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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 594 Codice Civile: Assegno ai figli non riconoscibili

    Articolo 594 Codice Civile: Assegno ai figli non riconoscibili

    Art. 594 c.c. Assegno ai figli non riconoscibili

    In vigore

    riconoscibili (1) Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli nati fuori del matrimonio (2) di cui all’articolo 279 un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall’articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l’assegno.

  • Articolo 596 Codice Civile: Incapacità del tutore e del protutore

    Articolo 596 Codice Civile: Incapacità del tutore e del protutore

    Art. 596 c.c. Incapacità del tutore e del protutore

    In vigore

    Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l’approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore. Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

  • Art. 597 Codice Civile: Incapacità del notaio, dei testimoni e d

    Art. 597 Codice Civile: Incapacità del notaio, dei testimoni e d

    Art. 597 c.c. Incapacità del notaio, dei testimoni e dell’interprete

    In vigore

    dell'interprete Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o dell’interprete intervenuti al testamento medesimo.

  • Art. 598 c.c.: Incapacità di chi ha scritto o ricevuto il testam

    Art. 598 c.c.: Incapacità di chi ha scritto o ricevuto il testam

    Art. 598 c.c. Incapacità di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto

    In vigore

    testamento segreto Sono nulle le disposizioni a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che siano approvate di mano dello stesso testatore o nell’atto della consegna. Sono pure nulle le disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto è stato consegnato in plico non sigillato.

  • Articolo 599 Codice Civile: Persone interposte

    Articolo 599 Codice Civile: Persone interposte

    Art. 599 c.c. Persone interposte

    In vigore

    Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, 595, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d’interposta persona. Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l’incapace.

  • Art. 601 Codice Civile: Forme

    Art. 601 Codice Civile: Forme

    Art. 601 c.c. Forme

    In vigore

    Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio. Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto.

  • Articolo 602 Codice Civile: Testamento olografo

    Articolo 602 Codice Civile: Testamento olografo

    Art. 602 c.c. Testamento olografo

    In vigore

    Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.

  • Articolo 603 Codice Civile: Testamento pubblico

    Articolo 603 Codice Civile: Testamento pubblico

    Art. 603 c.c. Testamento pubblico

    In vigore

    Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento. Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto. Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.

  • Articolo 604 Codice Civile: Testamento segreto

    Articolo 604 Codice Civile: Testamento segreto

    Art. 604 c.c. Testamento segreto

    In vigore

    Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato. Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve alresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell’atto di ricevimento. Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.

  • Articolo 605 Codice Civile: Formalità del testamento segreto

    Articolo 605 Codice Civile: Formalità del testamento segreto

    Art. 605 c.c. Formalità del testamento segreto

    In vigore

    La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione. Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri. Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l’atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l’impronta dei sigilli, e l’assistenza dei testimoni a tutte le formalità. L’atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l’atto della consegna, si osserva quel che è stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti.