Modulo telematico Sì Sì
    NASpI Di regola no Sì, spetta
    Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
    La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

    Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

    La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

    • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
    • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
    • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

    In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

    Casi pratici

    Tizio — revoca delle dimissioni
    Tizio invia il modulo telematico ma, due giorni dopo, ci ripensa. Essendo entro i 7 giorni, revoca le dimissioni con la stessa procedura telematica: il rapporto prosegue come se nulla fosse, senza bisogno dell’accordo del datore.
    Caia — dimissioni per giusta causa
    A Caia non viene pagato lo stipendio per più mesi. Si dimette per giusta causa (art. 2119 c.c.) senza preavviso, indicandone i motivi: in questo caso, pur essendo dimissioni, le viene riconosciuta la NASpI perché la cessazione non è una libera scelta.

    Domande frequenti

    Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
    No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
    Devo per forza lavorare il preavviso?
    No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
    Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
    Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
    Posso ritirare le dimissioni dopo averle inviate?
    Sì: hai 7 giorni di tempo dalla trasmissione del modulo per revocarle, sempre per via telematica e senza bisogno del consenso del datore. Trascorsi i 7 giorni le dimissioni diventano definitive.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2024-2027, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso è quella dell’art. 187 del CCNL Turismo riportata nella tabella; con un contratto diverso valgono i termini di quel contratto.

  • CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: periodo di prova

    CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: periodo di prova

    Il periodo di prova consente al datore di valutare le capacità del lavoratore e al lavoratore di valutare la congruità dell’impiego. Il CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli 2024-2027 ne fissa durata massima, forma e regole di recesso per ciascun livello.

    In sintesi

    Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 fissa la durata massima del periodo di prova da 30 giorni lavorativi per la 6ª categoria fino a 120 giorni per i Quadri e la 1ª categoria. Il patto deve essere stipulato per iscritto; durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, ma maturano retribuzione e TFR.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
    Ultimo rinnovo
    18 giugno 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Ambito
    Aziende agricole, zootecniche, florovivaistiche, di irrigazione e bonifica, consorzi agrari

    Tabella riepilogativa: durata del periodo di prova per livello

    Durata massima del periodo di prova – CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027
    Livello Qualifica Durata massima (giorni lavorativi)
    Q Quadro 120
    1ª Impiegato di concetto (1° grado) 120
    2ª Impiegato di concetto (2° grado) 90
    3ª Impiegato d’ordine (1° grado) 60
    4ª Impiegato d’ordine (2° grado) 60
    5ª Impiegato d’ordine (3° grado) 30
    6ª Impiegato esecutivo / ausiliario 30

    Nota: i giorni si intendono lavorativi (non di calendario). In caso di assenza per malattia, infortunio, maternità o altra causa di sospensione del rapporto, il periodo di prova si prolunga di un numero di giorni pari all’assenza. Il patto deve essere concordato per iscritto nel contratto individuale, pena la sua nullità.

    Cos’è il patto di prova e come si stipula

    Il periodo di prova è un istituto regolato sia dalla legge sia dal contratto collettivo. Sul piano legale, l’art. 2096 del Codice civile stabilisce che il patto di prova deve risultare da atto scritto: la giurisprudenza è costante nel ritenere nullo il patto non formalizzato per iscritto, con la conseguenza che il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato senza prova sin dall’inizio del rapporto.

    Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri interviene fissando le durate massime per ciascun livello. Le parti possono concordare una durata inferiore, ma non possono estenderla oltre i limiti contrattuali. Il contratto individuale deve indicare:

    • il livello di inquadramento in base al quale viene fissata la durata;
    • la durata concordata (uguale o inferiore al massimo CCNL);
    • il riferimento al CCNL applicato.

    Trattamento economico durante il periodo di prova

    Durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto alla retribuzione piena corrispondente al livello di inquadramento contrattualizzato. Non è ammessa una retribuzione ridotta in prova: qualsiasi pattuizione in senso contrario sarebbe nulla per contrasto con il CCNL e con i principi dell’art. 36 della Costituzione.

    Il periodo di prova matura:

    • TFR (accantonamento mensile), gestito dalla Fondazione ENPAIA per gli impiegati agricoli a tempo indeterminato;
    • quote di tredicesima e quattordicesima in ragione delle mensilità lavorate;
    • contributi previdenziali ENPAIA e INPS secondo le aliquote ordinarie;
    • ferie e ROL in quota parte (la maturazione decorre dal primo giorno di lavoro).

    Recesso durante il periodo di prova

    La caratteristica fondamentale del periodo di prova è la libera recedibilità: sia il datore sia il lavoratore possono risolvere il rapporto in qualsiasi momento, senza preavviso e senza obbligo di motivazione (art. 2096, co. 2, c.c.). Questa regola di legge non può essere derogata in senso peggiorativo per il datore dal contratto collettivo.

    In caso di recesso in prova:

    • Il lavoratore ha diritto alla retribuzione maturata fino all’ultimo giorno di lavoro effettivo;
    • Ha diritto alle quote pro-rata di tredicesima, quattordicesima e ferie non godute;
    • Ha diritto alla liquidazione del TFR maturato (versato all’ENPAIA o corrisposto direttamente se il rapporto è breve);
    • Non ha diritto all’indennità di mancato preavviso, salvo diverso accordo individuale scritto.

    Se invece il datore licenzia il lavoratore durante la prova adducendo una causa diversa dall’esito negativo della prova stessa (ad esempio, un motivo discriminatorio), il recesso è impugnabile dinanzi al giudice del lavoro come licenziamento illegittimo.

    Sospensione e interruzione della prova

    Il periodo di prova si sospende in caso di eventi che impediscono al lavoratore di manifestare appieno le proprie capacità: malattia, infortunio sul lavoro, astensione obbligatoria per maternità o paternità. Il CCNL, in linea con la giurisprudenza dominante, riconosce che la sospensione prolunga il termine finale della prova di un numero di giorni pari all’assenza.

    Se il rapporto viene risolto durante la malattia, sorge la questione del comporto: poiché in prova non operano le garanzie del licenziamento per giustificato motivo, il recesso del datore è comunque libero, ma deve essere accertato che non vi sia un intento discriminatorio o ritorsivo.

    Differenza rispetto agli operai agricoli

    Il CCNL per gli impiegati agricoli si applica esclusivamente alla componente impiegatizia e ai quadri delle aziende del settore. Per gli operai agricoli (OTI e OTD) vige il CCNL per gli Operai Agricoli e Florovivaisti, che prevede regole distinte in materia di prova. I Quadri e gli impiegati agricoli sono iscritti alla Fondazione ENPAIA per la previdenza complementare e il TFR, mentre gli operai fanno capo all’INPS con regole proprie.

    Casi pratici

    Tizio – Quadro assunto senza patto scritto
    Tizio viene assunto come Quadro in un’azienda vinicola. Il contratto individuale non contiene alcun riferimento al periodo di prova. Dopo 45 giorni il datore lo licenzia sostenendo di trovarsi ancora in periodo di prova. Poiché il patto non è stato formalizzato per iscritto, il recesso è equiparato a un licenziamento ordinario: il datore dovrà corrispondere l’indennità di preavviso prevista dal CCNL per il livello Q e, se non ricorre giustificato motivo, il lavoratore potrà impugnare il licenziamento.
    Caia – Impiegata di 3ª categoria, malattia durante la prova
    Caia è assunta come impiegata d’ordine di 1° grado (3ª categoria) con un periodo di prova di 60 giorni lavorativi. Al 40° giorno si ammala e rimane assente per 15 giorni. Al suo rientro, il datore le comunica che il periodo di prova si è prorogato di 15 giorni e scadrà quindi al 75° giorno lavorativo. La proroga è legittima: la malattia ha sospeso il decorso della prova e il termine finale viene posticipato in misura pari all’assenza.
    Sempronio – Recesso volontario in prova al 10° giorno
    Sempronio, impiegato di 2ª categoria in un consorzio agrario, decide dopo 10 giorni che l’impiego non è adatto a lui e comunica il recesso immediato senza preavviso. Il recesso in prova è libero: Sempronio ha diritto alla retribuzione dei 10 giorni lavorati (calcolata con il divisore 169 per le ore), alla quota pro-rata di tredicesima e quattordicesima, alle ferie maturate (liquidate in busta) e al TFR dei 10 giorni, versato all’ENPAIA o corrisposto direttamente.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova per un impiegato di 2ª categoria?
    Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri prevede per la 2ª categoria un periodo di prova di 90 giorni lavorativi. Le parti possono concordare una durata inferiore ma non superiore. Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente senza preavviso né motivazione.
    Il periodo di prova deve essere scritto?
    Sì, la forma scritta è condizione di validità del patto di prova ai sensi dell’art. 2096 c.c. Se il contratto individuale non lo prevede espressamente, il lavoratore si considera assunto senza periodo di prova e il recesso del datore è soggetto alle ordinarie regole di preavviso e giustificato motivo.
    Durante il periodo di prova si matura il TFR?
    Sì. Il periodo di prova è a pieno titolo periodo di servizio: maturano retribuzione piena, TFR, tredicesima e quattordicesima in quota parte. Il TFR è gestito dalla Fondazione ENPAIA per gli impiegati agricoli a tempo indeterminato.
    Si può rinnovare il periodo di prova?
    No. Una volta superato il periodo di prova (o una volta risolto il rapporto e poi riassunto il medesimo lavoratore per le stesse mansioni), il periodo di prova non può essere ripetuto. Un nuovo periodo di prova è ammissibile solo se il lavoratore viene assunto per mansioni sostanzialmente diverse rispetto alle precedenti.
    Il datore deve motivare il licenziamento in prova?
    No. Il recesso durante il periodo di prova è libero: non è richiesta motivazione né preavviso. Tuttavia, se il recesso maschera in realtà un motivo discriminatorio (sesso, religione, sindacalizzazione, ecc.), il lavoratore può impugnarlo. Il datore dovrà corrispondere la retribuzione fino all’ultimo giorno di lavoro effettivo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.